Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 46 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...] C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia ARMADILLO del Foro di
Barcellona P.G., cod. fisc. , con studio in Milazzo C.F._2
(ME), Via G. Rizzo 39 (pec: come da Email_1
procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e nata a [...] C.F._3 Controparte_2 CP_2
28.10.1972, C.F. , il primo in proprio ed entrambi C.F._4
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore nato a [...] [...], C.F. Persona_1 CP_2
e nato a [...] C.F._5 Controparte_3 CP_2
30.3.2003, C.F. tutti residenti in [...] ed C.F._6
elettivamente domiciliati in viale Regina Margherita n. 20, presso CP_2
1
fax 0909962522), che li rappresenta e Email_2
difende giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 22.12.2022
[...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Parte_1
fratello ed i nipoti, figli di quest'ultimo, Controparte_1
e rappresentati dai genitori, Persona_1 Controparte_3
esponendo che in data 28.02.2017 era deceduta a RO (ME) nata a [...] il [...], madre dell'attrice e del Persona_2
convenuto che la de cuius, con testamento olografo Controparte_1
datato 20.11.2016 e pubblicato dal notaio il Persona_3
28.12.2017, aveva nominato come suoi successori i convenuti, pretermettendo la deducente figlia, che l'aveva sempre amorevolmente assistita;
che il suddetto testamento era nullo per mancanza del requisito della olografia, posto che la firma risultava graficamente diversa da quella della madre e che, comunque, quest'ultima, al momento della redazione del testamento, era affetta da grave malattia che non le consentiva di scrivere senza tremori;
che aveva concesso in locazione Controparte_1
l'abitazione ove la madre risiedeva quando era in vita, percependo per intero il relativo canone. Tutto ciò esposto, chiedeva che fosse dichiarata la nullità del menzionato testamento olografo e che, conseguentemente, fosse dichiarata aperta la successione ab intestato; chiedeva, altresì, che i convenuti fossero condannati a restituire i beni ereditari ed i frutti, tenuto conto del fatto che il fratello concesso in locazione la casa che era stata la
2 residenza della madre;
in subordine chiedeva di essere reintegrata nei diritti di legittimaria in quanto totalmente pretermessa.
Coin comparsa depositata il 27.04.2023 si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza della domanda di nullità del testamento, evidenziando che il documento era autentico. Quanto alla domanda di restituzione dei canoni riscossi, osservavano che l'attrice non poteva vantare alcun diritto su tale immobile e che, comunque, la casa di abitazione della madre non era stata mai locata ad alcuno. Quanto alla domanda di riduzione, osservavano che l'attrice aveva ricevuto dalla successione della madre, in data 13.11.2017, la somma di € 52.791,00, che avrebbe dovuto essere considerata ai fini della riunione fittizia e che, comunque, appariva di importo tale da soddisfare i diritti dell'attrice quale legittimaria.
Con ordinanza del 07.12.2023 il Giudice Istruttore ammetteva l'interrogatorio formale dell'attrice e disponeva C.T.U. grafologica al fine di accertare se il testamento olografo oggetto di causa fosse stato scritto, datato e sottoscritto di punto dalla testatrice Persona_2
Espletata la prova per interpello e depositata la relazione di C.T.U., con note di udienza depositate il 27.06.2024 parte attrice ribadiva tutte le richieste già avanzate e domandava altresì la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c…
All'udienza del 05.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
3 L'attrice ha affermato che il testamento olografo datato 20.11.2016 e pubblicato dal notaio il 28.12.2017, Persona_3
apparentemente redatto da nata a [...] il [...] Persona_2
ed ivi deceduta in data 28.02.2017 era invalido in quanto privo del requisito dell'olografia.
Si deve premettere che il testamento è, ai sensi dell'art. 587 c.c.,
l'atto con il quale taluno provvede alla destinazione dei propri beni per il tempo successivo alla morte. In relazione alla forma di tale negozio giuridico mortis causa l'art. 601 c.c. distingue, poi, il testamento olografo ed il testamento per atto di notaio. L'art. 602 c.c. stabilisce, quindi, che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Di conseguenza, affinché il testamento possa qualificarsi come olografo non sono richieste formule sacramentali, ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l'apposizione della data e l'autografia. Sia il primo sia l'ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante, né di un nuncius; scopo dell'indicazione della data è, invece, di accertare se l'erede fosse capace di testare nel giorno in cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più testamenti successivi provenienti dalla stessa persona, stabilire quale sia posteriore con l'effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
Riguardo, poi, alle modalità con le quali la parte interessata può contestare la sussistenza del requisito della autografia del testamento olografo ed ai conseguenti oneri probatori, si è assistito ad una evoluzione giurisprudenziale, che ha inciso profondamente sulla ricostruzione dogmatica della fattispecie e sui poteri delle parti.
