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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3265/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PANNI' CATERINA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 21/10/2013 –
decr. om. dd. 27/11/2013 e depositato il 29/11/2013);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 23/06/2007) e Per_1
(il 08/10/2011) e accertato che le condizioni corrispondono agli Per_2
interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
POZZUOLO DEL FRIULI (UD) il 14/12/2002 tra , nata Parte_1
a SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) il 08/11/1977, e
[...]
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Parte_2
1) dispone che i figli minori e rimangono affidati in maniera Per_1 Per_2
congiunta ad entrambi i genitori con fissazione della residenza presso la madre.
2) Prende atto che il signor anterrà la residenza presso l'immobile di sua Pt_2
esclusiva proprietà in San Giorgio di Nogaro (UD), Via G. Mazzini 56.
3) Prende atto che la signora con i figli, manterrà la residenza presso Pt_1
l'immobile in San Giorgio di Nogaro (UD), Via Palmanova 71, di proprietà del signor da questi concesso in comodato gratuito alla signora Pt_2 Pt_1
4) Dispone che i signori e si regoleranno autonomamente, per Pt_1 Pt_2
assicurare che i figli minori e frequentino in modo paritetico Per_1 Per_2
sia la madre che il padre, con possibilità di pernottamento da quest'ultimo, anche in periodo infrasettimanale, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici dei figli stessi.
5) Dispone che i signori e si regoleranno autonomamente per Pt_1 Pt_2
quanto riguarda i periodi feriali estivi e delle festività natalizie e pasquali.
6) Dispone a carico del signor l'obbligo di corrispondere, in favore dei Pt_2
figli minori, l'assegno di mantenimento, nella misura di euro 350,00 per ciascun
2
figlio - somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici, assegno che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
7) Le spese per il mantenimento straordinario sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno assunte e gestite secondo lo schema del Protocollo del Tribunale di Udine 2015 che le parti hanno dichiarato di conoscere.
8) Dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi statali o provenienti da altri enti pubblici, per le spese sostenute a favore dei figli andranno indicativamente a beneficio di entrambi i genitori o del genitore che possiede i requisiti per agevolarsi di tale vantaggio.
9) Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef verranno imputate al 50% tra i genitori, ovvero nella diversa misura accordata.
10) Nulla i signori e eciprocamente a pretendere essendo ciascuno Pt_1 Pt_2
titolare di reddito autonomo e quindi autosufficienti.
11) Dà atto che i genitori hanno prestato reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3265/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025
da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. PANNI' CATERINA, per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto:
di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
divorzio
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; congiunto
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres. 21/10/2013 –
decr. om. dd. 27/11/2013 e depositato il 29/11/2013);
1
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 23/06/2007) e Per_1
(il 08/10/2011) e accertato che le condizioni corrispondono agli Per_2
interessi dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
POZZUOLO DEL FRIULI (UD) il 14/12/2002 tra , nata Parte_1
a SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) il 08/11/1977, e
[...]
, nato a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Parte_2
1) dispone che i figli minori e rimangono affidati in maniera Per_1 Per_2
congiunta ad entrambi i genitori con fissazione della residenza presso la madre.
2) Prende atto che il signor anterrà la residenza presso l'immobile di sua Pt_2
esclusiva proprietà in San Giorgio di Nogaro (UD), Via G. Mazzini 56.
3) Prende atto che la signora con i figli, manterrà la residenza presso Pt_1
l'immobile in San Giorgio di Nogaro (UD), Via Palmanova 71, di proprietà del signor da questi concesso in comodato gratuito alla signora Pt_2 Pt_1
4) Dispone che i signori e si regoleranno autonomamente, per Pt_1 Pt_2
assicurare che i figli minori e frequentino in modo paritetico Per_1 Per_2
sia la madre che il padre, con possibilità di pernottamento da quest'ultimo, anche in periodo infrasettimanale, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici dei figli stessi.
5) Dispone che i signori e si regoleranno autonomamente per Pt_1 Pt_2
quanto riguarda i periodi feriali estivi e delle festività natalizie e pasquali.
6) Dispone a carico del signor l'obbligo di corrispondere, in favore dei Pt_2
figli minori, l'assegno di mantenimento, nella misura di euro 350,00 per ciascun
2
figlio - somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici, assegno che sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat.
7) Le spese per il mantenimento straordinario sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e verranno assunte e gestite secondo lo schema del Protocollo del Tribunale di Udine 2015 che le parti hanno dichiarato di conoscere.
8) Dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi statali o provenienti da altri enti pubblici, per le spese sostenute a favore dei figli andranno indicativamente a beneficio di entrambi i genitori o del genitore che possiede i requisiti per agevolarsi di tale vantaggio.
9) Dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie ai fini Irpef verranno imputate al 50% tra i genitori, ovvero nella diversa misura accordata.
10) Nulla i signori e eciprocamente a pretendere essendo ciascuno Pt_1 Pt_2
titolare di reddito autonomo e quindi autosufficienti.
11) Dà atto che i genitori hanno prestato reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLO DEL FRIULI
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 15, parte II – Serie A del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2002.
Udine, li 08/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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