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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5345 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. CO Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 8.10.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 216/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Amandola con il quale elettivamente Parte_1 domicilia in Aversa (CE), alla Via Carlo Casalegno, n. 1 (Palazzo Rampone)
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli nella persona dell'Avv.to Vinca Giannuzzi Savelli, domiciliato ex lege in Napoli via A. Diaz n. 11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 4.1.2022 innanzi al Tribunale di S.M.C. Vetere, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 466/2021/SIL del 23.10.2021, pronunziata dall'I. T. L. di – Processo Legale in data 23.10.2021, e notificata in data CP_1
04.12.2021, con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 21, comma I, della Legge
29.04.1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma III, del D. Lgs. 19.12.2002, n. 297, nonché comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento della somma di €
199,23.
In particolare, esponeva il Pt_1
- di essere amministratore unico di una Società di servizi denominata “DRS Group S. r. l. s. - che in data 04.12.2021 aveva ricevuto la notifica dell'Ordinanza – Ingiunzione n.
466/2021/SIL del 23.10.2021, mediante la quale la società era stata sanzionata in quanto “il datore di lavoro ha comunicato oltre il termine prescritto dei cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di seguito indicato, avvenuta il 18.08.2018: - CP_2
, nato a [...], l'[...]
[...]
- che nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore unico della suindicata società, si era avvalso della collaborazione di due sole persone, regolarmente inquadrate, ovverossia i
Sig.ri e e non del Sig. , con il Persona_1 Persona_2 Controparte_2 quale non aveva mai avuto alcun rapporto lavorativo, di alcun genere
- Che a seguito della notifica dell'Ordinanza – Ingiunzione impugnata, aveva sporto, in data
21.12.2021, apposita denunzia di disconoscimento di contratto lavorativo innanzi al
Commissariato di P. S. di Aversa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
“1) dichiarare la nullità, l'illogicità, la contraddittorietà e la manifesta infondatezza dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 466/2021/SIL, pronunziata dall'I. T. L. di – Processo CP_1
Legale data 23.10.2021, e notificata in data 04.12.2021;
2) consequenzialmente, annullare la sanzione amministrativa pecuniaria nello stesso recata;
3) … di conseguenza, condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite, con relativa attribuzione al sottoscritto Procuratore, che si dichiara anticipatario.”
Con ordinanza n. 466/21 il giudice di primo grado, preso atto del mancato deposito di note scritte nonché della “tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, essendo stato il ricorso Par depositato in data 2.01.2022” mentre dalla documentazione prodotta dall “si evince che la notifica dell'ordinanza ingiunzione si è perfezionata, per compiuta giacenza, in data 22.11.2021”, convalidava l'ordinanza ingiunzione n. 466/2021/SIL del 29.10.2021, emessa dall'
[...]
; Controparte_1
Si costituiva l chiedendo di rigettare il gravame Controparte_1 proposto, vista l'infondatezza in fatto ed in diritto delle censure e vista la totale assenza di prove a sostegno delle riferite doglianze.
Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della Corte di
Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado ha correttamente valutato la tardività dell'opposizione ed invero dalla documentazione prodotta risulta che la stessa è stata notificata per Par compiuta giacenza in data 22.11.2021 (allegato 6 della produzione dell )
Ad abundantiam si osserva che l'opposizione, nel merito, è del tutto infondata. Dal verbale di accertamento risulta che il consulente della società nel corso dell'accertamento dell' ha CP_1 ammesso la violazione, ossia il ritardo nell'inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro tra la società del Golia e il , inoltre, dopo l'accertamento ha effettuato la CP_2 comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, sebbene in ritardo. Ebbene, in ordine a tali elementi oggettivi di prova, con l'opposizione prima e l'appello poi il nulla ha dedotto né Pt_1 provato
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro Parte_1
494,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.
