Ordinanza cautelare 21 gennaio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 02201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2024, proposto da
FA MU, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante, Maria Gabriella Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Asst Rhodense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Battaglioli, Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO NI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense del 16 ottobre 2024 n. 906/2024/GD recante la presa d’atto delle risultanze della selezione e l’attribuzione al Dott. IO NI dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa. “anestesia e rianimazione - terapia intensiva Garbagnate” ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992;
della “Relazione sintetica della Commissione di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, direttore della S.C. ‘Anestesia e Rianimazione - Terapia Intensiva – Garbagnate’ – Disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi)” del 14 ottobre 2024;
del “Verbale della Commissione di valutazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, direttore della S.C. ‘Anestesia e Rianimazione - Terapia Intensiva – Garbagnate’ – Disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi)” del 14 ottobre 2024;
ove occorrer possa, dell’“Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, direttore della S.C. ‘Anestesia e Rianimazione - Terapia Intensiva – Garbagnate’ – Disciplina di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi)” pubblicato sul BURL n. 28 del 10 luglio 2024 e sulla GURI n. 60 del 26 luglio 2024;
della Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense n. 559 del 24 giugno 2024 di cui l’avviso sub doc. 3 costituisce attuazione,
di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non noto, e del contratto individuale di lavoro ove medio tempore stipulato, parimenti non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale -Asst Rhodense;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione, in servizio dal 1° dicembre 2019 come direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione II dell’Ospedale San Carlo Borromeo - ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, ha partecipato alla procedura selettiva indetta con deliberazione n. 599/DG/2024 del 24.6.2024, dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Rhodense, per l’assegnazione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “anestesia e rianimazione – terapia intensiva – Garbagnate” ai sensi dell’art.15-ter, comma 2 del D.Lvo. n. 502/1992.
La procedura de qua , dopo la modifica apportata al d. lgs n. 502/1992 dal d.lgs. 118 del 2022, si configura sempre distinta in due fasi, ma ha assunto una differente configurazione:
- nella prima fase la commissione effettua una analisi comparativa dei curricula dei candidati, dei titoli professionali posseduti, anche con riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta e dell’aderenza del candidato con il profilo ricercato. Per tale valutazione è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti;
- la seconda fase prevede un colloquio diretto all’accertamento delle capacità professionali del candidato, a cui sono poste due domande, che vengono estratte tra una rosa di domande predisposte dalla commissione; la prima domanda verte su materie sanitarie, (domanda ad indirizzo clinico), mentre la seconda è finalizzata all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione (domanda ad indirizzo manageriale). Per il colloquio è attribuito un punteggio massimo di 60 punti.
La graduatoria redatta all’esito dei colloqui, viene presentata al Direttore Generale, il quale deve procedere alla nomina del candidato che ha ottenuto il miglior punteggio.
Alla procedura selettiva in esame hanno partecipato otto candidati, ma solo cinque sono stati ammessi al colloquio.
In data 14 ottobre 2024 la Commissione esaminatrice, dopo aver proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione contenuti nell’allegato n. 1 al verbale, ha svolto la valutazione dei curricula (allegati n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6); quindi nella seconda fase, ha sottoposto i candidati alle domande.
La Commissione ha ritenuto di fare sorteggiare ad uno dei candidati le due buste contenenti le domande oggetto del colloquio, quindi di allontanare i candidati dalla sede dell’esame, al fine di sottoporre ai candidati la medesima domanda.
Sono state estratte le seguenti domande: “ il candidato descriva la gestione dell’anestesia nel paziente fragile/con patologia cronica” (domanda ad indirizzo clinico) e “ gli indicatori del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza ” (domanda ad indirizzo manageriale).
Nella graduatoria redatta a conclusione delle prove il controinteressato si classificava primo, con il punteggio totale di 85 su 100 (28 punti per il curriculum e 57 per il colloquio), mentre il ricorrente, posizionandosi secondo, otteneva il punteggio totale di 83 su 100 (32 per il curriculum e 51 per il colloquio).
Il ricorrente ha quindi impugnato con il ricorso introduttivo, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, gli atti della selezione in oggetto, unitamente alla delibera del Direttore Generale del 16 ottobre 2024 n. 906/2024/GD di approvazione degli atti della selezione e di attribuzione dell’incarico all’odierno controinteressato, articolando due motivi di ricorso.
