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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1480/2021, riservata in decisione all'udienza del
5.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Gennaro
Galietta (c.f. ) e dall'avv. Oscar Mercolino (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di questi C.F._2
ultimi
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._3
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elena Bove (c.f. ), presso il C.F._4 cui studio, sito in Benevento (BN) alla Via A. Zazo n.6, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°1480/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.2.2016 conveniva CP_1 innanzi al Tribunale di Benevento la onde sentir accertare la Parte_1 responsabilità dell'ente, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., nella produzione del sinistro occorso all'istante e sentir conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di € 17.419,44 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
1.2 A fondamento della domanda deduceva che in data 11.12.2011, alle ore CP_1
19:45, mentre percorreva la S.P. 209 alla guida della propria autovettura, perdeva il controllo del veicolo poiché, a causa dei dissesti e del forte dislivello della strada, lo pneumatico ed il cerchio posteriore destro riportavano danni;
conseguentemente rovinava nell'adiacente scarpata a causa della mancanza del guard-rail e riportava le lesioni personali documentate nei certificati medici prodotti.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via principale,
l'infondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto;
in via gradata, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione del risarcimento.
1.4 Espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il
Tribunale di Benevento, con sentenza n. 220/2021, ha accolto la domanda attorea, dichiarando la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per Parte_1
l'effetto, l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni in favore di CP_1
per una somma complessiva pari ad €12.301,91, oltre interessi.
[...]
1.5 In particolare, il Tribunale ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra le anomalie della strada (morfologia e dissesti del manto stradale;
assenza di guardrail) e l'evento dannoso, idoneo ad affermare la responsabilità in capo alla in assenza di prova Parte_1 liberatoria del caso fortuito incombente sull'ente.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4.2.2021, con atto di citazione, notificato in data 1.4.2021, la ha proposto appello, affidato a tre motivi di Parte_1
gravame.
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha inquadrato la fattispecie dedotta nell'ambito della responsabilità ex art. 2051
RGn°1480/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c.c.; a riguardo obietta che, stante l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi del bene demaniale nonché la sua notevole estensione, l'ipotesi di responsabilità addotta ex adverso deve essere ricondotta all'art. 2043 c.c.; anche poi a voler sussumere la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il primo giudice ha errato nel ritenere provato il nesso causale tra l'evento dannoso denunziato e la mancanza della barriera protettiva, laddove risulta dimostrato che la caduta nell'adiacente scarpata è addebitabile unicamente alla pericolosa condotta di guida tenuta da , il quale non osservava i limiti di CP_1
velocità e la segnaletica stradale (limite di velocità di 50 km orari;
segnale di pericolo per sagoma deformata;
divieto di sorpasso tra autovetture), e ciò a maggior ragione ove si consideri che egli era residente in zona.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante, in subordine rispetto alla prima doglianza sulla mancanza e/o interruzione del nesso causale, insiste per il riconoscimento, quanto meno, di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., già ritualmente eccepito in primo grado, in considerazione del contributo fornito alla verificazione del sinistro dalla negligente condotta di guida dello , addebitabile a CP_1 quest'ultimo ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento del danno ad esso spettante.
1.9 Con il terzo motivo di gravame l'appellante, in via ulteriormente gradata rispetto ai precedenti mezzi, contesta la liquidazione del danno alla persona effettuata dal primo giudice con acritica adesione alle conclusioni della CTU medica espletata, senza tener conto delle controdeduzioni formulate dal proprio CT sulla non ascrivibilità, al tipo di frattura riportata, della limitazione funzionale relativa alla flesso-estensione del gomito.
1.10 Con comparsa depositata in data 14.6.2021 si è costituito in giudizio , CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.11 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 31.5.2023,
l'intestata Corte ha rimesso la causa in istruttoria onde acquisire chiarimenti dal CTU sulla questione posta dal terzo motivo di gravame sopra illustrato.
1.12 Espletato l'approfondimento istruttorio, all'udienza del 5.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 1.4.2021, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 3.3.2021.
2.1 E' infondato il primo mezzo di gravame nella parte in cui si confuta l'applicabilità, nella vicenda di cui è causa, relativa ad un sinistro asseritamente cagionato da un'anomalia della strada pubblica, della fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 2477-2483 dell'1 febbraio 2018
e, più di recente, ribadito con la pronunzia a Sezioni Unite del 30/06/22 n. 20943, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Circa la struttura di detta fattispecie si è definitivamente chiarito che l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità e/o insidiosità della prima, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, Il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
in particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Al riguardo, si è affermato che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
La Suprema Corte (Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), ha
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evidenziato che l'eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui sia prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, che il giudice di merito è tenuto a compiere, non potendosi limitare a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. Laddove si escluda che il comportamento del danneggiato, benché colposo, non fosse imprevedibile sul piano della ordinaria regolarità causale, ciò non significa che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227
c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. 37059/2022).