4 Sotto questo profilo, si è a lungo ritenuto che il testamento olografo fosse una scrittura privata, vale a dire un documento che, ai sensi dell'art. 2702 c.c., se venga riconosciuto da colui contro il quale venga prodotto o sia da considerare come riconosciuto ai sensi dell'art. 215 c.p.c., è destinato a fare piena prova della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute da colui che lo ha sottoscritto, mentre, sia nel conflitto tra più eredi (o legatari) testamentari, sia nel conflitto tra eredi (o legatari) testamentari ed eredi legittimi, colui che venga istituito erede sulla base di un secondo testamento olografo (Cass. civ. 21.07.1956 n. 2838; Cass. civ.
6.04.1962 n.
724; Cass. civ. 17.06.1968 n. 1959; Cass. civ. 28.05.1971 n. 1599; Cass. civ. 18.10.1974 n. 2923; Cass. civ. 16.10.1975 n. 3371; Cass. civ.
28.01.1987 n. 790) e colui che sia erede legittimo sulle base delle norme della successione ab intestato o erede testamentario sulla base di un precedente testamento (Cass. civ.
6.03.1992 n. 2699; 5.11.1992 n. 11979;
Cass. civ. 22.04.1994 n. 3833; Cass. civ. 30.07.1999 n. 8285; Cass. civ.
18.02.2000 n. 1831; Cass. civ. 12.04.2005 n. 7475) potessero privare di efficacia probatoria il testamento olografo contro di loro prodotto limitandosi, secondo le norme generali, all'immediato disconoscimento previsto dagli artt. 214 e segg. c.p.c., spettando alla parte che oppone come titolo potiore la successione testamentaria, nel caso di disconoscimento, chiedere la verificazione per vedersi riconosciuta la fondatezza della propria pretesa e per potersene, quindi, avvalere (Cass. civ. 12.04.2005 n.
7475).
Non sono, tuttavia, mancate pronunce della Suprema Corte nelle quali è stato affermato che, poiché la procedura di disconoscimento e di verificazione di scrittura privata riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma dal soggetto contro il quale il documento è prodotto, la stessa non
5 potrebbe essere utilizzata per il testamento olografo che è una scrittura proveniente da terzi, sicché le contestazioni dovrebbero essere sollevate solo nelle forme dell'art. 221 c.p.c., risolvendosi in una eccezione di falso
(Cass. civ. 30.10.2003 n. 16362).
Il contrasto giurisprudenziale sopra brevemente riassunto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la sentenza 15 giugno 2015, n. 12307, hanno affermato che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Come si legge nella motivazione di tale sentenza, la necessità di una siffatta azione per quaestio nullitatis, ad avviso delle
Sezioni Unite, consente di rispondere: “da un canto, all'esigenza di mantenere il testamento olografo definitivamente circoscritto nell'orbita delle scritture private;
dall'altro, di evitare la necessità di individuare un
(assai problematico) criterio che consenta una soddisfacente distinzione tra la categoria delle scritture private la cui valenza probatoria risulterebbe di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, non potendosi esse relegare nel novero delle prove atipiche (...); dall'altro, di non equiparare l'olografo, con inaccettabile semplificazione, ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa;
dall'altro ancora, di evitare che il semplice disconoscimento di un atto caratterizzato da tale peculiarità ed efficacia dimostrativa renda troppo gravosa la posizione processuale dell'attore che si professa erede, riversando su di lui l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che, non va dimenticato, è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza
6 dimostrativa;
infine, di evitare che la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di un defatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la querela di falso, consentendo di pervenire ad una soluzione tutta interna al processo, anche alla luce dei principi affermati di recente da questa stessa Corte con riguardo all'oggetto e alla funzione del processo e della stessa giurisdizione, apertamente definita risorsa non illimitata”.
Sulla scorta dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite si può, pertanto, concludere che nel caso in esame l'onere di provare la mancanza del requisito della autografia incombeva sull'attrice.
Orbene, l'attrice ha assolto Parte_2
pienamente il suddetto onere, come è agevole desumere dagli esiti della disposta C.T.U. grafica.
In particolare, il nominato C.T.U., dott. , Persona_4
all'esito di un accertamento accurato, convincente e privo di censure, ha inequivocabilmente concluso, nella relazione depositata il 24.04.2024, che il testamento in questione “E' DA RITENERSI OPERA GRAFICA DI
MANO ALIENA”. In particolare, il C.T.U. ha rilevato che l'analisi grafica diretta e confrontuale fra la produzione autografa della signora Per_2
e il testo in verifica ha evidenziato profili di totale discordanza sotto
[...]
l'aspetto psico-grafo-motorio e nelle caratteristiche di esecuzione che, nel loro insieme, ne qualificano la assoluta estraneità all'identità personale della signora Inoltre il C.T.U. ha specificato che lo Persona_2
scritto in verifica non è stato vergato con finalità nemmeno sommariamente imitative della grafia propria della nominale firmataria e che lo stesso presenta in modo plateale le caratteristiche proprie del soggetto che ne è
l'autore, diverso dalla testatrice.
Alla luce delle suddette argomentazioni, pienamente convincenti, la domanda di nullità del testamento per mancanza del requisito della
7 olografia va accolta ed occorre, altresì dichiarare che, a seguito del decesso della de cuius si è aperta la successione legittima di Persona_2
L'attrice ha chiesto, altresì, quale coerede, la condanna dei convenuti all'immediato rilascio dei beni ereditari.
Tale domanda va qualificata come “petizione ereditaria”, che è, infatti, l'azione con la quale l'erede, ai sensi dell'art. 533 c.c., può reclamare i beni nei quali è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (Cass. Civ. Sez. 2, 9 febbraio 2011 n. 3181). Tale azione presenta alcuni elementi di vicinanza con l'azione di rivendica, dalla quale va, comunque, tenuta nettamente distinta poiché quest'ultima non presuppone il riconoscimento della qualità di erede e si differenzia profondamente dalla prima sotto il profilo del diverso onere probatorio, essendo l'attore in petizione ereditaria esonerato dal fornire la probatio diabolica tipica del giudizio di rivendica, potendo egli limitarsi a provare la mera
«appartenenza dei beni all'eredità».
Invero, in merito all'oggetto della petizione di eredità, sono state proposte dalla dottrina diverse tesi: alcuni hanno affermato che la petizione di eredità sarebbe essenzialmente un'azione di accertamento, volta cioè a far dichiarare la qualità di erede dell'attore e, quindi, il suo diritto sull'eredità come universalità; altri hanno, invece sostenuto che la petizione di eredità avrebbe una funzione eminentemente recuperatoria e l'accertamento della qualità di erede dell'attore sarebbe solo il presupposto e non l'oggetto dell'azione. La giurisprudenza della Suprema Corte ha, nondimeno, costantemente affermato la natura reale dell'azione di petizione di eredità (Cass. 02.08.2001, n. 10557), nel senso che l'azione ha un carattere recuperatorio (e non invece nel senso che oggetto della stessa debba essere un diritto reale sui singoli beni o sull'eredità come
8 universalità, essendo essa esercitabile, al contrario, anche per il recupero di diritti di credito o personali – Cass. n. 954/1986), avendo come scopo, appunto, il recupero di uno o più beni (rectius diritti) e non dell'eredità intesa come universum jus.
Chi agisce in petizione ereditaria, in base alla norma generale di cui all'art. 2697 c.c., ai fini dell'accoglimento della domanda, deve dimostrare non solo l'avvenuta morte del de cuius e la sua qualità di erede legittimo o testamentario, ma anche l'appartenenza dei beni all'asse ereditario (Cass. civ. sez. II, 22.07.2004 n. 13785; Cass. civ. sez. sez. II 9.02.2011 n. 6181).
Va osservato, poi, che la devoluzione dell'eredità a più coeredi non ha consistenti ricadute sulla disciplina dell'azione, poiché è pacifico che ciascun coerede ha individualmente titolo a difendere i beni ereditari, agendo in petizione (Cass., 1 aprile 2008, n. 8440; Cass., 3 agosto 1978, n.
3823; Cass., 3 luglio 1980, n. 4259; Cass., 30 marzo 1987, n. 3040).
Orbene, nel caso in esame sono incontestati sia la morte della de cuius sia la circostanza che unici eredi legittimi della Persona_2
stessa sono i due figli, vale a dire l'attrice Parte_1
ed il convenuto D'altronde, l'acquisto della qualità Controparte_1
di erede, che presuppone anzitutto un titolo universale a succedere, derivante dalla legge o da un testamento, può ritenersi implicito nella stessa proposizione da parte del chiamato della domanda di petizione ereditaria che su tale qualità si fonda (Cass., 23 febbraio 1985, n. 1628; Cass., 2 settembre 2003, n. 12780; Cass., 27 giugno 2005, n. 13738.
Da ciò discende che i convenuti, i quali sono entrati in possesso a vario titolo dei beni ereditari dopo la morte della de cuius, facendo valere la loro qualità di erede testamentario o di legatari in forza del testamento annullato, vanno condannati a rilasciare in favore degli eredi legittimi i cespiti ereditari.
9 Per quanto riguarda i frutti, l'art. 535 c.c. stabilisce che, in caso di accoglimento della domanda, anche al possessore di beni ereditari si applicano, con riferimento ai frutti, le norme in materia di possesso. Ciò significa che occorre distinguere il possessore in buona fede dal possessore in mala fede ed a tal fine va osservato che, in base al disposto dell'art. 535 comma 3 c.c., è in “buona fede” il possessore che abbia acquistato il possesso dei beni ereditari ritenendo per errore di essere erede, ritenendo cioè di avere un titolo a succedere, fondato sulla legge o su un testamento, indipendentemente dall'effettiva esistenza di un titolo idoneo in concreto a determinare l'acquisto dell'eredità. Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale
è enunciato, sicché è applicabile anche nella fattispecie in esame (Cass. n.
5901 del 2010). Va, altresì, osservato che è sufficiente che la buona fede esista al momento dell'acquisto del possesso stesso, mentre resta ininfluente la successiva conoscenza del diritto altrui da parte del possessore, fino alla data della proposizione della domanda giudiziale, la quale diversifica le due posizioni secondo le espresse previsioni del citato art. 1148 c.c.
Nella fattispecie in esame, si deve affermare la buona fede dei convenuti, atteso che, per consolidata giurisprudenza (Cass. civ.
06.06.2014 n. 12798; Cass. civ. 20.08.2019 n. 21505), il puro dato oggettivo dell'annullabilità del testamento non è circostanza ex se sufficiente per superare la presunzione di buona fede del possessore né, al riguardo, l'attrice ha fornito alcun elemento utile per il superamento della presunzione di cui all'art. 1147 c.c..
Ne consegue che i convenuti non possono essere condannati alla restituzione dei frutti naturali separati e dei frutti civili maturati, ai sensi dell'art. 821 c.c., prima della proposizione della domanda giudiziale,
10 mentre con riferimento ai frutti successivi alla domanda giudiziale fino alla data della presente sentenza, si deve prendere atto che non risulta che i beni abbiano prodotto dei frutti, sicché la domanda volta alla corresponsione dei frutti va disattesa.
Non può essere, infine, accolta la domanda dell'attrice volta alla condanna dei convenuti per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96
c.p.c., atteso che manca il requisito della totale soccombenza, quanto meno con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei frutti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte convenuta. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., oltre alle spese di C.T.U. liquidate in € 1.147,53 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale. Tenuto conto del fatto che l'attrice è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Strato va disposto che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato il 22.12.2022 da Parte_1
nei confronti di in proprio e quale genitore
[...] Controparte_1
esercente la responsabilità sui figli minori e Persona_1
e nei confronti di quale Controparte_3 Controparte_2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori CP_1
11 e sentiti i procuratori delle parti, disattesa Per_1 Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del testamento olografo datato 20.11.2016 e pubblicato dal notaio il 28.12.2017, Persona_3
apparentemente redatto da nata a [...] il [...] Persona_2
ed ivi deceduta in data 28.02.2017;
2) dichiara aperta la successione legittima di nata a Persona_2
RO il 29.10.1946 ed ivi deceduta in data 28.02.2017;
3) condanna i convenuti a rilasciare in favore degli eredi legittimi i cespiti ereditari di Persona_2
4) rigetta la domanda avanzata dall'attrice volta alla condanna dei convenuti alla corresponsione dei frutti dei beni ereditari ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.;
5) condanna i convenuti al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., oltre alle spese di C.T.U. liquidate in € 1.147,53 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale;
dispone che il pagamento di dette spese sia effettuato in favore dell'Erario..
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
01/04/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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