CA
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA R. G. 98/2025
Sezione III Civile- Famiglia composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., depositato in data 10.02.2025 da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Zanini (C.F. – pec , nello C.F._2 Email_1
studio del quale, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 4, ha eletto domicilio, giusta procura allegata al reclamo reclamante contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fa- Controparte_1 C.F._3
brizio Tomaselli (C.F. pec C.F._4 [...]
nello studio del quale, in Brescia, via Carlo Zima, n. Email_2
5, ha eletto domicilio, giusta procura in allegato alla memoria di costituzione
reclamata con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Brescia Cont oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., comunicata in data 30.01.2025, resa nel giudizio di separazione personale dei coniu- gi RG n. 7679/2024 avanti il Tribunale di Brescia
Premesso che:
- L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., reclamata, pone a carico del sig. con de- Pt_1
correnza dalla data della domanda, un contributo mensile al mantenimento della moglie pa- ri ad € 1.000, oltre rivalutazione Istat su base annua.
- ha proposto reclamo. Parte_1
Afferma che la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 co.3 c.p.c. è stata dolosamente prodotta dalla ricorrente solo in parte, infatti il giudice ha invitato le parti a integrare la do- cumentazione entro l'udienza del 15.07.2025, ma avrebbe dovuto chiedere l'integrazione prima di decidere, a maggior ragione considerato che, già dagli atti e dalle dichiarazioni re- - 2 -
se a verbale dalla ricorrente, emergeva l'esistenza di ulteriori rapporti bancari in capo alla stessa, nonché una capacità di spesa superiore al dichiarato.
Lamenta che il giudice non solo non ha chiesto indagini patrimoniali contro la signora
[...]
ma non ha nemmeno valutato negativamente le gravi lacune documentali e le palesi Pt_2
incongruenze reddituali andando, di fatto, a punire lui, senza particolari motivazioni.
Afferma che, dalla documentazione prodotta, risulta che la sig.ra ha un conto cor- CP_1
rente acceso presso la Crédit Agricole di Manerbio e rapporti con le Poste Italiane, inoltre ha pagato, tra la fine del '23 e l'inizio del '24, a diversi fornitori, oltre € 23.000 in soli 6 mesi, pari a ben tre anni di reddito dichiarato.
Sottolinea, inoltre, che la è lavoratrice autonoma e alle dipendenze della sua attivi- CP_1
tà ha due ragazze, che, molto probabilmente, percepiscono mensilmente più di quanto lei dichiara, nonostante ciò, il giudice ha voluto credere che la controparte viva con un reddito di € 722,00 mensili, sopportando pure la quota della rata di mutuo di € 325,00 mensili.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere inattendibili le dichiarazioni della e CP_1
utilizzare la possibilità di ricorrere a presunzioni per determinare la situazione reale.
Peraltro, sottolinea che, a conferma della rilevanza dell'obbligo di disclosure, diverse pro- nunce di merito hanno già dichiarato inammissibile il ricorso carente dei requisiti imposti dall'art. 473 bis 12 c.p.c.
Afferma che le produzioni documentali avversarie appaiono create in modo sartoriale, al solo fine di celare la realtà dei fatti, infatti la CP_1
-ha omesso di produrre l'estratto conto del conto cointestato degli ultimi tre anni (prodotto invece integralmente da lui degli ultimi 5 anni) limitandosi a produrne un periodo dell'estratto del solo anno 2023;
-ha omesso totalmente di produrre l'estratto conto del suo conto personale presso Crédit
Agricole agenzia di Manerbio, seppur già esistente al deposito del ricorso (20.06.2024);
-ha inizialmente negato la sussistenza di qualsiasi rapporto in Poste Italiane, per poi am- metterne l'esistenza, omettendo di produrre il relativo estratto conto degli ultimi tre anni;
-ha prodotto tre dichiarazioni dei redditi, compresa quella del 2020 relativa al periodo di pandemia, omettendo la produzione dell'anno 2023, seppur già disponibile.
Evidenzia che la dichiara un reddito mensile di € 722,00 sopportando una quota di CP_1
rata mensile del mutuo per circa € 325,00, ma sono documentati versamenti mensili sul conto corrente cointestato, in vigenza di rapporto coniugale, dell'importo di € 1.000, o più
(in alcuni casi 1.500/2.000), provenienti dal conto della ditta LA FENICE di Bonardi Do- - 3 -
natella.
Ritiene che un minimo approfondimento dei documenti già in atti, avrebbe dovuto far rite- nere ammissibile, perché fondata, la richiesta di indagine tributaria da lui svolta.
Afferma che la sua situazione reddituale, in quanto lavoratore dipendente, è, invece, chiara e documentata.
Chiede che la Corte voglia stabilire che nulla deve essere da lui versato per il mantenimen-
to della signora o in subordine, ridurre la somma fissata a titolo di mantenimento CP_1
a favore della moglie.
- chiede che il reclamo sia rigettato. Controparte_1
Afferma che ha regolarmente depositato, col ricorso introduttivo, le proprie dichiarazioni dei redditi relative al triennio precedente e l'estratto del conto corrente, mentre il sig. Pt_1
si è costituito tardivamente e ha omesso di giustificare i rapporti di ben 11 conti correnti analiticamente da lei indicati e a lui esclusivamente intestati.
Afferma che il lavora presso la in Bergamo, dove è inquadrato come re- Pt_1 CP_3
sponsabile logistica e personale ufficio traffico, con un reddito netto annuo di € 40.000, dunque 3.353 su 12 mensilità, ma ha una capacità patrimoniale e finanziaria superiore al predetto reddito mensile, tant'è che, oltre ad essere intestatario di motoveicolo tg.
EC93701, della Yamaha, modello XP500, nonché dell'autoveicolo tg. FB910TL, Fiat, mo- dello 500, ha acquistato in data 29.02.2024 l'autovettura Mercedes Benz Cabriolet tg.
FC047FL, venduta poco prima dell'udienza, inoltre frequenta locali e ristoranti di alto li- vello ed è risultato intestatario di ben 11 rapporti di conto corrente, opportunamente celati a lei e al Giudice, dunque ha violato il dovere di leale collaborazione.
Sottolinea che il si è limitato a produrre la documentazione riguardante il conto cor- Pt_1
rente n. 0100002141330, a lui intestato presso Cassa Padana, comunque già da questo con- to risultano, nel 2024, ripetuti versamenti a favore della sorella per im- Parte_3
porti rilevanti, fatti dal per cercare di dismettere il suo patrimonio, nonché prelievi ef- Pt_1 fettuati per mantenere l'amante, sig.ra , da lui riconosciuti nei messaggi whatsapp, PE1
in cui cercava di scusarsi.
Precisa che il rapporto di conto corrente, cointestato sin dal gennaio 1998 presso Parte_4
è sempre stato utilizzato dalle parti per provvedere a tutte le spese famigliari, nonché
[...]
alle utenze e al pagamento del rateo mensile del mutuo per la casa in Padenghe Sul Garda per € 650, pagata da ciascuno al 50%.
Afferma che, col coniuge, è comproprietaria della casa famigliare situata in Manerbio (BS) - 4 -
e della seconda casa, in Padenghe Sul Garda e, sino al 27.06.2023, erano comproprietari di un immobile sito in GN LL (BS) venduto per il corrispettivo di € 320.000, che è stato utilizzato in parte per estinguere il mutuo sulla casa in Manerbio e in parte depositato sul conto cointestato presso Cassa Padana.
Riferisce di avere aperto, dopo la procedura di separazione, un conto corrente presso la
Crédit Agricole, al fine di evitare l'utilizzo del conto cointestato con il sig. Pt_1
Presso Poste Italiane afferma di non avere alcun conto, ma solo un libretto al portatore
PE cointestato con i figli e avuti dal primo matrimonio, dove il nonno paterno PE2
versava alcuni aiuti per il mantenimento dei nipoti, attesa la morte precoce del padre.
