Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2006/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente
dott. ssa Manuela Velotti Consigliere
dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 2006/2021;
PROMOSSA DA avente codice fiscale;
Controparte_1 P.IVA_1
, nato a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
; C.F._1
, nato a [...] il [...], avente codice fiscale CP_2
; C.F._2
, nata a [...] il giorno 1 maggio 1965, avente codice fiscale Controparte_3
; C.F._3
-tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Riccio (C.F. -pec C.F._4
; Email_1
NEI CONFRONTI DI
, avente codice fiscale , Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lenzi (c.f. – pec C.F._5
; Email_2
1
Con sentenza n. 2228/2021, pubblicata in data 23 luglio 2021, il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo la controversia instaurata dalla correntista e Controparte_1
dai suoi fideiussori, , e nei confronti CP_2 Controparte_3 Parte_1
di , decideva come appresso indicato. Controparte_4
Rideterminava il saldo del conto corrente de quo in € 8.843,12 a favore della correntista
Controparte_1
Disponeva la compensazione di tale credito con la somma residua del mutuo fondiario del
28 agosto 2006 stipulato dalla convenuta con la società correntista.
Rideterminava in € 55.906,19 quanto ancora dovuto da per tale mutuo Controparte_1
fondiario.
Rigettava ogni ulteriore domanda attorea.
Compensava fra le parti le spese di lite.
Poneva le spese di ctu in capo a ciascuna parte nella misura del 50%.
*
Avverso tale sentenza interponevano appello i soccombenti originari attori, insistendo in tutte le originarie domane, come di seguito trascritte:
<1) accertare e dichiarare che la convenuta, in tutti i rapporti per cui è causa, ha CP_4
illegittimamente praticato il cumulo degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori;
2) accertare e dichiarare che la convenuta, in tutti i rapporti per cui è causa, ha CP_4 illegittimamente praticato l'anatocismo;
3) accertare e dichiarare che la convenuta, in tutti i rapporti per cui è causa, ha CP_4
illegittimamente praticato gli interessi ultralegali;
4) accertare e dichiarare che la convenuta, in tutti i rapporti per cui è causa, ha CP_4
illegittimamente praticato gli interessi usurari;
5) calcolare, anche con la nomina di un consulente tecnico contabile, l'ammontare del credito spettante alla Banca dai rapporti in contestazione, eliminando il calcolo derivante dalla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, dall'illegittimo cumulo degli interessi corrispettivi con gli interessi moratori, dall'illegittimo tasso di interessi
2 ultralegali ed usurari, dall'illegittimo calcolo delle commissioni e dagli altri illegittimi addebiti;
6) accertare e dichiarare che la in violazione alla regola di buona fede, dopo aver CP_4 largamente elargito credito, nell'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, ha improvvisamente ed arbitrariamente, contro ogni legittima aspettativa e senza alcuna ragionevole giustificazione, in contrasto con i comportamenti usualmente tenuti, receduto illegittimamente dalle aperture di credito in conto corrente a tempo indeterminato, esigendo, tra l'altro, senza congruo preavviso, l'immediato rientro e comunque non rinnovando gli affidamenti in essere;
7) conseguentemente dichiarare la inefficacia dell'atto di recesso della banca e
l'illegittimo omesso rinnovo degli affidamenti;
8) condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno conseguente all'esercizio illegittimo del recesso, che si determinerà e quantificherà in corso di causa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria;
9) accertare e dichiarare l'inadempimento della banca, per violazione della regola di buona fede, e il legittimo rifiuto dell'attore ex art. 1460 c.c.;
10) condannare conseguentemente la convenuta in favore degli attori, ai sensi e CP_4 per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., al rimborso di quanto pagato illegittimamente ed in eccedenza a titolo di capitalizzazione illegittima, oltre interessi legali e anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. e rivalutazione monetaria, e/o comunque dichiarare la non debenza degli interessi illegittimamente praticati dalla convenuta, nonché delle commissioni CP_4
e giorni valuta, con il conseguente ricalcolo del capitale e degli interessi legittimamente dovuti;
11) accertare e dichiarare, che la per le ragioni esposte in narrativa, ha posto in CP_4
essere operazioni illegittime e comunque in violazione del dovere di buona fede e correttezza, pregiudicando gli interessi degli asseriti fideiussori;
12) accertare e dichiarare che le firme apposte sulle fideiussioni a garanzia del rapporto principale per cui è causa tra la e la sono state disconosciute in CP_4 Controparte_1
quanto non appartengono ai signori e Parte_1 CP_2 CP_3
e conseguentemente dichiarare, anche previa CTU grafologica, la non veridicità
[...]
delle stesse fideiussioni, con ogni conseguenza di legge e con esclusione di ogni condanna nei confronti degli attori persone fisiche;
3 13) accertare e dichiarare che gli attori quale persone fisiche hanno ricoperto la qualifica di consumatori e non già professionisti ed imprenditori, con la conseguenza che le fideiussioni sono nulle ed inefficaci;
14) accertare e dichiarare che le asserite fideiussioni rilasciate dagli attori sono nulle in quanto modello ABI e comunque invalide o inefficaci o scadute, anche ai sensi degli artt.
