Sentenza 2 settembre 2003
Massime • 1
In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di erede, può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio (nella specie, equo indennizzo), e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 cod. civ., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 299 cod. proc. civ.
Commentario • 1
- 1. L'accettazione dell'eredità in forma tacita e non espressaRedazione · https://www.diritto.it/ · 8 dicembre 2020
L'accettazione tacita dell'eredità: i comportamenti rilevanti Questo contributo è tratto da 2015In tema di successione ereditaria, secondo la previsione dell'art. 476 c.c., la cosiddetta “accettazione tacita dell'eredità” ha luogo nell'ipotesi in cui il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare – e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede –, con la conseguenza che, nonostante la mancanza di accettazione espressa, la assunzione della qualità di erede consegue comunque ex lege nel caso di compimento da parte del chiamato di un atto pro erede gestio (Trib. Roma, sez. VIII, 7 giugno 2014, n. 12529, www.dejure.it). In altri …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2003, n. 12780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12780 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato PIERFRANCESCO ZECCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO GIANNUZZI CARDONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT FR e per esso la vedova OT ANNDNZIATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA presso lo studio L'UFFICIO LEGALE CENTRALE DELL'ASSOCIAZIONE INVALIDI F. S. Avvocato PAPADIA, rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, FRANCESCO V PAPADIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1734/00 del Tribunale di BARI, emessa il 15/06/00, depositata il 20/7/2000 R.G.N. 1839/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato GIANNUZZI CARDONE GIACOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 29.2.1996 il giudice del lavoro di Bari, in parziale accoglimento del ricorso proposto il 3.7.1992 da TO AL nei confronti del suo datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato, ha dichiarato che il TO era affetto da infermità ascrivibili alla 6^ categoria tab. A allegata al D.P.R. 834/1981; ha condannato l'Ente convenuto alla corresponsione del relativo equo indennizzo, oltre accessori.
Avverso tale decisione, depositata il 24.4.1996 e poi notificata, la Ferrovie dello Stato s.p.a., subentrata all'ente soccombente, ha proposto appello, che il Tribunale di Bari, con sentenza 15 giugno 2000 n. 1734, ha dichiarato improcedibile. Questo il suo ragionamento:
l'appellato TO è morto tra il deposito dell'appello ed il termine per la costituzione in cancelleria;
si versa perciò nell'ipotesi dell'art. 299 c.p.c.; pertanto si era verificata la interruzione automatica del processo, ne' questo poteva ritenersi proseguito per la costituzione volontaria e tempestiva, nei dieci giorni anteriori alla data fissata per la prima udienza, della signora NZ ON, perché ella si è qualificata come vedova del TO e non come erede;
la successiva riassunzione del processo da parte delle Ferrovie dello Stato, effettuata nei confronti degli "eredi del sig. AL TO, nella persona della sig.ra ON NZ", non era valida, perché effettuata oltre un anno dopo la morte del de cujus, in violazione dell'art. 303, 2^ comma, c.p.c.. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., con due motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 476 cod. civ. (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata per avere fondato la pronuncia sulla esclusione della qualità di erede nella vedova dell'appellato, senza esaminare il compimento da parte della stessa di un comportamento (costituzione in giudizio) che non può essere interpretato in nessun altro modo se non come accettazione tacita dell'eredità.
Il motivo è fondato.
Si deve premettere che nell'attuale ordinamento (art. 536 cod. civ., come sostituito dall'art. 172 della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151), il coniuge è erede legittimario del defunto.
Ciò posto, la sentenza impugnata appare viziata da un eccessivo formalismo che disattende il principio, affermato da questa Corte, secondo cui nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, dalle finalità perseguite dalla parte, e principalmente dalla valutazione della domanda nel suo complesso (Cass. 16.7.2002 n. 10314). Identico principio il giudice del merito deve applicare nella interpretazione dei comportamenti processuali delle parti.
La costituzione volontaria della vedova aveva un'unica finalità, conseguire la somma dovuta al marito defunto a titolo di equo indennizzo, e poteva avere due diversi presupposti giuridici: o jure proprio, data la sua qualità di vedova, a norma dell'art. 2122 cod. civ., o jure successionis, quale erede in quanto coniuge.
Viene in rilievo l'oggetto della domanda, costituito dal diritto all'equo indennizzo;
trattasi di un trattamento di natura non risarcitoria e non previdenziale (attesa la coincidenza del soggetto erogatore col datore di lavoro) direttamente derivante dal rapporto di servizio, che rientra tra i crediti di lavoro (Cass. 19.4.2000 n. 5160; Cass.
1.6.1993 n. 6082). Poiché esso non rientra tra le indennità per le quali l'art. 2122 cod. civ. dispone la successione jure proprio a favore della vedova,
rilevano gli artt. 474 e 476 cod. civ., opportunamente richiamati dalla società ricorrente, per i quali si ha accettazione tacita dell'eredità quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. La sentenza impugnata ha omesso di valutare che la costituzione volontaria della ON per succedere nel diritto all'equo indennizzo spettante al de cujus poteva avere il significato di accettazione di tutto quanto giuridicamente necessario per tale effetto.
Erroneamente quindi il giudice d'appello ha ritenuto il processo automaticamente interrotto, nonostante la rituale volontaria costituzione della persona cui spettava proseguirlo. Sono pertanto nulli tutti i provvedimenti successivi in tema di interruzione e riassunzione del processo.
L'accoglimento di tale primo ricorso assorbe i successivi, relativi agli atti nulli.
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Lecce, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "la costituzione volontaria per la prosecuzione del giudizio da parte della vedova del ricorrente defunto, senza spendere la qualità di erede, può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio (nella specie equo indennizzo) e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità, ai sensi degli artt. 474 e 476 cod. civ., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio a norma dell'art. 299 c.p.c.";
essa provvedere altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2003