CASS
Sentenza 11 novembre 2022
Sentenza 11 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/11/2022, n. 33410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33410 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14425/2018 R.G. proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall’Avvocato Fabrizio Niceforo, dell’Avvocatura Regionale, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Poli n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della EG IA -ricorrente- contro CONSORZIO GENERALE RICOSTRUZIONE CO.GE.RI., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato UC UA ([...]) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso -controricorrente- Civile Sent. Sez. 1 Num. 33410 Anno 2022 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: PARISE CLOTILDE Data pubblicazione: 11/11/2022 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4593/2017 depositata il 09/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott.ssa Clotilde Parise;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Aldo Ceniccola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. 8688/2010 il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla EG IA di pagare al OR Co.Ge.Ri. la somma di Euro 863.012,07, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege n. 281 del 1981, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli - Asse di supporto AS e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) a titolo di indennità di esproprio o risarcimenti dovuti ai proprietari. La EG si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva e gradatamente l’infondatezza della domanda come proposta. 2. Con sentenza n. 4593/17 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione IA "quale soggetto subentrante all'AN dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria. 3. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-2017, ha rigettato l'appello proposto dalla EG, confermando la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito ha in primo luogo affermato che nella specie era incontroverso che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31-12-2000, ed era altrimenti pacifico che per l’altro lotto il progetto esecutivo, benché valutato una variante, non era stato comunque approvato, da ciò conseguendo che né le strade già realizzate, né l’ultimo intervento ancora in itinere ma perché sospeso, potevano essere escluse dal 3 di 11 complesso dei beni transitati nel patrimonio dell’ente regionale, con le ovvie conseguenze in ordine alla legittimazione passiva. Non era poi dirimente la circostanza secondo cui l’intera opera e la suddivisione in lotti ebbe carattere funzionale obbedendo solo a finalità operative, poich il D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164 regola la successione tra gli enti considerati avuto riguardo al risultato dell’opera, ossia non già alla fase genetica bensì all’esecuzione delle opere di cui al progetto, concretatasi nella effettiva realizzazione degli interventi in esso previsti. La Corte d’appello ha, infine, ritenuto che neppure avrebbe potuto escludersi la legittimazione passiva della EG IA in base al disposto del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, commi 1 e 2, come modificato del D.P.C.M. 21 settembre 2001, art. 3, comma 3. Non vi era prova in atti che alla data del 31-12-2000 fosse pendente alcun contenzioso tra il OR e l’AN, ovvero tra l’AN e i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre la domanda di adempimento azionata nei confronti della EG IA dal OR non richiamava, né si ricollegava alle vicende ablative quale sua premessa necessaria o suo fondamento logico, sicché le vicende ablatorie rappresentavano, in sostanza, un mero antefatto storico, estraneo alla richiesta conclusiva e alle sue ragioni di diritto. 4. Avverso la predetta sentenza, la EG IA (di seguito per brevità EG) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dal OR Co.ge.ri. (di seguito per brevità OR). 5. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 4 di 11 La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «Fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della EG IA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi c.c., in riferimento all'interpretazione dell’art.101 D.Lgs. n. 112 del 1998, dell’art.3 D.P.C.M. 21 febbraio 2000, come modificato dal D.P.C.M. 21 settembre 2001 (ex art. 360 c.p.c., n. 3)». La ricorrente lamenta, con articolate argomentazioni, l'erroneità dell'interpretazione del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, poiché difforme da quanto consentito dal tenore letterale della norma. In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l'espressione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento" rende evidente la continuazione senza mutamento o interruzione della competenza e del carico in capo al medesimo ente (AN) del contenzioso, essendo indifferente che detto contenzioso fosse stato definito prima o dopo la data del 31-12-2000, oppure dopo la diversa data (17-10-2001) in cui era stato attuato il trasferimento. Rimarca, inoltre, la ricorrente che la dizione della norma è generica e si riferisce a tutti i rapporti non ancora esauriti, e quindi sia il rapporto di debito-credito derivante da sentenza, sia il contenzioso ancora in corso, poiché l’unico discrimine è rappresentato dall’epoca in cui l’evento (fatto ed atto) è sorto. 