Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2003, n. 12780
CASS
Sentenza 2 settembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di erede, può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio (nella specie, equo indennizzo), e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 cod. civ., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 299 cod. proc. civ.

Commentario1

  • 1L'accettazione dell'eredità in forma tacita e non espressa
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 8 dicembre 2020

    L'accettazione tacita dell'eredità: i comportamenti rilevanti Questo contributo è tratto da 2015In tema di successione ereditaria, secondo la previsione dell'art. 476 c.c., la cosiddetta “accettazione tacita dell'eredità” ha luogo nell'ipotesi in cui il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare – e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede –, con la conseguenza che, nonostante la mancanza di accettazione espressa, la assunzione della qualità di erede consegue comunque ex lege nel caso di compimento da parte del chiamato di un atto pro erede gestio (Trib. Roma, sez. VIII, 7 giugno 2014, n. 12529, www.dejure.it). In altri …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2003, n. 12780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12780
Data del deposito : 2 settembre 2003

Testo completo