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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2546/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2546 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis
51 c.p.c.
TRA
(nato a [...], Zambia, il 13.01.1957 – C.F. Parte_1
) e (nata a [...] il [...] – C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Striano alla via Caionche n. 39, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Lucia De Filippo, dalla quale sono rappresentati e difesi in forza di procura rilasciata su foglio separato al ricorso;
RICORRENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 16.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. cronol. 183/2017 del
10.01.2017. I ricorrenti in data 01.08.1983 contraevano matrimonio concordatario in Striano e dalla loro unione nascevano tre figli, in data 05.09.1984, , in data Per_1 Per_2
14.09.1988, e , in data 21.03.1995. Le parti, in seguito, si separavano Per_3 consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 21.10.2016, ritualmente omologato con decreto n. cronol. 183/2017 del 10.01.2017.
In particolare, nelle condizioni della separazione le parti concordavano: “1)
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza ed il loro domicilio.
Attualmente, 1l sig. , domicilia di fatto in Striano alla Via Mulitiello n. 107, Parte_1 occupando la cd. Tavernetta al piano terra, con autonomo ingresso e facente parte della casa coniugale, di più ampie dimensioni, di cui sono comproprietari;
la sig.ra , invece, Parte_2 attualmente domicilia presso la casa coniugale in Striano alla Via Mulitiello n. 107, e segnatamente tutto il primo piano della stessa;
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA
CONIUGALE. La casa coniugale sita in Striano, alla Via Mulitiello n. 107, di comproprietà di entrambi i comparenti resterà loro assegnata per corpi di fabbrica, sub A) e sub B), come descritto planimetricamente e fotograficamente, nella relazione tecnica a firma dell'architetto
che controfirmata da entrambi i coniugi, si deposita e si allega al presente verbale Tes_1 costituendone parte integrante e sostanziale;
3) PAGAMENTO UTENZE E FORNITURE. I sottoscritti coniugi, per patto espresso, e ad evitare ulteriori oneri per il posizionamento di separati contatori, provvederanno, come già in effetti provvedono, al pagamento pro quota e per la giusta metà, di tutte le relative utenze, e forniture, ENEL, GORI, e TELECOM, attualmente intestate al coniuge;
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO. Il sig. Parte_1
, di professione odontoiatra si obbliga a corrispondere, per il mantenimento Parte_1 della moglie casalinga, un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) entro e non oltre il giorno
30 di ogni mese, e tanto a far data dal 30 dicembre 2016. Il sig. , dal canto Parte_1 suo, si dichiara economicamente autosufficiente, e di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi pretesa, presente e futura, nei confronti della moglie, a pari titolo. Per il mantenimento, inoltre, di uno dei due figli conviventi, , con prevalente destinazione Per_3 presso la di lui madre, studente universitario come da documentazione che si produce ad ogni buon conto, non ancora economicamente autosufficiente, il papà, sig. , Parte_1 si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) entro e non oltre il giorno 30 del mese e tanto a far data dal 30 dicembre 2016. I comparenti danno atto che la loro figlia è emigrata da qualche anno in Germania, dove vive a lavora con il suo Per_2 fidanzato, mentre il primogenito convivente e anche egli con prevalente Per_1 destinazione presso la di lui madre, è lavoratore dipendente ed economicamente autosufficiente, come da Libro unico del Lavoro D.L. 112/08 che si produce e relativo alle mensilità di maggio e luglio 2016; 5) SPESE SCOLASTICHE, MEDICE E DENTISTICHE. Oltre all'assegno di mantenimento per il figlio convivente , il sig. , Per_3 Parte_1 contribuirà a tutte le eventuali spese scolastiche, a quelle mediche in generale (visite specialistiche, esami di laboratorio, eventuali degenze ospedaliere, etc), a quelle occorrenti per l'abbigliamento, per le attività sportive e ricreative in genere, nonché a quelle dentistiche ove necessarie, sia per il figlio sia per il figlio;
6) Per_1 Per_3 Controparte_1
I sottoscritti coniugi, comproprietari e compossessori della casa coniugale,
[...] dichiarano che provvederanno successivamente a definire la divisione dei beni comuni, ed ogni altra questione in termini bonari;
7) CAMBIO DI RESIDENZA DEI CONIUGI. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio ex art.
6 - co. 12 - L. 898/70; 8) . I CP_2 sottoscritti coniugi, si prestano sin da ora, reciproco assenso a richiedere il rilascio del passaporto.”
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dei predetti patti nel senso di regolamentare i loro rapporti patrimoniali prevedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento di cui il è onerato a beneficio della moglie (da euro 300,00 ad euro Pt_1
150,00), in considerazione della sua mutata condizione reddituale;
nonché della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , che nel frattempo ha abbandonato Per_3 il tetto familiare, convivendo lo stesso con la sua compagna.
La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella del deposito del ricorso
(16.12.2024).
Il Tribunale, preso atto della volontà concordemente manifestata dalle parti e giustificata da ragioni sopravvenute, ritiene di poter porre l'accordo raggiunto a fondamento della decisione, con la conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie posto a carico del e con la revoca dell'assegno di mantenimento del Pt_1 figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_3
Difatti, come rappresentato dalle parti, in costanza di separazione il Pt_1 lavorava con qualifica di odontoiatra, e tale condizione che giustificava all'epoca la previsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 a favore della , Pt_2 casalinga, è notevolmente cambiata. Ad oggi il è in attesta di pensionamento, e Pt_1
l'attività lavorativa si è notevolmente ridotta rispetto all'epoca dei fatti, per cui ha subito una considerevole riduzione dei suoi introiti. Difatti, come da certificazione reddituale allegata, nell'anno 2021 ha prodotto un reddito pari ad euro 4.327,00 lordi;
nell'anno 2022 pari ad euro 17.792,00 lordi;
e per l'anno 2023 pari ad euro 1.068,00. La invece, ha Pt_2 prodotto per l'anno 2021, 2022 e 2023 un reddito pari ad euro 3.600,00, per ognuno di essi.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n. cronol. 183/2017 del 10.01.2017:
2. pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento, Parte_1 in favore della moglie , un assegno mensile di euro 150,00 in luogo Parte_2 di quello di euro 300,00;
3. revoca l'obbligo a carico di di versare l'assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne , divenuto economicamente Per_3 autosufficiente;
4. conferma per il resto condizioni di cui al decreto di omologazione anzidetto;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Rosaria Barbato Presidente rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2546 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis
51 c.p.c.
TRA
(nato a [...], Zambia, il 13.01.1957 – C.F. Parte_1
) e (nata a [...] il [...] – C.F. C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Striano alla via Caionche n. 39, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Lucia De Filippo, dalla quale sono rappresentati e difesi in forza di procura rilasciata su foglio separato al ricorso;
RICORRENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 16.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. cronol. 183/2017 del
10.01.2017. I ricorrenti in data 01.08.1983 contraevano matrimonio concordatario in Striano e dalla loro unione nascevano tre figli, in data 05.09.1984, , in data Per_1 Per_2
14.09.1988, e , in data 21.03.1995. Le parti, in seguito, si separavano Per_3 consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 21.10.2016, ritualmente omologato con decreto n. cronol. 183/2017 del 10.01.2017.
In particolare, nelle condizioni della separazione le parti concordavano: “1)
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare dove vorranno la loro residenza ed il loro domicilio.
Attualmente, 1l sig. , domicilia di fatto in Striano alla Via Mulitiello n. 107, Parte_1 occupando la cd. Tavernetta al piano terra, con autonomo ingresso e facente parte della casa coniugale, di più ampie dimensioni, di cui sono comproprietari;
la sig.ra , invece, Parte_2 attualmente domicilia presso la casa coniugale in Striano alla Via Mulitiello n. 107, e segnatamente tutto il primo piano della stessa;
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA
CONIUGALE. La casa coniugale sita in Striano, alla Via Mulitiello n. 107, di comproprietà di entrambi i comparenti resterà loro assegnata per corpi di fabbrica, sub A) e sub B), come descritto planimetricamente e fotograficamente, nella relazione tecnica a firma dell'architetto
che controfirmata da entrambi i coniugi, si deposita e si allega al presente verbale Tes_1 costituendone parte integrante e sostanziale;
3) PAGAMENTO UTENZE E FORNITURE. I sottoscritti coniugi, per patto espresso, e ad evitare ulteriori oneri per il posizionamento di separati contatori, provvederanno, come già in effetti provvedono, al pagamento pro quota e per la giusta metà, di tutte le relative utenze, e forniture, ENEL, GORI, e TELECOM, attualmente intestate al coniuge;