1938, 1939, 1955, 1956, 1957 c.c, considerato che tra l'altro la Banca ha nell'esecuzione del rapporto violato la clausola generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., e fortemente pregiudicando gli interessi degli asseriti fideiussori, con conseguente liberazione degli stessi asseriti fideiussori;
15) accertare e dichiarare che i fideiussori, quali asseriti garanti, non sono tenuti a corrispondere gli interessi ultra legali ed illegittimi pretesi dalla CP_4
convenuta;
16) accertare e dichiarare illegittima la compensazione effettuata dal Tribunale in primo grado per assenza dei presupposti di legge;
17) accertare e dichiarare che la somma asseritamente dovuta dagli attori a titolo di saldo residuo del mutuo n. 30000007674 a rogito del Notaio del 28 agosto 2006, non è Per_1
pari ad Euro 55.906,19, come ingiustamente dichiarato dal Tribunale, bensì pari ad Euro
25.958,60, con conseguente riforma della sentenza impugnata;
18) accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38
TUB;
19) in ogni caso con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio>.
*
Resisteva . Controparte_4
*
Precisate le conclusioni come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 16.7.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 1)Va, anzitutto, evidenziato che l'atto di citazione in appello in esame non è stato formulato distinguendo i singoli motivi, ma contestando, diffusamente, l'impugnata sentenza, ritornando, peraltro, spesso su temi già trattati e ribadendo spesso i propri assunti senza tenere conto della sua specifica motivazione.
Si provvederà , dunque, ad enucleare le critiche ivi ravvisabili.
2) Va, anzitutto, sgombrato il campo dalla censura, più volte reiterata col gravame, con la quale si contesta come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere l'illegittimità dell'anatocismo.
3)Il motivo in esame è infondato, posto che il primo giudice ha riconosciuto espressamente l'illegittimità dell'anatocismo, rideterminando il saldo del conto corrente, previa sua espunzione.
4)Con un secondo motivo enucleabile dall'atto di citazione in appello, si contesta il rinvio agli usi, asseritamente previsto per il conto corrente.
5)Il motivo è inammissibile, non avendo parte appellante tenuto in alcuna considerazione la motivazione del primo giudice che ha evidenziato al riguardo quanto segue:
<per quanto riguarda il contratto di e n l credito la linea>
anticipo effetti salvo buon fine basta leggere le condizioni economiche collegati ai rispettivi contrarti ,che si può rilevare chiaramente come venga indicato il tasso debitore
(doc. 2, 6b e 8b del fascicolo di parte convenuta)>.
6)Con un terzo motivo enucleabile dall'atto di citazione in appello si contesta come erroneamente il primo giudice abbia escluso la qualifica di consumatori dei fideiussori.
7) Il motivo è infondato, posto che i fideiussori altri non sono che i soci della CP_1
come riconosciuto con lo stesso atto di citazione in appello, ove si afferma
[...]
semplicisticamente che di capitali non trasforma il socio in imprenditore o professionista.
Uno di essi, ne era, peraltro il legale rappresentante, come si Parte_1
apprende dal medesimo atto introduttivo del primo grado.
5 Si richiama, al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
5868/2023, secondo cui Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_2
settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_3
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento >.
Deve, peraltro, evidenziarsi che i tre fideiussori, in primo grado, neppure hanno allegato di aver prestato la fideiussione al di fuori della propria attività professionale, mentre una simile evenienza non emerge affatto dagli atti.
8) Con un quarto motivo, si ribadisce, ampiamente argomentando, la natura usuraria degli interessi previsti ed applicati in relazione al conto corrente ed in relazione al mutuo fondiario, illustrando come avrebbe dovuto effettuarsi la relativa verifica.
9) Il motivo è inammissibile perché non tiene conto della prima delle due motivazioni del primo giudice, secondo cui la doglianza in esame sarebbe generica.
