Articolo 17 della Legge 13 maggio 1966, n. 303
Articolo 16Articolo 18
Versione
26 maggio 1966
>
Versione
28 aprile 1971
Art. 17.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e VI, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 , sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 31 MARZO 1971, N. 144))
Entrata in vigore il 28 aprile 1971