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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1709/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.A_
, rappresentata e difesa dall'avv.to Damiano Antonio Parte_2
Balestrieri, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via A. Balzico n. 9;
- opponente–
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.to
Edoardo Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata in
Battipaglia (Sa), Via Fratelli Rosselli n. 7;
- opposto –
NONCHE'
C.F. ), e per essa la mNDataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Merolla, giusta procura alle liti, elettivamente domiciliata in Salerno,
Via A. Lerro n. 6;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c.-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto ingiuntivo n. 47/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data
03.01.2019 e pubblicato in data 08.01.2019, con cui gli era ingiunto il pagamento di
€ 240.758,18 oltre interessi e spese, in favore della
[...]
, per scoperto Controparte_4 di contratto di conto corrente n. 0/333016 con apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria.
1 Parte opponente eccepiva: 1) l'inammissibilità del procedimento monitorio;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1283 e 1284 c.c., della L. 108/96 e degli artt. 1418, 1419 e 1815 c.c.; 3) il quantum richiesto dalla Banca;
4)
l'applicazione non corretta dello ius variNDi. Chiedeva: nel merito, previo accertamento, dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio, e, comunque, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, a) dichiarare l'inoperatività delle condizioni stabilite al rapporto di conto correte n. 0/333016, in data 21.05.2012 e nell'atto di rinnovo del
14.11.2014; b) previo accertamento della capitalizzazione degli interessi, rideterminare la sorta capitale residua al netto degli interessi e scorporata dell'ammortamento secondo il principio di equivalenza di cui ai motivi di opposizione;
c) previo accertamento dell'usurarietà del contratto di credito per superamento del tasso soglia, ed all'inapplicabilità della maggiorazione del tasso variabile all'Euribor, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali;
ovvero d) in via subordinata e senza accettazione e riconoscimento di alcun credito, ridurre la pretesa al giusto ed al provato al netto della capitalizzazione degli interessi e degli interessi moratori, previo scorporo dei versamenti effettuati dall'opponente; condannare l'opposta società al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario;
in via istruttoria ordinare alla di CP_1 esibire tutta la documentazione contabile relativi alle partite intercorse tra le parti e in particolare i rapporti di credito intercorsi con l'opponente Parte_1 antecedenti e propedeutici a quelli per cui è causa;
ammettersi la consulenza tecnica contabile.
Con comparsa depositata in data 04.09.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_4
, opponendosi in fatto ed in diritto all'avverso atto di citazione,
[...] chiedeva al Tribunale di Salerno il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Eccepiva: il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la produzione di tutta la documentazione a corredo del procedimento monitorio;
che nel caso di specie non vi era stata capitalizzazione degli interessi se non nei termini previsti dalla legge;
che nessuna violazione della L. 108/96 si è verificata nel corso del rapporto;
nessun sforamento del tasso soglia;
nessuna violazione dell'art. 2 L.
287/90; che era creditrice della somma € 240.758,18. CP_1
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nelle more del procedimento, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 27.04.2022, si costituiva la
[...]
e per essa la procuratrice deducendo di essere Controparte_2 CP_3
2 divenuta cessionaria del credito originariamente vantato dalla cedente
[...]
Controparte_4
, riportNDosi alle conclusioni già rassegnate dalla cedente, chiedeva
[...] il rigetto dell'opposizione e la revoca del Decreto. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sull'intervento di e per essa la procuratrice Controparte_2 CP_3
Preliminarmente occorre dare atto della regolarità dell'intervento della
[...]
e per essa la procuratrice interventrice ai sensi dell'art CP_2 CP_3
111 c.p.c.
Con comparsa del 27.04.2022, la e per essa la procuratrice Controparte_2 si costituiva in giudizio, deducendo di essere divenuta titolare “pro CP_3 soluto” di tutti i crediti acquistati dalle BA CE (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) e vantati verso debitori classificati a sofferenza, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa, subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente Controparte_4
nel presente procedimento.
[...]
In via generale, la giurisprudenza di legittimità, in tema di successione a titolo particolare ex art 111 c.p.c., impone alla parte intervenuta o chiamata in giudizio l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere, che nella peculiare ipotesi delle cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB risulta adempiuto non dal deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, bensì dalla prova dell'esistenza del credito, fornita unicamente attraverso il deposito del contratto di cessione tra dante ed avente causa.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensNDo il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB.
D'altronde, secondo un recente arresto della Suprema Corte "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si
3 qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo"(Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep.
22/06/2023), n.17944).
