Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4193/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4193/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 12.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA PATERNO N°62 -LOCALITÀ TRIVIO CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. IANORA LEONARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._3
PATERNO N°62 -LOCALITÀ TRIVIO CASTEL SAN GIORGIO, presso lo studio dell'Avv. IANORA LEONARDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA ALCIDE DE GASPERI 200 84016 PAGANI, presso lo studio dell'Avv.
MONGIBELLO MICHELA (c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._4
difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata dal
CP_1
Invero, posto che il termine per impugnare la delibera condominiale decorre dalla data di deliberazione ove il condomino sia dissenziente ovvero astenuto, e dalla data di comunicazione per gli assenti, alla luce dell'esame delle delibere in oggetto, va rilevato come in nessuna delle tre sedute condominiali siano stati presenti, personalmente o per delega, i condomini odierni attori.
Consegue, pertanto, che il termine di trenta giorni per procedere all'impugnazione delle delibere assembleari decorre dalla data di comunicazione ad essi condomini del deliberato assembleare.
Data di comunicazione di cui agli atti non v'è traccia alcuna né, tantomeno, il convenuto ha fornito prova della stessa. CP_1
Va da sé, allora, che nel caso in esame non può dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare le delibere condominiali.
La S.C. ha, inoltre chiarito, contrariamente a quanto sostenuto dal che “La CP_1
produzione della delibera assembleare condominiale a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è comunque idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex articolo 1137 del Cc, né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex articolo 1335 del Cc, che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, e neppure obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. 16662/2024).
La S.C. ha chiarito anche che nel caso di notifica di decreto ingiuntivo basato su delibera condominiale prodotta nel fascicolo monitorio, quest'ultima potrà, semmai, essere conosciuta dal condomino al fine di proporre opposizione, e che, a norma dell'art. 638, comma 3, c.p.c., rimarrà soltanto depositata e non potrà essere ritirata fino a quando non sia scaduto il termine stabilito nell'ingiunzione a norma dell'art. 641 c.p.c. (cfr. Cass.
16081/2016).
Nel caso di specie, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è scaduto in data 28.5.2014, atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato ai condomini -odierni attori
Pagina 2 di 5 in data 18.4.2014, e pertanto è da tale data che è cominciato a decorrere il termine di 30 gg. per impugnare le delibere in oggetto.
Senonché, gli attori hanno presentato istanza di mediazione in data 12.6.2014, interrompendo il termine per impugnare.
Invero, a seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6 del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribunale Roma sez. V,
12/03/2019, n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245; Corte appello Salerno sez. II, 27/07/2020, n.942).
Nel caso di specie, il verbale è stato depositato in data 10.7.2014 e posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 22.7.2014, non vi è chi non veda come il termine di trenta giorni - che deve decorrere nuovamente per una sola volta dal 10.7.2014 - sia stato rispettato dai condomini attori, il che rende tempestivo l'odierno gravame e comporta l'infondatezza della superiore eccezione.
Nel merito, gli attori hanno dedotto che l'assemblea ha deliberato su argomenti non presenti nell'ordine del giorno di cui alle convocazioni regolarmente comunicate (bilancio consuntivo e riparto preventivo di anni 2010, 2011, 2012, 2013, pulizia scale, affidamento incarico ad una impresa edile per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà condominiale locato al sig. , aumento della quota condominiale per le unità immobiliari Parte_3
che per quelle negoziali, conferimento incarico al legale per il recupero degli oneri condominiali).
L'impugnativa è parzialmente fondata.
L'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. prevede che l'avviso di convocazione debba contenere specifica indicazione dell'ordine del giorno allo scopo di consentire una partecipazione informata e consapevole all'assemblea condominiale. Infatti, non è consentito all'assemblea di deliberare su questioni non inserite nell'ordine del giorno ovvero inserite su 'argomento' apparentemente collegato ma con differenti finalità rispetto a quelle raggiunte con la successiva delibera, tale da non consentire ai condomini, in violazione dell'art. 1136 c.c., di valutare se partecipare ed in quale guisa all'assemblea (Cass. n. 24456/2009).
In particolare, occorre che l'o.d.g. indichi specificamente, seppur in modo non analitico e minuzioso, gli argomenti da trattare, onde poter valutare l'atteggiamento da tenere sia
Pagina 3 di 5 in ordine all'opportunità o meno di partecipare e sia in ordine alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. E l'indicazione chiara e specifica degli argomenti è altresì necessaria al fine di verificare se il successivo deliberato abbia esorbitato o meno dal tema sottoposto ai partecipanti, in modo tale da poter verificare se la volontà dei condomini si sia manifestata in maniera corretta e non diversa rispetto al tema proposto per la trattazione in sede di convocazione.
Nel caso di specie, dall'esame della convocazione dell'assemblea del 24.2.2011 si evince che gli argomenti all'ordine del giorno erano: 1) Dimissione dell'amministratore; 2) nuovo amministratore;
3) pulizia vasca autoclave;
4) varie ed eventuali. CP_2
L'assemblea, invece, in data 24.2.2011 ha deliberato anche, al punto 1), l'approvazione del bilancio consuntivo anno 2010 che non era indicato nell'ordine del giorno.
Pertanto, non vi è piena corrispondenza tra l'ordine del giorno e quanto deliberato durante l'assemblea.
Ne discende che tale deliberazione va annullata nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2010.
Quanto alla deliberazione del 26.1.2012, dall'esame dell'ordine del giorno si evince che l'assemblea era chiamata a deliberare: 1) Dimissione dell'amministratore; 2) nuovo CP_2
amministratore; 3) pulizia vasca autoclave;
4) varie ed eventuali.
L'assemblea, invece, in data 26.1.2012 ha inserito all'ordine del giorno anche i seguenti ulteriori argomenti: 1) consuntivo gestione anno 2011; 2) preventivo di spesa per CP_1
la gestione anno 2012; 3) pulizia scale;
approvando il bilancio consuntivo anno 2011.
Pertanto, non vi è piena corrispondenza tra l'ordine del giorno e quanto deliberato durante l'assemblea.
Ne discende che tale deliberazione va annullata nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2011.
Infine, dall'esame della convocazione dell'assemblea del 7.2.2013, emerge che gli argomenti all'ordine del giorno erano:1) 1) Dimissione dell'amministratore; 2) nuovo CP_2
amministratore; 3) pulizia vasca autoclave;
4) varie ed eventuali.
Tuttavia, l'assemblea, in data 7.2.2013 ha inserito all'ordine del giorno anche i seguenti ulteriori argomenti: 1) consuntivo gestione anno 2012; 2) preventivo di spesa per CP_1
la gestione anno 2013; 3) pulizia scale;
4) aggiustare il tetto all'inquilino ; Parte_3
5) nominare l'avvocato per il moroso 6) aumentare l'importo mensile del Parte_2
condominio; approvando il consuntivo anno 2012.
Pagina 4 di 5 Pertanto, tale deliberato va annullato nella parte in cui ha approvato il bilancio consuntivo anno 2012, in quanto non vi è corrispondenza tra l'ordine del giorno e quanto deliberato durante l'assemblea.
Per quanto concerne gli altri argomenti discussi in detta assemblea (aggiustare il tetto all'inquilino ; nominare l'avvocato per il moroso Parte_3 Parte_2
aumentare l'importo mensile del condominio), dall'esame della deliberazione in oggetto si evince che nulla ha deliberato sul punto l'assemblea, la quale si è limitata ad elencare attività con finalità programmatiche (sarà nominato…sarà aumentato…sarà contatta) e non vi è stata alcuna votazione in merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in base ai CP_1
parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Annulla la deliberazione del 24.2.2011 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2010;
2) Annulla la deliberazione del 26.1.2012 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2011;
3) Annulla la deliberazione del 7.2.2013 nella parte in cui approva il bilancio consuntivo anno 2012;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore degli attori che si liquidano in euro 80,00 per spese vive ed euro 660,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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