Napoli 8.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
CO Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. CO Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere all'esito della camera di consiglio del 8.10.2025, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 216/2023 del Ruolo Contenzioso Civile vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Amandola con il quale elettivamente Parte_1 domicilia in Aversa (CE), alla Via Carlo Casalegno, n. 1 (Palazzo Rampone)
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato di Napoli nella persona dell'Avv.to Vinca Giannuzzi Savelli, domiciliato ex lege in Napoli via A. Diaz n. 11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 4.1.2022 innanzi al Tribunale di S.M.C. Vetere, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 466/2021/SIL del 23.10.2021, pronunziata dall'I. T. L. di – Processo Legale in data 23.10.2021, e notificata in data CP_1
04.12.2021, con la quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 21, comma I, della Legge
29.04.1949, n. 264, come sostituito dall'art. 6, comma III, del D. Lgs. 19.12.2002, n. 297, nonché comminata la sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento della somma di €
199,23.
In particolare, esponeva il Pt_1
- di essere amministratore unico di una Società di servizi denominata “DRS Group S. r. l. s. - che in data 04.12.2021 aveva ricevuto la notifica dell'Ordinanza – Ingiunzione n.
466/2021/SIL del 23.10.2021, mediante la quale la società era stata sanzionata in quanto “il datore di lavoro ha comunicato oltre il termine prescritto dei cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente di seguito indicato, avvenuta il 18.08.2018: - CP_2
, nato a [...], l'[...]
[...]
- che nell'esercizio delle proprie funzioni di amministratore unico della suindicata società, si era avvalso della collaborazione di due sole persone, regolarmente inquadrate, ovverossia i
Sig.ri e e non del Sig. , con il Persona_1 Persona_2 Controparte_2 quale non aveva mai avuto alcun rapporto lavorativo, di alcun genere
- Che a seguito della notifica dell'Ordinanza – Ingiunzione impugnata, aveva sporto, in data
21.12.2021, apposita denunzia di disconoscimento di contratto lavorativo innanzi al
Commissariato di P. S. di Aversa.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
“1) dichiarare la nullità, l'illogicità, la contraddittorietà e la manifesta infondatezza dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 466/2021/SIL, pronunziata dall'I. T. L. di – Processo CP_1
Legale data 23.10.2021, e notificata in data 04.12.2021;
2) consequenzialmente, annullare la sanzione amministrativa pecuniaria nello stesso recata;
3) … di conseguenza, condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite, con relativa attribuzione al sottoscritto Procuratore, che si dichiara anticipatario.”
Con ordinanza n. 466/21 il giudice di primo grado, preso atto del mancato deposito di note scritte nonché della “tardività e la conseguente inammissibilità dell'opposizione, essendo stato il ricorso Par depositato in data 2.01.2022” mentre dalla documentazione prodotta dall “si evince che la notifica dell'ordinanza ingiunzione si è perfezionata, per compiuta giacenza, in data 22.11.2021”, convalidava l'ordinanza ingiunzione n. 466/2021/SIL del 29.10.2021, emessa dall'
[...]
; Controparte_1
Si costituiva l chiedendo di rigettare il gravame Controparte_1 proposto, vista l'infondatezza in fatto ed in diritto delle censure e vista la totale assenza di prove a sostegno delle riferite doglianze.
Con decreto n. 20/2025 il Presidente della Corte di Appello ha disposto la assegnazione della causa, in uno a tutte quelle di analogo oggetto pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile della Corte di
Appello, alla Sezione Lavoro.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado ha correttamente valutato la tardività dell'opposizione ed invero dalla documentazione prodotta risulta che la stessa è stata notificata per Par compiuta giacenza in data 22.11.2021 (allegato 6 della produzione dell )
Ad abundantiam si osserva che l'opposizione, nel merito, è del tutto infondata. Dal verbale di accertamento risulta che il consulente della società nel corso dell'accertamento dell' ha CP_1 ammesso la violazione, ossia il ritardo nell'inviare la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro tra la società del Golia e il , inoltre, dopo l'accertamento ha effettuato la CP_2 comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, sebbene in ritardo. Ebbene, in ordine a tali elementi oggettivi di prova, con l'opposizione prima e l'appello poi il nulla ha dedotto né Pt_1 provato
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in euro Parte_1
494,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.
Napoli 8.10.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
CO Giammarino Mariavittoria Papa