Va peraltro rigettato, osservando come la contestazione circa l'usurarietà dei tassi è stata, effettivamente, sollevata con l'atto introduttivo del primo grado, in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento ai tassi di interesse previsti ed al tasso soglia dei periodi in considerazione, neppure individuati, con la conseguenza che nessun accertamento andava disposto, né ora può disporsi, in quanto avrebbe carattere meramente esplorativo.
Va richiamata al riguardo la sentenza della Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
19597/2020, secondo la quale <…… il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi
o estintivi dell'altrui diritto>.
6 10)Con un quinto motivo si contesta gli interessi moratori>.
11) Il motivo va rigettato, evidenziando l'incomprensibilità della relativa contestazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del primo grado senza illustrare quando e come tale cumulo sarebbe intervenuto.
12) Con un sesto motivo si contesta l'illegittimità delle c.m.s., delle antergazioni e delle postergazione delle valute.
13) Il motivo è inammissibile, perché non censura la specifica motivazione del primo giudice, secondo cui
52116 del 2 luglio 1996 non risulta prevista alcuna commissione di massimo scoperto (si legge ZERO) mentre sono previste sia le antergazioni e postergazioni delle valute, con indicazione dei giorni precisi, a seconda dm si tratti di RIBA o non RIBA>.
14)Con un settimo motivo, poco comprensibile, sembra contestarsi come il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
15)Il motivo va rigettato, dovendosi osservare che il primo giudice, pur esaminandola peraltro confusamente, non ha accolto la medesima, osservando come tutte le rimesse anteriori al decennio rispetto alla promozione dell'azione dovessero considerarsi ripristinatorie.
16) Con un ottavo motivo, ampiamente argomentando, si contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione.
17)Il motivo va rigettato, posto che il primo giudice, pur dopo averne rilevato l'inammissibilità, ha disposto, sia pure in modo contraddittorio, così accogliendo l'eccezione formulata dalla banca convenuta, la compensazione fra il saldo creditorio del conto corrente, riconosciuto a seguito della ctu e quanto ancora dovuto dalla correntista per il mutuo fondiario, quantificando di poi il credito residuo della banca per il medesimo.
7 18)Con un nono motivo, si contesta come erroneamente il primo giudice abbia disposto tale compensazione, osservando quanto segue:
<vista la contestazione del controcredito a titolo di mutuo le somme contestate non>
potevano essere poste in compensazione, né controparte ha provata lealmente e correttamente l'effettivo ammontare del dovuto a saldo alla data della precisazione delle conclusioni, dato che la stessa , come confermato nella comunicazione del 28 CP_5
settembre 2021 che richiama la precedente comunicazione del 10 febbraio 2021, in mala fede non prodotta da controparte, attesta l'esistenza di un minore importo residuo a saldo di Euro 25.958,60 e non già di Euro 55.906,19, come ingiustamente statuito dal
Tribunale>.
19) Il motivo è infondato, non avendo in alcun modo, nel corso del primo grado, l'originaria parte attrice, contestato l'entità del credito specificatamente vantato dalla banca ed eccepito in compensazione, con le seguenti allegazioni, da ritenersi pertanto, provate:
20) Con un decimo motivo, si contesta come il primo giudice avrebbe dovuto dar seguito al disconoscimento delle sottoscrizioni delle fideiussioni, non potendole ritenere generiche.
21) Il motivo in esame è inammissibile, atteso che è stato formulato senza censurare in alcun modo la motivazione resa dal primo giudice, che evidenziava il carattere
del disconoscimento, operato già con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, senza specificare a quali fideiussioni fosse riferito, richiamando la sentenza della corte di cassazione n. 17313/2021, secondo cui sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso
8 che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte>.
22) Con un undicesimo motivo si contesta come il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere che la banca convenuta non aveva provato l'invio degli estratti conto non prodotti da essa parte attrice, ordinandole l'esibizione.
23) Il motivo è inammissibile, per non avere parte appellante tenuto in considerazione la specifica motivazione del primo giudice, che dopo aver rilevato che il correntista, che agisca per la ripetizione, deve produrre gli estratti conto, osservava: il c.t.u. alla fine della determinazione del saldo ha correttamente preso come base il saldo debito partendo dall'ultimo estratto conto, ossia dal 31 maggio 2019, in cui risultava una posta debitoria
a carico degli attori d i€ =12.734,31=.
Parte attrice lamenta che era onere della banca dimostrare di aver comunicato gli estratti conto (pag. 2 della I mem. 183 co. ·6 c.p.c. parte attrice). Nulla di più errato nel caso di specie in quanto tale onere potrebbe sorgere nel momento in cui venisse contestato alla
convenuta di non aver ricevuto gli estratti conto. Mai in atto di citazione è stato CP_4
allegato che le parti non abbiano ricevuto gli estratti conto. Tale circostanza è risultata poi smentita dal fatto che con la seconda memoria parte attrice ha indicato il deposito degli estratti conto>.
24)Con un dodicesimo motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di mutuo, per violazione dell'art. 38 TUB, atteso che dell'80%>.
25) Il motivo va rigettato, dovendosi evidenziare come l'eventuale superamento del limite introdotto dall'art. 38 TUB non comporterebbe alcuna nullità, per come di recente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 33719/2022, dalla quale è stata tratta la seguente massima: finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del
9 contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere>.
26) Con un tredicesimo motivo si contesta, ampiamente argomentando, come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto lecito l'esercizio, da parte della banca, del diritto di recesso, nonostante fosse evidente come tale esercizio fosse in contrasto con l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, atteso che era stato esercitato improvvisamente, contro ogni legittima aspettativa e senza alcuna ragionevole giustificazione (e solo dopo la richiesta di abbattimento della illegittima capitalizzazione degli interessi passivi praticati dalla Banca), in contrasto con i comportamenti usualmente tenuti>.
27) Il motivo è inammissibile e comunque palesemente infondato, per non avere parte appellante tenuto in alcuna considerazione la specifica motivazione del primo giudice
(pienamente condivisa dal collegio) che aveva posto in evidenza come la stessa parte attrice avesse riconosciuto il forte indebitamento della società, che peraltro aveva subito un pignoramento esattoriale di quasi trentamila euro, a fronte di un'aperura di credito di €
15.000 appena.
28)Con ulteriore motivo, parte appellante deduce un motivo di nullità delle fideiussioni, non evidenziato in primo grado, ma rilevabile d'ufficio, evidenziando come i relativi contratti seguissero lo schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, del quale la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto illegittime talune disposizioni, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'art. 2, co. 2, lettera a), L. 287/1990.
10 29) Il motivo va rigettato per le considerazioni che seguono.
Va, anzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Una volta richiamata la suindicata sentenza, deve osservarsi tuttavia che, nel procedimento di primo grado, gli opponenti, odierni appellanti non hanno affatto dedotto la conformità al modello ABI dei negozi in esame, rappresentata solo ora in appello, con conseguente tardività della loro allegazione.
Vanno richiamate, al riguardo, le considerazioni svolte dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 20713/2023, afferenti un'ipotesi identica a quella in esame, decisa dalla
Corte d'appello di Torino, secondo cui il principio, in base al quale, nel caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, può provvedervi il giudice di appello o di legittimità, processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto.
Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati. Nel caso in esame, la Corte torinese è correttamente pervenuta alla decisione di inammissibilità sul rilievo che l'accertamento sulla fondatezza o meno dell'eccezione di nullità (proposta in appello in via principale, ma destinata a convertirsi in eccezione in senso lato anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate) si fondava su circostanze di fatto («quantomeno, la conformità al “modello ABI” e la produzione del relativo
“modello”») che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. In altri termini, poiché si parla, nella specie, della presunta nullità di una clausola contrattuale che
11 discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall'ABI e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della Banca d'Italia suindicata erano note e
a disposizione delle parti>.
30) Resta da specificare, per chiarezza, che l'illegittimità della deroga all'art. 1957 c.c. è dedotta senza tener conto della circostanza, che la stessa parte attrice, che ha notificato l'atto di citazione introduttivo del primo grado il 21 giugno 2018, ha specificato ivi che il recesso della banca era intervenuto appena un mese prima.
Le seguenti le sue esatte parole, che smentiscono le sue successive affermazioni in appello:
La Banca convenuta dopo aver largamente elargito credito alla
improvvisamente, in mala fede, contro ogni ragionevole Controparte_1
aspettativa, in data 21 maggio 2018, a seguito di un pignoramento effettuato dall'Agenzia delle Entrate in data 9 maggio 2018, ha sospeso gli affidamenti e il castelletto sfb minacciando-esercitando il recesso dall'apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato e di tutti i rapporti in essere, esigendo
l'immediato rientro delle somme, oltre interessi maturati e maturandi, tra
l'altro illegittimi>.
30)Al rigetto di tutti motivi consegue il rigetto dell'appello e la condanna, ex art. 91 c.p.c., di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di CP_4
31) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2006/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado, liquidate in € 12.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
12 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 28.2.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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