Nel caso di specie, la e per essa la procuratrice Controparte_2 CP_3 ha provveduto all'allegazione della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 140 del 25.11.2021 dalla quale, prima facie priva di indicazioni specifiche in ordine alle caratteristiche dei credit ceduti, è possibile rinvenire il credito controverso all'interno dell'allegato “ 5 – Elenco Rapporti.pdf”, CP_5 consultabile a seguito di collegamento al sito internet https://www.
[...]
(pag. 4 dell'avviso di cessione in G.U.), ove il credito Controparte_6 vantato nei confronti di indicato a pag. 40, righi 50 e 51 ed identificato Parte_1 con il numero di rapporto (voce Debitore NDG (554781). D'altronde, la consultazione autonoma del sito in questione, ai fini della conoscenza del creditore legittimato a ricevere l'adempimento, è onere rientrante nell'ordinaria diligenza
4 del debitore ceduto. Inoltre la cessionaria a seguito del rilievo ufficioso ha depositato, nel termine concesso, la lista dei crediti ceduti.
Tanto premesso va riconosciuta l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla
[...]
e per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
Il merito
Nel merito l'opposizione proposta non è fondata e pertanto non può essere accolta.
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
TrattNDosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitNDosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quNDo è
l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Ciò premesso parte opposta ha documentato il proprio credito depositNDo, già in sede monitoria, copia del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 21.05.2012 (cfr. doc. 04 CONTRATTO C.C. 21-05-2012 –
5 doc. 05 CONDIZIONI ECONOMICHE – doc. 06 ATTO PUBBLICO DEL 21-05-
2012 – doc. 07 NOTA ISCRIZIONE 23-05-2012 – doc. 08 ATTO DI PROROGA DEL
CREDITO), copia lettera raccomNData di risoluzione del contratto (doc. 10
RACC. 25-06-2018), la certificazione ex art. 50 TUB del 21.09.2018 (doc. Pt_3
11 CC. 333016), producendo, in sede di costituzione Controparte_7 nel presente giudizio, copia degli estratti conto del conto corrente n. 333016 dal
2012 al 2018.
Dalla documentazione versata in atti risulta, per tabulas, la specifica pattuizione, ad opera delle parti, di tutte le condizioni economiche applicate ai predetti rapporti, ivi inclusa la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, in piena conformità alla delibera CICR del 9.2.2000. Dal canto suo parte opponente, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta
l'applicazione di commissioni e spese non dovute e il superamento del tasso soglia.
Ebbene, le eccezioni di parte opponente risultano genericamente formulate, non avendo specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti o i trimestri in cui il tasso soglia sarebbe stato superato. Infatti, costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. Nulla di tutto questo è stato dedotto e/o allegato.
Da tutto quanto detto, ne deriva che le contestazioni mosse dalla società opponente in parte qua risultano infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Invero le eccezioni proposte e riferite alla nullità dei contratti di conto corrente per interessi ultralegali, usura, anatocismo, commissione massimo scoperto e la nullità del contratto di mutuo sono fuorvianti. Invero parte opponente sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio che nella comparsa conclusionale si riferisce dapprima ad un presunto contratto di mutuo sottoscritto dalla società opponente con la convenuta e successivamente al contratto di conto corrente oggetto CP_1
6 del giudizio. Invero la richiesta monitoria si fonda su contratto di conto corrente cui è collegato contratto di apertura di credito garantito da ipoteca. Dall'esame del contratto stipulato in data 21.5.2012 emerge che il tasso di interessi applicato è pari a 5,404%; in caso di inadempienza è prevista l'applicazione della penale di 3 punti in più rispetto al tasso debitore convenuto. Orbene dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente al trimestre aprile-giugno 2012 prendendo in considerazione la categoria “ aperture di credito in conto corrente” risulta per le operazioni oltre 5.000 che il tasso medio è pari a 9,45 mentre il tasso soglia è pari a 15,81%. Orbene nel caso in esame è previsto un tasso pari a 5,404% che aumentato di un quarto, aggiungendo un margine di 4 punti percentuali risulta pari a 10,75 mentre il tasso soglia è pari a 15,81%. Quindi il tasso non è usurario.
Inoltre l'attrice sostiene che il tasso di interesse moratorio previsto in contratto supererebbe le soglie di usura previste per la categoria dei mutui, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. Tale affermazione è priva di fondamento.
