Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Alina Rossato Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15357/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Spessato Silvia Parte_1
e
NI LO, con il patrocinio dell'avvocato Cinetto Marco Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione delle condizioni di affidamento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Per la figlia minorenne venga disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e Per_1
continuerà a mantenere la residenza anagrafica nella casa familiare in Padova, via Filiasi, 76.
2) La Sig.ra continuerà a vivere, insieme alle figlie nella casa familiare sita in Padova, Via Pt_1
Filiasi, 76 (catastalmente censita al Catasto Fabbricati del Comune di Padova, Fg. 107, part. 252, sub. 8 e sub 21, Fg. 107 Part. 256, sub 1) che viene quindi a lei assegnata fino al raggiungimento della autosufficienza economica delle figlie, con gli arredi e corredi ivi esistenti. Si dà atto che il Sig.
LI è già uscito dalla casa familiare nel 2021 e ora vive presso la casa dei suoi genitori in
Padova, Via San Camillo de Lellis, 29.
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tempi che sono già stati sperimentati. Durante la settimana ella sarà presso il padre tendenzialmente per una o due occasioni, ma di volta in volta gli incontri potranno essere concordati in considerazione degli impegni della figlia e dei genitori. Salvi i suoi impegni e le sue richieste, la figlia minorenne potrà trascorre con il papà due settimane durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando di anno in anno tra i genitori la vigilia e il giorno di Natale, Capodanno e l'Epifania, Pasqua e Pasquetta. Gli altri giorni di festa (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 15 agosto…) saranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore. Per_1
Tendenzialmente gli eventuali ponti saranno trascorsi da insieme al genitore con cui sarà Per_1
per la festa. Ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive. L'organizzazione delle vacanze estive dovrà essere concordata dai genitori entro il mese di maggio di ciascun anno.
4) Il Sig. LI verserà, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie la somma mensile di €
100,00 (50,00 € per ciascuna figlia). I versamenti saranno fatti entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico nel conto corrente della Sig.ra Gli importi saranno soggetti a rivalutazione Pt_1
annuale secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso. I genitori ripartiranno inoltre al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive/ricreative di cui al protocollo del Tribunale di Padova. A quest'ultimo riguardo essi precisano che intendono considerare quale spesa straordinaria anche quella destinata al trasporto scolastico e cancelleria di inizio anno. Entro il giorno 5 di ogni mese, ciascun genitore invierà all'altro le ricevute giustificative delle spese straordinarie sostenute nel mese precedente e il rimborso dovrà avvenire entro il giorno 15 dello stesso mese. In caso di spese di importo rilevante i genitori potranno concordare una suddivisione fin dal momento del pagamento, in questo caso ciascuno sosterrà la spesa per la sua quota. I genitori concordano che l'Assegno Unico sarà ricevuto per intero dalla Sig.ra
Pt_1
5) I genitori si impegnano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o dimora. Gli stessi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio della figlia minorenne”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 3 Con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2025, e LI LO, hanno chiesto la Parte_1
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento delle due figlie,
e , alle condizioni indicate in epigrafe, allegando: Per_2 Per_1
- che le parti si erano conosciute nel 2003 e, nel 2004, avevano iniziato a convivere nell'immobile di proprietà di LI LO sito in Padova, via Filiasi;
- che dalla loro relazione sono nate le due figlie, e , rispettivamente di anni 18 e 15; Per_2 Per_1
- che a causa di reciproche incomprensioni LI LO nel 2021 è uscito dalla casa familiare, per trasferirsi presso i propri genitori e comunque ha continuato a pagare le bollette relative alle utenze, nonché alcune spese straordinarie per le figlie;
- che laureata in letteratura, svolge attività lavorativa come insegnate di lingua inglese, Parte_1
percependo un reddito mensile di circa € 900,00 ed è proprietaria di un'automobile;
- che LI LO, laureato in architettura, svolge attività come libero professionista, percependo un reddito mensile di circa € 800,00 ed è proprietario della casa familiare e di uno scooter;
- che la figlia frequenta la classe quinta presso il Liceo Linguistico Alvise Cornaro di Padova, Per_2
gli scout e un corso di teatro, mentre la figlia frequenta la classe seconda presso il Liceo Per_1
Artistico Pietro Selvatico di Padova, gli scout e un gruppo di danza moderna.
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità, coerenti con la situazione economica rappresentata dalle parti e adeguatamente tutelanti gli interessi delle figlie ai sensi degli artt.
337 ter e ss. e, pertanto, va preso atto degli stessi,
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c. così dispone:
- prende atto degli accordi interventi tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Giudice relatore
Federica Di LO
Il Presidente
Alina Rossato
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