Con il primo motivo, formulato in via principale, deduce l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta. violazione e falsa applicazione dell’avviso di gara, nell’assegnazione del punteggio dopo la valutazione del curriculum.
Ritiene infatti il ricorrente che la limitata differenza di punteggio sarebbe frutto di una errata valutazione dei titoli in capo al ricorrente, il cui profilo professionale, accademico e scientifico, è particolarmente rilevante.
In via subordinata articola il secondo motivo di ricorso, in cui lamenta l’illegittimità della domanda ad indirizzo manageriale sorteggiata sotto il profilo della irrazionalità e illogicità, (“ gli indicatori del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza” ) per l’accertamento delle competenze gestionali, organizzative e di direzione dei candidati. Si tratterebbe infatti di una domanda non attinente ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato con riferimento all’incarico di Direttore di Anestesia e Rianimazione richiesto dalla procedura.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Rhodense chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Rimaneva contumace il controinteressato.
Alla camera di consiglio del 13.1.2025 il Collegio ha sollevato ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. l’eccezione di difetto di giurisdizione, a favore del Giudice Ordinario, richiamando il precedente della sezione n. 1906/2024, assegnando un termine alle parti per produrre memorie sulla questione.
Con ordinanza del 21 gennaio 2025 n. 100/2025, il Collegio ha dichiarato la giurisdizione del G.A. alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 213 del 13.1.2025, di riforma della decisione sopra indicata, e ha ravvisato la necessità di una sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., insistendo nelle loro conclusioni.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 28 aprile 2025.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto avverso la procedura selettiva, indetta dall’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale – ASST Rhodense, per l’assegnazione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa “anestesia e rianimazione – terapia intensiva – Garbagnate”.
Va premesso che a seguito dell’introduzione del comma 7 – bis all’art.15 del D.Lgs. n. 502/1992, ad opera del d.lgs. 118 del 2022 il procedimento per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, ha mutato configurazione, perdendo il carattere fiduciario della scelta da parte del Direttore generale, essendo introdotta una valutazione comparativa della Commissione deve essere condotta “ secondo criteri fissati preventivamente ” e deve mettere capo ad una “ graduatoria dei candidati ” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul “ candidato che ha conseguito il miglior punteggio ”.
La presenza di prove selettive con formazione di una graduatoria finale è stata pertanto ritenuta dal giudice di appello (cfr cit. Consiglio di Stato, sez. III, n. 213 del 13.1.2025) un concorso stricto sensu , con conseguente giurisdizione del Giudice amministrativo; il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, allo stato, da tale orientamento, sebbene la questione sia stata di recente sottoposta al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione dal TAR Liguria con ordinanza del 12 luglio 2025 n. 230.
2) Passando quindi ad esaminare il merito della controversia, il ricorso è affidato a due censure: la prima attiene alla valutazione dei titoli, la seconda alla prova orale e in particolare si contesta la seconda domanda.
Come ha affermato parte ricorrente, la prima censura è finalizzata all’assegnazione di sei punti in più al Dott. MU, rispetto al controinteressato, portandolo così in prima posizione.
Con la seconda censura, articolata in via subordinata, il ricorrente mira ad ottenere la caducazione dell’intera procedura selettiva.
3) Nella prima censura viene dedotta l’illegittimità del punteggio, per la “sottovalutazione” dell’attività del ricorrente, soprattutto se raffrontata con quella del controinteressato.
Parte ricorrente contesta il punteggio con riferimento a quattro criteri:
- tipologia delle istituzioni in cui sono collocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate;
- soggiorni di studio all’estero, attività didattica e partecipazione a corsi, convegni e seminari;
- produzione scientifica.
Ritiene il Collegio che la Commissione sia incorsa in alcuni errori di valutazione e abbia violato i criteri prestabiliti.
Rispetto al primo criterio relativo alla “tipologia delle istituzioni in cui sono collocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime” lo scarto limitato di punteggio tra i due primi classificati risulta illogico, a fronte del dato incontestato che solo il ricorrente ha ricoperto incarichi dirigenziali apicali, mentre il controinteressato non ha mai svolto ruoli di responsabile o direttore di reparto.