Il contratto prevede che in caso di inadempimento vadano aggiunti 3 punti in più rispetto al tasso convenuto. Orbene il tasso moratorio convenuto è pari a 8,404; tale tasso aumentato di un quarto, aggiungendo un margine di 4 punti percentuali risulta pari a 14,505 mentre il tasso soglia è pari a 15,81%. Quindi anche il tasso moratorio non è usurario.
Ritiene questo Giudice che la valutazione dell'usura debba essere compiuta facendo riferimento alla categoria “apertura di credito” e non “mutui con garanzia ipotecaria” in quanto pur volendo ritenere rilevanti gli interessi moratori, non vi è alcun elemento sulla base del quale sostenere che il negozio in esame debba essere qualificato come negozio indiretto mirante ad ottenere gli effetti di un contratto di mutuo. Ai sensi delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'Italia, vengono definiti quali “Mutui” solo quei contratti di finanziamento che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: a) durata superiore ai cinque anni;
b) garanzia ipotecaria;
c) rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi (v.
Sezione I, § B - B1, cat.
7 - Mutui). Nel caso di specie, invece, mancano due dei tre requisiti, ossia la durata superiore ai cinque anni (dato che l'apertura di credito venne concessa per 24 mesi più 12 di proroga) e la previsione di un rimborso rateale (dato che il correntista aveva la facoltà di fruire per intero dell'apertura di credito per l'intera durata della stessa).
Vanno disattese, inoltre, le censure di parte attrice relative alla asserita illegittimità della applicata commissione di massimo scoperto, stante la sua pacifica natura di
7 «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», rimanendo rispondente al dettato normativo anche l'applicazione della commissione al rapporto svoltosi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, come recentemente ribadito da autorevole e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 20.6.2018, n. 16303), e dovendo ai fini della verifica di regolare pattuizione solo appurarsi la determinazione o determinabilità della commissione secondo parametri di chiara applicazione.
Parimenti inaccoglibili risultano poi le doglianze relative alla asserita illegittimità del riferimento al tasso Euribor nella determinazione degli interessi applicati nel contratto oggetto di causa, stante la specificità e determinatezza del parametro esterno (il tasso Euribos, appunto), a nulla rilevNDo la elevata tecnicità del sistema di rilevazione, la complessità di calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, così che il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale, con conseguente piena validità del contratto stipulato (ex multis: Cass.civ.,
3968/14; Trib. Salerno, 21-5-2017).
Parte attrice , deduceva, oltre al difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor, anche la nullità della sua quotazione come accertato nelle decisioni della Commissione Europea del 4- 12-2013 e del 7-
12-2016 in forza della condotta illecita di alcune banche costituite in cartello per alterarne il valore. Della illiceità di tali quotazioni era offerta diffusa argomentazione nell'atto di citazione con precisa indicazione delle condotte finalizzate alla manipolazione del tasso in violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 legge 287/90.
E' bene chiarire il concetto di Euribor (acronimo di Euro Inter AN Offered
Rate) : è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla
EBF (European ANing Federation). Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni. Ricevute le quotazioni, la Thomson
Reuters, cui è affidata la procedura di calcolo, provvede ad elaborare l'Euribor.
8 Il richiamo di tale parametro per stabilire per relationem le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca
(cfr. Cass. Civ. n. 17110/19). E' inoltre determinabile ai sensi dell'art. 1346
c.c. come dedotto dall'appellante, risultNDo l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario , che sia stata approvata per iscritto dal cliente, collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
( cfr. Corte di Cassazione civile sez. II, 27/12/2023, n.36026) .
Si pone, allora, in questa sede l'esame di un profilo di nullità dedotto in giudizio, nullità che si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo tra settembre 2006 e marzo 2007, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust
Europea con decisione del 7.12.2016.
In linea teorica è bene ricordare che la Commissione aveva sanzionato la condotta di alcune banche straniere che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla.
L'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale NDamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrNDone un forte guadagno una volta tornato
9 l'Euribor a valori più bassi e così attuNDo una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 TFUE, laddove dispone che "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".
Tale disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione
Europea (v. Direttiva 2014/104/UE) trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della Legge n. 287/90 .
La decisione della Commissione Europea - peraltro liberamente consultabile e ormai patrimonio della conoscenza giuridica globale – può essere considerata prova idonea a supportare la domNDa volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03).
Ebbene una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
(13.12.2023 n. 34889) ha affermato il principio di diritto che "le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990 (cd. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso
Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente".
Ebbene questo Giudice non intende aderire al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, apparendo preferibile, in attesa della pronuncia rimessa alle Sezioni Unite, dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale e invalso nella giurisprudenza di merito anche successiva all'ordinanza del 13.12.2023 ( cfr. Tribunale di Torino 29.1.2024, Tribunale di
Milano 2221/2024, Tribunale di Livorno 160/2024) .
