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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/04/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS N.R.G. 617/2023 Oggi 18 aprile 2024, alle ore 10:15, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per tutti i ricorrenti, l'avv. VRICELLA MATTEO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. RECALCATI Controparte_1
ALESSANDRO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice avverte che l'eventuale produzione di documenti in udienza di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre dietro espressa autorizzazione del giudice- e che vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul P.C.T.; ricorda altresì che sono ammesse deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi. Il Giudice avverte che in caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari o impossibilità di ripristino, il giudice rinvierà l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio. Il Giudice avverte che se all'esito della discussione occorre prendere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora di prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
fa presente di non rinunciare alla domanda di manleva nei confronti della società Controparte_1 [...] per la domanda di mero accertamento della manleva contrattuale e contestuale condann Org_1
Org_1 non accetta la proposta del Giudice, fornendone congrua motivazione. Controparte_1
L'avv. Vricella rappresenta le difficoltà conciliative in ordine alla proposta giudiziale, stante la presenza di più lavoratori. Il Giudice prende atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Espone del rapporto, di appalto, cui erano adibiti i ricorrenti. Si riporta al tenore del contratto di appalto ed alle norme inerenti
1 CP_ l'obbligo di comunicazione degli addetti a per la prova dell'adibizione all'appalto. Insiste in subordine per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie sull'adibizione all'appalto. Rappresenta che le mansioni erano di facchinaggio. Espone del CCNL e dei livelli di inquadramento. Menziona Corte d'appello di Firenze, n. 188/2020 sulle declaratorie del contratto collettivo e sulle esemplificazioni precise di una determinata mansione. Insiste per l'accoglimento delle domande. CP_ Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Fa presente che non contesta l'adibizione all'appalto dei soggetti, ma per tutto il periodo e per tutte le ore indica l ricorso. Non contesta l'adibizione all'appalto dei ricorrenti, ma precisa che si tratta di appalto 1 e appalto 2 e non vi sarebbe prova dell'adibizione all'uno come all'altro appalto. Si riporta alle contestazioni dettagliate dei conteggi di controparte. Insiste per l'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e si oppone alle istanze istruttorie avversarie. Si oppone alla CTU, in quanto esplorativa. Insiste per il rigetto delle domande e per l'accoglimento della manleva. Parte ricorrente replica alle argomentazioni di Lidl sui primi nove mesi e si riporta ai capitoli di prova del ricorso, n. 1 ed ai docc. da 1 a 10. Parte resistente controreplica sostenendo che il CCNL applicato nel rapporto precedente fosse differente. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 617/2023 promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7 sentati L
[...] C.F._7 dall'Avv. SANCHEZ CODONI JACOBO ( , presso il cui studio sono elettivamente C.F._8 domiciliati, in forza di procure in calce all'att Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GARZYA ALESSANDRA e Controparte_1 P.IVA_1
I AL ORSO VIA DELLA POSTA, 7 20123 C.F._9 MILANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. , contumace;
Controparte_2 P.IVA_2 Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.09.2023 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di aver svolto attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la resistente con Controparte_2 decorrenza dal 01.10.2021 presso il magazzino della committente sito in Somaglia (Lodi), Controparte_1
Strada Statale n. 234, inquadrati ciascuno nel livello I del CCNL di riferimento, quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, della cessazione del rapporto in data 30.05.2022 per messa in liquidazione della cooperativa datrice di lavoro, delle mansioni svolte sussumibili nel livello II del CCNL, dell'orario di lavoro a tempo pieno documentato dai fogli presenza prodotti, delle differenze retributive spettanti a titolo di superiore inquadramento e lavoro straordinario diurno e notturno e così della relativa incidenza su 13ma, 14ma e TFR, hanno adito il
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con e con Controparte_1
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. Controparte_2 accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel livello II del CCNL pulizia multiservizi sin dalle rispettive assunzioni (1.10.21) (in subordine: a far data dal momento in cui ciascun ricorrente ha iniziato a svolgere le mansioni di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore subordine: nel periodo che verrà accertato in
1 corso di causa e/o ritenuto di Giustizia); B. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori differenze retributive per i titoli indicati in narrativa;
condannare la resistente, come in epigrafe generalizzata, al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme, o le diverse ritenute di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo: 1. : • € 874,23 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento/diritto al superiore Parte_1 inquadramento;
• € 1.008,38 a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze 13ma, 14ma e
TFR, così per complessivi € 1.251,13. 2. • € 1.075,97 a titolo di differenze retributive da Parte_2 sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento;
• € 1.138,05 a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze 13ma, 14ma e TFR, così per complessivi € 1.412,05. 3. Parte_3
: • € 951,35 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento;
• € 984,66
[...]
