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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 132 / 2024
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1 con ricorso depositato il 4.3.2024 e sull'appello incidentale spiegato da con Controparte_1
memoria del 3.2.2015 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, il 6.9.2023, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta CP_1 nei periodi di ferie dell'indennità di presenza, di diaria e trasferta, di sabato lavorato e di spinta, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie nei limiti di 24 giorni annui;
condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate a far Parte_1
data dal 18 luglio 2007, da quantificarsi in separato giudizio;
condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 1.100,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
La Corte di Appello di Bari
Sezione lavoro
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla Parte_1 con ricorso depositato il 4.3.2024 e sull'appello incidentale spiegato da con Controparte_1
memoria del 3.2.2015 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, il 6.9.2023, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta CP_1 nei periodi di ferie dell'indennità di presenza, di diaria e trasferta, di sabato lavorato e di spinta, da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie nei limiti di 24 giorni annui;
condanna la al pagamento delle differenze retributive maturate a far Parte_1
data dal 18 luglio 2007, da quantificarsi in separato giudizio;
condanna la al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 1.100,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Bari, il 18 febbraio 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli