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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4901/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti RACINARO Parte_1
GAETANO e TORTORELLA MARGHERITA ANNA, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1
SERRELLI SUSANNA, giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.09.2024 il ricorrente proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. OI-001316818 relativa all'atto di accertamento .7200.13/09/2018.0329478 del 13.09.2018 CP_1 riferito all'anno 2017, la ordinanza ingiunzione n. OI- 001389271 relativa all'atto di accertamento .7200.28/09/2018.0350757 del 28.09.2018 CP_1
(anno 2016), e la n. OI- 001813045 relativa all'atto di accertamento CP_
.7200.28/08/2019.0326390 (anno 2018), tutte emesse dall' con cui CP_1 gli veniva ingiunto il pagamento rispettivamente di € 4.201,94, € 3.062,52 ed
€ 7.863,90 a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per i periodi di competenza indicati nei modelli UNIEMENS e notificati in uno agli atti di accertamento. Evidenziava l'illegittimità della pretesa sanzionatoria rappresentando che le quote non versate erano state oggetto di definizione agevolata (cd. rottamazione ter e quater) ed in parte anche già integralmente versati.
Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” annullare le ordinanze- ingiunzione n. OI-001316818, n. OI-001389271 e n. OI-001813045 emesse dall' , c.f. , Direzione Controparte_2 P.IVA_1
provinciale di Salerno, con sede in corso Garibaldi 38, indirizzo p.e.c.
t, dichiarando non dovute Email_1
le somme con esse richieste e condannare lo stesso Controparte_2
al pagamento delle spese processuali”.
[...]
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l deducendo la piena legittimità delle sanzioni irrogate in virtù della tardività dei versamenti.
Concludeva per la conferma delle ordinanze ingiunzione con vittoria di spese. Sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.06.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Al fine di inquadrare la fattispecie di causa, si rileva che il decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore dal 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
L'intervento di depenalizzazione nell'ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l'articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, co. 6, del decreto legislativo n. 8/2016. Tale norma ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo della stessa omissione.
Com'è noto, la citata norma opera un distinguo legato al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, risulta confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.
Diversamente, se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000
a euro 50.000 (importo modificato dall'art. 23, comma 1, Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie sotto-soglia nella forbice tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso).
Il d.lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 febbraio
2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. La norma, infatti, stabilisce al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
(…) decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
I successivi commi 4 e 5 regolano i conseguenti adempimenti dell'autorità amministrativa che, entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi ai procedimenti penali, deve notificare gli estremi della violazione agli interessati.
Il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell'efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto.
L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Fatta questa breve premessa, come evidenziato nella parte narrativa della decisione, parte ricorrente chiede l'annullamento delle opposte ordinanze ingiunzione sul presupposto di aver aderito alle rottamazioni ter e quater per il pagamento anche dei crediti richiamati negli atti di accertamento posti a fondamento delle opposte ordinanze, procedendo, secondo il piano rateale, al regolare pagamento degli importi dovuti per le accolte definizioni agevolate.
L'assunto attoreo non viene condiviso dal giudicante per le ragioni di seguito illustrate.
A ben vedere, nessun rilievo può esplicare, ai fini che interessano nella presente sede, la circostanza che l'opponente abbia aderito alla rottamazione ter (nel caso di specie il 19.02.2019) e quater (il 23.01.2023) in quanto ciò è avvenuto in epoca successiva alla scadenza del termine di CP_ legge (90 giorni) previsto per il pagamento delle somme rivendicate dall' .
L'art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/1983 prevede che il datore di lavoro non è punibile, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto presentare domanda di adesione alle richiamate rottamazioni ter e quater quanto meno entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, per poi procedere ai pagamenti nel rispetto delle scadenze di cui al piano approvato. E ciò non si è verificato nel caso che ci occupa.
Ed invero, a fronte della notifica in data 8.10.2018 dell'atto di accertamento posto alla base dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 001316818, il ricorrente ha presentato istanza di adesione alla rottamazione ter prima e quater poi solo rispettivamente in data 19.02.2019 e 23.01.2023; così come, rispetto all'atto di accertamento – notificato il 13.11.2018 - alla base dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 001389271- ha presentato istanza di adesione alla rottamazione ter il 19.02.2019, e, rispetto all'atto di accertamento notificato il
23.09.2019 e presupposto dell'ordinanza ingiunzione n. OI- 001813045, ha presentato istanza di rottamazione quater il 23.01.2023, dopo oltre tre anni.
È di tutta evidenza, quindi, che il tardivo pagamento delle somme richieste dall'Ente previdenziale, non ha comportato il venir meno della violazione, integrata, nella sua materialità, alla scadenza del termine fissato per l'adempimento: di qui la piena legittimità delle sanzioni amministrative irrogate dall'Istituto previdenziale, non potendo la rateizzazione della contribuzione, presentata oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione, avere effetto sull'estinzione della sanzione amministrativa che la legge lega causalmente al pagamento delle quote a carico nel termine previsto.
Il ricorso va pertanto disatteso.
Gravi ed eccezionali ragioni, secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 giustificano la compensazione totale delle spese, specie considerando la sostanziale novità della questione, ed il suo obiettivo grado di complessità.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese processuali
Salerno, 13.06.2025
Il Giudice Dott. ssa Caterina Petrosino