Sottolinea di avere correttamente adempiuto ai suoi obblighi, depositando tempestivamente visura della propria ditta individuale, dichiarazioni dei redditi 2020-21-22 e movimenta- zione del conto corrente presso la Cassa Padana, cointestato col Pt_1
Precisa che il ricorso per la separazione è stato depositato a giugno 2024, quando ancora non disponeva della dichiarazione dei redditi aggiornata, che, per legge, può essere presen-
tato entro il 31 ottobre di ogni anno, comunque da tale dichiarazione, che produce ora sub d), si evince che il reddito complessivo è pari ad € 12.000,00, quindi circa 1.000 al mese.
Asserisce che i versamenti in contanti sul conto cointestato erano fatti dal per coprire Pt_1
gli ammanchi conseguenti ai prelievi che egli faceva per mantenere la sua amante, infatti dal conto personale del risultano i prelievi in contanti e poco dopo versamenti sul Pt_1
conto cointestato, invece i versamenti effettuati dal conto della società “La Fenice” sul con- to cointestato sono in linea con quanto percepito da lei come reddito.
Le spese per circa € 23.000,00, sostenute tra fine 2023 ed inizio del 2024, per il pagamento di diversi fornitori, nega che siano state da lei fatte in “totale autonomia patrimoniale”, in- fatti i pagamenti a riguardano il periodo Settembre 2023 - Novem- Controparte_4
bre 2023, quando ancora lei godeva delle sostanze anche del marito (ha aperto il suo conto personale solo a Febbraio 2024), mentre gli altri pagamenti sono stati rateizzati e, comun- que, ha avuto bisogno dell'aiuto dei figli, come da versamenti che documenta nel presente grado (doc. e-g).
Asserisce che il suo piccolo negozio di abbigliamento in Manerbio ha avuto un unico picco economico, successivo al periodo covid, per poi subire una grave flessione, essendo la zona in declino, peraltro, per poter far fronte alle perdite e continuare a svolgere l'attività nel
2020, in costanza di matrimonio, ha contratto un mutuo per l'importo di € 25.000,00 (doc.
i), con termine al 19.05.2026, per onorare il quale sovente chiede l'aiuto ai propri figli. - 5 -
Ritiene che il reclamante abbia posto a fondamento del reclamo solo infondate e pretestuo-
se congetture, perciò chiede il rigetto del reclamo e la condanna della controparte alle spese di lite e altresì per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Indica alcuni nominativi per le eventuali sommarie informazioni.
- Il Procuratore Generale ha depositato il parere, in cui chiede il rigetto del reclamo.
- Per l'udienza cartolare del 01.04.2025 entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, con cui hanno insistito nelle rispettive istanze.
ha ribadito di avere un solo conto corrente presso la Cassa Padana, precisan- Parte_1
do che la numerazione dei rapporti indicati nel documento rilasciato dall' Agenzia delle
Entrate non corrisponde a più conti correnti, ma ad un solo conto, al quale sono agganciati ulteriori servizi o singole operazioni, anche datate.
Ha negato di avere contribuito alla spesa di € 23.000, sostenuta dalla consorte a fine 2023 e ribadito che le disponibilità della non sono coerenti con le entrate dichiarate. CP_1
Controparte_1
Ha insistito nelle sue difese e sulla necessità di integrazione documentale da parte del Pt_1
- La Corte, osserva che, col reclamo di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c., il legislatore ha pre-
visto un controllo immediato e in itinere delle decisioni assunte in primo grado con i prov- vedimenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e dell'art. 473-bis.23 c.p.c., ma la valutazione demandata alla Corte di Appello non è con cognizione piena, bensì “allo stato degli atti”, dovendo la Corte rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, limi-
tandosi, però, a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se non violi le norme e i principi di dritto in materia, se sia ragionevole e se corrisponda, in quel determinato momento, all'interesse superiore del minore e potendo, al massimo, “ove indispensabile ai fini della decisione”, assumere sommarie informazioni, mentre l'attività istruttoria resta riservata al giudice di primo grado, che può modificare i provvedimenti emessi.
