Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 68
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto unico per l'irrogazione di sanzioni amministrative relative a tre distinti periodi di imposta

    La Corte rileva che non esiste alcuna norma che imponga l'emissione di un atto di contestazione separato per ciascun periodo d'imposta. L'atto impugnato è motivato, riporta la misura sanzionatoria più favorevole per ciascuna violazione e distingue analiticamente le sanzioni per annualità.

  • Rigettato
    Illegittima irrogazione della sanzione relativa all'omesso versamento di IVA con possibilità di definizione agevolata

    La Corte afferma che l'omesso versamento IVA, derivante da un controllo sostanziale, non può beneficiare della definizione agevolata prevista per le sanzioni che possono essere irrogate anche senza previa contestazione mediante iscrizione a ruolo, come previsto dall'art. 17, co. 3, del d. lgs. 472/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 68
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 68
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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