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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9417/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO PEZONE (CF: , il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
ATTORE
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ALESSANDRA CAUTELA ( , la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
CONVENUTO nonché
, in persona del l.r.p.t., CP_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MASSIMILIANO MARTINI (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._3
PEC indicato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , Controparte_1 la società (d'ora in poi anche soltanto: ha adito l'intestato Parte_1 Pt_1
Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
I)Accertare e dichiarare che, la convenuta società Controparte_3
proprietaria del bus Iveco tg FG260LN, per le causali in premessa, è
[...] responsabile del sinistro de quo. II)Per l'effetto, condannare la convenuta società , proprietaria del bus Iveco tg FG260LN, o chi Controparte_3 spetti, al pagamento a favore della attrice dell'importo di euro Euro 247.500,00 oltre al mancato guadagno per tutto il periodo occorso per il ripristino dello stato dei luoghi, il tutto per Euro 400.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in via del tutto subordinata, dell'importo di Giustizia. III)Con vittoria di compensi e spese di Giudizio a favore dell'Avv. Vincenzo Pezone il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, oltre rimborso spese generali al 15 % ed accessori.
2. In linea di fatto, parte attrice espone quanto segue: a) in data 21.3.2017, nottetempo, alle ore 00.50 circa, in Afragola, alla via Calvanese IV Traversa, n. 6, presso i locali di proprietà della stessa attrice, adibiti a rimessa per autocarri, il bus IVECO tg FG260LS, di proprietà della (odierna convenuta), nel CP_3 mentre era in regolare sosta, improvvisamente prendeva fuoco;
b) l'incendio si propagava coinvolgendo altri veicoli in sosta;
c) sul posto intervenivano i VV.FF. che, dopo aver spento l'incendio, redigevano verbale delle operazioni compiute;
d) l'incendio interessava, come detto, anche altri veicoli, indicati al puto d) dell'atto di adizione di questo Tribunale;
e) oltre ai danni arrecati ai veicoli si registravano anche danni ai locali utilizzati per le riparazioni;
f) a seguito dell'occorso si rendeva indispensabile il compimento di lavori di rifacimento di numerosi elementi dell'immobile (a titolo esemplificativo: dall'impianto elettrico alla pavimentazioni;
per una descrizione dettagliata si veda il punto f) dell'atto introduttivo); g) l'incendio non aveva natura dolosa;
h) sul rilievo che il primo mezzo a prendere fuoco è stato quello di proprietà della convenuta (assicurato con la ), Controparte_4
l'attrice chiede nella presente sede il ristoro dei danni, così come quantificati all'esito dell'espletamento di una consulenza di parte.
3. Si è costituita la società convenuta la quale, nel rimarcare che è onere dell'attore dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ha chiesto la chiamata in causa della . Controparte_4
4. Quest'ultima si è costituita con comparsa depositata in data 7.4.2023, deducendo l'insussistenza della copertura assicurativa rispetto al sinistro in questione, in quanto la polizza “non prevede la clausola “ricorso terzi da incendio”, che è una garanzia opzionale che deve essere espressamente richiesta (e pagata), perché non compresa automaticamente nella RCA “base”; in via subordinata, ha contestato la ricostruzione del fatto storico in specie per ciò che attiene all'assunto che l'incendio sarebbe originato dal veicolo sopra richiamato, mentre, al contrario, i VV.FF. accorsi sul luogo hanno dato contezza della presenza, in loco, di alcune bombole di gas;
concludendo nel senso che “verosimilmente è stato il corto circuito dell'impianto elettrico della carrozzeria a causare l'incendio che ha distrutto, tra l'altro, l'autocarro della , essendo ben difficile anche solo immaginare che un CP_1 corto circuito della batteria dell'autocarro assicurato possa aver originato un incendio, tenuto anche conto che detto mezzo era già stato riparato e in sosta da alcuni giorni”.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande rivolte alla stessa Compagnia.
5. Il GI ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza dell'8.9.2023, ha ammesso i mezzi istruttori ritenuti rilevanti.
6. Con ordinanza del 16.4.2024, ritenuta la superfluità dell'espletamento di una CTU, avuto riguardo alla intervenuta modificazione dello stato dei luoghi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7. Con provvedimento dell'8.7.2025, emesso ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Negli scritti conclusionali le parti hanno – su tutti - approfondito un profilo già discusso nel corso del giudizio e relativo alla pretesa formazione di un giudicato in merito alla individuazione del soggetto responsabile dell'incendio; più in dettaglio, in altro giudizio incardinato innanzi all'intestato Tribunale (e definito con sentenza n. 5590/2023), il sig. – quale proprietario dell'autocarro Controparte_5
IVECO tg. FH194HL - aveva convenuto la (odierna attrice), nonché la Pt_1
e la , per ottenere il Controparte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni subiti dal suddetto autocarro a seguito del sinistro descritto;
ebbene, la evidenzia che in tale giudizio è stata Controparte_4 affermata la esclusiva responsabilità della in merito a quanto accaduto;
parte Pt_1 attrice ha rilevato, in primo luogo, che si tratterebbe di mero “giudicato riflesso” (come tale non fondante il divieto di ne bis in idem) e, per altro verso, ha dedotto che “per il sinistro in questione risulta pendente altro gravame, promosso dalla Parte_2
come da documentazione già depositata;
ebbene in tale processo, avente ad
[...] oggetto anch'esso l'incendio per cui è causa, nella Sentenza di primo grado è stato accertato che l'incendio de quo si è propagato e ha avuto origine dal bus Iveco di proprietà della per autocombustione, questione, quindi, oggetto di CP_1 giudicato implicito su un rapporto connesso e dipendente a quello in oggetto (e Cont riguardante un giudizio coinvolgente la Compagnia e la , non CP_1 sussistendo contestazioni, né essendovi stato un appello incidentale sul punto”; la ha ulteriormente dedotto: 1) che non si tratterebbe Controparte_4 di giudicato “riflesso”, la causa definita con sentenza n. 5590/2023 riguardando il medesimo fatto storico e vertendo tra le stesse parti (ad eccezione di chi la propose), con la conseguenza che l'accertamento ivi contenuto riguardo alla dinamica del sinistro fa stato anche in questa sede;
2) che l'altra pronuncia non contiene alcuna affermazione della responsabilità dell'odierna convenuta (o della relativa compagnia assicurativa) e, comunque, non è ancora passata in giudicato.
9. La domanda introduttiva va dichiarata inammissibile sull'assorbente rilievo che deve ritenersi vincolante, nel presente giudizio, il giudicato formatosi in merito alla dinamica del sinistro;
giudicato contenuto, come detto, nella sentenza n. 5590/2023, che non è stata impugnata, se non per il capo sulle spese, come risulta documentato e, peraltro, pacifico tra le parti.
10. Non può parlarsi, al riguardo, di giudicato riflesso, in quanto tutte le parti convenute in quella sede – e che dunque ebbero la possibilità di svolgervi le proprie difese e, se di interesse, di impugnare la pronuncia conclusiva – sono, sebbene in vesti parzialmente differenti (la società essendo qui promotrice del giudizio), Pt_1 costituite (ma sarebbe bastata anche la loro mera evocazione) nella causa di cui oggi si tratta;
l'accertamento compiuto nella sentenza n. 5590/2023 concerne, peraltro, proprio la individuazione del soggetto responsabile, individuato appunto nella Pt_1
(che si vide rigettata l'eccezione riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva), al riguardo precisando quanto in appresso si riporta: nel caso di specie, con riferimento al verificarsi del fatto storico, dalla documentazione in atti - nonché dall'assenza di contestazioni in merito – risulta senza dubbio alcuno dimostrato che l'autocarro Fiat Iveco Tg. FH194HL, di proprietà di affidato da quest'ultimo in custodia alla è stato distrutto Controparte_6 Parte_1 in occasione dell'incendio divampato nei locali della in data Parte_1
21.03.2017. Tanto si evince, in particolare, dal rapporto di intervento n. 5840/1 del 21.03.2017 dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Napoli, intervenuti immediatamente sui luoghi di causa, i quali constatarono che a causa dell'incendio divampato all'interno dei predetti locali, rimasero distrutti degli autocarri tra cui, per quanto qui di rilievo, l'autocarro di proprietà dell'istante identificato per mezzo del telaio ZCFA1EF1202456118. Dal suddetto rapporto risulta, infatti che: - che “in un capannone con denominazione sociale adibito ad officina per Parte_1 riparazione autocarri si era sviluppato un grosso incendio che aveva coinvolto vari autocarri parcheggiati al suo interno”; - che la squadra prontamente intervenuta sul posto, una volta effettuato l'accesso al capannone, “provvedeva allo spegnimento dell'incendio unitamente alle altre squadre intervenuti di diversi autocarri interessati dall'incendio nonché a portare all'esterno del capannone diverse bombole di gas argon (…)”; - che il proprietario dichiarava in presenza anche della Polizia di Stato di Afragola intervenuta sul posto di non essere assicurato;