È quindi fondata la censura articolata avverso questa valutazione, laddove viene evidenziato come le prestazioni svolte dai due concorrenti non siano qualitativamente né quantitativamente paragonabili e soprattutto come la Commissione abbia assegnato un punteggio al controinteressato, pur in assenza di una precisa indicazione del “ volume di prestazioni eseguite ” dal dott. NI.
E’ altresì fondata la censura nella parte in cui deduce la violazione dei criteri prestabiliti nella lex specialis rispetto alla valutazione dei “soggiorni di studio all’estero”, all’“attività didattica” e alla “partecipazione a corsi, convegni e seminari”, in quanto la Commissione ha valutato il soggiorno all’estero risalente a oltre dieci anni prima della selezione.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell’Azienda sanitaria, secondo cui “ il criterio della limitazione al decennio anteriore alla pubblicazione dell’avviso è stato previsto solo con riferimento alla partecipazione a corsi/congressi e seminari, oltre che alle pubblicazioni scientifiche ”, l’avviso pubblico di selezione precisa espressamente che “ I soggiorni di studio o di addestramento professionale, l’attività didattica, la partecipazione a corsi/congressi e seminari e le pubblicazioni scientifiche saranno valutati solo se riferiti all’ultimo decennio dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ”.
Pertanto, le attività riconducibili all’elenco sopra riportato, potevano essere valutate solo se svolte nel decennio precedente, stante la chiara formulazione della clausola.
La Commissione è incorsa in una evidente violazione del criterio, laddove ha considerato soggiorni di studio all’estero, attività didattica o partecipazione a corsi, convegni e seminari, riferite a dieci anni prima della pubblicazione dell’avviso pubblico.
L’accoglimento di questi profili di illegittimità comporta l’annullamento del verbale, con assorbimento delle ulteriori censure sollevate nel motivo in esame.
Stante la natura ampiamente discrezionale della valutazione dei titoli, dovrà essere avviata la riedizione della fase concorsuale, non essendo possibile l’attribuzione del maggior punteggio richiesto da parte ricorrente in sede giurisdizionale.
4) Sussiste l’interesse anche all’esame della seconda censura, proposta in via subordinata, dal cui accoglimento, secondo la prospettazione di parte ricorrente, discenderebbe la caducazione dell’intera procedura selettiva.
Nel secondo motivo il ricorrente lamenta l’illogicità manifesta e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta, in quanto la domanda sorteggiata per l’accertamento delle capacità gestionali e organizzative, non presenterebbe alcuna attinenza con le mansioni da svolgere.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio che la Commissione ha scelto di estrarre una domanda e sottoporre la medesima a tutti candidati, “isolando” quelli che dovevano ancora sostenere la prova orale.
Un sistema che ha certamente garantito che non vi fosse la preventiva conoscenza delle domande, ma una modalità organizzativa alquanto inusuale.
La seconda domanda estratta e sottoposta a tutti i candidati, era così formulata: “ gli indicatori del nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza.”
La Commissione gode di ampia discrezionalità nella formulazione delle domande, che devono comunque sempre essere attinenti al profilo messo a bando e la domanda volta ad accertare le capacità gestionali e organizzative deve essere finalizzata a valutazione l'attitudine e la concreta capacità di gestire un reparto Ospedaliero, di anestesia e rianimazione.
La domanda proposta dalla Commissione non si rivela idonea ad accertare le capacità gestionali, organizzative e di direzione e del candidato con riferimento all’incarico di Direttore di Anestesia e Rianimazione, proprio perché non ha alcuna attinenza alla tipologia di reparto, né vi è una correlazione rispetto alle mansioni che un medico che deve dirigere il reparto di Anestesia e Rianimazione deve svolgere.
Se infatti è indubbio che la Commissione dovesse valutare le capacità gestionali, organizzative e manageriali del candidato, non è condivisibile la tesi della difesa dell’Amministrazione sanitaria, secondo cui queste capacità “ possono prescindere dalla specialità medica in cui si esprimono ”.
La selezione è infatti finalizzata a scegliere un sanitario, che diriga il reparto medico, la cui funzione prioritaria è l’erogazione di cure ai pazienti, per cui anche la verifica delle capacità gestionali e organizzative deve pur sempre essere rapportata alla tipologia di servizio erogato.
Nel caso in esame, se è innegabile che i LEA costituiscono uno degli obiettivi delle Aziende del SSR e i relativi indicatori entrano nel processo di gestione del budget dell’ASST, tuttavia, la domanda, così come formulata, non risultava avere alcuna attinenza con gli aspetti organizzativi e gestionali del reparto di terapia intensiva, a differenza di una delle altre due domande, in cui invece correttamente si chiedeva una competenza con riferimento al reparto da dirigere (“ i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di Regionale Lombardia per l’accreditamento dei reparti di terapia intensiva ”).
L'Amministrazione non ha esercitato in modo corretto l'ampia discrezionalità tecnica spettante nell'individuazione delle domande, non avendo tenendo conto della professionalità e della preparazione scientifica richieste per il posto da ricoprire, sottoponendo i candidati a una domanda irragionevole e illogica, non pertinente con il ruolo da ricoprire.
5) L’accoglimento del primo motivo, con conseguente annullamento della valutazione dei titoli e del secondo motivo, con effetto caducante della prova orale, implica l’annullamento dell’intero concorso, con obbligo della riedizione, che dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri conformativi:
(i) al solo fine di garantire che la ripetizione del concorso si svolga in condizioni di reciproca serenità e senza atteggiamenti pregiudiziali da una parte e dall'altra, la valutazione dei titoli e la prova orale sarà condotta da una commissione esaminatrice in composizione diversa da quella originaria; a tal fine, l'amministrazione sanitaria resistente provvederà a nominare la nuova commissione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
(ii) la commissione esaminatrice predeterminerà le domande da sottoporre ai concorrenti, nel rispetto dei principi e dei criteri sopra evidenziati;
(iii) la prova orale dovrà vertere, quanto alla domanda in materia per l’accertamento delle capacità gestionali e organizzative, sempre con riferimento all’attività che la U.O.C. Anestesia e rianimazione – terapia Intensiva Garbagnate garantisce (elencata nel profilo organizzativo dell’Avviso pubblico), e dovrà essere coerente con il livello di preparazione esigibile da un sanitario, in relazione allo specifico posto messo a concorso;
(iv) all'esito della prova, la commissione redigerà dettagliata verbalizzazione di cui darà conto delle domande poste ai candidati, delle risposte date e delle valutazioni operate dalla commissione in relazione ai criteri predeterminati;
(v) la nuova prova orale dovrà svolgersi non prima di trenta giorni e non più tardi di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dandone preavviso agli interessati almeno 15 giorni prima.
6) Nel ricorso viene chiesto anche l’annullamento del contratto individuale di lavoro ove medio tempore stipulato.
Il contratto non è però stato prodotto in giudizio, avendo parte ricorrente depositato solo una “schermata” estratta dal sito dell’ASST, da cui si evince che il controinteressato ricopre il ruolo di Direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione, messo a concorso.
In ogni caso la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento e, comunque, l'inefficacia del contratto stipulato dal controinteressato, non inerendo alla fase della procedura concorsuale ed investendo, invece, quella successiva dell'assunzione, non rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice adito, essendo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, nella cui cognizione rientrano tutti gli atti della serie negoziale successivi alla stipulazione del contratto a seguito di concorso pubblico, compresi quelli volti a disporne l'annullamento unilaterale o la caducazione automatica in conseguenza dell'illegittimità, definitivamente accertata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, della procedura di un concorso per l'accesso agli impieghi presso un'Amministrazione Pubblica (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 14 luglio 2015, n. 14690; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 09/06/2023, n.877; TAR Reggio Calabria, 7 novembre 2022, n. 721; TAR Bari, Sez. II, 1 febbraio 2013, n. 136).
7) In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto viene annullata la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense del 16 ottobre 2024 n. 906/2024/GD unitamente agli atti della selezione per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa. “anestesia e rianimazione - terapia intensiva Garbagnate” ai sensi dell’art. 15-ter, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992, con obbligo di rivalutazione dei titoli, come indicato in motivazione e ripetizione della prova orale, ad opera di una nuova Commissione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la Deliberazione del Direttore Generale dell’ASST Rhodense del 16 ottobre 2024 n. 906/2024/GD, unitamente agli atti della selezione per la nomina del Direttore della struttura complessa “anestesia e rianimazione - terapia intensiva Garbagnate”.
Dispone la rivalutazione dei titoli, come indicato in motivazione, e la ripetizione della prova orale, ad opera di una nuova Commissione.
Condanna l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente quantificate in € 2.000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO