Sentenza 13 luglio 2004
Massime • 2
Il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
L'art. 116, primo comma, cod. proc. civ. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento - salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale - è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'"iter" seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2004, n. 12912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12912 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 1, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GUARNASCHELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DENZA 27, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PIPERNO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
OR LI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 596/00 del Tribunale di ROMA, SEZIONE 5^ emessa il 14/12/1999, depositata il 15/01/00; RG. 72549/1993;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/03/04 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato GIORGIO GUARNASCHELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso in via subordinata inammissibilità dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato IO RI, premettendo:
- di condurre in locazione unitamente a TA NI l'immobile sito in Roma, via Germanico 99, scala C. int. 2, a suo tempo locato dai proprietari AR e TI TI alla ditta Fear di OR NA;
- che nel giugno 1987 il TI intimò alla Fear lo sfratto, ottenendo la convalida;
- di essersi opposto tardivamente alla convalida, deducendo la propria titolarità nel contratto e l'inefficacia della disposta azione esecutiva;
- che tale opposizione era stata respinta dal Pretore di Roma con sentenza n. 1630/1992;
tanto premesso convenne in giudizio, davanti al tribunale di Roma, il locatore TI TI e la TA Fear di OR NA, per sentire accogliere l'opposizione allo sfratto proposta e, per effetto, dichiarare nulla e improduttiva di effetti nei suoi confronti la convalida di sfratto dichiarata dal Pretore in data 30 giugno 1992.
Costituitisi gli appellati, che chiesero il rigetto dell'appello, il giudice adito, con sentenza depositata in data 15 gennaio 2000, respinse l'appello, ritenendolo infondato.
Per la cassazione della menzionata sentenza IO RI ha proposto ricorso, sulla base di cinque motivi, cui ha resistito con controricorso TI TI.
L'intimata NA OR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, denunziando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 116 c.p.c., nonché mancato o comunque errato esame delle prove documentali ed illogica, insufficiente e travisante motivazione, lamenta, in primo luogo, che il tribunale si era disinteressato di tutta la documentazione prodotta, costituita, in particolare, dalla prima convenzione del 6 ottobre 1975, dalla seconda del 13 ottobre 1975, dal contratto di cessione d'azienda, dalla comunicazione ex art. 36 L. n. 392/1978, dalla missiva datata 23 gennaio 1986, con la quale il TI chiedeva al RI di consentire l'accesso nell'appartamento al tecnico incaricato di predisporre la pratica di sanatoria delle modifiche strutturali fatte un decennio prima dal RI stesso, in accordo con il locatore, come da convenzione 6 ottobre 1975. Se il giudice di appello avesse esaminato la menzionata documentazione, nonché i due assegni bancari completi in ogni loro parte ed, inoltre, le due copie di lettere, con sopra fotocopiati due assegni bancari, con le quali gli assegni stessi erano stati trasmessi al locatore, a saldo di mensilità pregresse, non avrebbe mai potuto pervenire alla conferma della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di legge, deduce che il tribunale, con motivazione apodittica e senza valutare la documentazione prodotta, aveva negato la sussistenza della cessione, da parte di OR NA, del proprio contratto di locazione al RI e dell'insorgere, in capo a questo ultimo, di un nuovo e diverso titolo, legittimante l'occupazione di quella unica stanza che ancora la prima occupava e che utilizzava quale sede operativa e centro direzionale della propria attività imprenditoriale. Infatti, con missiva del 21 dicembre 1979, la OR NA aveva comunicato al locatore TI TI, che nulla aveva opposto, l'avvenuta cessione del proprio contratto di locazione, quale novatosi a seguito delle due convenzioni del 6 e del 13 ottobre 1975, facendo riferimento all'art. 36 L. n. 392/78. Con il terzo e quarto motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione di norme di legge, lamentando che il tribunale non aveva ritenuto pienamente valido ed operante il rapporto locatizio, avente natura abitativa, sorto in capo ad esso RI con i locatori. Era provato e documentato, invece, che il ricorrente aveva occupato continuativamente l'appartamento di via Germanico 99 a partire dall'anno 1975, dividendolo, nel tempo, con NI TA IO e con OR NA, titolari, ognuno, di un titolo diverso ed autonomo, sorto in forza di distinti patti contrattuali e, pacificamente, anche dopo l'anno 1979, quando, pur mantenendo la locazione, di natura abitativa, di una porzione dell'unico appartamento, subentrò alla OR nella locazione, ad uso non abitativo, di altra porzione dello stesso immobile. Entrambi i rapporti, alla loro naturale scadenza, si erano tacitamente rinnovati, in mancanza di disdetta o altro comportamento concludente riconducibile ad una diversa volontà del locatore. Al contrario, questo ultimo, dopo la conclusione dei tre originari rapporti contrattuali, consentì al RI di subentrare nel contratto della OR e, quindi, di continuare a detenere, a titolo di locazione ed unitamente al NI, l'immobile. La continuità, nel tempo, della detenzione qualificata del bene, unitamente al silenzio del locatore, erano elementi che concretizzavano l'esistenza di un valido rapporto locativo. Nessuna argomentazione, inoltre poteva trarsi, al fine della dimostrazione dell'insussistenza in capo al RI di un valido rapporto locatizio, dalla mancata produzione, per gli anni successivi al 1976, di quietanze a suo nome e dalla intestazione, per quelle emesse nell'anno 198 6, alla FEAR, ditta che già dall'anno 1979 aveva ceduto il contratto al RI. Il canone di locazione, infatti, era stato nel corso del decennio, indifferentemente pagato ora dall'uno ora dall'altro dei coconduttori, coobligati in solido nei confronti del locatore.
Le censure, che essendo strettamente connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili ed, inoltre, infondate. Sotto il primo profilo, si rileva, secondo una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regola-trice, che deve trovare in questa sede ulteriore conferma, che il ricorso per Cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso - deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere - particolarmente nel caso in cui si tratti di interpretare il contenuto di una scrittura di parte - a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È palese, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento alla numerosa documentazione menzionata in ricorso, che non era stata presa in esame o che, in parte, era stata malamente esaminata dal giudice di merito, ma era tenuto necessariamente a trascrivere in ricorso il contenuto dei documenti menzionati, allo scopo di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzare la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere.
Resta, quindi, l'insindacabile apprezzamento del tribunale, in ordine all'assoluta irrilevanza della documentazione prodotta. Per quanto concerne, poi, le ulteriori doglianze, esse si sostanziano in un'erronea valutazione delle prove acquisite. In proposito, rileva la Corte che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art. 116 - primo comma - c.p.c., sancendo la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, consacra il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. È devoluta al giudice del merito la valutazione globale delle risultanze processuali, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni, ben potendo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per i vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, denunziabili con il ricorso per Cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono giammai consistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti.
Nella fattispecie in esame, quindi, ritiene la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, la quale è pervenuta al rigetto dell'appello proposto dal RI, sulla base delle seguenti considerazioni: - la ricostruzione dei fatti così come operata da pretore appariva, alla luce della documentazione in atti e delle prove espletate, convincente e condivisibile, mentre le deduzioni in ordine all'esistenza di un contratto di locazione tra l'appellante e il locatore non erano supportate ne' documentalmente, ne' testimonialmente;
- le prove di un diretto pagamento del canone di locazione di parte dell'appartamento ad opera del RI erano risalenti nel tempo ed inidonee a fornire la prova della attualità della locazione, mentre, d'altro canto, i due assegni senza data a firma RI diretti al TI, in assenza di alcuna ricevuta al titolo di locazione rilasciata dal TI medesimo, non potevano costituire la prova dell'esistenza di un contratto di locazione, ciò anche avuto alla dichiarazione resa dall'appellante nel corso del procedimento di opposizione allo sfratto per morosità tempestivamente azionato dalla Fear, relativo allo stesso bene, in cui il RI, in luogo di far valere la propria qualità di conduttore, asserita nell'ambito del presente giudizio, aveva dichiarato di lavorare nello stesso ufficio della OR, la quale gli consentiva di appoggiarsi al suo ufficio senza remunerazione e che egli solo all'inizio pagò qualcosa al proprietario, mentre successivamente non gli fu chiesto alcunché; tale dichiarazione era stata tenuta correttamente in considerazione del primo giudice, siccome idonea a chiarire i rapporti tra le parti;
- che, in conclusione, pur essendo stata provata l'occupazione da parte dell'appellante di una porzione dell'immobile, non era stata fornita prova della sussistenza, al momento della proposizione dell'azione di sfratto, di un rapporto locativo tra le parti, per cui l'appellante non era legittimato a proporre opposizione tardiva che correttamente il primo giudice aveva respinto, con motivazione esauriente e integralmente condivisibile.
Trattasi di motivazione congrua e priva di errori logici o giuridici, laddove appare evidente che i motivi in esame tendono, in buona sostanza, ad una valutazione del fatto diversa da quella operata dal giudice di merito.
Alla stregua di quanto precede, una volta esclusa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, è da ritenersi sostanzialmente assorbito il quinto motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere errato il tribunale nel non valutare, al fine dell'affermazione della giuridica validità dei due rapporti locatizi intercorrenti tra IO RI ed TI TI, quale fosse la comune volontà delle parti.
In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del soccombente al pagamento, in favore del resistente TI, delle spese del giudizio di cassazione, in ordine alle quali nessun provvedimento va preso con riferimento alla intimata NA OR, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del resistente costituito, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.100, 00 di cui 100, 00 per spese e 3.000, 00 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge;
nulla per le spese, con riferimento all'intimata OR.
Così deciso in Roma, nellA Camera di consiglio Della Sezione Terza Civile della Suprema Corte Di Cassazione, il 2 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004