7. Il motivo è fondato. 7.1. Preliminarmente va disattesa la richiesta, avanzata dal OR, di remissione della decisione della controversia alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 374, secondo comma, cod. civ., non ravvisandosi la sussistenza del contrasto, nei termini invocati, tra le 5 di 11 decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte richiamate dal controricorrente. Va precisato che una sola è la pronuncia (Cass., 26 maggio 2022, n. 17013) che ha trattato funditus la questione interpretativa oggetto del contendere e che ha accolto l’opzione ermeneutica condivisa dal Collegio, per quanto si dirà. La precedente ordinanza n. 12126 del 22 giugno 2020, che ha rigettato il ricorso per cassazione della EG IA, non ha esaminato la questione di cui si discute, ravvisandone la novità in quanto l’eccezione di difetto di titolarità della EG non era stata sollevata nel giudizio di merito. L’altra decisione (Cass. n. 39429 del 2021) ha attribuito la legittimazione alla EG, rigettando il ricorso di detto Ente, sul presupposto che occorresse verificare la data di instaurazione del contenzioso quale momento scriminante, come affermato dalla Corte di appello, ma che non vi fosse la prova che il contenzioso preesistesse, e ciò in quanto la tematica della portata interpretativa del citato art.3 non era stata investita direttamente dal motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art.115 cod.proc.civ.. Parimenti in detta ottica, necessariamente congruente con le ragioni di censura, rispetto al dato dirimente di rilievo in quella fattispecie (mancata prova della data di instaurazione del contenzioso) non sono stati scrutinati, con la citata pronuncia, né il tema dell’autonomia delle due previsioni del citato art.
3 - in quanto non era stata oggetto di gravame la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla previsione collegata alla responsabilità riservata ad ANAS per l’ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori - né il tema della qualificazione degli atti presupposti (ordinanze di esproprio), solo menzionato, quale obiter privo di rilevanza decisoria in correlazione con i motivi d’impugnazione, come afferente a “mero antefatto storico” della vicenda. Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dal OR, che richiama la sentenza della 6 di 11 Corte d’appello di Napoli n.4338/2017, con cui era stata dichiarata sussistente la legittimazione passiva della EG, e sostiene che detto giudicato abbia effetto estensivo e riflesso nel presente giudizio. Rileva il Collegio che, come condivisibilmente già affermato da questa Corte (Cass.n.20951/2022;Cass.n.17013/2022 citata), il tema ora in discussione, ossia l’ambito applicativo dell'inciso finale dell'art.3 comma 3 DPCM 21.9.2001, quand'anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti, attiene all’interpretazione di un dato normativo e involge mere argomentazioni che non si configurano come capo autonomo della decisione su cui si forma il giudicato. Pertanto altre decisioni rese tra le stesse parti in punto di interpretazione di disposizioni applicabili al caso di specie non possono che spiegare effetti unicamente nei rispettivi giudizi definiti, e non certamente produrre automatici effetti espansivi a tutti gli altri giudizi, come il presente, in cui sia parimenti trattata la portata ermeneutica del dato normativo. 7.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso con la più recente pronuncia di questa Corte (Cass., n.17013/2022 citata), in quanto la linea di demarcazione del riparto di legittimazione passiva tra AN (precedente ente responsabile) e EG IA (subentrante) si rinviene nella locuzione «per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra». Il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del 7 di 11 trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara". La disposizione dello stesso comma 3 prevede, inoltre, che "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". 7.3. Orbene, l’opzione ermeneutica della Corte di appello non può ritenersi corretta. 7.3.1.Occorre premettere che la sentenza impugnata esclude la sussistenza, nella specie, anche delle ipotesi derogatorie contemplate all'interno dell'art.3, comma 3, ult.cit., prima parte, e relative allo stato dei lavori, ma detta ratio decidendi, non oggetto di censura da parte della EG, non è da sola idonea a sorreggere la decisione, né ha incidenza sull’altra ratio decidendi, afferente all’interpretazione della seconda parte del citato comma 3 (insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti), come, peraltro, implicitamente ritenuto dalla stessa Corte di merito, che ha, infatti, proceduto allo scrutinio anche dei profili ora in discussione. Al riguardo, va ribadito che le ipotesi derogatorie in funzione all'insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti si aggiungono alle altre previste dalla citata norma, stante l'autonomia delle due previsioni, «l'una collegata alla responsabilità riservata ad ANAS per la ben diversa ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori e che la prima parte dell'art.3, c.3, aggancia, per l'un verso, alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 "sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando". Di tutt'altro si occupa poi la parte finale del detto c.3 che "aggiunge" alle ipotesi di ultrattività della posizione di ANAS anche quella concernente il "contenzioso instaurato per fatti 8 di 11 ed atti antecedenti alla scadenza ... relativamente ai beni trasferiti". Nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. Anzi, l'”intentio” dell'art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento» (così Cass., n.17013/2022 citata). 7.3.2. In altri termini, il diritto al rimborso azionato dal OR concerne il pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio o di risarcimenti ai proprietari in forza di atti pacificamente anteriori al trasferimento dei beni alla EG, tale essendo il fondamento della pretesa monitoriamente azionata, che è quindi relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art.3, comma 3, cit., ancorché posti a base di un'azione iniziata successivamente al trasferimento dei beni. La norma, dopo avere affermato, al primo comma, la regola generale del subentro delle regioni e degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, introduce, nel successivo comma 3, seconda parte, una precisa deroga, segnando un confine netto tra le posizioni di responsabilità dei due enti, rappresentato appunto, espressamente, solo dai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». La differente operazione ermeneutica della Corte di merito presupporrebbe lo specifico riferimento al contenzioso «già instaurato», oppure «pendente» alla data del trasferimento dei beni, 9 di 11 che, invece, difetta nella norma, sicché il suddetto opinamento si risolve in un’impropria forzatura del tenore letterale. D’altronde le criticità evidenziate dal OR e legate all’utilizzo del verbo «restare», del participio «instaurato» e dell’avverbio «altresì» non colgono nel segno, a fronte della chiara linea di demarcazione di cui si è detto, potendo, peraltro, leggersi la nozione di contenzioso «instaurato», oltre che come contenzioso «già instaurato», anche come contenzioso che «sarà instaurato», come pure contenzioso «instaurato prima e già definito». Dall’avverbio «altresì» non è affatto dato inferire un imprescindibile collegamento ontologico e funzionale con la diversa ipotesi della «ultimazione dei lavori», di cui all’art. 3, comma 3, prima parte, come già evidenziato, viceversa essendo disciplinate, nella seconda parte, aggiuntive e autonome fattispecie derogatorie, ancorate al discrimine temporale testuale dei «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 7.3.3. In quest’ottica, non assume rilevanza nel senso sostenuto dal OR la circostanza dell’esistenza di una convenzione tra AN (concedente) e OR (concessionario), che preveda il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dell’AN per i pagamenti effettuati in favore dei privati espropriati, sicché, ad avviso del OR e come affermato nella sentenza impugnata, si tratterebbe di un mero inadempimento contrattuale della concedente attuale, EG IA, che si assume subentrata nella concessione ex lege 291/81, inquadrandosi la fattispecie nello schema legale della concessione «traslativa». Anche detta argomentazione non coglie nel segno, poiché oblitera il dato di partenza e dirimente dell’interpretazione qui accolta, che, come si è detto, esclude la rilevanza del momento di instaurazione del contenzioso. Va ribadito che il momento di insorgenza del contenzioso non è menzionato dalla norma, che, perciò, è indifferentemente riferibile sia al contenzioso definito, sia a quello 10 di 11 pendente, sia a quello successivo, futuro ed eventuale. Da tale ricostruzione ermenutica consegue ogni altro effetto giuridico, all’evidenza anche con riguardo al rapporto convenzionale e al correlato subentro dell’Ente territoriale. In coerenza con la suddetta ricostruzione, infine, proprio per il rilievo dirimente attribuito ai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti», questi ultimi assurgono a fondamento del criterio discretivo di cui trattasi e non sono, pertanto, affatto configurabili come mero antefatto storico della vicenda. 7.3.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la società concedente (ANAS), che ha trasferito i beni alla EG, resta come parte processuale e, quindi, come legittimata passiva in ogni contenzioso sorto per fatti ed atti anteriori al trasferimento dei beni, quindi sia per il contenzioso «già pendente», sia per il contenzioso «futuro», sia per il contenzioso «già definito», tra privati ed AN, in ordine alla azione di rivalsa contrattuale del OR per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo ai privati espropriati. 8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, secondo comma, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto dalla EG IA, stante il difetto di legittimazione passiva della stessa. 9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti per la novità della questione trattata e per il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. 11 di 11 Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.Aldo Ceniccola, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto n. 8688/2010 il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla EG IA di pagare al OR Co.Ge.Ri. la somma di Euro 863.012,07, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege n. 281 del 1981, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazione esterna di Napoli - Asse di supporto AS e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) a titolo di indennità di esproprio o risarcimenti dovuti ai proprietari. La EG si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva e gradatamente l’infondatezza della domanda come proposta. 2. Con sentenza n. 4593/17 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione IA "quale soggetto subentrante all'AN dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria. 3. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 9-11-2017, ha rigettato l'appello proposto dalla EG, confermando la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito ha in primo luogo affermato che nella specie era incontroverso che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31-12-2000, ed era altrimenti pacifico che per l’altro lotto il progetto esecutivo, benché valutato una variante, non era stato comunque approvato, da ciò conseguendo che né le strade già realizzate, né l’ultimo intervento ancora in itinere ma perché sospeso, potevano essere escluse dal 3 di 11 complesso dei beni transitati nel patrimonio dell’ente regionale, con le ovvie conseguenze in ordine alla legittimazione passiva. Non era poi dirimente la circostanza secondo cui l’intera opera e la suddivisione in lotti ebbe carattere funzionale obbedendo solo a finalità operative, poich il D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164 regola la successione tra gli enti considerati avuto riguardo al risultato dell’opera, ossia non già alla fase genetica bensì all’esecuzione delle opere di cui al progetto, concretatasi nella effettiva realizzazione degli interventi in esso previsti. La Corte d’appello ha, infine, ritenuto che neppure avrebbe potuto escludersi la legittimazione passiva della EG IA in base al disposto del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, commi 1 e 2, come modificato del D.P.C.M. 21 settembre 2001, art. 3, comma 3. Non vi era prova in atti che alla data del 31-12-2000 fosse pendente alcun contenzioso tra il OR e l’AN, ovvero tra l’AN e i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre la domanda di adempimento azionata nei confronti della EG IA dal OR non richiamava, né si ricollegava alle vicende ablative quale sua premessa necessaria o suo fondamento logico, sicché le vicende ablatorie rappresentavano, in sostanza, un mero antefatto storico, estraneo alla richiesta conclusiva e alle sue ragioni di diritto. 4. Avverso la predetta sentenza, la EG IA (di seguito per brevità EG) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dal OR Co.ge.ri. (di seguito per brevità OR). 5. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 4 di 11 La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «Fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della EG IA - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi c.c., in riferimento all'interpretazione dell’art.101 D.Lgs. n. 112 del 1998, dell’art.3 D.P.C.M. 21 febbraio 2000, come modificato dal D.P.C.M. 21 settembre 2001 (ex art. 360 c.p.c., n. 3)». La ricorrente lamenta, con articolate argomentazioni, l'erroneità dell'interpretazione del D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, poiché difforme da quanto consentito dal tenore letterale della norma. In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l'espressione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento" rende evidente la continuazione senza mutamento o interruzione della competenza e del carico in capo al medesimo ente (AN) del contenzioso, essendo indifferente che detto contenzioso fosse stato definito prima o dopo la data del 31-12-2000, oppure dopo la diversa data (17-10-2001) in cui era stato attuato il trasferimento. Rimarca, inoltre, la ricorrente che la dizione della norma è generica e si riferisce a tutti i rapporti non ancora esauriti, e quindi sia il rapporto di debito-credito derivante da sentenza, sia il contenzioso ancora in corso, poiché l’unico discrimine è rappresentato dall’epoca in cui l’evento (fatto ed atto) è sorto. 7. Il motivo è fondato. 7.1. Preliminarmente va disattesa la richiesta, avanzata dal OR, di remissione della decisione della controversia alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 374, secondo comma, cod. civ., non ravvisandosi la sussistenza del contrasto, nei termini invocati, tra le 5 di 11 decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte richiamate dal controricorrente. Va precisato che una sola è la pronuncia (Cass., 26 maggio 2022, n. 17013) che ha trattato funditus la questione interpretativa oggetto del contendere e che ha accolto l’opzione ermeneutica condivisa dal Collegio, per quanto si dirà. La precedente ordinanza n. 12126 del 22 giugno 2020, che ha rigettato il ricorso per cassazione della EG IA, non ha esaminato la questione di cui si discute, ravvisandone la novità in quanto l’eccezione di difetto di titolarità della EG non era stata sollevata nel giudizio di merito. L’altra decisione (Cass. n. 39429 del 2021) ha attribuito la legittimazione alla EG, rigettando il ricorso di detto Ente, sul presupposto che occorresse verificare la data di instaurazione del contenzioso quale momento scriminante, come affermato dalla Corte di appello, ma che non vi fosse la prova che il contenzioso preesistesse, e ciò in quanto la tematica della portata interpretativa del citato art.3 non era stata investita direttamente dal motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art.115 cod.proc.civ.. Parimenti in detta ottica, necessariamente congruente con le ragioni di censura, rispetto al dato dirimente di rilievo in quella fattispecie (mancata prova della data di instaurazione del contenzioso) non sono stati scrutinati, con la citata pronuncia, né il tema dell’autonomia delle due previsioni del citato art.
3 - in quanto non era stata oggetto di gravame la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla previsione collegata alla responsabilità riservata ad ANAS per l’ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori - né il tema della qualificazione degli atti presupposti (ordinanze di esproprio), solo menzionato, quale obiter privo di rilevanza decisoria in correlazione con i motivi d’impugnazione, come afferente a “mero antefatto storico” della vicenda. Inoltre, sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di giudicato sollevata dal OR, che richiama la sentenza della 6 di 11 Corte d’appello di Napoli n.4338/2017, con cui era stata dichiarata sussistente la legittimazione passiva della EG, e sostiene che detto giudicato abbia effetto estensivo e riflesso nel presente giudizio. Rileva il Collegio che, come condivisibilmente già affermato da questa Corte (Cass.n.20951/2022;Cass.n.17013/2022 citata), il tema ora in discussione, ossia l’ambito applicativo dell'inciso finale dell'art.3 comma 3 DPCM 21.9.2001, quand'anche affrontato in altre statuizioni giudiziali rese fra le parti, attiene all’interpretazione di un dato normativo e involge mere argomentazioni che non si configurano come capo autonomo della decisione su cui si forma il giudicato. Pertanto altre decisioni rese tra le stesse parti in punto di interpretazione di disposizioni applicabili al caso di specie non possono che spiegare effetti unicamente nei rispettivi giudizi definiti, e non certamente produrre automatici effetti espansivi a tutti gli altri giudizi, come il presente, in cui sia parimenti trattata la portata ermeneutica del dato normativo. 7.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso con la più recente pronuncia di questa Corte (Cass., n.17013/2022 citata), in quanto la linea di demarcazione del riparto di legittimazione passiva tra AN (precedente ente responsabile) e EG IA (subentrante) si rinviene nella locuzione «per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra». Il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "resta di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del 7 di 11 trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara". La disposizione dello stesso comma 3 prevede, inoltre, che "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". 7.3. Orbene, l’opzione ermeneutica della Corte di appello non può ritenersi corretta. 7.3.1.Occorre premettere che la sentenza impugnata esclude la sussistenza, nella specie, anche delle ipotesi derogatorie contemplate all'interno dell'art.3, comma 3, ult.cit., prima parte, e relative allo stato dei lavori, ma detta ratio decidendi, non oggetto di censura da parte della EG, non è da sola idonea a sorreggere la decisione, né ha incidenza sull’altra ratio decidendi, afferente all’interpretazione della seconda parte del citato comma 3 (insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti), come, peraltro, implicitamente ritenuto dalla stessa Corte di merito, che ha, infatti, proceduto allo scrutinio anche dei profili ora in discussione. Al riguardo, va ribadito che le ipotesi derogatorie in funzione all'insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti si aggiungono alle altre previste dalla citata norma, stante l'autonomia delle due previsioni, «l'una collegata alla responsabilità riservata ad ANAS per la ben diversa ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori e che la prima parte dell'art.3, c.3, aggancia, per l'un verso, alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il 31.12.2000 "sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando". Di tutt'altro si occupa poi la parte finale del detto c.3 che "aggiunge" alle ipotesi di ultrattività della posizione di ANAS anche quella concernente il "contenzioso instaurato per fatti 8 di 11 ed atti antecedenti alla scadenza ... relativamente ai beni trasferiti". Nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni. Anzi, l'”intentio” dell'art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento» (così Cass., n.17013/2022 citata). 7.3.2. In altri termini, il diritto al rimborso azionato dal OR concerne il pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio o di risarcimenti ai proprietari in forza di atti pacificamente anteriori al trasferimento dei beni alla EG, tale essendo il fondamento della pretesa monitoriamente azionata, che è quindi relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art.3, comma 3, cit., ancorché posti a base di un'azione iniziata successivamente al trasferimento dei beni. La norma, dopo avere affermato, al primo comma, la regola generale del subentro delle regioni e degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, introduce, nel successivo comma 3, seconda parte, una precisa deroga, segnando un confine netto tra le posizioni di responsabilità dei due enti, rappresentato appunto, espressamente, solo dai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». La differente operazione ermeneutica della Corte di merito presupporrebbe lo specifico riferimento al contenzioso «già instaurato», oppure «pendente» alla data del trasferimento dei beni, 9 di 11 che, invece, difetta nella norma, sicché il suddetto opinamento si risolve in un’impropria forzatura del tenore letterale. D’altronde le criticità evidenziate dal OR e legate all’utilizzo del verbo «restare», del participio «instaurato» e dell’avverbio «altresì» non colgono nel segno, a fronte della chiara linea di demarcazione di cui si è detto, potendo, peraltro, leggersi la nozione di contenzioso «instaurato», oltre che come contenzioso «già instaurato», anche come contenzioso che «sarà instaurato», come pure contenzioso «instaurato prima e già definito». Dall’avverbio «altresì» non è affatto dato inferire un imprescindibile collegamento ontologico e funzionale con la diversa ipotesi della «ultimazione dei lavori», di cui all’art. 3, comma 3, prima parte, come già evidenziato, viceversa essendo disciplinate, nella seconda parte, aggiuntive e autonome fattispecie derogatorie, ancorate al discrimine temporale testuale dei «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 7.3.3. In quest’ottica, non assume rilevanza nel senso sostenuto dal OR la circostanza dell’esistenza di una convenzione tra AN (concedente) e OR (concessionario), che preveda il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dell’AN per i pagamenti effettuati in favore dei privati espropriati, sicché, ad avviso del OR e come affermato nella sentenza impugnata, si tratterebbe di un mero inadempimento contrattuale della concedente attuale, EG IA, che si assume subentrata nella concessione ex lege 291/81, inquadrandosi la fattispecie nello schema legale della concessione «traslativa». Anche detta argomentazione non coglie nel segno, poiché oblitera il dato di partenza e dirimente dell’interpretazione qui accolta, che, come si è detto, esclude la rilevanza del momento di instaurazione del contenzioso. Va ribadito che il momento di insorgenza del contenzioso non è menzionato dalla norma, che, perciò, è indifferentemente riferibile sia al contenzioso definito, sia a quello 10 di 11 pendente, sia a quello successivo, futuro ed eventuale. Da tale ricostruzione ermenutica consegue ogni altro effetto giuridico, all’evidenza anche con riguardo al rapporto convenzionale e al correlato subentro dell’Ente territoriale. In coerenza con la suddetta ricostruzione, infine, proprio per il rilievo dirimente attribuito ai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti», questi ultimi assurgono a fondamento del criterio discretivo di cui trattasi e non sono, pertanto, affatto configurabili come mero antefatto storico della vicenda. 7.3.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la società concedente (ANAS), che ha trasferito i beni alla EG, resta come parte processuale e, quindi, come legittimata passiva in ogni contenzioso sorto per fatti ed atti anteriori al trasferimento dei beni, quindi sia per il contenzioso «già pendente», sia per il contenzioso «futuro», sia per il contenzioso «già definito», tra privati ed AN, in ordine alla azione di rivalsa contrattuale del OR per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo ai privati espropriati. 8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, secondo comma, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto dalla EG IA, stante il difetto di legittimazione passiva della stessa. 9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti per la novità della questione trattata e per il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio. 11 di 11 Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.