Articolo 22 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 maggio 1968
Art. 22.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere per la
competenza propria dell'esercizio
finanziario 1957-58 (articolo 18)......... L. 4.264.859 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 20)... L. 1.300.335 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata................ ---
----------- Residui attivi al 30 giugno 1958... L. 5.565.194
Entrata in vigore il 14 maggio 1968