10 La norma di cui all'art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali .
Sicché se già appare difficilmente sostenibile la nullità in generale di tutti i contratti a valle posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, appare ancora più difficile sostenere la nullità dei contratti a valle stipulati da imprese e/o istituti bancari che non abbiano preso parte al cartello apparendo difficile individuare un collegamento negoziale tra il negozio a valle e quello a monte tale da inficiare il contratto di mutuo nella parte in cui prevede la determinazione del tasso Euribor. Senza tenere in conto il fatto, qui determinante, per cui la convenuta non era partecipe CP_8 all'intesa asseritamente manipolativa dell'EURIBOR.
Invero la decisione del 7.12.2016 prevede testualmente: La decisione è destinata ai seguenti soggetti (in appresso «i destinatari»): ÉD LE SA e
ÉD LE CO ND TM AN (collettivamente «ÉD
LE»); e (collettivamente Controparte_9 CP_10 CP_11
« »); e CP_9 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
(collettivamente« ). ÉD LE, Controparte_15 CP_12
e hanno costituito il panel di banche Euribor per tutta la CP_9 CP_12 durata della rispettiva partecipazione all'infrazione.
In realtà, secondo la giurisprudenza consolidata, in tali circostanze è onere proprio di parte attrice fornire la prova sia dell'esistenza dell'intesa e dell'illiceità della stessa che della connessione tra essa e il contratto a valle con la relativa dimostrazione che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale, sicché è da escludere ogni illiceità, ancorché di riflesso, sulla pattuizione oggi in esame. Invero è bene precisare che l'ultimo arresto di legittimità non fornisce alcuna motivazione sul perché le decisioni della Commissione Europea debbano applicarsi anche alle banche che non abbiano preso parte all'accordo.
Ne consegue che non essendo stata provata la partecipazione della Banca
Cassa Rurale e Artigiana all'intesa restrittiva EURIBOR ed essendo generiche le contestazioni circa l'illecito antitrust, in relazione al rapporto bancario oggetto di controversia, non può essere considerato fondato quanto asserito da parte attrice .
11 Quanto premesso, comporta il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del
Decreto Ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
Le spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domNDa (euro 240.758,18) secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciNDo sulla domNDa proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2019 emesso dall' intestato Tribunale, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 47/2019, dichiarNDolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
4.925 in favore della
[...]
(di Controparte_1 cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro
2.835,00 per la fase istruttoria) oltre IVA e CPA come per legge e in euro 2.127,00
(euro 2.127,00 per la fase decisionale)in favore della . Controparte_2
Salerno, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1709/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.A_
, rappresentata e difesa dall'avv.to Damiano Antonio Parte_2
Balestrieri, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via A. Balzico n. 9;
- opponente–
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv.to
Edoardo Rossi, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata in
Battipaglia (Sa), Via Fratelli Rosselli n. 7;
- opposto –
NONCHE'
C.F. ), e per essa la mNDataria Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Antonella Merolla, giusta procura alle liti, elettivamente domiciliata in Salerno,
Via A. Lerro n. 6;
- Interventrice ex art. 111 c.p.c.-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto ingiuntivo n. 47/2019 reso dal Tribunale di Salerno in data
03.01.2019 e pubblicato in data 08.01.2019, con cui gli era ingiunto il pagamento di
€ 240.758,18 oltre interessi e spese, in favore della
[...]
, per scoperto Controparte_4 di contratto di conto corrente n. 0/333016 con apertura di credito assistita da garanzia ipotecaria.
1 Parte opponente eccepiva: 1) l'inammissibilità del procedimento monitorio;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282, 1283 e 1284 c.c., della L. 108/96 e degli artt. 1418, 1419 e 1815 c.c.; 3) il quantum richiesto dalla Banca;
4)
l'applicazione non corretta dello ius variNDi. Chiedeva: nel merito, previo accertamento, dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio, e, comunque, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, a) dichiarare l'inoperatività delle condizioni stabilite al rapporto di conto correte n. 0/333016, in data 21.05.2012 e nell'atto di rinnovo del
14.11.2014; b) previo accertamento della capitalizzazione degli interessi, rideterminare la sorta capitale residua al netto degli interessi e scorporata dell'ammortamento secondo il principio di equivalenza di cui ai motivi di opposizione;
c) previo accertamento dell'usurarietà del contratto di credito per superamento del tasso soglia, ed all'inapplicabilità della maggiorazione del tasso variabile all'Euribor, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi convenzionali;
ovvero d) in via subordinata e senza accettazione e riconoscimento di alcun credito, ridurre la pretesa al giusto ed al provato al netto della capitalizzazione degli interessi e degli interessi moratori, previo scorporo dei versamenti effettuati dall'opponente; condannare l'opposta società al pagamento di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore antistatario;
in via istruttoria ordinare alla di CP_1 esibire tutta la documentazione contabile relativi alle partite intercorse tra le parti e in particolare i rapporti di credito intercorsi con l'opponente Parte_1 antecedenti e propedeutici a quelli per cui è causa;
ammettersi la consulenza tecnica contabile.