Rispetto alla struttura della fattispecie come delineata dalla Suprema Corte appare, allora, del tutto inconferente la censura dell'appellante, secondo cui il primo giudice ha omesso l'indagine sull'estensione del bene demaniale, onde accertare l'esigibilità di un obbligo di custodia in capo all'ente proprietario.
Tale prospettiva, fondata su una responsabilità per colpa dell'ente pubblico, è stata, infatti, superata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la natura demaniale del
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bene fondi una responsabilità oggettiva in capo alla PA indipendentemente dalle caratteristiche della strada, suscettibile di essere vinta soltanto dalla prova liberatoria del caso fortuito, che non investe la mancanza di colpa dell'ente, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera del custode, che esplichi un'efficacia anomala rispetto all'ordinaria e regolare sequenza causale degli eventi.
2.2 Il primo mezzo di gravame è infondato anche nella parte residua alla censura disaminata nel precedente punto di motivazione;
deve essere altresì disatteso il secondo mezzo di impugnazione, alla cui disamina si procede in maniera congiunta in quanto vertente su profili strettamente connessi al primo.
Procedendo al rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite sollecitate dall'impugnazione, va, in primo luogo, ribadita la conclusione del primo giudice sull'esistenza di anomalie del tratto stradale denunziate dallo e del nesso causale tra le CP_1
stesse ed il rovinoso incidente occorso a quest'ultimo.
In particolare, la dinamica del sinistro descritta nella citazione introduttiva di primo grado è stata confermata dalle convergenti e dettagliate dichiarazioni rese dai testi escussi
[...]
e , i quali, con la conoscenza derivante dall'aver direttamente Tes_1 Testimone_2 assistito al fatto, trovandosi rispettivamente alla guida e a bordo di un'autovettura che precedeva quella condotta dall'odierno appellato nelle condizioni di tempo e luogo dell'accadimento, hanno riferito di aver visto lo perdere il controllo dell'autovettura e CP_1
rovinare nella scarpata a ridosso della strada connotata da notevole pendenza, priva di guard-rail ed il cui manto stradale era interessato da numerosi avvallamenti e dissesti;
hanno soggiunto di aver prestato immediato soccorso all'infortunato, trasportandolo al Presidio
Ospedaliero “G. Rummo”.
L'attendibilità dei testi è, altresì, riscontrata, sotto il profilo estrinseco, dai rilievi fotografici prodotti, dai quali è obiettivamente apprezzabile la presenza di buche ed avvallamenti sul manto stradale, la mancanza di barriere laterali protettive nonché la peculiare conformazione plano-altimetrica della strada.
Ne deriva che l'accertata presenza di sconnessioni e dislivelli del manto stradale rende ragionevole la circostanza, dedotta dall'attore e documentata dai reperti fotografici prodotti, del danneggiamento dello pneumatico posteriore del veicolo, idoneo, a sua volta, a provocare la perdita di aderenza al suolo delle ruote e di controllo nella guida
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'autovettura. La localizzazione dei danni riportati dalla condotta dallo CP_2
ed il quadro lesivo polidistrettuale emergente dalla documentazione medica prodotta CP_1 sono, poi compatibili -come affermato, quanto in particolare al secondo profilo, dal CTU designato in primo grado- con una dinamica da “cappottamento/carambolamento” dell'autovettura, ribaltatasi più volte nella scarpata adiacente la strada, priva della barriera laterale di protezione.
La mancanza di guard-rail contribuiva, dunque, con concreta efficienza causale, unitamente alla presenza di buche e dissesti del manto, al dinamismo del sinistro, determinando la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo
Rispetto alla mancata predisposizione dello strumento di contenimento laterale, in sé pacifico e in relazione al quale l'appellante sostiene, tuttavia, l'insussistenza di un obbligo di installazione della barriera protettiva e, comunque, la sua non determinante incidenza causale, va innanzitutto respinta la tesi difensiva della secondo cui l'obbligo di Parte_1 installare il guard-rail sussiste per le sole strade con velocità di progetto superiore a 70 km/h ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 223 del 1992, tra le quali, a suo dire, non rientra quella di cui è causa.
Aldilà del fatto che alcuna prova è stata fornita dall'ente provinciale sulla velocità di progetto della strada in questione, assunta a condizione dirimente dell'ambito di applicabilità della normativa in esame, si osserva che le regole sul quando e in che modo le strade debbano essere protette da barriere laterali non è stabilito dall'art. 2 cit, che si limita ad imporre un allegato progettuale riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, bensì dalle "Istruzioni tecniche" allegate al decreto summenzionato e più volte aggiornate
In particolare, l'art. 2 delle Istruzioni allegate al suddetto D.M. n. 223 del 1992, nella formulazione aggiornata e sostituita dal D.M. 21 giugno 2004, stabilisce che “le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri..”.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dalla previsione normativa si ricava, perciò, che l'obbligo di apposizione della barriera laterale non è predeterminato in via assoluta per determinate tipologie di strade individuate in base alla loro formale classificazione, sussistendo, piuttosto, ogni qualvolta l'adozione del dispositivo si renda necessario per le caratteristiche della strada da valutare in concreto ai sensi dell'art. 14 C.d.S.,, al fine di garantire la sicurezza degli utenti nella circolazione stradale.
La circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esime, cioè, la P.a. dal valutare in concreto sempre e comunque se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti.
E ciò anche ove si consideri che il D.M. n. 223 del 1992 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, di tal ché , diversamente opinando, dovrebbe trarsi l'assurda conseguenza che per le strade preesistenti l'ente custode della strada possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti (in tal senso Cass. 10916/2017).
A prescindere, dunque, dalle previsioni del D.M. n. 223 del 1992, è certo che, nella specie, la particolare conformazione plano-altimetrica della strada e la presenza, a suo immediato ridosso, di una scarpata rendevano necessaria l'adozione della misura di contenimento, al fine di neutralizzare il pericolo della fuoriuscita dalla sede stradale e della caduta nel vuoto sottostante del veicolo unitamente al suo occupante.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte la funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all'eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c'è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto (Cass. 22801/2017)
Nel caso in esame, alla luce del giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva deve ritenersi che, ove fosse stato installato un guard-rail al bordo perimetrale della strada, con elevata probabilità logica il veicolo, quand'anche rimasto privo di controllo a causa della perdita di aderenza al suolo provocata dal danneggiamento dello pneumatico, sarebbe
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rimasto entro la sede stradale, evitandosi le più rovinose conseguenze del ribaltamento nella scarpata adiacente.
Procedendo poi alla disamina del comportamento dell'odierno appellato, dalla complessiva ricostruzione dell'accaduto deve escludersi che lo circolasse ad una velocità superiore CP_1 al limite vigente sulla strada in questione o comunque non consona alle condizioni concrete della strada medesima.
In primo luogo, dalle risultanze istruttorie acquisite non emerge la presenza della segnaletica addotta dall'odierno appellante e, in particolare, del limite di velocità di 50 km/h, di “pericolo per sagoma deformata” e di divieto di sorpasso tra autovetture, quest'ultimo, peraltro, privo di pertinenza rispetto alla concreta dinamica del sinistro de quo, che non si verificava in fase di sorpasso. In particolare, l'apposizione di tale segnaletica non emerge dai rilievi fotografici che incontestatamente ritraggono il tratto di strada teatro del sinistro. L'imposizione del limite di velocità di 50 km/h nemmeno può alternativamente ricavarsi dalla classificazione della strada in questione come “urbana”, smentita dalla stessa contraddittoria prospettazione dell'ente provinciale, che, in alcun passaggi degli scritti difensivi, la qualifica, invece, come “extraurbana” (vedi segnatamente pag. 11 dell'atto di appello in cui è dedotto che “la strada in argomento è una strada extraurbana di tipo F..”), nonché dai rilievi fotografici che raffigurano una strada al di fuori del centro abitato.
Del tutto inconferente è, perciò, il calcolo propugnato dalla difesa dell'appellante che, assumendo quale premessa un limite di velocità di 50 hm/h, il cui obbligo è rimasto indimostrato, giunge alla conclusione per cui il conducente avrebbe potuto fruire di uno spazio di arresto di circa mt. 25 idoneo ad evitare il sinistro. Inoltre, il ragionamento trascura di considerare che il danneggiamento dello pneumatico della ruota posteriore alterava significativamente la normalità capacità di controllo del veicolo, rendendo inaffidabili le ipotesi di calcolo fondate su una velocità di andatura inferiore a quella presumibilmente tenuta dallo . Infine, va rimarcato che, ove lo avesse proceduto CP_1 CP_1 ad elevata velocità, le conseguenze del sinistro sarebbero state molto più gravi di quelle effettivamente riportate (postumi permanenti della sola frattura del terzo medio del radio a sinistra), anche tenuto conto della rovinosa caduta del veicolo nella scarpata adiacente alla sede stradale con una dinamica di ribaltamento e cappottamento.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Alla luce di tutto quanto esposto va, dunque, da un lato, ribadita la sussistenza del nesso causale tra le condizioni di pericolo in cui versava la strada sottoposta alla custodia dell'ente pubblico e la verificazione del sinistro;
per altro verso, deve escludersi che il danneggiato abbia tenuto una condotta del tutto abnorme e/o eccezionale in rapporto alle condizioni e all'utilizzo del bene pubblico, tale da interrompere il nesso eziologico innescato dalle anomalie della strada (dissesti del manto stradale;
assenza di guard-rail) con un carattere del tutto imprevedibile per il custode e ponendosi quale causa da sola efficiente alla verificazione dell'evento lesivo.