che, con riferimento alle presumibili cause del sinistro, “non si riscontravano indizi che facessero pensare ad un'azione dolosa (…)”. A fronte di quanto sopra, la non solo si è Parte_1 genericamente limitata a contestare che l'incendio ebbe a verificarsi a causa di un cortocircuito all'interno dell'autocarro ivi presente di proprietà della CP_1 senza, però, all'uopo allegare valida documentazione comprovante quanto da essa asserito, ma non ha altresì dimostrato né che le cause dell'evento fossero ad essa non imputabili né di aver avuto la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, co. 2 c.c., tanto è che, nel verbale di cui sopra, si evince addirittura che all'interno del capannone fossero presenti delle bombole di gas e che lo stesso non fosse coperto da alcuna assicurazione, tutti elementi sintomatici di una scarsa diligenza nello svolgimento dell'attività esercitata sia per la pericolosità derivante dalla contiguità tra automezzi e bombole di gas sia per l'assenza di precauzioni e cautele nel suo esercizio.
In definitiva, è precluso, in quanto contrario al principio del ne bis in idem, un nuovo accertamento della dinamica del sinistro (indipendentemente da quali siano state le difese svolte dalla nell'occasione menzionata) perché sullo stesso, in quanto Pt_1 oggetto di una pronuncia non impugnata su tale aspetto (il gravame vertendo pacificamente solo sul regime delle spese), si è già formato il giudicato.
È appena il caso di rimarcare che la giurisprudenza parla di “giudicato riflesso”, onde circoscriverne la rilevanza (sul punto v. ad es. Corte App. Palermo n. 1249/2021 e Cass. n. 31969/2019) con riferimento a una pronuncia resa inter alios, il che non ricorre nel caso di specie, siccome – lo si ribadisce – le parti di questo giudizio erano tutte convenute nel giudizio già definito, il cui oggetto (e quindi il cui accertamento) ha riguardato, con le conclusioni viste, il medesimo fatto storico e l'individuazione del responsabile delle relative conseguenze dannose.
Per altro verso, va osservato – in ordine all'altro (ipotetico) giudicato invocato dalla con riferimento, peraltro, ad un giudizio in cui tale società non è parte – che: Pt_1 a) non è stata prodotta alcuna sentenza;
b) per quanto emerge dalla lettura dell'atto di appello (introduttivo del giudizio pendente con il RG n. 466/2024 innanzi all'intestato Tribunale) la domanda proposta da un terzo contro l'odierna convenuta e la relativa compagnia assicurativa fu, in primo grado, rigettata (e ciò senza considerare, lo si ribadisce, che un giudicato sulla dinamica del sinistro si è già formato).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto 1) dello scaglione di riferimento 2) dell'attività effettivamente compiuta, 3) dell'assenza di particolari questioni di diritto e di fatto (giustificante una riduzione del 30% sui medi tabellari), le stesse sono liquidate in complessivi euro 15.719,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 9417/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la domanda introduttiva inammissibile;
2. CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 delle controparti (nella misura del 50% ciascuna e con attribuzione, per la parte di competenza della , in favore dell'avv. ALESSANDRA Controparte_1
CAUTELA); spese liquidate in complessivi euro 15.719,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9417/2022, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. VINCENZO PEZONE (CF: , il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato in atti
ATTORE
e
, Controparte_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ALESSANDRA CAUTELA ( , la quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC C.F._2 indicato in atti
CONVENUTO nonché
, in persona del l.r.p.t., CP_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. MASSIMILIANO MARTINI (CF: ), il quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo C.F._3
PEC indicato in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI:
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , Controparte_1 la società (d'ora in poi anche soltanto: ha adito l'intestato Parte_1 Pt_1
Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
I)Accertare e dichiarare che, la convenuta società Controparte_3
proprietaria del bus Iveco tg FG260LN, per le causali in premessa, è
[...] responsabile del sinistro de quo. II)Per l'effetto, condannare la convenuta società , proprietaria del bus Iveco tg FG260LN, o chi Controparte_3 spetti, al pagamento a favore della attrice dell'importo di euro Euro 247.500,00 oltre al mancato guadagno per tutto il periodo occorso per il ripristino dello stato dei luoghi, il tutto per Euro 400.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria o, in via del tutto subordinata, dell'importo di Giustizia. III)Con vittoria di compensi e spese di Giudizio a favore dell'Avv. Vincenzo Pezone il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi, oltre rimborso spese generali al 15 % ed accessori.
