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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente estensore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 3638/2025 promosso da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con l'Avv. ERCOLANI Parte_2 C.F._2
FR e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Duomo n. 29;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.87/13 emessa in data 19/02/2013, dall'allora Tribunale Civile di Voghera, ora
Tribunale di Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alle condizioni relative al mantenimento della figlia , ciò in ragione dell'avvenuto raggiungimento della Per_1
indipendenza economica da parte della medesima, con eliminazione di ogni altra condizione patrimoniale del già dichiarato divorzio, che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ Che l'Ecc.mo Tribunale Voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio pronunciato tra i Sigg.ri e con la sentenza n. 87/13 emessa in data Parte_1 Parte_2
19/02/2013, con particolare riferimento alle condizioni relative al mantenimento della figlia
, con dichiarazione congiunta di revoca e cessazione per il padre Persona_2 Pt_1
dell'obbligo di corrispondere alla madre la quota dell'assegno di
[...] Parte_2
Euro 500,00 prevista per la figlia , e con revoca e cessazione dell'obbligo a carico del Sig. Per_1 e della Sig.ra dell'obbligo di sostenere il 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese extra-mantenimento e straordinarie per la figlia , da eliminarsi integralmente Per_1
visto l'avvenuto raggiungimento della indipendenza economica da parte della medesima, con eliminazione di ogni altra condizione patrimoniale del già dichiarato divorzio.”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n.87/13 emessa in data 19/02/2013, dall'allora Tribunale
Civile di Voghera recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente estensore dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel procedimento N. R.G. 3638/2025 promosso da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , entrambi con l'Avv. ERCOLANI Parte_2 C.F._2
FR e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera, Piazza Duomo n. 29;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio n.87/13 emessa in data 19/02/2013, dall'allora Tribunale Civile di Voghera, ora
Tribunale di Pavia, di recepire la diversa regolamentazione adottata in merito alle condizioni relative al mantenimento della figlia , ciò in ragione dell'avvenuto raggiungimento della Per_1
indipendenza economica da parte della medesima, con eliminazione di ogni altra condizione patrimoniale del già dichiarato divorzio, che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ Che l'Ecc.mo Tribunale Voglia disporre la revisione delle condizioni del divorzio pronunciato tra i Sigg.ri e con la sentenza n. 87/13 emessa in data Parte_1 Parte_2
19/02/2013, con particolare riferimento alle condizioni relative al mantenimento della figlia
, con dichiarazione congiunta di revoca e cessazione per il padre Persona_2 Pt_1
dell'obbligo di corrispondere alla madre la quota dell'assegno di
[...] Parte_2
Euro 500,00 prevista per la figlia , e con revoca e cessazione dell'obbligo a carico del Sig. Per_1 e della Sig.ra dell'obbligo di sostenere il 50% ciascuno delle Parte_1 Parte_2 spese extra-mantenimento e straordinarie per la figlia , da eliminarsi integralmente Per_1
visto l'avvenuto raggiungimento della indipendenza economica da parte della medesima, con eliminazione di ogni altra condizione patrimoniale del già dichiarato divorzio.”
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio n.87/13 emessa in data 19/02/2013, dall'allora Tribunale
Civile di Voghera recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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