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato appare non censurabile, in base alle circo- stanze conosciute dal giudice al momento dell'emissione, considerato che si tratta di un provvedimento provvisorio e il giudice di primo grado ha già rilevato la necessità di inte- grare la documentazione di entrambe le parti, per completare gli adempimenti di cui all'art. 473-bis 12 comma 3 c.p.c., disponendo che tale integrazione avvenga entro la prossima udienza, dunque avrà modo di fare una valutazione accurata e assumere i provvedimenti del caso, rivalutando anche, se opportuno, le istanze istruttorie delle parti. - 6 -
I documenti prodotti in questa sede dalla resistente non possono essere valutati dalla Corte, dovendosi rimettere l'istruttoria al giudice del merito.
Le spese seguono la soccombenza, dunque sono a carico del reclamante e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per valore indeterminato, ai minimi, data la semplicità della questione.
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 473-bis.24 c.p.c., rigetta il reclamo.
Visto l'art. 473 bis.24 comma 4 c.p.c., condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata le spese di questa fase del giudizio, che liquida in € 3.473, di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva ed €
1.735 per la fase decisionale, oltre spese generali 15%, IVA, se dovuta e CPA.
Sussistono i presupposti perché il reclamante sia tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, nel caso sia dovuto.
Brescia, Camera di Consiglio del 01.04.2025.
Il Consigliere aus. est. Il Presidente
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico
Sezione III Civile- Famiglia composta dai Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente
Francesca Caprioli Consigliere
Simona Bruzzese Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., depositato in data 10.02.2025 da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Zanini (C.F. – pec , nello C.F._2 Email_1
studio del quale, in Brescia via Vittorio Emanuele II, 4, ha eletto domicilio, giusta procura allegata al reclamo reclamante contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Fa- Controparte_1 C.F._3
brizio Tomaselli (C.F. pec C.F._4 [...]
nello studio del quale, in Brescia, via Carlo Zima, n. Email_2
5, ha eletto domicilio, giusta procura in allegato alla memoria di costituzione
reclamata con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Brescia Cont oggetto: reclamo ai sensi dell'art. 473 bis.24 avverso l'ordinanza ex art. 473 bis. 22
c.p.c., comunicata in data 30.01.2025, resa nel giudizio di separazione personale dei coniu- gi RG n. 7679/2024 avanti il Tribunale di Brescia
Premesso che:
- L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., reclamata, pone a carico del sig. con de- Pt_1
correnza dalla data della domanda, un contributo mensile al mantenimento della moglie pa- ri ad € 1.000, oltre rivalutazione Istat su base annua.
- ha proposto reclamo. Parte_1
Afferma che la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 co.3 c.p.c. è stata dolosamente prodotta dalla ricorrente solo in parte, infatti il giudice ha invitato le parti a integrare la do- cumentazione entro l'udienza del 15.07.2025, ma avrebbe dovuto chiedere l'integrazione prima di decidere, a maggior ragione considerato che, già dagli atti e dalle dichiarazioni re- - 2 -
se a verbale dalla ricorrente, emergeva l'esistenza di ulteriori rapporti bancari in capo alla stessa, nonché una capacità di spesa superiore al dichiarato.
Lamenta che il giudice non solo non ha chiesto indagini patrimoniali contro la signora
[...]
ma non ha nemmeno valutato negativamente le gravi lacune documentali e le palesi Pt_2
incongruenze reddituali andando, di fatto, a punire lui, senza particolari motivazioni.
Afferma che, dalla documentazione prodotta, risulta che la sig.ra ha un conto cor- CP_1
rente acceso presso la Crédit Agricole di Manerbio e rapporti con le Poste Italiane, inoltre ha pagato, tra la fine del '23 e l'inizio del '24, a diversi fornitori, oltre € 23.000 in soli 6 mesi, pari a ben tre anni di reddito dichiarato.
Sottolinea, inoltre, che la è lavoratrice autonoma e alle dipendenze della sua attivi- CP_1
tà ha due ragazze, che, molto probabilmente, percepiscono mensilmente più di quanto lei dichiara, nonostante ciò, il giudice ha voluto credere che la controparte viva con un reddito di € 722,00 mensili, sopportando pure la quota della rata di mutuo di € 325,00 mensili.
Sostiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere inattendibili le dichiarazioni della e CP_1
utilizzare la possibilità di ricorrere a presunzioni per determinare la situazione reale.
Peraltro, sottolinea che, a conferma della rilevanza dell'obbligo di disclosure, diverse pro- nunce di merito hanno già dichiarato inammissibile il ricorso carente dei requisiti imposti dall'art. 473 bis 12 c.p.c.
Afferma che le produzioni documentali avversarie appaiono create in modo sartoriale, al solo fine di celare la realtà dei fatti, infatti la CP_1
-ha omesso di produrre l'estratto conto del conto cointestato degli ultimi tre anni (prodotto invece integralmente da lui degli ultimi 5 anni) limitandosi a produrne un periodo dell'estratto del solo anno 2023;
-ha omesso totalmente di produrre l'estratto conto del suo conto personale presso Crédit
Agricole agenzia di Manerbio, seppur già esistente al deposito del ricorso (20.06.2024);
-ha inizialmente negato la sussistenza di qualsiasi rapporto in Poste Italiane, per poi am- metterne l'esistenza, omettendo di produrre il relativo estratto conto degli ultimi tre anni;
-ha prodotto tre dichiarazioni dei redditi, compresa quella del 2020 relativa al periodo di pandemia, omettendo la produzione dell'anno 2023, seppur già disponibile.
Evidenzia che la dichiara un reddito mensile di € 722,00 sopportando una quota di CP_1
rata mensile del mutuo per circa € 325,00, ma sono documentati versamenti mensili sul conto corrente cointestato, in vigenza di rapporto coniugale, dell'importo di € 1.000, o più
(in alcuni casi 1.500/2.000), provenienti dal conto della ditta LA FENICE di Bonardi Do- - 3 -
natella.
Ritiene che un minimo approfondimento dei documenti già in atti, avrebbe dovuto far rite- nere ammissibile, perché fondata, la richiesta di indagine tributaria da lui svolta.
Afferma che la sua situazione reddituale, in quanto lavoratore dipendente, è, invece, chiara e documentata.
Chiede che la Corte voglia stabilire che nulla deve essere da lui versato per il mantenimen-
to della signora o in subordine, ridurre la somma fissata a titolo di mantenimento CP_1
a favore della moglie.
- chiede che il reclamo sia rigettato. Controparte_1
Afferma che ha regolarmente depositato, col ricorso introduttivo, le proprie dichiarazioni dei redditi relative al triennio precedente e l'estratto del conto corrente, mentre il sig. Pt_1
si è costituito tardivamente e ha omesso di giustificare i rapporti di ben 11 conti correnti analiticamente da lei indicati e a lui esclusivamente intestati.
Afferma che il lavora presso la in Bergamo, dove è inquadrato come re- Pt_1 CP_3
sponsabile logistica e personale ufficio traffico, con un reddito netto annuo di € 40.000, dunque 3.353 su 12 mensilità, ma ha una capacità patrimoniale e finanziaria superiore al predetto reddito mensile, tant'è che, oltre ad essere intestatario di motoveicolo tg.
EC93701, della Yamaha, modello XP500, nonché dell'autoveicolo tg. FB910TL, Fiat, mo- dello 500, ha acquistato in data 29.02.2024 l'autovettura Mercedes Benz Cabriolet tg.
FC047FL, venduta poco prima dell'udienza, inoltre frequenta locali e ristoranti di alto li- vello ed è risultato intestatario di ben 11 rapporti di conto corrente, opportunamente celati a lei e al Giudice, dunque ha violato il dovere di leale collaborazione.
Sottolinea che il si è limitato a produrre la documentazione riguardante il conto cor- Pt_1
rente n. 0100002141330, a lui intestato presso Cassa Padana, comunque già da questo con- to risultano, nel 2024, ripetuti versamenti a favore della sorella per im- Parte_3
porti rilevanti, fatti dal per cercare di dismettere il suo patrimonio, nonché prelievi ef- Pt_1 fettuati per mantenere l'amante, sig.ra , da lui riconosciuti nei messaggi whatsapp, PE1
in cui cercava di scusarsi.
Precisa che il rapporto di conto corrente, cointestato sin dal gennaio 1998 presso Parte_4
è sempre stato utilizzato dalle parti per provvedere a tutte le spese famigliari, nonché
[...]
alle utenze e al pagamento del rateo mensile del mutuo per la casa in Padenghe Sul Garda per € 650, pagata da ciascuno al 50%.
Afferma che, col coniuge, è comproprietaria della casa famigliare situata in Manerbio (BS) - 4 -
e della seconda casa, in Padenghe Sul Garda e, sino al 27.06.2023, erano comproprietari di un immobile sito in GN LL (BS) venduto per il corrispettivo di € 320.000, che è stato utilizzato in parte per estinguere il mutuo sulla casa in Manerbio e in parte depositato sul conto cointestato presso Cassa Padana.
Riferisce di avere aperto, dopo la procedura di separazione, un conto corrente presso la
Crédit Agricole, al fine di evitare l'utilizzo del conto cointestato con il sig. Pt_1
Presso Poste Italiane afferma di non avere alcun conto, ma solo un libretto al portatore
PE cointestato con i figli e avuti dal primo matrimonio, dove il nonno paterno PE2
versava alcuni aiuti per il mantenimento dei nipoti, attesa la morte precoce del padre.
Sottolinea di avere correttamente adempiuto ai suoi obblighi, depositando tempestivamente visura della propria ditta individuale, dichiarazioni dei redditi 2020-21-22 e movimenta- zione del conto corrente presso la Cassa Padana, cointestato col Pt_1
Precisa che il ricorso per la separazione è stato depositato a giugno 2024, quando ancora non disponeva della dichiarazione dei redditi aggiornata, che, per legge, può essere presen-
tato entro il 31 ottobre di ogni anno, comunque da tale dichiarazione, che produce ora sub d), si evince che il reddito complessivo è pari ad € 12.000,00, quindi circa 1.000 al mese.
Asserisce che i versamenti in contanti sul conto cointestato erano fatti dal per coprire Pt_1
gli ammanchi conseguenti ai prelievi che egli faceva per mantenere la sua amante, infatti dal conto personale del risultano i prelievi in contanti e poco dopo versamenti sul Pt_1
conto cointestato, invece i versamenti effettuati dal conto della società “La Fenice” sul con- to cointestato sono in linea con quanto percepito da lei come reddito.
Le spese per circa € 23.000,00, sostenute tra fine 2023 ed inizio del 2024, per il pagamento di diversi fornitori, nega che siano state da lei fatte in “totale autonomia patrimoniale”, in- fatti i pagamenti a riguardano il periodo Settembre 2023 - Novem- Controparte_4
bre 2023, quando ancora lei godeva delle sostanze anche del marito (ha aperto il suo conto personale solo a Febbraio 2024), mentre gli altri pagamenti sono stati rateizzati e, comun- que, ha avuto bisogno dell'aiuto dei figli, come da versamenti che documenta nel presente grado (doc. e-g).