2. In linea di fatto, parte attrice espone quanto segue: a) in data 21.3.2017, nottetempo, alle ore 00.50 circa, in Afragola, alla via Calvanese IV Traversa, n. 6, presso i locali di proprietà della stessa attrice, adibiti a rimessa per autocarri, il bus IVECO tg FG260LS, di proprietà della (odierna convenuta), nel CP_3 mentre era in regolare sosta, improvvisamente prendeva fuoco;
b) l'incendio si propagava coinvolgendo altri veicoli in sosta;
c) sul posto intervenivano i VV.FF. che, dopo aver spento l'incendio, redigevano verbale delle operazioni compiute;
d) l'incendio interessava, come detto, anche altri veicoli, indicati al puto d) dell'atto di adizione di questo Tribunale;
e) oltre ai danni arrecati ai veicoli si registravano anche danni ai locali utilizzati per le riparazioni;
f) a seguito dell'occorso si rendeva indispensabile il compimento di lavori di rifacimento di numerosi elementi dell'immobile (a titolo esemplificativo: dall'impianto elettrico alla pavimentazioni;
per una descrizione dettagliata si veda il punto f) dell'atto introduttivo); g) l'incendio non aveva natura dolosa;
h) sul rilievo che il primo mezzo a prendere fuoco è stato quello di proprietà della convenuta (assicurato con la ), Controparte_4
l'attrice chiede nella presente sede il ristoro dei danni, così come quantificati all'esito dell'espletamento di una consulenza di parte.
3. Si è costituita la società convenuta la quale, nel rimarcare che è onere dell'attore dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ha chiesto la chiamata in causa della . Controparte_4
4. Quest'ultima si è costituita con comparsa depositata in data 7.4.2023, deducendo l'insussistenza della copertura assicurativa rispetto al sinistro in questione, in quanto la polizza “non prevede la clausola “ricorso terzi da incendio”, che è una garanzia opzionale che deve essere espressamente richiesta (e pagata), perché non compresa automaticamente nella RCA “base”; in via subordinata, ha contestato la ricostruzione del fatto storico in specie per ciò che attiene all'assunto che l'incendio sarebbe originato dal veicolo sopra richiamato, mentre, al contrario, i VV.FF. accorsi sul luogo hanno dato contezza della presenza, in loco, di alcune bombole di gas;
concludendo nel senso che “verosimilmente è stato il corto circuito dell'impianto elettrico della carrozzeria a causare l'incendio che ha distrutto, tra l'altro, l'autocarro della , essendo ben difficile anche solo immaginare che un CP_1 corto circuito della batteria dell'autocarro assicurato possa aver originato un incendio, tenuto anche conto che detto mezzo era già stato riparato e in sosta da alcuni giorni”.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande rivolte alla stessa Compagnia.
5. Il GI ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, con ordinanza dell'8.9.2023, ha ammesso i mezzi istruttori ritenuti rilevanti.
6. Con ordinanza del 16.4.2024, ritenuta la superfluità dell'espletamento di una CTU, avuto riguardo alla intervenuta modificazione dello stato dei luoghi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
7. Con provvedimento dell'8.7.2025, emesso ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Negli scritti conclusionali le parti hanno – su tutti - approfondito un profilo già discusso nel corso del giudizio e relativo alla pretesa formazione di un giudicato in merito alla individuazione del soggetto responsabile dell'incendio; più in dettaglio, in altro giudizio incardinato innanzi all'intestato Tribunale (e definito con sentenza n. 5590/2023), il sig. – quale proprietario dell'autocarro Controparte_5
IVECO tg. FH194HL - aveva convenuto la (odierna attrice), nonché la Pt_1
e la , per ottenere il Controparte_1 Controparte_4 risarcimento dei danni subiti dal suddetto autocarro a seguito del sinistro descritto;
ebbene, la evidenzia che in tale giudizio è stata Controparte_4 affermata la esclusiva responsabilità della in merito a quanto accaduto;
parte Pt_1 attrice ha rilevato, in primo luogo, che si tratterebbe di mero “giudicato riflesso” (come tale non fondante il divieto di ne bis in idem) e, per altro verso, ha dedotto che “per il sinistro in questione risulta pendente altro gravame, promosso dalla Parte_2
come da documentazione già depositata;
ebbene in tale processo, avente ad
[...] oggetto anch'esso l'incendio per cui è causa, nella Sentenza di primo grado è stato accertato che l'incendio de quo si è propagato e ha avuto origine dal bus Iveco di proprietà della per autocombustione, questione, quindi, oggetto di CP_1 giudicato implicito su un rapporto connesso e dipendente a quello in oggetto (e Cont riguardante un giudizio coinvolgente la Compagnia e la , non CP_1 sussistendo contestazioni, né essendovi stato un appello incidentale sul punto”; la ha ulteriormente dedotto: 1) che non si tratterebbe Controparte_4 di giudicato “riflesso”, la causa definita con sentenza n. 5590/2023 riguardando il medesimo fatto storico e vertendo tra le stesse parti (ad eccezione di chi la propose), con la conseguenza che l'accertamento ivi contenuto riguardo alla dinamica del sinistro fa stato anche in questa sede;
2) che l'altra pronuncia non contiene alcuna affermazione della responsabilità dell'odierna convenuta (o della relativa compagnia assicurativa) e, comunque, non è ancora passata in giudicato.
9. La domanda introduttiva va dichiarata inammissibile sull'assorbente rilievo che deve ritenersi vincolante, nel presente giudizio, il giudicato formatosi in merito alla dinamica del sinistro;
giudicato contenuto, come detto, nella sentenza n. 5590/2023, che non è stata impugnata, se non per il capo sulle spese, come risulta documentato e, peraltro, pacifico tra le parti.
10. Non può parlarsi, al riguardo, di giudicato riflesso, in quanto tutte le parti convenute in quella sede – e che dunque ebbero la possibilità di svolgervi le proprie difese e, se di interesse, di impugnare la pronuncia conclusiva – sono, sebbene in vesti parzialmente differenti (la società essendo qui promotrice del giudizio), Pt_1 costituite (ma sarebbe bastata anche la loro mera evocazione) nella causa di cui oggi si tratta;
l'accertamento compiuto nella sentenza n. 5590/2023 concerne, peraltro, proprio la individuazione del soggetto responsabile, individuato appunto nella Pt_1
(che si vide rigettata l'eccezione riguardante il proprio difetto di legittimazione passiva), al riguardo precisando quanto in appresso si riporta: nel caso di specie, con riferimento al verificarsi del fatto storico, dalla documentazione in atti - nonché dall'assenza di contestazioni in merito – risulta senza dubbio alcuno dimostrato che l'autocarro Fiat Iveco Tg. FH194HL, di proprietà di affidato da quest'ultimo in custodia alla è stato distrutto Controparte_6 Parte_1 in occasione dell'incendio divampato nei locali della in data Parte_1
