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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2024, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est-
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13537 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. CERCHIA CLAUDIO presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_2 C.F._2
in calce al ricorso, dall'avv. PEDATA DIEGO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/07/2024 e , Parte_1 Parte_2
premettendo: di aver contratto matrimonio a NAPOLI il 04/08/1994; che dal matrimonio erano nati tre figli: nato il [...], nata il [...] Per_1 Per_2
Per_ e nata il [...]; che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 4/11/2015, era intervenuta separazione consensuale in forza di decreto di omologa n. 7975/2015 del
15/12/2015;
1 Per_ che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dell'allora minore la collocazione prevalente dei figli presso la madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di € 400,00 mensili, di cui € 200,00 per la minore e €
100,00 per entrambi i figli maggiorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L.
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Il SI. continuerà a risiedere in Napoli alla Via Stadera, 116, piano rialzato, Parte_2
interno 15, mentre la SI.ra continuerà ad abitare in Napoli alla Via Stadera Parte_1
116, piano terra, interno 16, presso la attuale residenza unitamente alle figlie maggiorenni Per_4
e , entrambe maggiorenni ed economicamente indipendenti, ed occorrendo i
[...] Persona_5
coniugi si impegnano a comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio;
2) Entrambi i coniugi dichiarano di versare nelle medesime condizioni economiche, ragione per la quale nessun coniuge resta obbligato ad alcun contributo economico nei confronti dell'altro;
3) Entrambi i coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
2 • pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 04/08/1994 (atto n. 163, parte II, S. A, Sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1994);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 15/11/2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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