Asserisce che il suo piccolo negozio di abbigliamento in Manerbio ha avuto un unico picco economico, successivo al periodo covid, per poi subire una grave flessione, essendo la zona in declino, peraltro, per poter far fronte alle perdite e continuare a svolgere l'attività nel
2020, in costanza di matrimonio, ha contratto un mutuo per l'importo di € 25.000,00 (doc.
i), con termine al 19.05.2026, per onorare il quale sovente chiede l'aiuto ai propri figli. - 5 -
Ritiene che il reclamante abbia posto a fondamento del reclamo solo infondate e pretestuo-
se congetture, perciò chiede il rigetto del reclamo e la condanna della controparte alle spese di lite e altresì per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Indica alcuni nominativi per le eventuali sommarie informazioni.
- Il Procuratore Generale ha depositato il parere, in cui chiede il rigetto del reclamo.
- Per l'udienza cartolare del 01.04.2025 entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione scritta, con cui hanno insistito nelle rispettive istanze.
ha ribadito di avere un solo conto corrente presso la Cassa Padana, precisan- Parte_1
do che la numerazione dei rapporti indicati nel documento rilasciato dall' Agenzia delle
Entrate non corrisponde a più conti correnti, ma ad un solo conto, al quale sono agganciati ulteriori servizi o singole operazioni, anche datate.
Ha negato di avere contribuito alla spesa di € 23.000, sostenuta dalla consorte a fine 2023 e ribadito che le disponibilità della non sono coerenti con le entrate dichiarate. CP_1
Controparte_1
Ha insistito nelle sue difese e sulla necessità di integrazione documentale da parte del Pt_1
- La Corte, osserva che, col reclamo di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c., il legislatore ha pre-
visto un controllo immediato e in itinere delle decisioni assunte in primo grado con i prov- vedimenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. e dell'art. 473-bis.23 c.p.c., ma la valutazione demandata alla Corte di Appello non è con cognizione piena, bensì “allo stato degli atti”, dovendo la Corte rivalutare complessivamente nel merito il provvedimento adottato, limi-
tandosi, però, a verificare se la decisione sia o meno coerente con quanto emerso fino a quel momento, se non violi le norme e i principi di dritto in materia, se sia ragionevole e se corrisponda, in quel determinato momento, all'interesse superiore del minore e potendo, al massimo, “ove indispensabile ai fini della decisione”, assumere sommarie informazioni, mentre l'attività istruttoria resta riservata al giudice di primo grado, che può modificare i provvedimenti emessi.
Nella fattispecie, il provvedimento impugnato appare non censurabile, in base alle circo- stanze conosciute dal giudice al momento dell'emissione, considerato che si tratta di un provvedimento provvisorio e il giudice di primo grado ha già rilevato la necessità di inte- grare la documentazione di entrambe le parti, per completare gli adempimenti di cui all'art. 473-bis 12 comma 3 c.p.c., disponendo che tale integrazione avvenga entro la prossima udienza, dunque avrà modo di fare una valutazione accurata e assumere i provvedimenti del caso, rivalutando anche, se opportuno, le istanze istruttorie delle parti. - 6 -
I documenti prodotti in questa sede dalla resistente non possono essere valutati dalla Corte, dovendosi rimettere l'istruttoria al giudice del merito.
Le spese seguono la soccombenza, dunque sono a carico del reclamante e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per valore indeterminato, ai minimi, data la semplicità della questione.
P. Q. M.
la Corte, visto l'art. 473-bis.24 c.p.c., rigetta il reclamo.
Visto l'art. 473 bis.24 comma 4 c.p.c., condanna il reclamante a rimborsare alla reclamata le spese di questa fase del giudizio, che liquida in € 3.473, di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva ed €
1.735 per la fase decisionale, oltre spese generali 15%, IVA, se dovuta e CPA.
Sussistono i presupposti perché il reclamante sia tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, nel caso sia dovuto.
Brescia, Camera di Consiglio del 01.04.2025.
Il Consigliere aus. est. Il Presidente
Simona Bruzzese Maria Grazia Domanico