Con comparsa depositata in data 04.09.2019, si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_4
, opponendosi in fatto ed in diritto all'avverso atto di citazione,
[...] chiedeva al Tribunale di Salerno il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Eccepiva: il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la produzione di tutta la documentazione a corredo del procedimento monitorio;
che nel caso di specie non vi era stata capitalizzazione degli interessi se non nei termini previsti dalla legge;
che nessuna violazione della L. 108/96 si è verificata nel corso del rapporto;
nessun sforamento del tasso soglia;
nessuna violazione dell'art. 2 L.
287/90; che era creditrice della somma € 240.758,18. CP_1
Instaurato il contraddittorio, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nelle more del procedimento, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 27.04.2022, si costituiva la
[...]
e per essa la procuratrice deducendo di essere Controparte_2 CP_3
2 divenuta cessionaria del credito originariamente vantato dalla cedente
[...]
Controparte_4
, riportNDosi alle conclusioni già rassegnate dalla cedente, chiedeva
[...] il rigetto dell'opposizione e la revoca del Decreto. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sull'intervento di e per essa la procuratrice Controparte_2 CP_3
Preliminarmente occorre dare atto della regolarità dell'intervento della
[...]
e per essa la procuratrice interventrice ai sensi dell'art CP_2 CP_3
111 c.p.c.
Con comparsa del 27.04.2022, la e per essa la procuratrice Controparte_2 si costituiva in giudizio, deducendo di essere divenuta titolare “pro CP_3 soluto” di tutti i crediti acquistati dalle BA CE (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) e vantati verso debitori classificati a sofferenza, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forza della quale la stessa, subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi alla cedente Controparte_4
nel presente procedimento.
[...]
In via generale, la giurisprudenza di legittimità, in tema di successione a titolo particolare ex art 111 c.p.c., impone alla parte intervenuta o chiamata in giudizio l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere, che nella peculiare ipotesi delle cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB risulta adempiuto non dal deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, bensì dalla prova dell'esistenza del credito, fornita unicamente attraverso il deposito del contratto di cessione tra dante ed avente causa.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, n. 2780/2019,
Cassazione Civile, Sez. III, n. 22268/2018) assolve a mera funzione pubblicitaria, dispensNDo il cessionario dal copioso onere della notifica dell'intervenuta cessione nei confronti di ogni singolo debitore, in conformità alla disciplina generale ex art. 1264 c.c., garantendo l'efficacia erga omnes dell'operazione di cartolarizzazione, ma non altresì l'esistenza dell'operazione di cessione compiuta ed il contenuto effettivo del contratto;
prova quest'ultima, che in assenza di indicazioni chiare e precise all'interno dell'estratto della Gazzetta Ufficiale può essere resa dalla cessionaria solo mediante la produzione del contratto di cessione ex art 58 TUB.
D'altronde, secondo un recente arresto della Suprema Corte "In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si
3 qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo"(Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep.
22/06/2023), n.17944).
Nel caso di specie, la e per essa la procuratrice Controparte_2 CP_3 ha provveduto all'allegazione della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 140 del 25.11.2021 dalla quale, prima facie priva di indicazioni specifiche in ordine alle caratteristiche dei credit ceduti, è possibile rinvenire il credito controverso all'interno dell'allegato “ 5 – Elenco Rapporti.pdf”, CP_5 consultabile a seguito di collegamento al sito internet https://www.
[...]
(pag. 4 dell'avviso di cessione in G.U.), ove il credito Controparte_6 vantato nei confronti di indicato a pag. 40, righi 50 e 51 ed identificato Parte_1 con il numero di rapporto (voce Debitore NDG (554781). D'altronde, la consultazione autonoma del sito in questione, ai fini della conoscenza del creditore legittimato a ricevere l'adempimento, è onere rientrante nell'ordinaria diligenza
4 del debitore ceduto. Inoltre la cessionaria a seguito del rilievo ufficioso ha depositato, nel termine concesso, la lista dei crediti ceduti.
Tanto premesso va riconosciuta l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla
[...]
e per essa la procuratrice Controparte_2 Controparte_3
Il merito
Nel merito l'opposizione proposta non è fondata e pertanto non può essere accolta.
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
TrattNDosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitNDosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In tema di riparto dell'onere della prova quNDo è
l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Ciò premesso parte opposta ha documentato il proprio credito depositNDo, già in sede monitoria, copia del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 21.05.2012 (cfr. doc. 04 CONTRATTO C.C. 21-05-2012 –
5 doc. 05 CONDIZIONI ECONOMICHE – doc. 06 ATTO PUBBLICO DEL 21-05-
2012 – doc. 07 NOTA ISCRIZIONE 23-05-2012 – doc. 08 ATTO DI PROROGA DEL
CREDITO), copia lettera raccomNData di risoluzione del contratto (doc. 10
RACC. 25-06-2018), la certificazione ex art. 50 TUB del 21.09.2018 (doc. Pt_3
11 CC. 333016), producendo, in sede di costituzione Controparte_7 nel presente giudizio, copia degli estratti conto del conto corrente n. 333016 dal
2012 al 2018.
Dalla documentazione versata in atti risulta, per tabulas, la specifica pattuizione, ad opera delle parti, di tutte le condizioni economiche applicate ai predetti rapporti, ivi inclusa la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con pari periodicità, in piena conformità alla delibera CICR del 9.2.2000. Dal canto suo parte opponente, affida l'opposizione a generici motivi di doglianza. Contesta
l'applicazione di commissioni e spese non dovute e il superamento del tasso soglia.
Ebbene, le eccezioni di parte opponente risultano genericamente formulate, non avendo specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti o i trimestri in cui il tasso soglia sarebbe stato superato. Infatti, costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari. Nulla di tutto questo è stato dedotto e/o allegato.
Da tutto quanto detto, ne deriva che le contestazioni mosse dalla società opponente in parte qua risultano infondate e, pertanto, devono essere rigettate.
Invero le eccezioni proposte e riferite alla nullità dei contratti di conto corrente per interessi ultralegali, usura, anatocismo, commissione massimo scoperto e la nullità del contratto di mutuo sono fuorvianti. Invero parte opponente sia nell'atto di citazione introduttivo del giudizio che nella comparsa conclusionale si riferisce dapprima ad un presunto contratto di mutuo sottoscritto dalla società opponente con la convenuta e successivamente al contratto di conto corrente oggetto CP_1
6 del giudizio. Invero la richiesta monitoria si fonda su contratto di conto corrente cui è collegato contratto di apertura di credito garantito da ipoteca. Dall'esame del contratto stipulato in data 21.5.2012 emerge che il tasso di interessi applicato è pari a 5,404%; in caso di inadempienza è prevista l'applicazione della penale di 3 punti in più rispetto al tasso debitore convenuto. Orbene dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente al trimestre aprile-giugno 2012 prendendo in considerazione la categoria “ aperture di credito in conto corrente” risulta per le operazioni oltre 5.000 che il tasso medio è pari a 9,45 mentre il tasso soglia è pari a 15,81%. Orbene nel caso in esame è previsto un tasso pari a 5,404% che aumentato di un quarto, aggiungendo un margine di 4 punti percentuali risulta pari a 10,75 mentre il tasso soglia è pari a 15,81%. Quindi il tasso non è usurario.
Inoltre l'attrice sostiene che il tasso di interesse moratorio previsto in contratto supererebbe le soglie di usura previste per la categoria dei mutui, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. Tale affermazione è priva di fondamento.
Il contratto prevede che in caso di inadempimento vadano aggiunti 3 punti in più rispetto al tasso convenuto. Orbene il tasso moratorio convenuto è pari a 8,404; tale tasso aumentato di un quarto, aggiungendo un margine di 4 punti percentuali risulta pari a 14,505 mentre il tasso soglia è pari a 15,81%. Quindi anche il tasso moratorio non è usurario.
Ritiene questo Giudice che la valutazione dell'usura debba essere compiuta facendo riferimento alla categoria “apertura di credito” e non “mutui con garanzia ipotecaria” in quanto pur volendo ritenere rilevanti gli interessi moratori, non vi è alcun elemento sulla base del quale sostenere che il negozio in esame debba essere qualificato come negozio indiretto mirante ad ottenere gli effetti di un contratto di mutuo. Ai sensi delle “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” della Banca d'Italia, vengono definiti quali “Mutui” solo quei contratti di finanziamento che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: a) durata superiore ai cinque anni;
b) garanzia ipotecaria;
c) rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi (v.
Sezione I, § B - B1, cat.
7 - Mutui). Nel caso di specie, invece, mancano due dei tre requisiti, ossia la durata superiore ai cinque anni (dato che l'apertura di credito venne concessa per 24 mesi più 12 di proroga) e la previsione di un rimborso rateale (dato che il correntista aveva la facoltà di fruire per intero dell'apertura di credito per l'intera durata della stessa).
Vanno disattese, inoltre, le censure di parte attrice relative alla asserita illegittimità della applicata commissione di massimo scoperto, stante la sua pacifica natura di
7 «corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento», rimanendo rispondente al dettato normativo anche l'applicazione della commissione al rapporto svoltosi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, come recentemente ribadito da autorevole e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. Un. 20.6.2018, n. 16303), e dovendo ai fini della verifica di regolare pattuizione solo appurarsi la determinazione o determinabilità della commissione secondo parametri di chiara applicazione.
Parimenti inaccoglibili risultano poi le doglianze relative alla asserita illegittimità del riferimento al tasso Euribor nella determinazione degli interessi applicati nel contratto oggetto di causa, stante la specificità e determinatezza del parametro esterno (il tasso Euribos, appunto), a nulla rilevNDo la elevata tecnicità del sistema di rilevazione, la complessità di calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, così che il rinvio ad un sistema di rilevazione esterno di per sé non costituisce vizio inficiante la determinabilità dell'oggetto contrattuale, con conseguente piena validità del contratto stipulato (ex multis: Cass.civ.,
3968/14; Trib. Salerno, 21-5-2017).
Parte attrice , deduceva, oltre al difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso Euribor, anche la nullità della sua quotazione come accertato nelle decisioni della Commissione Europea del 4- 12-2013 e del 7-
12-2016 in forza della condotta illecita di alcune banche costituite in cartello per alterarne il valore. Della illiceità di tali quotazioni era offerta diffusa argomentazione nell'atto di citazione con precisa indicazione delle condotte finalizzate alla manipolazione del tasso in violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 legge 287/90.
E' bene chiarire il concetto di Euribor (acronimo di Euro Inter AN Offered
Rate) : è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interbancarie da un gruppo di banche europee appartenente alla
EBF (European ANing Federation). Si tratta cioè di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni. Ricevute le quotazioni, la Thomson
Reuters, cui è affidata la procedura di calcolo, provvede ad elaborare l'Euribor.
8 Il richiamo di tale parametro per stabilire per relationem le condizioni regolanti il contratto bancario è astrattamente ammissibile, non essendo vietato in modo assoluto dall'art. 117 TUB il rinvio ad elementi esterni al documento contrattuale obiettivamente identificabili bensì il rinvio ad usi o comunque a parametri non determinabili preventivamente da parte del cliente in quanto rimessi alla decisione unilaterale (e arbitraria) della banca
(cfr. Cass. Civ. n. 17110/19). E' inoltre determinabile ai sensi dell'art. 1346
c.c. come dedotto dall'appellante, risultNDo l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario , che sia stata approvata per iscritto dal cliente, collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.
( cfr. Corte di Cassazione civile sez. II, 27/12/2023, n.36026) .
Si pone, allora, in questa sede l'esame di un profilo di nullità dedotto in giudizio, nullità che si fonda invece sulla illegittimità a monte della fissazione del tasso Euribor nel periodo tra settembre 2006 e marzo 2007, in quanto oggetto di manipolazione da parte di un gruppo di banche all'atto della comunicazione dei dati, come accertato dalla Commissione Antitrust
Europea con decisione del 7.12.2016.
In linea teorica è bene ricordare che la Commissione aveva sanzionato la condotta di alcune banche straniere che avevano costituito un cartello allo scopo di alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi il rendimento medio Euribor, condotta consistita nell'aver comunicato e/o ricevuto preferenze per un settaggio a valore costante in dipendenza delle proprie posizioni commerciali o esposizioni, nell'essersi scambiate informazioni non di dominio pubblico sulle intenzioni per l'invio di futuri dati per l'Euribor, nell'aver allineato i dati da comunicare alle informazioni confidenziali ricevute, nell'essersi uniformati ad un livello specifico nella comunicazione dei dati, nell'aver comunicato alle altre banche la quotazione appena inoltrata all'EBF o ancora prima di inviarla.
L'autorità antitrust concludeva che la manipolazione dei tassi Euribor aveva inciso sul normale NDamento del mercato degli EIRD attraverso un innalzamento dell'Euribor per favorire la circolazione dei prodotti derivati ad un prezzo falsato e ridurre anticipatamente il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor, lucrNDone un forte guadagno una volta tornato
9 l'Euribor a valori più bassi e così attuNDo una violazione del principio di libera concorrenza sancito dall'art. 101 TFUE, laddove dispone che "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione ... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto".
Tale disposizione di ordine pubblico vincolante per gli stati dell'Unione
Europea (v. Direttiva 2014/104/UE) trova riscontro nel diritto interno italiano all'art. 2 della Legge n. 287/90 .
La decisione della Commissione Europea - peraltro liberamente consultabile e ormai patrimonio della conoscenza giuridica globale – può essere considerata prova idonea a supportare la domNDa volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione (sulla vincolatività delle decisioni della Commissione v. art. 16 Reg. CE n. 1/03).
Ebbene una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
(13.12.2023 n. 34889) ha affermato il principio di diritto che "le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della I. n. 287 del 1990 (cd. legge antitrust) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso
Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente".
Ebbene questo Giudice non intende aderire al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, apparendo preferibile, in attesa della pronuncia rimessa alle Sezioni Unite, dare continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale e invalso nella giurisprudenza di merito anche successiva all'ordinanza del 13.12.2023 ( cfr. Tribunale di Torino 29.1.2024, Tribunale di
Milano 2221/2024, Tribunale di Livorno 160/2024) .
10 La norma di cui all'art. 2 della L. n. 287/90 è posta a presidio della tutela della correttezza del mercato, sicché la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali .
Sicché se già appare difficilmente sostenibile la nullità in generale di tutti i contratti a valle posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, appare ancora più difficile sostenere la nullità dei contratti a valle stipulati da imprese e/o istituti bancari che non abbiano preso parte al cartello apparendo difficile individuare un collegamento negoziale tra il negozio a valle e quello a monte tale da inficiare il contratto di mutuo nella parte in cui prevede la determinazione del tasso Euribor. Senza tenere in conto il fatto, qui determinante, per cui la convenuta non era partecipe CP_8 all'intesa asseritamente manipolativa dell'EURIBOR.
Invero la decisione del 7.12.2016 prevede testualmente: La decisione è destinata ai seguenti soggetti (in appresso «i destinatari»): ÉD LE SA e
ÉD LE CO ND TM AN (collettivamente «ÉD
LE»); e (collettivamente Controparte_9 CP_10 CP_11
« »); e CP_9 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
(collettivamente« ). ÉD LE, Controparte_15 CP_12
e hanno costituito il panel di banche Euribor per tutta la CP_9 CP_12 durata della rispettiva partecipazione all'infrazione.
In realtà, secondo la giurisprudenza consolidata, in tali circostanze è onere proprio di parte attrice fornire la prova sia dell'esistenza dell'intesa e dell'illiceità della stessa che della connessione tra essa e il contratto a valle con la relativa dimostrazione che la banca convenuta abbia effettivamente partecipato all'intesa anticoncorrenziale, sicché è da escludere ogni illiceità, ancorché di riflesso, sulla pattuizione oggi in esame. Invero è bene precisare che l'ultimo arresto di legittimità non fornisce alcuna motivazione sul perché le decisioni della Commissione Europea debbano applicarsi anche alle banche che non abbiano preso parte all'accordo.
Ne consegue che non essendo stata provata la partecipazione della Banca
Cassa Rurale e Artigiana all'intesa restrittiva EURIBOR ed essendo generiche le contestazioni circa l'illecito antitrust, in relazione al rapporto bancario oggetto di controversia, non può essere considerato fondato quanto asserito da parte attrice .
11 Quanto premesso, comporta il rigetto dell'opposizione spiegata e la conferma del
Decreto Ingiuntivo, il quale deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.
Le spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domNDa (euro 240.758,18) secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciNDo sulla domNDa proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 47/2019 emesso dall' intestato Tribunale, così provvede:
1)Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 47/2019, dichiarNDolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
4.925 in favore della
[...]
(di Controparte_1 cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro
2.835,00 per la fase istruttoria) oltre IVA e CPA come per legge e in euro 2.127,00
(euro 2.127,00 per la fase decisionale)in favore della . Controparte_2
Salerno, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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