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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
AP OR, RE
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2021 depositato il 03/05/2021
proposto da
Asd Ricorrente_1 Rappresentante_1 Quale Leg Rappres. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 146/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 29/03/2021
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TQ5CO0300202 2016
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TQ5CO0300202 2017
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TQ5CO0300202 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione sportiva dilettantistica “Ricorrente_1 ” ha impugnato la sentenza n. 146/02/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno il 22 febbraio 2021, depositata il 29 marzo 2021 e notificata il 21 aprile 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'atto di contestazione n. TQ5CO0300202/2019, emesso il 29 ottobre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava violazioni in relazione all'omesso versamento IVA ed altre per le annualità 2016, 2017 e 2018.
L'associazione impugnava tempestivamente il suddetto atto eccependo l'illegittimità dell'atto in quanto atto unico per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a tre distinti periodi imposta e l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento IVA;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso della contribuente con vittoria di spese.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto propone appello l'associazione chiedendo l'integrale riforma della sentenza dei giudici di prime cure, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce quindi l'Ufficio che chiede il rigetto dell'appello dell'Associazione contribuente con condanna alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla illegittimità dell'atto impugnato in quanto unico per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a tre distinti periodi di imposta.
A tal proposito questa Corte rileva preliminarmente che l'odierna appellante non solleva alcuna eccezione relativamente al merito delle sanzioni irrogate a seguito delle rilevanti violazioni di natura formale e sostanziale
(omesso versamento IVA); l'atto deriva infatti da un unico processo verbale di constatazione redatto dalla
S.I.A.E., fatto proprio dall'Ufficio e conosciuto dalla parte, accertante violazioni commesse dall'odierna appellante e che non costituiscono oggetto di controversia. Alcuna norma impone l'emissione di un atto di contestazione per ciascuno dei periodi di imposta oggetto di verifica e, d'altronde, l'atto originariamente impugnato è dotato di chiara motivazione, riporta per ognuna delle violazioni contestate la misura sanzionatoria più favorevole fra quelle previste e distingue analiticamente le sanzioni applicate, anche per singola annualità.
Il primo motivo di impugnazione proposto è infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla illegittima irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento di IVA, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata con riduzione della sanzione dal 30% al 10%. Nel caso di specie l'omesso versamento IVA emerge a seguito di un controllo sostanziale operato dall'Ufficio nei confronti dell'associazione e, a tal proposito, l'art. 17, co. 3, del d. lgs. 472/1997 prevede che le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi - che possono essere irrogate anche senza previa contestazione ma direttamente mediante iscrizione a ruolo - non possono essere oggetto della definizione agevolata prevista nel co. 2 del medesimo art. 17 d. lgs. 472/1997 e nel co. 3 dell'art. 16 del d. lgs. 472/1997. Pertanto corretto è stato l'operato dell'Ufficio.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
In conclusione, dunque, questa Corte rigetta l'appello proposto dall'Associazione e, a integrale conferma della sentenza dei giudici di prima istanza, conferma la legittimità dell'avviso di contestazione originariamente impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
AP OR, RE
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 226/2021 depositato il 03/05/2021
proposto da
Asd Ricorrente_1 Rappresentante_1 Quale Leg Rappres. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 146/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 29/03/2021
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TQ5CO0300202 2016
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TQ5CO0300202 2017
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TQ5CO0300202 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione sportiva dilettantistica “Ricorrente_1 ” ha impugnato la sentenza n. 146/02/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno il 22 febbraio 2021, depositata il 29 marzo 2021 e notificata il 21 aprile 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'atto di contestazione n. TQ5CO0300202/2019, emesso il 29 ottobre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava violazioni in relazione all'omesso versamento IVA ed altre per le annualità 2016, 2017 e 2018.
L'associazione impugnava tempestivamente il suddetto atto eccependo l'illegittimità dell'atto in quanto atto unico per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a tre distinti periodi imposta e l'illegittimità dell'irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento IVA;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso della contribuente con vittoria di spese.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto propone appello l'associazione chiedendo l'integrale riforma della sentenza dei giudici di prime cure, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce quindi l'Ufficio che chiede il rigetto dell'appello dell'Associazione contribuente con condanna alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla illegittimità dell'atto impugnato in quanto unico per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a tre distinti periodi di imposta.
A tal proposito questa Corte rileva preliminarmente che l'odierna appellante non solleva alcuna eccezione relativamente al merito delle sanzioni irrogate a seguito delle rilevanti violazioni di natura formale e sostanziale
(omesso versamento IVA); l'atto deriva infatti da un unico processo verbale di constatazione redatto dalla
S.I.A.E., fatto proprio dall'Ufficio e conosciuto dalla parte, accertante violazioni commesse dall'odierna appellante e che non costituiscono oggetto di controversia. Alcuna norma impone l'emissione di un atto di contestazione per ciascuno dei periodi di imposta oggetto di verifica e, d'altronde, l'atto originariamente impugnato è dotato di chiara motivazione, riporta per ognuna delle violazioni contestate la misura sanzionatoria più favorevole fra quelle previste e distingue analiticamente le sanzioni applicate, anche per singola annualità.
Il primo motivo di impugnazione proposto è infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza in relazione alla illegittima irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento di IVA, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata con riduzione della sanzione dal 30% al 10%. Nel caso di specie l'omesso versamento IVA emerge a seguito di un controllo sostanziale operato dall'Ufficio nei confronti dell'associazione e, a tal proposito, l'art. 17, co. 3, del d. lgs. 472/1997 prevede che le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi - che possono essere irrogate anche senza previa contestazione ma direttamente mediante iscrizione a ruolo - non possono essere oggetto della definizione agevolata prevista nel co. 2 del medesimo art. 17 d. lgs. 472/1997 e nel co. 3 dell'art. 16 del d. lgs. 472/1997. Pertanto corretto è stato l'operato dell'Ufficio.
Anche il secondo motivo è infondato.
Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
In conclusione, dunque, questa Corte rigetta l'appello proposto dall'Associazione e, a integrale conferma della sentenza dei giudici di prima istanza, conferma la legittimità dell'avviso di contestazione originariamente impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani