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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1138/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
27.03.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Roberto Gigli Parte_1
e Girolamo Ceci;
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spett a ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU sostanzialmente limitandosi a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase processuale e a cui lo stesso CTU ha già esaurientemente risposto.
Dunque, l'esposta prospettazione non appare meritevole di pregio proprio sulla base di quanto già condivisibilmente motivato dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni della parte istante nel corso delle operazioni peritali.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, con riferimento alla deambulazione e all'assistenza continua, il perito ha risposto alle osservazioni dell'odierna parte opponente rilevando che “la complessità clinica risultante dalle alterate funzioni d'organo e delle disabilità associate alla multimorbilità rappresentano elementi che nel caso specifico possiede la semplice “difficoltà deambulatoria” con necessità di ausilio(deambulatore) la cui funzione è recuperata attraverso l'impianto di artroprotesi bilaterale di ginocchia”… “non sono emerse situazioni di complessità e di stabilità clinica, e sintomi di difficile controllo in cui è richiesta continuità assistenziale ed interventi programmati.. In particolare si sottolinea che nel riconoscimento di uno stato di menomazione somato psichica in riferimento alla aggettivazione del grado, il riferimento non è alla diagnosi clinica ma al danno funzionale come previsto dal D.M. del 5.2.92 SECONDA PARTE e richiede precisi riferimenti valutativi a norma dell'art.1 del D. Lgs 509/88,relativamente alla documentazione medica depositata e portata all'esame nel seguente contesto giudiziario”.
Va ancora osservato che, con riferimento alla certificazione geriatrica prodotta sia in sede di osservazioni sia in questa fase del giudizio nel file nominato “documentazione medica integrativa Errigo”, non può evidenziarsi una obiettiva impossibilità alla deambulazione o alla necessità di assistenza continua, dal momento che i test ADL e IADL, in primis non riportano situazioni di “impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
Per altro verso, a fronte dell'esaustività delle risposte del perito e dell'accertamento dello stesso, a esiti differenti non è possibile pervenire sulla base del mero esame della documentazione fotografica ritraente la ricorrente. In ultimo, dalla documentazione sanitaria da ultimo depositata, anche a fronte della mancanza di allegazioni specifiche in ordine ad un ipotetico concreto peggioramento delle condizioni cliniche, appare un quadro sanitario analogo a quello già analizzato dal perito.
In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
In assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che cioè presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 1) sottoscrizione personale della stessa ad opera della parte istante;
2) redazione della stessa nelle conclusioni dell'atto introduttivo o deposito della stessa al momento della costituzione in giudizio;
3) attestazione in merito all'omesso superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 152 disp att.
c.p.c. sin dall'anno anteriore all'instaurazione del giudizio) parte opponente deve esser condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio come da dispositivo.
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 2680,00 oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU come già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1138/2025 R.G. Lavoro, discussa all'udienza del
27.03.2025, promossa da
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Roberto Gigli Parte_1
e Girolamo Ceci;
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti della prestazione avuta di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spett a ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Orbene, nella presente sede parte opponente ha inteso contestare le conclusioni raggiunte dal CTU sostanzialmente limitandosi a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'attenzione del consulente tecnico d'ufficio nella precedente fase processuale e a cui lo stesso CTU ha già esaurientemente risposto.
Dunque, l'esposta prospettazione non appare meritevole di pregio proprio sulla base di quanto già condivisibilmente motivato dal C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni della parte istante nel corso delle operazioni peritali.
Sul punto, è sufficiente evidenziare che, con riferimento alla deambulazione e all'assistenza continua, il perito ha risposto alle osservazioni dell'odierna parte opponente rilevando che “la complessità clinica risultante dalle alterate funzioni d'organo e delle disabilità associate alla multimorbilità rappresentano elementi che nel caso specifico possiede la semplice “difficoltà deambulatoria” con necessità di ausilio(deambulatore) la cui funzione è recuperata attraverso l'impianto di artroprotesi bilaterale di ginocchia”… “non sono emerse situazioni di complessità e di stabilità clinica, e sintomi di difficile controllo in cui è richiesta continuità assistenziale ed interventi programmati.. In particolare si sottolinea che nel riconoscimento di uno stato di menomazione somato psichica in riferimento alla aggettivazione del grado, il riferimento non è alla diagnosi clinica ma al danno funzionale come previsto dal D.M. del 5.2.92 SECONDA PARTE e richiede precisi riferimenti valutativi a norma dell'art.1 del D. Lgs 509/88,relativamente alla documentazione medica depositata e portata all'esame nel seguente contesto giudiziario”.
Va ancora osservato che, con riferimento alla certificazione geriatrica prodotta sia in sede di osservazioni sia in questa fase del giudizio nel file nominato “documentazione medica integrativa Errigo”, non può evidenziarsi una obiettiva impossibilità alla deambulazione o alla necessità di assistenza continua, dal momento che i test ADL e IADL, in primis non riportano situazioni di “impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
Per altro verso, a fronte dell'esaustività delle risposte del perito e dell'accertamento dello stesso, a esiti differenti non è possibile pervenire sulla base del mero esame della documentazione fotografica ritraente la ricorrente. In ultimo, dalla documentazione sanitaria da ultimo depositata, anche a fronte della mancanza di allegazioni specifiche in ordine ad un ipotetico concreto peggioramento delle condizioni cliniche, appare un quadro sanitario analogo a quello già analizzato dal perito.
In virtù di tanto le contestazioni riproposte dalla parte opponente nella presente sede evidenziano la mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU non accompagnata dalla sottoposizione al
Tribunale di precisi argomenti (di ordine fattuale o di ordine scientifico e formulate non in termini di mera ipoteticità) tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni cui il C.T.U. è giunto devono essere quindi reputate assolutamente attendibili sicché il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
In assenza di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che cioè presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche: 1) sottoscrizione personale della stessa ad opera della parte istante;
2) redazione della stessa nelle conclusioni dell'atto introduttivo o deposito della stessa al momento della costituzione in giudizio;
3) attestazione in merito all'omesso superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 152 disp att.
c.p.c. sin dall'anno anteriore all'instaurazione del giudizio) parte opponente deve esser condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambe le fasi del giudizio come da dispositivo.
Per le medesime motivazioni le spese della C.T.U. – come già liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in relazione ad entrambe le fasi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 2680,00 oltre rimborso spese generali al
15%, IVA e cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU come già provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca