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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/12/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 756/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore Part
CP_1
l'avv. DIOGUARDI MAURIZIO
per il convenuto Controparte_2
[...]
l'avv. VERNELLI GIANLUCA lette le note e le deduzioni delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi Ascoli Piceno, 6.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2024 promossa da:
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra CP_3 P.IVA_1 Parte_2
CP_
rappresentata e difesa, dall'Abg/Avv. Maurizio Dioguardi
[...]
Opponente
Contro
TO RE. P. iva n. – Controparte_5 P.IVA_2
REA AP 113750 - in persona dei suoi Curatori avv. Anna Balena e dott.ssa Rosella Peci, autorizzato con provvedimento reso in data 10.06.2024 dal Giudice Delegato, rappresentato e difeso dall' Avv.
Gianluca Vernelli
Opposta
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 6.12.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la proponeva opposizione Pt_3
avverso il precetto notificatogli dal Parte_4 Controparte_5
con il quale le veniva intimato il pagamento della somma € 717.405,31 per sorte capitale
[...]
ed interessi, giusta sentenza n. 233/2024 del 18.03.2024 resa nel proc. civ. iscritto al RG n. 702/2023, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell'azione revocatoria intrapresa dal TO ex art. 2901 c. civ. e art. 66 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ha revocato l'atto ricevuto del notaio denominato “Costituzione di Usufrutto a Termine a Titolo Oneroso”, Repertorio n. Persona_1
36407, Raccolta n. 22054, registrato il 28.10.2021 al n. 5261 serie 1T, stipulato in data 20.10.202 tra la
RE. e la , e condannato la VI. Controparte_5 Parte_3 [...]
CP_ Part alla restituzione di tutti i frutti civili e segnatamente delle somme incassate dalla stessa CP_1 in forza del contratto di locazione dell'immobile condotto dalla e registrato Controparte_6
pagina 2 di 5 in Ascoli Piceno il 31 luglio 2015 al n. 1743 serie 3T, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
oltre la rifusione delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre € 572,00 per esborsi, oltre le spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori fiscali e previdenziali.
A sostegno dell'opposizione, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che la sentenza di primo grado era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Ancona, con la conseguenza che non vi sarebbe il diritto a procedere con l'esecuzione in quanto la pretesa creditoria è sub iudice.
- Che il credito azionato non corrisponde a quanto stabilito dalla sentenza in quanto la Pt_3 avrebbe versato in totale l'importo di € 214.893,42, somme che andrebbero in compensazione con il credito del;
CP_2
Par
- Che, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado non era stata concessa alla E una CTU che le avrebbe consentito di dimostrare le spese e le partite contabili compensate e/o da compensare con la di in liquidazione, quando era ancora in bonis. CP_2 Controparte_5
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, verificata la regolarità del contradditorio e la propria competenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto:
In via pregiudiziale:
Sospendersi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 13.05.2024 nell'interesse del poiché concorrono i gravi motivi sopra esposti;
Controparte_2
In via preliminare:
Dichiararsi la nullità, e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di precetto notificato il
13.05.2024 nell'interesse del Controparte_2
,comunque non idoneo ad instaurare una futura procedura esecutiva, per le ragioni su
[...]
esposte;
Nel merito comunque dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dal
[...]
perché, oltre a costituire oggetto di cognizione in sede di gravame, Controparte_2
quindi sprovvisto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, lo stesso risulta calcolato in assenza delle somme pagate e/o compensate da come risultante dalla stessa contabilità del creditore Parte_3
procedente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva TO RE. , che chiedeva il Controparte_5 rigetto dell'opposizione, perché infondata.
pagina 3 di 5 Il procedimento, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dopo la trattazione e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 6.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni ed i motivi che seguono.
Esaminando i singoli motivi di doglianza, l'opponente, in primis, deduce l'insussistenza del diritto della creditrice a procedere all'esecuzione forzata sulla scorta del titolo esecutivo allegato e dell'atto di precetto notificato, perché la pretesa creditoria in esso incorporata è tuttora sub iudice, stante il gravame proposto innanzi alla Corte d'Appello di Ancona.
Detto motivo è all'evidenza infondato: basta a tal riguardo richiamare il disposto di cui all'art 282 cpc che sancisce l'immediata esecutività dei capi di condanna delle sentenze anche non definitiva, con la conseguenza che la sentenza posta a base del precetto opposto, nella parte in cui condannava
Par l'opponente alla restituzione dei frutti civili e, segnatamente, delle somme incassate dalla stessa
[...]
CP_ in forza del contratto di locazione dell'immobile condotto dalla e Controparte_6
registrato in Ascoli Piceno il 31 luglio 2015 al n. 1743 serie 3T, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, costituisce valido titolo esecutivo, anche qualora, come nel caso in esame, ancora sub iudice.
Parte opponente sostiene poi che la sentenza posta a base del precetto non costituirebbe titolo esecutivo, dal momento che in essa vi è la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato: a tal riguardo, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la sentenza di condanna costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo.
Orbene, nel caso in esame, a prescindere dal fatto che non è contestato tra le parti l'ammontare del canone annuo di locazione, in ogni caso, dalla stessa sentenza si desume che lo stesso era pari all'importo di euro 216.000.00 annue, importo peraltro conforme quello risultante dal contratto versato in atti dall'opposta sub 3 alla comparsa di costituzione.
Ne discende che anche detta doglianza è destituita di fondamento.
pagina 4 di 5 Parte opponente contesta poi il calcolo operato dall'opposta nell'atto di precetto, ritenendo che la stessa non abbia tenuto conto di somme, pari ad euro 214.893,42, pagate o compensate da e, a sostegno Pt_3
di ciò, richiama la copiosa documentazione allegata sub 2 alla citazione in opposizione.
Ebbene, la difesa dell'opponente produce le fatture relative alla locazione per Controparte_6
complessivi euro 698.207,58, quantificazione questa identica a quella fatta dall'opposta, errando, però, nella determinazione degli interessi legali perché operata sul totale di cui alle fatture previo scorporo dell'iva.
Appare evidente che, poiché il capitale da restituire è costituito dal totale delle fatture incassate dalla comprensive, quindi, anche dell'iva, anche gli interessi debbano essere calcolati sull'importo Pt_3
totale comprensivo dell'imposta, interessi che, come stabilito nella sentenza, devono decorrere dalla data della domanda, come correttamente calcolato dall'opposta nel precetto impugnato.
L'opponente poi sostiene che nel precetto non si sia tenuto conto di somme compensate o pagate da a tal riguardo, mentre per quel che riguarda l'asserito controcredito Imu relativo all'anno 2022 Pt_3
2023 per euro 43.514,78, non si ha prova alcuna del fatto che l'opponente abbia sostenuto detti esborsi, per le altre somme non è possibile ricorrere all'istituto della compensazione, atteso che gli asseriti crediti sarebbero sorti dopo il fallimento con la conseguenza che l'opponente dovrebbe insinuare gli stessi nel passivo fallimentare.
Assolutamente destituita di fondamento e non proponibile nella presente sede è la censura relativa al fatto che nel giudizio di primo grado non è stata ammessa la CTU sollecitata da essa opponente, atteso che ci si trova al cospetto di una doglianza che, eventualmente, dovrà essere fatta valere con la l'impugnazione della sentenza posta a base del precetto.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente
PQM
il tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio n 756/24 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede rigetta l'opposizione condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 20.907,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 6 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore Part
CP_1
l'avv. DIOGUARDI MAURIZIO
per il convenuto Controparte_2
[...]
l'avv. VERNELLI GIANLUCA lette le note e le deduzioni delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi Ascoli Piceno, 6.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2024 promossa da:
C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig.ra CP_3 P.IVA_1 Parte_2
CP_
rappresentata e difesa, dall'Abg/Avv. Maurizio Dioguardi
[...]
Opponente
Contro
TO RE. P. iva n. – Controparte_5 P.IVA_2
REA AP 113750 - in persona dei suoi Curatori avv. Anna Balena e dott.ssa Rosella Peci, autorizzato con provvedimento reso in data 10.06.2024 dal Giudice Delegato, rappresentato e difeso dall' Avv.
Gianluca Vernelli
Opposta
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 6.12.2024 che qui devono intendersi per richiamate e trascritte.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la proponeva opposizione Pt_3
avverso il precetto notificatogli dal Parte_4 Controparte_5
con il quale le veniva intimato il pagamento della somma € 717.405,31 per sorte capitale
[...]
ed interessi, giusta sentenza n. 233/2024 del 18.03.2024 resa nel proc. civ. iscritto al RG n. 702/2023, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell'azione revocatoria intrapresa dal TO ex art. 2901 c. civ. e art. 66 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ha revocato l'atto ricevuto del notaio denominato “Costituzione di Usufrutto a Termine a Titolo Oneroso”, Repertorio n. Persona_1
36407, Raccolta n. 22054, registrato il 28.10.2021 al n. 5261 serie 1T, stipulato in data 20.10.202 tra la
RE. e la , e condannato la VI. Controparte_5 Parte_3 [...]
CP_ Part alla restituzione di tutti i frutti civili e segnatamente delle somme incassate dalla stessa CP_1 in forza del contratto di locazione dell'immobile condotto dalla e registrato Controparte_6
pagina 2 di 5 in Ascoli Piceno il 31 luglio 2015 al n. 1743 serie 3T, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
oltre la rifusione delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre € 572,00 per esborsi, oltre le spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori fiscali e previdenziali.
A sostegno dell'opposizione, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che la sentenza di primo grado era stata impugnata innanzi alla Corte di Appello di Ancona, con la conseguenza che non vi sarebbe il diritto a procedere con l'esecuzione in quanto la pretesa creditoria è sub iudice.
- Che il credito azionato non corrisponde a quanto stabilito dalla sentenza in quanto la Pt_3 avrebbe versato in totale l'importo di € 214.893,42, somme che andrebbero in compensazione con il credito del;
CP_2
Par
- Che, inoltre, nel corso del giudizio di primo grado non era stata concessa alla E una CTU che le avrebbe consentito di dimostrare le spese e le partite contabili compensate e/o da compensare con la di in liquidazione, quando era ancora in bonis. CP_2 Controparte_5
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, verificata la regolarità del contradditorio e la propria competenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto:
In via pregiudiziale:
Sospendersi l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 13.05.2024 nell'interesse del poiché concorrono i gravi motivi sopra esposti;
Controparte_2
In via preliminare:
Dichiararsi la nullità, e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di precetto notificato il
13.05.2024 nell'interesse del Controparte_2
,comunque non idoneo ad instaurare una futura procedura esecutiva, per le ragioni su
[...]
esposte;
Nel merito comunque dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dal
[...]
perché, oltre a costituire oggetto di cognizione in sede di gravame, Controparte_2
quindi sprovvisto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, lo stesso risulta calcolato in assenza delle somme pagate e/o compensate da come risultante dalla stessa contabilità del creditore Parte_3
procedente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Si costituiva TO RE. , che chiedeva il Controparte_5 rigetto dell'opposizione, perché infondata.
pagina 3 di 5 Il procedimento, rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dopo la trattazione e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 6.12.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni ed i motivi che seguono.
Esaminando i singoli motivi di doglianza, l'opponente, in primis, deduce l'insussistenza del diritto della creditrice a procedere all'esecuzione forzata sulla scorta del titolo esecutivo allegato e dell'atto di precetto notificato, perché la pretesa creditoria in esso incorporata è tuttora sub iudice, stante il gravame proposto innanzi alla Corte d'Appello di Ancona.
Detto motivo è all'evidenza infondato: basta a tal riguardo richiamare il disposto di cui all'art 282 cpc che sancisce l'immediata esecutività dei capi di condanna delle sentenze anche non definitiva, con la conseguenza che la sentenza posta a base del precetto opposto, nella parte in cui condannava
Par l'opponente alla restituzione dei frutti civili e, segnatamente, delle somme incassate dalla stessa
[...]
CP_ in forza del contratto di locazione dell'immobile condotto dalla e Controparte_6
registrato in Ascoli Piceno il 31 luglio 2015 al n. 1743 serie 3T, oltre gli interessi legali dalla data della domanda al saldo, costituisce valido titolo esecutivo, anche qualora, come nel caso in esame, ancora sub iudice.
Parte opponente sostiene poi che la sentenza posta a base del precetto non costituirebbe titolo esecutivo, dal momento che in essa vi è la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato: a tal riguardo, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la sentenza di condanna costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando, nonostante l'omessa indicazione del preciso ammontare complessivo della somma oggetto dell'obbligazione, la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo matematico, sempreché, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto del titolo medesimo e non da elementi esterni, non desumibili da esso, ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna, in conformità con i principi che regolano il processo esecutivo.
Orbene, nel caso in esame, a prescindere dal fatto che non è contestato tra le parti l'ammontare del canone annuo di locazione, in ogni caso, dalla stessa sentenza si desume che lo stesso era pari all'importo di euro 216.000.00 annue, importo peraltro conforme quello risultante dal contratto versato in atti dall'opposta sub 3 alla comparsa di costituzione.
Ne discende che anche detta doglianza è destituita di fondamento.
pagina 4 di 5 Parte opponente contesta poi il calcolo operato dall'opposta nell'atto di precetto, ritenendo che la stessa non abbia tenuto conto di somme, pari ad euro 214.893,42, pagate o compensate da e, a sostegno Pt_3
di ciò, richiama la copiosa documentazione allegata sub 2 alla citazione in opposizione.
Ebbene, la difesa dell'opponente produce le fatture relative alla locazione per Controparte_6
complessivi euro 698.207,58, quantificazione questa identica a quella fatta dall'opposta, errando, però, nella determinazione degli interessi legali perché operata sul totale di cui alle fatture previo scorporo dell'iva.
Appare evidente che, poiché il capitale da restituire è costituito dal totale delle fatture incassate dalla comprensive, quindi, anche dell'iva, anche gli interessi debbano essere calcolati sull'importo Pt_3
totale comprensivo dell'imposta, interessi che, come stabilito nella sentenza, devono decorrere dalla data della domanda, come correttamente calcolato dall'opposta nel precetto impugnato.
L'opponente poi sostiene che nel precetto non si sia tenuto conto di somme compensate o pagate da a tal riguardo, mentre per quel che riguarda l'asserito controcredito Imu relativo all'anno 2022 Pt_3
2023 per euro 43.514,78, non si ha prova alcuna del fatto che l'opponente abbia sostenuto detti esborsi, per le altre somme non è possibile ricorrere all'istituto della compensazione, atteso che gli asseriti crediti sarebbero sorti dopo il fallimento con la conseguenza che l'opponente dovrebbe insinuare gli stessi nel passivo fallimentare.
Assolutamente destituita di fondamento e non proponibile nella presente sede è la censura relativa al fatto che nel giudizio di primo grado non è stata ammessa la CTU sollecitata da essa opponente, atteso che ci si trova al cospetto di una doglianza che, eventualmente, dovrà essere fatta valere con la l'impugnazione della sentenza posta a base del precetto.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente
PQM
il tribunale di Ascoli Piceno definitivamente pronunciando nel giudizio n 756/24 ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede rigetta l'opposizione condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 20.907,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 6 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 5 di 5