4) ASSEGNO DI MANTENIMENTO. Il sig. Parte_1
, di professione odontoiatra si obbliga a corrispondere, per il mantenimento Parte_1 della moglie casalinga, un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) entro e non oltre il giorno
30 di ogni mese, e tanto a far data dal 30 dicembre 2016. Il sig. , dal canto Parte_1 suo, si dichiara economicamente autosufficiente, e di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi pretesa, presente e futura, nei confronti della moglie, a pari titolo. Per il mantenimento, inoltre, di uno dei due figli conviventi, , con prevalente destinazione Per_3 presso la di lui madre, studente universitario come da documentazione che si produce ad ogni buon conto, non ancora economicamente autosufficiente, il papà, sig. , Parte_1 si obbliga a corrispondere un assegno mensile di euro 300,00 (trecento) entro e non oltre il giorno 30 del mese e tanto a far data dal 30 dicembre 2016. I comparenti danno atto che la loro figlia è emigrata da qualche anno in Germania, dove vive a lavora con il suo Per_2 fidanzato, mentre il primogenito convivente e anche egli con prevalente Per_1 destinazione presso la di lui madre, è lavoratore dipendente ed economicamente autosufficiente, come da Libro unico del Lavoro D.L. 112/08 che si produce e relativo alle mensilità di maggio e luglio 2016; 5) SPESE SCOLASTICHE, MEDICE E DENTISTICHE. Oltre all'assegno di mantenimento per il figlio convivente , il sig. , Per_3 Parte_1 contribuirà a tutte le eventuali spese scolastiche, a quelle mediche in generale (visite specialistiche, esami di laboratorio, eventuali degenze ospedaliere, etc), a quelle occorrenti per l'abbigliamento, per le attività sportive e ricreative in genere, nonché a quelle dentistiche ove necessarie, sia per il figlio sia per il figlio;
6) Per_1 Per_3 Controparte_1
I sottoscritti coniugi, comproprietari e compossessori della casa coniugale,
[...] dichiarano che provvederanno successivamente a definire la divisione dei beni comuni, ed ogni altra questione in termini bonari;
7) CAMBIO DI RESIDENZA DEI CONIUGI. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio ex art.
6 - co. 12 - L. 898/70; 8) . I CP_2 sottoscritti coniugi, si prestano sin da ora, reciproco assenso a richiedere il rilascio del passaporto.”
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica dei predetti patti nel senso di regolamentare i loro rapporti patrimoniali prevedendo la riduzione dell'assegno di mantenimento di cui il è onerato a beneficio della moglie (da euro 300,00 ad euro Pt_1
150,00), in considerazione della sua mutata condizione reddituale;
nonché della revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , che nel frattempo ha abbandonato Per_3 il tetto familiare, convivendo lo stesso con la sua compagna.
La domanda spiegata dai ricorrenti è fondata e meritevole di accoglimento, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella del deposito del ricorso
(16.12.2024).
Il Tribunale, preso atto della volontà concordemente manifestata dalle parti e giustificata da ragioni sopravvenute, ritiene di poter porre l'accordo raggiunto a fondamento della decisione, con la conseguente riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie posto a carico del e con la revoca dell'assegno di mantenimento del Pt_1 figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_3
Difatti, come rappresentato dalle parti, in costanza di separazione il Pt_1 lavorava con qualifica di odontoiatra, e tale condizione che giustificava all'epoca la previsione di un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00 a favore della , Pt_2 casalinga, è notevolmente cambiata. Ad oggi il è in attesta di pensionamento, e Pt_1
l'attività lavorativa si è notevolmente ridotta rispetto all'epoca dei fatti, per cui ha subito una considerevole riduzione dei suoi introiti. Difatti, come da certificazione reddituale allegata, nell'anno 2021 ha prodotto un reddito pari ad euro 4.327,00 lordi;
nell'anno 2022 pari ad euro 17.792,00 lordi;
e per l'anno 2023 pari ad euro 1.068,00. La invece, ha Pt_2 prodotto per l'anno 2021, 2022 e 2023 un reddito pari ad euro 3.600,00, per ognuno di essi.
Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. a modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione n. cronol. 183/2017 del 10.01.2017:
2. pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento, Parte_1 in favore della moglie , un assegno mensile di euro 150,00 in luogo Parte_2 di quello di euro 300,00;
3. revoca l'obbligo a carico di di versare l'assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio maggiorenne , divenuto economicamente Per_3 autosufficiente;
4. conferma per il resto condizioni di cui al decreto di omologazione anzidetto;
5. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato