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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 12/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2520/2024, promossa con ricorso depositato in data 11 novembre
2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Camilla Chini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Laura Flor resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: congiuntamente precisate come note depositate in data 16 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, la sig.ra ha agito in questa Pt_1 sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori nati dalla relazione sentimentale con il sig.
– in data 8 settembre 2015 a Bolzano, in data CP_1 Persona_1 Persona_2
13 marzo 2018 a Cles - TN, in data 21 luglio 2020 a Cles – nonché Persona_3
del quarto figlio nascituro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE EX ART.473BIS.15 C.P.C. che, in considerazione della situazione familiare sopra esposta e dello stato avanzato di gravidanza della ricorrente, con decreto pronunciato inaudita altera parte (fissando udienza per la conferma, modifica o revoca) sia disposta
l'assegnazione della casa familiare sita in Ville d'Anaunia (TN) - Via dell'Immacolata n. 10, completa di arredi e corredi, a , con facoltà per Parte_1
di prelevare i propri effetti personali e con obbligo di trasferirsi Controparte_1
altrove entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto;
e formula le seguenti
CONCLUSIONI da valere anche quale richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti
1) affidare i figli (nata a [...] in data [...]), Persona_1 Persona_2
(nata a [...] in data [...]) e (nato a Cles TN in [...]_3
21.07.2020) ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica
e collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Ville d'Anaunia (TN) - Via dell'Immacolata
n. 10, completa di arredi e corredi, a;
Parte_1
3) disporre il seguente protocollo di visita:
- ogni settimana, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.00; durante i fine settimana, la domenica dalle ore 10.00 fino alla sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.00;
- a decorrere da quando il padre avrà reperito una sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli, ogni settimana, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati, il sabato dalle ore
2 10.00 fino alla domenica sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.00;
- festività natalizie e pasquali da dividersi a metà tra i genitori, alternando di anno in anno la festività principale;
- durante l'estate, rimane in vigore il protocollo ordinario con adattamento degli orari in base alle diverse esigenze dei figli;
4) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 600,00.=
(euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione Parte_1
annuale secondo gli indici Istat;
5) porre le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori nella misura di
2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre, con rinvio alle Linee Guida
2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
Parte_1
7) con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
La sig.ra ha rappresentato di aver scoperto una nuova relazione affettiva del Pt_1
sig. , dando atto che nel mese di luglio 2024 egli ha lasciato l'abitazione CP_1
in cui la coppia risiedeva, sita a Ville d'Anaunia (TN) in via dell'Immacolata n. 10
e condotta in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti al canone mensile di € 500,00.
La parte ricorrente ha dato atto che, nonostante i ripetuti inviti a lasciare in via definitiva la casa familiare rivolti al sig. , egli ha continuato a farvi ritorno, CP_1
rifiutandosi di consegnare le chiavi, minacciando di tornare ad abitare in pianta stabile nell'abitazione ed intimando alla ricorrente di trasferirsi altrove;
la sig.ra ha rappresentato che tale situazione è intollerabile e costituisce un grave Pt_1
pregiudizio per i minori.
La ricorrente ha allegato di aver lavorato alcuni mesi negli anni 2023 e 2024 (nel
2024 ha prestato attività lavorativa presso la cooperativa Antropos per la consegna
3 di pasti a domicilio) poiché precedentemente si occupava della gestione e della cura della famiglia, mentre il sig. ha svolto attività di cuoco e, per quanto CP_1
consta alla ricorrente, attualmente è dipendente di una macelleria in Coredo di
Predaia (TN).
Con decreto di data 13 novembre 2024 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. ed è stato al contempo incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare e di supportare i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei figli.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il sig. si è costituito con CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 gennaio 2025. La parte resistente - dato atto della nascita del quarto figlio a Trento in data 31 Per_4
dicembre 2024 – ha rappresentato che tra le parti è intervenuto un accordo e ha domandato l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
In data 16 gennaio 2025 le parti hanno depositato verbale di conversione della procedura giudiziale in congiunta datato 14 gennaio 2025, chiedendo concordemente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) affidare i figli (nata a [...] in data [...]), Persona_1 Persona_2
(nata a [...] in data [...]), (nato a Cles TN in [...]_3
21.07.2020) e (nato a [...] in data [...]) ad entrambi i genitori Per_4
(cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Ville d'Anaunia (TN) - Via dell'Immacolata
n. 10, completa di arredi e corredi, a;
Parte_1
3) demandare il monitoraggio del nucleo familiare, nonché l'organizzazione di tempi e modalità di visita tra il padre ed i figli minori al Servizio Sociale territorialmente competente (Comunità Val di Non); il SST fungerà altresì, occorrendo, da punto di riferimento tra i genitori per eventuali comunicazioni di rilievo e scelte inerenti i figli minori;
autorizzare sin da subito lo svolgimento di n.
3 videochiamate settimanali tra il padre ed i tre figli Controparte_1 [...]
e Per_1 Persona_2 Persona_3
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario dei quattro figli mediante il versamento dell'importo mensile complessivo
4 di euro 500,00.= (euro 125,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di gennaio
2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) porre le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori in parti uguali
(50% ciascuno), con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso, da concordarsi preventivamente qualora di importo superiore ad euro 200,00;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
Parte_1
7) si impegna a spostare la propria residenza dalla casa già Controparte_1
familiare entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente atto;
8) e sosterranno ciascuno le competenze e spese del Parte_1 Controparte_1 proprio difensore per la procedura;
l'avv. Camilla Chini e l'avv. Laura Flor sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”.
Nel corso del giudizio è stata depositata la relazione dei servizi sociali relativa al nucleo familiare.
Con ordinanza di data 11 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, non emergendo dagli atti – e in particolare dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 28 febbraio 2025 – concreti elementi da cui evincere che l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori sia per gli stessi pregiudizievole. Al contempo, ritiene il Collegio opportuno, come congiuntamente chiesto dalle parti, confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente, rimettendo al predetto Servizio la definizione di modi e tempi in cui avverranno le visite tra il padre e i figli minori, prevedendosi in ogni caso tre videochiamate settimanali.
Anche le condizioni economiche appaiono congrue e corrispondenti all'interesse dei minori, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti come documentate in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori (nata l'[...] a Persona_1
Bolzano), (nata il [...] a [...]), (nato il 21 Persona_2 Persona_3
luglio 2020 a Cles) e (nato il [...] a [...]), siano Per_4
disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte, incaricandosi a tal fine il
Servizio Sociale competente di monitorare il nucleo familiare, supportando i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei figli, e rimettendosi al predetto Servizio l'individuazione dei modi e tempi di visita tra il padre e i figli minori, prevedendosi in ogni caso tre videochiamate settimanali.
Spese di lite compensate,
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 2520/2024, promossa con ricorso depositato in data 11 novembre
2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Camilla Chini ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Laura Flor resistente
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: congiuntamente precisate come note depositate in data 16 gennaio 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, la sig.ra ha agito in questa Pt_1 sede per la regolamentazione delle condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli minori nati dalla relazione sentimentale con il sig.
– in data 8 settembre 2015 a Bolzano, in data CP_1 Persona_1 Persona_2
13 marzo 2018 a Cles - TN, in data 21 luglio 2020 a Cles – nonché Persona_3
del quarto figlio nascituro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“CHIEDE EX ART.473BIS.15 C.P.C. che, in considerazione della situazione familiare sopra esposta e dello stato avanzato di gravidanza della ricorrente, con decreto pronunciato inaudita altera parte (fissando udienza per la conferma, modifica o revoca) sia disposta
l'assegnazione della casa familiare sita in Ville d'Anaunia (TN) - Via dell'Immacolata n. 10, completa di arredi e corredi, a , con facoltà per Parte_1
di prelevare i propri effetti personali e con obbligo di trasferirsi Controparte_1
altrove entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto;
e formula le seguenti
CONCLUSIONI da valere anche quale richiesta di provvedimenti temporanei e urgenti
1) affidare i figli (nata a [...] in data [...]), Persona_1 Persona_2
(nata a [...] in data [...]) e (nato a Cles TN in [...]_3
21.07.2020) ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con residenza anagrafica
e collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Ville d'Anaunia (TN) - Via dell'Immacolata
n. 10, completa di arredi e corredi, a;
Parte_1
3) disporre il seguente protocollo di visita:
- ogni settimana, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alla sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.00; durante i fine settimana, la domenica dalle ore 10.00 fino alla sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.00;
- a decorrere da quando il padre avrà reperito una sistemazione abitativa idonea ad ospitare i figli, ogni settimana, il lunedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino al rientro a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati, il sabato dalle ore
2 10.00 fino alla domenica sera dopo cena con rientro presso l'abitazione materna alle ore 20.00;
- festività natalizie e pasquali da dividersi a metà tra i genitori, alternando di anno in anno la festività principale;
- durante l'estate, rimane in vigore il protocollo ordinario con adattamento degli orari in base alle diverse esigenze dei figli;
4) dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 600,00.=
(euro 200,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a , oltre rivalutazione Parte_1
annuale secondo gli indici Istat;
5) porre le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori nella misura di
2/3 a carico del padre e di 1/3 a carico della madre, con rinvio alle Linee Guida
2017 del C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente da;
Parte_1
7) con vittoria di competenze e spese del giudizio”.
La sig.ra ha rappresentato di aver scoperto una nuova relazione affettiva del Pt_1
sig. , dando atto che nel mese di luglio 2024 egli ha lasciato l'abitazione CP_1
in cui la coppia risiedeva, sita a Ville d'Anaunia (TN) in via dell'Immacolata n. 10
e condotta in locazione con contratto intestato ad entrambe le parti al canone mensile di € 500,00.
La parte ricorrente ha dato atto che, nonostante i ripetuti inviti a lasciare in via definitiva la casa familiare rivolti al sig. , egli ha continuato a farvi ritorno, CP_1
rifiutandosi di consegnare le chiavi, minacciando di tornare ad abitare in pianta stabile nell'abitazione ed intimando alla ricorrente di trasferirsi altrove;
la sig.ra ha rappresentato che tale situazione è intollerabile e costituisce un grave Pt_1
pregiudizio per i minori.
La ricorrente ha allegato di aver lavorato alcuni mesi negli anni 2023 e 2024 (nel
2024 ha prestato attività lavorativa presso la cooperativa Antropos per la consegna
3 di pasti a domicilio) poiché precedentemente si occupava della gestione e della cura della famiglia, mentre il sig. ha svolto attività di cuoco e, per quanto CP_1
consta alla ricorrente, attualmente è dipendente di una macelleria in Coredo di
Predaia (TN).
Con decreto di data 13 novembre 2024 è stata rigettata la richiesta di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. ed è stato al contempo incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di monitorare il nucleo familiare e di supportare i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei figli.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il sig. si è costituito con CP_1
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15 gennaio 2025. La parte resistente - dato atto della nascita del quarto figlio a Trento in data 31 Per_4
dicembre 2024 – ha rappresentato che tra le parti è intervenuto un accordo e ha domandato l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
In data 16 gennaio 2025 le parti hanno depositato verbale di conversione della procedura giudiziale in congiunta datato 14 gennaio 2025, chiedendo concordemente l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) affidare i figli (nata a [...] in data [...]), Persona_1 Persona_2
(nata a [...] in data [...]), (nato a Cles TN in [...]_3
21.07.2020) e (nato a [...] in data [...]) ad entrambi i genitori Per_4
(cd. affido condiviso), con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Ville d'Anaunia (TN) - Via dell'Immacolata
n. 10, completa di arredi e corredi, a;
Parte_1
3) demandare il monitoraggio del nucleo familiare, nonché l'organizzazione di tempi e modalità di visita tra il padre ed i figli minori al Servizio Sociale territorialmente competente (Comunità Val di Non); il SST fungerà altresì, occorrendo, da punto di riferimento tra i genitori per eventuali comunicazioni di rilievo e scelte inerenti i figli minori;
autorizzare sin da subito lo svolgimento di n.
3 videochiamate settimanali tra il padre ed i tre figli Controparte_1 [...]
e Per_1 Persona_2 Persona_3
4) porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario dei quattro figli mediante il versamento dell'importo mensile complessivo
4 di euro 500,00.= (euro 125,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di gennaio
2025, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) porre le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori in parti uguali
(50% ciascuno), con rinvio alle Linee Guida elaborate dal C.N.F. per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione e rimborso, da concordarsi preventivamente qualora di importo superiore ad euro 200,00;
6) disporre che gli assegni familiari e altri eventuali sussidi pubblici (assegno unico universale, assegno unico provinciale, ecc.) saranno riscossi e trattenuti integralmente dalla madre;
Parte_1
7) si impegna a spostare la propria residenza dalla casa già Controparte_1
familiare entro giorni 20 dalla sottoscrizione del presente atto;
8) e sosterranno ciascuno le competenze e spese del Parte_1 Controparte_1 proprio difensore per la procedura;
l'avv. Camilla Chini e l'avv. Laura Flor sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”.
Nel corso del giudizio è stata depositata la relazione dei servizi sociali relativa al nucleo familiare.
Con ordinanza di data 11 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica, non emergendo dagli atti – e in particolare dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data 28 febbraio 2025 – concreti elementi da cui evincere che l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori sia per gli stessi pregiudizievole. Al contempo, ritiene il Collegio opportuno, come congiuntamente chiesto dalle parti, confermare il monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente, rimettendo al predetto Servizio la definizione di modi e tempi in cui avverranno le visite tra il padre e i figli minori, prevedendosi in ogni caso tre videochiamate settimanali.
Anche le condizioni economiche appaiono congrue e corrispondenti all'interesse dei minori, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti come documentate in atti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli minori (nata l'[...] a Persona_1
Bolzano), (nata il [...] a [...]), (nato il 21 Persona_2 Persona_3
luglio 2020 a Cles) e (nato il [...] a [...]), siano Per_4
disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte, incaricandosi a tal fine il
Servizio Sociale competente di monitorare il nucleo familiare, supportando i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei figli, e rimettendosi al predetto Servizio l'individuazione dei modi e tempi di visita tra il padre e i figli minori, prevedendosi in ogni caso tre videochiamate settimanali.
Spese di lite compensate,
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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