21.03.2017. Tanto si evince, in particolare, dal rapporto di intervento n. 5840/1 del 21.03.2017 dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Napoli, intervenuti immediatamente sui luoghi di causa, i quali constatarono che a causa dell'incendio divampato all'interno dei predetti locali, rimasero distrutti degli autocarri tra cui, per quanto qui di rilievo, l'autocarro di proprietà dell'istante identificato per mezzo del telaio ZCFA1EF1202456118. Dal suddetto rapporto risulta, infatti che: - che “in un capannone con denominazione sociale adibito ad officina per Parte_1 riparazione autocarri si era sviluppato un grosso incendio che aveva coinvolto vari autocarri parcheggiati al suo interno”; - che la squadra prontamente intervenuta sul posto, una volta effettuato l'accesso al capannone, “provvedeva allo spegnimento dell'incendio unitamente alle altre squadre intervenuti di diversi autocarri interessati dall'incendio nonché a portare all'esterno del capannone diverse bombole di gas argon (…)”; - che il proprietario dichiarava in presenza anche della Polizia di Stato di Afragola intervenuta sul posto di non essere assicurato;
che, con riferimento alle presumibili cause del sinistro, “non si riscontravano indizi che facessero pensare ad un'azione dolosa (…)”. A fronte di quanto sopra, la non solo si è Parte_1 genericamente limitata a contestare che l'incendio ebbe a verificarsi a causa di un cortocircuito all'interno dell'autocarro ivi presente di proprietà della CP_1 senza, però, all'uopo allegare valida documentazione comprovante quanto da essa asserito, ma non ha altresì dimostrato né che le cause dell'evento fossero ad essa non imputabili né di aver avuto la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, co. 2 c.c., tanto è che, nel verbale di cui sopra, si evince addirittura che all'interno del capannone fossero presenti delle bombole di gas e che lo stesso non fosse coperto da alcuna assicurazione, tutti elementi sintomatici di una scarsa diligenza nello svolgimento dell'attività esercitata sia per la pericolosità derivante dalla contiguità tra automezzi e bombole di gas sia per l'assenza di precauzioni e cautele nel suo esercizio.
In definitiva, è precluso, in quanto contrario al principio del ne bis in idem, un nuovo accertamento della dinamica del sinistro (indipendentemente da quali siano state le difese svolte dalla nell'occasione menzionata) perché sullo stesso, in quanto Pt_1 oggetto di una pronuncia non impugnata su tale aspetto (il gravame vertendo pacificamente solo sul regime delle spese), si è già formato il giudicato.
È appena il caso di rimarcare che la giurisprudenza parla di “giudicato riflesso”, onde circoscriverne la rilevanza (sul punto v. ad es. Corte App. Palermo n. 1249/2021 e Cass. n. 31969/2019) con riferimento a una pronuncia resa inter alios, il che non ricorre nel caso di specie, siccome – lo si ribadisce – le parti di questo giudizio erano tutte convenute nel giudizio già definito, il cui oggetto (e quindi il cui accertamento) ha riguardato, con le conclusioni viste, il medesimo fatto storico e l'individuazione del responsabile delle relative conseguenze dannose.
Per altro verso, va osservato – in ordine all'altro (ipotetico) giudicato invocato dalla con riferimento, peraltro, ad un giudizio in cui tale società non è parte – che: Pt_1 a) non è stata prodotta alcuna sentenza;
b) per quanto emerge dalla lettura dell'atto di appello (introduttivo del giudizio pendente con il RG n. 466/2024 innanzi all'intestato Tribunale) la domanda proposta da un terzo contro l'odierna convenuta e la relativa compagnia assicurativa fu, in primo grado, rigettata (e ciò senza considerare, lo si ribadisce, che un giudicato sulla dinamica del sinistro si è già formato).
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto 1) dello scaglione di riferimento 2) dell'attività effettivamente compiuta, 3) dell'assenza di particolari questioni di diritto e di fatto (giustificante una riduzione del 30% sui medi tabellari), le stesse sono liquidate in complessivi euro 15.719,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa RG. n. 9417/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la domanda introduttiva inammissibile;
2. CONDANNA la alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 delle controparti (nella misura del 50% ciascuna e con attribuzione, per la parte di competenza della , in favore dell'avv. ALESSANDRA Controparte_1
CAUTELA); spese liquidate in complessivi euro 15.719,90, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 27.11.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta