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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonella Paone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13770 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
subentrata a Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Puzo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli, Via Croce Rossa n.20, è elettivamente domiciliata.
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo ed CP_2 C.F._1
elettivamente dom.to in Casoria (NA) alla Via Ferrara n. 12, presso il proprio studio
appellato
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Raffaele Squeglia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1061/2022 del Giudice di pace di Casoria, depositata in data
28/06/2022 e non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e del proponeva Parte_1 Controparte_3 CP_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120190104212054 fondata sul presupposto del verbale elevato dal per violazione dell'art. 173, comma II, del Controparte_3
Codice della Strada. Veniva richiesto l'annullamento della suddetta cartella esattoriale alla luce del silenzio assenso formatosi a seguito dell'impugnazione, innanzi al TT di Napoli, del verbale.
Accertata l'insussistenza del titolo esecutivo, con la sentenza n. 1061/2022 il Giudice di Pace di
Casoria dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, accogliendola nel merito con condanna dell' e del alle spese di giudizio. Pt_1 Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1061/2022 del Giudice di Pace di Casoria, depositata in data
28/06/2022 e non notificata, richiedendone la riforma nella parte in cui l' unitamente al Pt_1
viene condannata al pagamento delle spese di lite. Oggetto di contestazione, Controparte_3 dunque, è la sola regolazione delle spese nel giudizio di prime cure: ad avviso dell'appellante, nessuna responsabilità può esserle addebitata per l'emissione della cartella annullata poiché la titolarità sostanziale dei crediti è vantata esclusivamente dal quale ente Controparte_3
impositore e, di conseguenza, il compimento di eventuali indagini in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli non rientrerebbe nelle proprie competenze.
In seguito alla rituale comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, si sono costituiti CP_2
il quale, spiegando le proprie difese, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con
[...]
integrale conferma della decisione impugnata, ed il già contumace in primo Controparte_3 grado, il quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda in primo grado per non essere stata proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 7 dlgs 150/2011e, in subordine, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo vagliata la questione sottoposta al giudice d'appello dal Controparte_3
contumace in primo grado, giacché trattasi di rilievo operabile ex officio e dunque non sottoposto a preclusioni.
Il rilievo è privo di pregio, atteso che l'attore in primo grado, non contestando l'avvenuta notifica del verbale di contravvenzione n. 1023000/2015 in data 7/12/2015, ha invece documentato, con allegazioni all'atto di citazione, di aver proposto ricorso al TT avverso il detto verbale in data 10.12.2015, senza aver avuto alcuna risposta, con conseguente accoglimento della propria domanda di annullamento.
Ne consegue che egli, avendo con queste modalità eccepito l'inesistenza del diritto a riscuotere le somme (rectius di un valido titolo esecutivo a fondamento della pretesa), ha proposto un'opposizione all'esecuzione, sottratta al rispetto di qualsivoglia termine, e non un'opposizione, recuperatoria, avverso i verbali di accertamento dell'infrazione.
Quanto al motivo di appello proposto da lo stesso è privo di pregio. CP_4
Secondo consolidato orientamento del Giudice di legittimità, nelle ipotesi in cui ad essere impugnata è una cartella esattoriale notificata a cura dell' si Parte_1
realizza la sussistenza del litisconsorzio necessario tra ente impositore ed . Controparte_5
Nel caso di specie al soggetto esattore va riconosciuta, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata innanzi al Giudice di Pace, la concorrente legittimazione passiva poiché oggetto di opposizione nel giudizio di prime cure sono stati proprio gli atti emessi dall'Agente per la riscossione.
Così si è espressa la VI sezione civile della S.C., con ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n.
12385 secondo cui: “...sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione. È stato, altresì, statuito (cfr. Cass. n. 24154 del
2007) che in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art.
27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
v., altresì, Cass. n. 17936 del 2003; Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente,
Cass., ord., n. 23459 del 2011)”.
Nello stesso senso si è espressa anche successiva giurisprudenza di legittimità (SS.UU., n.
22080/17), che, pur muovendo dal distinto presupposto della insussistenza del litisconsorzio necessario tra i due soggetti pubblici, perviene ad analoghe conseguenze relativamente al fine che occupa, ovverosia alla condanna alle spese di entrambe le amministrazioni ove soccombenti:
“...va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011.
Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)”.
A tale principio ha costantemente dato continuità il Giudice di legittimità, come, tra le tante, rilevasi dall'arresto della VI sezione n. 11157 del 23.4.2019, la cui massima così recita “Nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione c.d. esattoriale, iniziata o minacciata (nella specie, si trattava di opposizione a cartella di pagamento), la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né, di per sé sola considerata, di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione”.
Alla luce di quanto esposto, l'appello non merita accoglimento poiché la sentenza oggetto di gravame risulta in linea con i consolidati orientamenti di legittimità in materia.
Ad abundantiam, con riferimento al profilo della causalità sottolineato da in comparsa CP_4
conclusionale, con il richiamo alla sentenza 7182/2000 Cass. Civ., va detto che nel caso di specie neppure sussiste, sulla scorta delle evidenze emergenti dalla produzione dell'appellato , non CP_2
contestata da che nonostante la ricezione di una richiesta di sospensione della procedura CP_4 esattoriale, motivata sull'avvenuta pendenza di ricorso a TT (cfr. allegato 7 produzione primo grado parte attrice), ha ugualmente notificato la cartella.
Alla soccombenza dell'appellante segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese sostenute per la costituzione e difesa dell'appellato , che si liquidano tenendo conto dei CP_2 parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento per metà in via esclusiva per l'altra metà in solido con il in ragione della
contro
-domanda proposta dallo stesso e disattesa. Controparte_3 Quanto al rapporto , si ritiene di dover compensare per metà le spese, Controparte_6
stante il rigetto di parte delle istanza proposte dal e per la residua metà di dover CP_3
condannare l'appellante in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1061/2022 pubblicata il 28/06/2022 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento, in favore di , di ½ delle Parte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 166,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA;
- condanna e il in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di , di ½ delle spese del presente grado di giudizio che si CP_2
liquidano in Euro 166,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% IVA e CPA;
- compensa per ½ le spese relative al presente giudizio tra e il Parte_1
Controparte_3
- condanna al pagamento, in favore del di ½ Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 166,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Aversa, 4.4.2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonella Paone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13770 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
subentrata a Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Puzo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Napoli, Via Croce Rossa n.20, è elettivamente domiciliata.
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo ed CP_2 C.F._1
elettivamente dom.to in Casoria (NA) alla Via Ferrara n. 12, presso il proprio studio
appellato
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Raffaele Squeglia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1061/2022 del Giudice di pace di Casoria, depositata in data
28/06/2022 e non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e del proponeva Parte_1 Controparte_3 CP_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 07120190104212054 fondata sul presupposto del verbale elevato dal per violazione dell'art. 173, comma II, del Controparte_3
Codice della Strada. Veniva richiesto l'annullamento della suddetta cartella esattoriale alla luce del silenzio assenso formatosi a seguito dell'impugnazione, innanzi al TT di Napoli, del verbale.
Accertata l'insussistenza del titolo esecutivo, con la sentenza n. 1061/2022 il Giudice di Pace di
Casoria dichiarava ammissibile l'azione di opposizione all'esecuzione, accogliendola nel merito con condanna dell' e del alle spese di giudizio. Pt_1 Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1061/2022 del Giudice di Pace di Casoria, depositata in data
28/06/2022 e non notificata, richiedendone la riforma nella parte in cui l' unitamente al Pt_1
viene condannata al pagamento delle spese di lite. Oggetto di contestazione, Controparte_3 dunque, è la sola regolazione delle spese nel giudizio di prime cure: ad avviso dell'appellante, nessuna responsabilità può esserle addebitata per l'emissione della cartella annullata poiché la titolarità sostanziale dei crediti è vantata esclusivamente dal quale ente Controparte_3
impositore e, di conseguenza, il compimento di eventuali indagini in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli non rientrerebbe nelle proprie competenze.
In seguito alla rituale comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, si sono costituiti CP_2
il quale, spiegando le proprie difese, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con
[...]
integrale conferma della decisione impugnata, ed il già contumace in primo Controparte_3 grado, il quale ha dedotto l'inammissibilità della domanda in primo grado per non essere stata proposta entro il termine decadenziale previsto dall'art. 7 dlgs 150/2011e, in subordine, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appello va rigettato per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo vagliata la questione sottoposta al giudice d'appello dal Controparte_3
contumace in primo grado, giacché trattasi di rilievo operabile ex officio e dunque non sottoposto a preclusioni.
Il rilievo è privo di pregio, atteso che l'attore in primo grado, non contestando l'avvenuta notifica del verbale di contravvenzione n. 1023000/2015 in data 7/12/2015, ha invece documentato, con allegazioni all'atto di citazione, di aver proposto ricorso al TT avverso il detto verbale in data 10.12.2015, senza aver avuto alcuna risposta, con conseguente accoglimento della propria domanda di annullamento.
Ne consegue che egli, avendo con queste modalità eccepito l'inesistenza del diritto a riscuotere le somme (rectius di un valido titolo esecutivo a fondamento della pretesa), ha proposto un'opposizione all'esecuzione, sottratta al rispetto di qualsivoglia termine, e non un'opposizione, recuperatoria, avverso i verbali di accertamento dell'infrazione.
Quanto al motivo di appello proposto da lo stesso è privo di pregio. CP_4
Secondo consolidato orientamento del Giudice di legittimità, nelle ipotesi in cui ad essere impugnata è una cartella esattoriale notificata a cura dell' si Parte_1
realizza la sussistenza del litisconsorzio necessario tra ente impositore ed . Controparte_5
Nel caso di specie al soggetto esattore va riconosciuta, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata innanzi al Giudice di Pace, la concorrente legittimazione passiva poiché oggetto di opposizione nel giudizio di prime cure sono stati proprio gli atti emessi dall'Agente per la riscossione.
Così si è espressa la VI sezione civile della S.C., con ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n.
12385 secondo cui: “...sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione. È stato, altresì, statuito (cfr. Cass. n. 24154 del
2007) che in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art.
27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
v., altresì, Cass. n. 17936 del 2003; Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente,
Cass., ord., n. 23459 del 2011)”.
Nello stesso senso si è espressa anche successiva giurisprudenza di legittimità (SS.UU., n.
22080/17), che, pur muovendo dal distinto presupposto della insussistenza del litisconsorzio necessario tra i due soggetti pubblici, perviene ad analoghe conseguenze relativamente al fine che occupa, ovverosia alla condanna alle spese di entrambe le amministrazioni ove soccombenti:
“...va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011.
Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)”.
A tale principio ha costantemente dato continuità il Giudice di legittimità, come, tra le tante, rilevasi dall'arresto della VI sezione n. 11157 del 23.4.2019, la cui massima così recita “Nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione c.d. esattoriale, iniziata o minacciata (nella specie, si trattava di opposizione a cartella di pagamento), la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né, di per sé sola considerata, di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione”.
Alla luce di quanto esposto, l'appello non merita accoglimento poiché la sentenza oggetto di gravame risulta in linea con i consolidati orientamenti di legittimità in materia.
Ad abundantiam, con riferimento al profilo della causalità sottolineato da in comparsa CP_4
conclusionale, con il richiamo alla sentenza 7182/2000 Cass. Civ., va detto che nel caso di specie neppure sussiste, sulla scorta delle evidenze emergenti dalla produzione dell'appellato , non CP_2
contestata da che nonostante la ricezione di una richiesta di sospensione della procedura CP_4 esattoriale, motivata sull'avvenuta pendenza di ricorso a TT (cfr. allegato 7 produzione primo grado parte attrice), ha ugualmente notificato la cartella.
Alla soccombenza dell'appellante segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese sostenute per la costituzione e difesa dell'appellato , che si liquidano tenendo conto dei CP_2 parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento per metà in via esclusiva per l'altra metà in solido con il in ragione della
contro
-domanda proposta dallo stesso e disattesa. Controparte_3 Quanto al rapporto , si ritiene di dover compensare per metà le spese, Controparte_6
stante il rigetto di parte delle istanza proposte dal e per la residua metà di dover CP_3
condannare l'appellante in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1061/2022 pubblicata il 28/06/2022 e non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- condanna al pagamento, in favore di , di ½ delle Parte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 166,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA;
- condanna e il in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_3
pagamento, in favore di , di ½ delle spese del presente grado di giudizio che si CP_2
liquidano in Euro 166,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15% IVA e CPA;
- compensa per ½ le spese relative al presente giudizio tra e il Parte_1
Controparte_3
- condanna al pagamento, in favore del di ½ Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in Euro 166,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Aversa, 4.4.2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Antonella Paone