L'evenienza di situazioni di pericolo nella circolazione veicolare derivante da dissesti idonei a danneggiare gli pneumatici delle ruote e dalla mancanza di barriere laterali di protezione non è, infatti, oggettivamente imprevedibile per l'ente custode della strada, rientrando nel notorio che tali condizioni della strada possano determinare la perdita di controllo nella guida di un'autovettura e la fuoriuscita dalla sede stradale;
né tale rischio è per il custode inevitabile, sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dissesto o, almeno, di segnalarlo adeguatamente e di assicurare il contenimento dei veicoli mediante l'installazione del guard-rail. Infine, per le considerazioni sopra esposte sulla condotta tenuta dal danneggiato nella guida e sulle condizioni spazio-temporali di verificazione dell'incidente, deve altresì escludersi che lo abbia tenuto anche soltanto un CP_1 comportamento negligente, disattento o incauto, idoneo ad integrare un concorso colposo agli effetti dell'art. 1127 primo comma c.c.
2.3 Va, altresì, disatteso il terzo motivo di gravame, cui è stata affidata la doglianza sulla quantificazione dell'invalidità permanente residuata a carico della persona dell'odierno appellato, avvenuta, a dire dell'appellante, in adesione acritica agli esiti della CTU medico- legale espletata in primo grado, senza tener adeguatamente conto delle controdeduzioni tecniche del CTP della deducente sulla non ascrivibilità alla frattura del terzo medio del radio a sinistra, riportata a seguito del sinistro, della limitazione funzionale della flesso- estensione del gomito, invece considerata dall'ausiliario d'ufficio.
Al fine di dare risposta al tema di indagine posto dal mezzo di gravame il Collegio ha disposto un approfondimento peritale, i cui risultati hanno smentito la fondatezza della critica formulata dall'appellante.
L'ausiliario d'ufficio designato nel presente grado, al quale è stato sottoposto il quesito
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda specifico della compatibilità causale, sotto il profilo medico legale, della derivazione dalla frattura del terzo medio del radio a sinistra anche della limitazione funzionale riscontrata obiettivamente a livello dell'articolazione del gomito, ha chiarito che detta limitazione funzionale, unitamente a quella evidenziatasi a livello del polso, è da considerarsi complicanza ascrivibile alla frattura riportata dallo a seguito dell'incidente. In CP_1
particolare il CTU, con conclusioni pienamente affidabili in quanto rese all'esito di un rinnovato esame obiettivo del periziando e di una approfondita disamina della certificazione medica prodotta, ha affermato che la limitazione funzionale, intesa come l'insieme della diminuita mobilità ed efficienza articolare, interessa non soltanto il polso, dove si apprezza la più significativa limitazione degli ultimi 20° gradi di estensione, giustificata dal fatto che la ridotta articolarità non è compensabile dai distretti articolari contigui, bensì, sia pure in maniera ridotta grazie alla compensazione con la mobilità della spalla omolaterale, al livello del gomito, ove la mobilità è dolente ai gradi estremi.
In conclusione, il motivo di appello va respinto, con conferma della stima della percentuale di invalidità permanente accertata in primo grado (5%), non potendo accedersi, in assenza di gravame incidentale interposto sul punto dall'appellato, alla maggiore misura del 6% riconosciuta dal CTU designato in appello, al quale, peraltro, era stato chiesto di rideterminare il grado percentuale di invalidità permanente soltanto nell'ipotesi, poi smentita, in cui fosse risultata fondata la censura dell'ente provinciale.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Residuano definitivamente a carico dell'appellante soccombente anche le spese di CTU del presente grado.
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4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 220/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
di lite del presente grado, che liquida in € 3.700,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'odierno appellante le spese di CTU del presente grado;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
RGn°1480/2021-sentenza
- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1480/2021, riservata in decisione all'udienza del
5.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Gennaro
Galietta (c.f. ) e dall'avv. Oscar Mercolino (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di questi C.F._2
ultimi
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata CP_1 C.F._3
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Elena Bove (c.f. ), presso il C.F._4 cui studio, sito in Benevento (BN) alla Via A. Zazo n.6, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°1480/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.2.2016 conveniva CP_1 innanzi al Tribunale di Benevento la onde sentir accertare la Parte_1 responsabilità dell'ente, ai sensi degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c., nella produzione del sinistro occorso all'istante e sentir conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma complessiva di € 17.419,44 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
1.2 A fondamento della domanda deduceva che in data 11.12.2011, alle ore CP_1
19:45, mentre percorreva la S.P. 209 alla guida della propria autovettura, perdeva il controllo del veicolo poiché, a causa dei dissesti e del forte dislivello della strada, lo pneumatico ed il cerchio posteriore destro riportavano danni;
conseguentemente rovinava nell'adiacente scarpata a causa della mancanza del guard-rail e riportava le lesioni personali documentate nei certificati medici prodotti.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via principale,
l'infondatezza della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto;
in via gradata, chiedeva dichiararsi il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro, con conseguente riduzione del risarcimento.
1.4 Espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, il
Tribunale di Benevento, con sentenza n. 220/2021, ha accolto la domanda attorea, dichiarando la responsabilità della ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per Parte_1
l'effetto, l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento dei danni in favore di CP_1
per una somma complessiva pari ad €12.301,91, oltre interessi.
[...]
1.5 In particolare, il Tribunale ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra le anomalie della strada (morfologia e dissesti del manto stradale;
assenza di guardrail) e l'evento dannoso, idoneo ad affermare la responsabilità in capo alla in assenza di prova Parte_1 liberatoria del caso fortuito incombente sull'ente.
1.6 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4.2.2021, con atto di citazione, notificato in data 1.4.2021, la ha proposto appello, affidato a tre motivi di Parte_1
gravame.
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha inquadrato la fattispecie dedotta nell'ambito della responsabilità ex art. 2051
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda c.c.; a riguardo obietta che, stante l'utilizzazione generale e diretta da parte di terzi del bene demaniale nonché la sua notevole estensione, l'ipotesi di responsabilità addotta ex adverso deve essere ricondotta all'art. 2043 c.c.; anche poi a voler sussumere la fattispecie nell'ambito dell'art. 2051 c.c., il primo giudice ha errato nel ritenere provato il nesso causale tra l'evento dannoso denunziato e la mancanza della barriera protettiva, laddove risulta dimostrato che la caduta nell'adiacente scarpata è addebitabile unicamente alla pericolosa condotta di guida tenuta da , il quale non osservava i limiti di CP_1
velocità e la segnaletica stradale (limite di velocità di 50 km orari;
segnale di pericolo per sagoma deformata;
divieto di sorpasso tra autovetture), e ciò a maggior ragione ove si consideri che egli era residente in zona.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante, in subordine rispetto alla prima doglianza sulla mancanza e/o interruzione del nesso causale, insiste per il riconoscimento, quanto meno, di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., già ritualmente eccepito in primo grado, in considerazione del contributo fornito alla verificazione del sinistro dalla negligente condotta di guida dello , addebitabile a CP_1 quest'ultimo ai fini di una proporzionale riduzione del risarcimento del danno ad esso spettante.
1.9 Con il terzo motivo di gravame l'appellante, in via ulteriormente gradata rispetto ai precedenti mezzi, contesta la liquidazione del danno alla persona effettuata dal primo giudice con acritica adesione alle conclusioni della CTU medica espletata, senza tener conto delle controdeduzioni formulate dal proprio CT sulla non ascrivibilità, al tipo di frattura riportata, della limitazione funzionale relativa alla flesso-estensione del gomito.
1.10 Con comparsa depositata in data 14.6.2021 si è costituito in giudizio , CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.11 All'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 31.5.2023,
l'intestata Corte ha rimesso la causa in istruttoria onde acquisire chiarimenti dal CTU sulla questione posta dal terzo motivo di gravame sopra illustrato.
1.12 Espletato l'approfondimento istruttorio, all'udienza del 5.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 1.4.2021, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 3.3.2021.
2.1 E' infondato il primo mezzo di gravame nella parte in cui si confuta l'applicabilità, nella vicenda di cui è causa, relativa ad un sinistro asseritamente cagionato da un'anomalia della strada pubblica, della fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 2477-2483 dell'1 febbraio 2018
e, più di recente, ribadito con la pronunzia a Sezioni Unite del 30/06/22 n. 20943, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Circa la struttura di detta fattispecie si è definitivamente chiarito che l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità e/o insidiosità della prima, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, Il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
in particolare, la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso. Al riguardo, si è affermato che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
La Suprema Corte (Cass. n. 25837/2017, Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), ha
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda evidenziato che l'eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest.
L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui sia prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, che il giudice di merito è tenuto a compiere, non potendosi limitare a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima. Laddove si escluda che il comportamento del danneggiato, benché colposo, non fosse imprevedibile sul piano della ordinaria regolarità causale, ciò non significa che tale condotta - ancorché non integrante il fortuito - non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227
c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte (Cass. 37059/2022).
Rispetto alla struttura della fattispecie come delineata dalla Suprema Corte appare, allora, del tutto inconferente la censura dell'appellante, secondo cui il primo giudice ha omesso l'indagine sull'estensione del bene demaniale, onde accertare l'esigibilità di un obbligo di custodia in capo all'ente proprietario.
Tale prospettiva, fondata su una responsabilità per colpa dell'ente pubblico, è stata, infatti, superata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la natura demaniale del
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda bene fondi una responsabilità oggettiva in capo alla PA indipendentemente dalle caratteristiche della strada, suscettibile di essere vinta soltanto dalla prova liberatoria del caso fortuito, che non investe la mancanza di colpa dell'ente, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera del custode, che esplichi un'efficacia anomala rispetto all'ordinaria e regolare sequenza causale degli eventi.
2.2 Il primo mezzo di gravame è infondato anche nella parte residua alla censura disaminata nel precedente punto di motivazione;
deve essere altresì disatteso il secondo mezzo di impugnazione, alla cui disamina si procede in maniera congiunta in quanto vertente su profili strettamente connessi al primo.
Procedendo al rinnovato esame delle risultanze istruttorie acquisite sollecitate dall'impugnazione, va, in primo luogo, ribadita la conclusione del primo giudice sull'esistenza di anomalie del tratto stradale denunziate dallo e del nesso causale tra le CP_1
stesse ed il rovinoso incidente occorso a quest'ultimo.
In particolare, la dinamica del sinistro descritta nella citazione introduttiva di primo grado è stata confermata dalle convergenti e dettagliate dichiarazioni rese dai testi escussi
[...]
e , i quali, con la conoscenza derivante dall'aver direttamente Tes_1 Testimone_2 assistito al fatto, trovandosi rispettivamente alla guida e a bordo di un'autovettura che precedeva quella condotta dall'odierno appellato nelle condizioni di tempo e luogo dell'accadimento, hanno riferito di aver visto lo perdere il controllo dell'autovettura e CP_1
rovinare nella scarpata a ridosso della strada connotata da notevole pendenza, priva di guard-rail ed il cui manto stradale era interessato da numerosi avvallamenti e dissesti;
hanno soggiunto di aver prestato immediato soccorso all'infortunato, trasportandolo al Presidio
Ospedaliero “G. Rummo”.
L'attendibilità dei testi è, altresì, riscontrata, sotto il profilo estrinseco, dai rilievi fotografici prodotti, dai quali è obiettivamente apprezzabile la presenza di buche ed avvallamenti sul manto stradale, la mancanza di barriere laterali protettive nonché la peculiare conformazione plano-altimetrica della strada.
Ne deriva che l'accertata presenza di sconnessioni e dislivelli del manto stradale rende ragionevole la circostanza, dedotta dall'attore e documentata dai reperti fotografici prodotti, del danneggiamento dello pneumatico posteriore del veicolo, idoneo, a sua volta, a provocare la perdita di aderenza al suolo delle ruote e di controllo nella guida
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'autovettura. La localizzazione dei danni riportati dalla condotta dallo CP_2
ed il quadro lesivo polidistrettuale emergente dalla documentazione medica prodotta CP_1 sono, poi compatibili -come affermato, quanto in particolare al secondo profilo, dal CTU designato in primo grado- con una dinamica da “cappottamento/carambolamento” dell'autovettura, ribaltatasi più volte nella scarpata adiacente la strada, priva della barriera laterale di protezione.
La mancanza di guard-rail contribuiva, dunque, con concreta efficienza causale, unitamente alla presenza di buche e dissesti del manto, al dinamismo del sinistro, determinando la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo
Rispetto alla mancata predisposizione dello strumento di contenimento laterale, in sé pacifico e in relazione al quale l'appellante sostiene, tuttavia, l'insussistenza di un obbligo di installazione della barriera protettiva e, comunque, la sua non determinante incidenza causale, va innanzitutto respinta la tesi difensiva della secondo cui l'obbligo di Parte_1 installare il guard-rail sussiste per le sole strade con velocità di progetto superiore a 70 km/h ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 223 del 1992, tra le quali, a suo dire, non rientra quella di cui è causa.
Aldilà del fatto che alcuna prova è stata fornita dall'ente provinciale sulla velocità di progetto della strada in questione, assunta a condizione dirimente dell'ambito di applicabilità della normativa in esame, si osserva che le regole sul quando e in che modo le strade debbano essere protette da barriere laterali non è stabilito dall'art. 2 cit, che si limita ad imporre un allegato progettuale riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, bensì dalle "Istruzioni tecniche" allegate al decreto summenzionato e più volte aggiornate
In particolare, l'art. 2 delle Istruzioni allegate al suddetto D.M. n. 223 del 1992, nella formulazione aggiornata e sostituita dal D.M. 21 giugno 2004, stabilisce che “le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti, accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitando contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri..”.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Dalla previsione normativa si ricava, perciò, che l'obbligo di apposizione della barriera laterale non è predeterminato in via assoluta per determinate tipologie di strade individuate in base alla loro formale classificazione, sussistendo, piuttosto, ogni qualvolta l'adozione del dispositivo si renda necessario per le caratteristiche della strada da valutare in concreto ai sensi dell'art. 14 C.d.S.,, al fine di garantire la sicurezza degli utenti nella circolazione stradale.
La circostanza che per una determinata strada il D.M. n. 223 del 1992 non imponga in astratto l'adozione di misure di sicurezza, non esime, cioè, la P.a. dal valutare in concreto sempre e comunque se quella strada possa costituire un rischio per la sicurezza degli utenti.
E ciò anche ove si consideri che il D.M. n. 223 del 1992 si applica unicamente alle strade di nuova costruzione, di tal ché , diversamente opinando, dovrebbe trarsi l'assurda conseguenza che per le strade preesistenti l'ente custode della strada possa tranquillamente disinteressarsi della sicurezza degli utenti (in tal senso Cass. 10916/2017).
A prescindere, dunque, dalle previsioni del D.M. n. 223 del 1992, è certo che, nella specie, la particolare conformazione plano-altimetrica della strada e la presenza, a suo immediato ridosso, di una scarpata rendevano necessaria l'adozione della misura di contenimento, al fine di neutralizzare il pericolo della fuoriuscita dalla sede stradale e della caduta nel vuoto sottostante del veicolo unitamente al suo occupante.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte la funzione della predisposizione della barriera laterale è quella di diminuire la pericolosità del tratto stradale ove essa è collocata: questa funzione si esplica delimitandone prima di tutto visivamente il bordo, offrendo una resistenza all'eventuale impatto dei veicoli ed offrendo anche una protezione ai corpi dei malcapitati utenti della strada che si trovino per i più svariati accadimenti ad essere proiettati verso un bordo strada al di là del quale c'è il vuoto o una scarpata, proteggendoli dalle più gravi conseguenze di una caduta. Quindi, in generale nella funzione protettiva delle barriere laterali è compresa anche quella di diminuire il rischio che un corpo umano possa venire sbalzato nel vuoto (Cass. 22801/2017)
Nel caso in esame, alla luce del giudizio controfattuale tipico della causalità omissiva deve ritenersi che, ove fosse stato installato un guard-rail al bordo perimetrale della strada, con elevata probabilità logica il veicolo, quand'anche rimasto privo di controllo a causa della perdita di aderenza al suolo provocata dal danneggiamento dello pneumatico, sarebbe
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda rimasto entro la sede stradale, evitandosi le più rovinose conseguenze del ribaltamento nella scarpata adiacente.
Procedendo poi alla disamina del comportamento dell'odierno appellato, dalla complessiva ricostruzione dell'accaduto deve escludersi che lo circolasse ad una velocità superiore CP_1 al limite vigente sulla strada in questione o comunque non consona alle condizioni concrete della strada medesima.
In primo luogo, dalle risultanze istruttorie acquisite non emerge la presenza della segnaletica addotta dall'odierno appellante e, in particolare, del limite di velocità di 50 km/h, di “pericolo per sagoma deformata” e di divieto di sorpasso tra autovetture, quest'ultimo, peraltro, privo di pertinenza rispetto alla concreta dinamica del sinistro de quo, che non si verificava in fase di sorpasso. In particolare, l'apposizione di tale segnaletica non emerge dai rilievi fotografici che incontestatamente ritraggono il tratto di strada teatro del sinistro. L'imposizione del limite di velocità di 50 km/h nemmeno può alternativamente ricavarsi dalla classificazione della strada in questione come “urbana”, smentita dalla stessa contraddittoria prospettazione dell'ente provinciale, che, in alcun passaggi degli scritti difensivi, la qualifica, invece, come “extraurbana” (vedi segnatamente pag. 11 dell'atto di appello in cui è dedotto che “la strada in argomento è una strada extraurbana di tipo F..”), nonché dai rilievi fotografici che raffigurano una strada al di fuori del centro abitato.
Del tutto inconferente è, perciò, il calcolo propugnato dalla difesa dell'appellante che, assumendo quale premessa un limite di velocità di 50 hm/h, il cui obbligo è rimasto indimostrato, giunge alla conclusione per cui il conducente avrebbe potuto fruire di uno spazio di arresto di circa mt. 25 idoneo ad evitare il sinistro. Inoltre, il ragionamento trascura di considerare che il danneggiamento dello pneumatico della ruota posteriore alterava significativamente la normalità capacità di controllo del veicolo, rendendo inaffidabili le ipotesi di calcolo fondate su una velocità di andatura inferiore a quella presumibilmente tenuta dallo . Infine, va rimarcato che, ove lo avesse proceduto CP_1 CP_1 ad elevata velocità, le conseguenze del sinistro sarebbero state molto più gravi di quelle effettivamente riportate (postumi permanenti della sola frattura del terzo medio del radio a sinistra), anche tenuto conto della rovinosa caduta del veicolo nella scarpata adiacente alla sede stradale con una dinamica di ribaltamento e cappottamento.
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Alla luce di tutto quanto esposto va, dunque, da un lato, ribadita la sussistenza del nesso causale tra le condizioni di pericolo in cui versava la strada sottoposta alla custodia dell'ente pubblico e la verificazione del sinistro;
per altro verso, deve escludersi che il danneggiato abbia tenuto una condotta del tutto abnorme e/o eccezionale in rapporto alle condizioni e all'utilizzo del bene pubblico, tale da interrompere il nesso eziologico innescato dalle anomalie della strada (dissesti del manto stradale;
assenza di guard-rail) con un carattere del tutto imprevedibile per il custode e ponendosi quale causa da sola efficiente alla verificazione dell'evento lesivo.
L'evenienza di situazioni di pericolo nella circolazione veicolare derivante da dissesti idonei a danneggiare gli pneumatici delle ruote e dalla mancanza di barriere laterali di protezione non è, infatti, oggettivamente imprevedibile per l'ente custode della strada, rientrando nel notorio che tali condizioni della strada possano determinare la perdita di controllo nella guida di un'autovettura e la fuoriuscita dalla sede stradale;
né tale rischio è per il custode inevitabile, sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dissesto o, almeno, di segnalarlo adeguatamente e di assicurare il contenimento dei veicoli mediante l'installazione del guard-rail. Infine, per le considerazioni sopra esposte sulla condotta tenuta dal danneggiato nella guida e sulle condizioni spazio-temporali di verificazione dell'incidente, deve altresì escludersi che lo abbia tenuto anche soltanto un CP_1 comportamento negligente, disattento o incauto, idoneo ad integrare un concorso colposo agli effetti dell'art. 1127 primo comma c.c.
2.3 Va, altresì, disatteso il terzo motivo di gravame, cui è stata affidata la doglianza sulla quantificazione dell'invalidità permanente residuata a carico della persona dell'odierno appellato, avvenuta, a dire dell'appellante, in adesione acritica agli esiti della CTU medico- legale espletata in primo grado, senza tener adeguatamente conto delle controdeduzioni tecniche del CTP della deducente sulla non ascrivibilità alla frattura del terzo medio del radio a sinistra, riportata a seguito del sinistro, della limitazione funzionale della flesso- estensione del gomito, invece considerata dall'ausiliario d'ufficio.
Al fine di dare risposta al tema di indagine posto dal mezzo di gravame il Collegio ha disposto un approfondimento peritale, i cui risultati hanno smentito la fondatezza della critica formulata dall'appellante.
L'ausiliario d'ufficio designato nel presente grado, al quale è stato sottoposto il quesito
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda specifico della compatibilità causale, sotto il profilo medico legale, della derivazione dalla frattura del terzo medio del radio a sinistra anche della limitazione funzionale riscontrata obiettivamente a livello dell'articolazione del gomito, ha chiarito che detta limitazione funzionale, unitamente a quella evidenziatasi a livello del polso, è da considerarsi complicanza ascrivibile alla frattura riportata dallo a seguito dell'incidente. In CP_1
particolare il CTU, con conclusioni pienamente affidabili in quanto rese all'esito di un rinnovato esame obiettivo del periziando e di una approfondita disamina della certificazione medica prodotta, ha affermato che la limitazione funzionale, intesa come l'insieme della diminuita mobilità ed efficienza articolare, interessa non soltanto il polso, dove si apprezza la più significativa limitazione degli ultimi 20° gradi di estensione, giustificata dal fatto che la ridotta articolarità non è compensabile dai distretti articolari contigui, bensì, sia pure in maniera ridotta grazie alla compensazione con la mobilità della spalla omolaterale, al livello del gomito, ove la mobilità è dolente ai gradi estremi.
In conclusione, il motivo di appello va respinto, con conferma della stima della percentuale di invalidità permanente accertata in primo grado (5%), non potendo accedersi, in assenza di gravame incidentale interposto sul punto dall'appellato, alla maggiore misura del 6% riconosciuta dal CTU designato in appello, al quale, peraltro, era stato chiesto di rideterminare il grado percentuale di invalidità permanente soltanto nell'ipotesi, poi smentita, in cui fosse risultata fondata la censura dell'ente provinciale.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad
€ 26.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
Residuano definitivamente a carico dell'appellante soccombente anche le spese di CTU del presente grado.
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 220/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna la alla refusione, in favore di , delle spese Parte_1 CP_1
di lite del presente grado, che liquida in € 3.700,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell'odierno appellante le spese di CTU del presente grado;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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