a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze 13ma, 14ma e TFR, così per complessivi €
1.221,70 4. • € 1.001,46 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento/diritto Pt_4 Parte_4 al superiore inquadramento;
• € 1.035,22 a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze
13ma, 14ma e TFR, così per complessivi € 1.284,39 5. • € 1.006,57 a titolo di differenze retributive da Parte_8 sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento;
• € 1.035,60 a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze 13ma, 14ma e TFR, così per complessivi € 1.284,91 6. • Parte_6
€ 964,89 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento/diritto al superiore inquadramento;
• € 2.846,56 a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze 13ma, 14ma e TFR, così per complessivi € 3.531,84
7. • € 920,86 a titolo di differenze retributive da sottoinquadramento/diritto al superiore Parte_7 inquadramento;
• € 1.061,95 a titolo di differenze da lavoro straordinario/notturno/festivo, oltre incidenze 13ma, 14ma e
TFR, così per complessivi € 1.317,60 contratti di appalto/subfornitura stipulati tra la Controparte_2
Controparte_ e la committente in ogni caso, accertare e dichiarare l'applicabilità del vincolo solidale ex art. 29 d.lgs. 276/03 Controparte_ nei confronti di e con riferimento ai crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro con Controparte_2
Controparte_
per l'effetto condannare al pagamento in via solidale ex art. 29, comma II, D.Lgs. 276/03
[...] della somma complessiva di € 17.098,95, come ripartita al punto B delle presenti conclusioni a titolo di differenze retributive.
Con vittoria di spese e compensi professionali. Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Si è ritualmente costituita in giudizio , contestando le avverse pretese, resistendo alla Controparte_1 domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
è rimasta contumace nel presente giudizio. Controparte_2
In corso di giudizio parte ricorrente ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio nei confronti della datrice di lavoro contumace. Il giudizio, dichiarato parzialmente estinto, è proseguito nei confronti di
[...]
a socio unico. CP_1
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti senza necessità di istruttoria orale alla luce delle difese delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 Il ricorso non merita accoglimento per i seguenti motivi.
a) Orario.
I ricorrenti, addetti all'appalto del magazzino sito in Somaglia, intercorrente tra Controparte_2 liquidazione (appaltatrice) e (committente) a decorrere dal 01.10.2021 con mansioni di Controparte_1 facchino, adducono di aver svolto orario di lavoro full time, esponendo delle ore complessive di lavoro straordinario prestato su turni articolati in sei giorni settimanali, rinviando, per il computo, ai fogli presenza depositati.
La domanda è infondata, avendo ciascun ricorrente onere di allegare il preciso orario di inizio e di fine della prestazione di lavoro e non potendo supplirsi con la produzione in giudizio di “fogli presenza” o “prospetti delle ore lavorate”, redatti dagli stessi lavoratori, la cui provenienza unilaterale li rende scarsamente attendibili circa la prova del preteso straordinario svolto;
questa considerazione, in uno con l'omessa allegazione dell'orario di lavoro, rendono la domanda infondata nel merito, senza necessità di istruttoria orale.
b) Inquadramento.
Con riferimento a questa domanda, i ricorrenti, formalmente inquadrati nel livello I, rivendicano l'inquadramento nel liv. II del CCNL di riferimento, “Per il Personale Dipendente da Imprese Esercenti
[...]
del 31 maggio 2011 per tutta la durata del rapporto di lavoro fino alla Organizzazione_2 messa in liquidazione della società datrice il 31.05.2022, data che coincide con la risoluzione del contratto di appalto, la cui declaratoria per gli operai comuni quali i ricorrenti prevede: “appartengono a questo livello i lavoratori che, con un breve periodo di pratica/addestramento, sono adibiti ad operazioni per la cui esecuzione si richiede il possesso di (semplici) conoscenze pratiche, anche con macchine e mezzi meccanici senza autorizzazione” e, per il profilo di:
“lavoratori che eseguono anche con mezzi a semplice conduzione il trasporto e la movimentazione e la distribuzione di materiali”, con esempi in: “addetti ai lavori di facchinaggio e movimentazione interna all'appalto” o “operai comuni addetti ad attività di fattorinaggio”, o “addetti al carico/scarico di aeromobili e altri mezzi di trasporto nell'area confinata”.
Per contro, il I livello del CCNL di riferimento prevede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni.
Appartengono altresì a questo livello i lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio", di cui gli esempi sono: "Guardiano Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.
Anche di tale domanda deve predicarsi l'infondatezza, dacché non sussiste alcuna evidenza probatoria che i ricorrenti abbiano operato nel medesimo settore prima dell'assunzione alle dipendenze di e Controparte_1 dunque non siano di prima assunzione.
Non si potrebbe inferire la circostanza dai moduli aventi ad oggetto la cessione del contratto (docc. nn. 2, 6
e 9 fasc. ric.) riguardanti tre dei ricorrenti, che, seppur indicativi delle mansioni di facchino, non comprovano una precedente esperienza lavorativa nel settore alle dipendenze di differente società, di cui
3 non è prodotta la relativa visura camerale (nemmeno è prodotta la visura di , tale da Controparte_2 permettere di apprezzare le attività inerenti l'oggetto sociale della società e raffrontarle con la prestazione resa nel medesimo settore merceologico, nei due periodi, prima dell'assunzione alle dipendenze di
[...]
e dopo, così da ritenere – in consonanza con la tesi attorea- che i lavoratori non fossero Controparte_2 da ritenersi “di prima assunzione” nel settore. Parte ricorrente non ha prodotto documentazione ed a ciò non potrebbe supplire il giudicante, anche ex art. 421 c.p.c., trattandosi di un assolvimento di un onere deduttivo incombente sulla parte.
Non si potrebbe ammettere la circostanza capitolata nel cap. 1 del ricorso, che non evoca il settore di appartenenza di e la cui ammissione quale capitolo risulterebbe in ogni caso superflua, a Org_3 fronte della documentazione in atti.
La circostanza, eccepita dalla resistente, che la società precedente applicasse ai Organizzazione_4 ricorrenti – eccetto un differente CCNL (Servizi Ausiliari) è un indizio che conferma la Org_5 diversità settoriale rispetto al settore di appartenenza di e rende pertanto i ricorrenti Controparte_2
“di prima assunzione”.
Ancora, nulla può ricavarsi, in relazione al settore di provenienza dei lavoratori, dai documenti prodotti, in particolare gli estratti conto previdenziali (doc. n. 1 ric.) o le buste paga (docc. nn. 4-5-7-8 ric.).
Dunque, occorre fare riferimento al periodo lavorativo, da ritenersi di prima assunzione nel settore, alle dipendenze della presso cui i ricorrenti hanno operato per il periodo dal Controparte_3
01.10.2021 al 31.05.2022, ovvero per soli 8 mesi, periodo inferiore rispetto a quello richiesto dal I livello del
CCNL per il passaggio di livello.
L'art. 10 del CCNL applicato dal datore di lavoro prevede che appartengono al livello I – di formale inquadramento iniziale dei ricorrenti – quei lavoratori del II livello di prima assunzione nel settore, per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio (cfr. doc. n. 23 fasc. ric., pag. 30 di 92 e pag. 32 di 92, che, a fianco del livello I, prevede: “attività semplici, a contenuto manuale, per le quali non occorrono conoscenze professionali, nonché lavoratori del II livello di prima assunzione (9 mesi)”).
Di conseguenza, l'inquadramento iniziale formale nel II livello è corretto, perché condotto nel rispetto della previsione del CCNL applicato dalla società datrice di lavoro.
Non avendo i ricorrenti svolto attività in relazione all'appalto intercorrente tra e Controparte_1 CP_2 per un periodo superiore a nove mesi, a fronte della risoluzione dell'appalto conseguente alla
[...] messa in liquidazione della società, anche istruendo la causa sulle mansioni effettivamente svolte, il tenore dell'art. 10 del CCNL sopra richiamato osterebbe al riconoscimento di differenze retributive.
Tanto basta per il rigetto del ricorso.
Ogni ulteriore questione, in particolare inerente l'adibizione all'appalto e la domanda di manleva della società committente nei confronti della società datrice di lavoro, è da ritenersi assorbita dal rigetto della
4 domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 18 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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