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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6421 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3052/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE MA TT (C.F.: ) e dall'Avv. Paolino Fusco per C.F._2
procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
AN De VI (C.F.: ) per procura speciale allegata all'atto di C.F._4
citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: CP_1 C.F._5 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Sesto (C.F.: C.F._6 ) per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello C.F._7
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89/2025 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
I coniugi e convenivano i coniugi e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
davanti al Tribunale di Nola per far accertare e dichiarare la simulazione assoluta CP_2
dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio in data Persona_1
28.11.2016, rep. n. 1158, racc. n. 875, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione delle somme pagate, al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei titoli di credito consegnati, con annotazione dell'emananda sentenza nei RR.II. e vittoria delle spese di lite.
I convenuti, costituendosi, riconoscevano la nullità per simulazione assoluta della compravendita, ma resistevano alle altre domande, di cui chiedevano il rigetto.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, con la sentenza n. 89/2025, pubblicata il 14.1.2025,
il Tribunale così decideva:
“1) - Accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita rep. nr.1158,
racc. nr.875 stipulato in data 28.11.2016, innanzi al dr. , Notaio Persona_1
in Volla (NA), avente ad oggetto l'acquisto in favore dei sigg. e Parte_1 Parte_2
dai sigg. e i seguenti immobili: A) ampio appartamento
[...] CP_1 CP_2
cat. A3, composto di 6,5 vani catastali, R.C. €.486,76#, riportato in catasto al f.lio 8, p.lla 61
sub 3, ed annessa area pertinenziale di terreno di circa m 2 764 riportata in catasto al f.lio 8,
p.lle 2569, 2571 e 2572, beni siti in Ottaviano (NA) Via San Leonardo, nr.23; B) viale
pavimentato, di circa m.262, atto a consentire un secondo accesso al predetto appartamento
da Via Ferrovia dello Stato, nr.18, riportato in catasto al f.lio 8, p.lla 2669 sub.1; 2) - Condanna il sig. alla restituzione, in favore del sig. , CP_1 Parte_1
dell'assegno bancario nr.1063482731-12, del 28.11.2016 dell'importo di €.16.472,00#
(sedicimilaquattrocentosettantadue/00) tratto su IntesaSanpaolo S.p.A;
3) - Rigetta tutte le altre domande;
4) - Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, l'annotazione della presente sentenza
con esonero da ogni responsabilità;
5) - Compensa le spese di lite”.
Per quanto rileva in questa sede, il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che la volontà di simulazione assoluta della vendita costituiva circostanza pacifica tra le parti;
nondimeno, la nullità del relativo contratto non giustificava la restituzione delle somme versate ai convenuti, ottenute dagli attori attraverso il mutuo concesso da Banca Cariparma
S.p.A. per il pagamento del prezzo della vendita simulata, in quanto esse erano destinate a soddisfare il bisogno di liquidità dei coniugi , i quali, essendosi obbligati a Persona_2
pagare le rate del mutuo, si erano sostanzialmente accollati il debito contratto dagli attori con la banca nell'interesse di essi simulati alienanti;
quindi, la disponibilità di tali somme in capo ai convenuti rappresentava lo scopo dell'intera operazione negoziale.
D'altronde, non avendo gli attori chiesto l'accertamento della inefficacia del contratto di mutuo “derivato”, stipulato con i convenuti, e che risultava ancora in essere, non si poteva configurare un obbligo restitutorio a carico di questi ultimi. Invece, il titolo di credito consegnato dai simulati acquirenti in favore dei simulati alienanti doveva essere restituito,
secondo quanto previsto dalle norme in tema di ripetizione dell'indebito (art. 2033 ss. c.c.).
La domanda risarcitoria andava rigettata siccome carente sul piano assertivo, prima ancora che su quello probatorio. In ogni caso, l'intestazione formale del bene era stata voluta ed accettata dagli stessi attori, che avevano stipulato il contratto simulato e fatto emergere una situazione apparente non corrispondente alla realtà. Stante la soccombenza reciproca, le spese andavano compensate.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con atto notificato il 3.7.2025 ed iscritto a ruolo il 7.7.2025, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, non notificata, limitatamente al Pt_2
capo relativo alle spese processuali, chiedendo, in sua riforma, di “condannare:
- 1) in via principale, gli appellati e in solido tra loro, al CP_1 CP_2
pagamento integrale, senza pertanto compensazione o riduzione alcuna, delle spese
processuali di primo grado in favore degli appellanti, come previste dalle tariffe forensi
vigenti e già indicate nel giudizio di primo grado a cui integralmente ci si riporta e dianzi
comunque nuovamente specificate;
- 2) in subordine, comunque gli appellati e in solido tra CP_1 CP_2
loro, al pagamento parziale delle spese processuali di primo grado in favore degli appellanti,
come previste dalle tariffe forensi vigenti, come emergerà in corso di causa o, in via
ulteriormente gradata, ritenuto equo dall'On.le Giudice adito;
- 3) gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente
gravame;
il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge su tutte le competenze richieste e distrazione delle
stesse, per ambedue i gradi di giudizio, a favore dei procuratori costituiti per fattone anticipo
e non riscosso acconto”.
Gli appellati, costituendosi, contestavano la fondatezza del gravame e concludevano chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via principale,
che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare l'appello, confermando integralmente la
sentenza impugnata anche quanto al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, per
le ragioni sopra esposte;
in via subordinata,
che, ritenuta eventualmente la sussistenza di una soccombenza reciproca solo parziale,
disponga la compensazione parziale delle spese tra le parti in proporzione all'esito
complessivo delle rispettive domande e difese;
in estremo subordine,
che, in caso di eventuale riforma del capo spese, la Corte voglia in ogni caso liquidare le
spese del presente grado secondo i parametri vigenti e nel rispetto dei criteri di
proporzionalità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle
questioni trattate.
Con ogni più favorevole provvedimento”.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. del 12.11.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 13.11.2025, ritenuto di dover adottare il modulo decisorio di cui all'art. 350-bis c.p.c., veniva fissata l'udienza collegiale del 10.12.2025, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva riservata in decisione.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Gli appellanti hanno censurato la disposta compensazione delle spese processuali, assumendo che il primo giudice aveva affermato apoditticamente la soccombenza reciproca.
Hanno argomentato che la pronuncia impugnata non aveva valutato:
- la dedotta ed incontestata disparità di posizione sociale ed economica, atteso che all'epoca dei fatti la era dipendente di società facente capo ai convenuti, ed Pt_2 CP_3
il marito risultava disoccupato;
- la sistematica violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede da parte degli appellati, i quali non avevano pagato le rate del finanziamento erogato per il simulato acquisto o lo avevano fatto con ritardo, così determinando la segnalazione negativa di essi appellanti sotto il profilo del merito creditizio, come dedotto nel capo e) della domanda introduttiva non contestato da controparte, e non avevano mai fornito le informazioni relative all'assolvimento dei vari obblighi fiscali e/o tributari derivanti dalla proprietà dell'immobile, in cui erano rimasti a vivere, come allegato nel capo f) della citazione;
- l'oggettiva situazione di forte stress e disagio psicologico patita da essi istanti, che non avevano potuto fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, risultando formalmente proprietari di un immobile;
- la necessità di instaurare il giudizio stante l'immotivata assenza di controparte alla procedura di mediazione, esperita al fine di avere un confronto sulla vicenda;
- l'omessa valutazione del valore complessivo da attribuire alle domande accolte (ovvero la simulazione e la restituzione dell'assegno), che era nettamente preminente rispetto alle altre.
Sotto il profilo giuridico, assumevano che la sentenza impugnata non aveva applicato correttamente né il principio di responsabilità, collegato a quello della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., atteso che i convenuti, con il loro comportamento, avevano costretto essi appellanti ad introdurre il giudizio, anticipandone le relative spese, né l'art. 92 c.p.c., in quanto non si era verificata la reciproca soccombenza, essendo stata accolta la domanda volta alla declaratoria di nullità per simulazione, oltre l'ulteriore autonoma richiesta di restituzione dei titoli, mentre i convenuti si erano limitati a resistere, non avendo formulato domande riconvenzionali, e non ricorrevano le altre ipotesi della “assoluta novità della questione
trattata”, del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, né “altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, a seguito dell'intervento additivo della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Conseguentemente, la sentenza andava riformata nel capo relativo alle spese di lite, le quali andavano poste interamente a carico dei convenuti, con liquidazione compiuta secondo i criteri previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 dal D.M.
55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e dal D.M. 147/2022 per le altre fasi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, o, in subordine, in base ad ogni altra valutazione di diritto o secondo equità.
Il motivo è manifestamente infondato.
A prescindere dalla sua prolissità, dovendosi la censura incentrare esclusivamente sulla sussistenza della soccombenza reciproca, posta dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione, ritiene la Corte che la doglianza non colga nel segno.
Invero, il governo delle spese processuali nella pronuncia impugnata è conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite - da cui questa Corte ritiene di non doversi discostare -
le quali, intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla possibilità di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, hanno affermato il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma II c.p.c. (v.
S.U. 31.10.2022, n. 32061).
Ebbene, poiché secondo il massimo organo della nomofilachia la soccombenza reciproca non presuppone necessariamente la formulazione, da parte del convenuto, di domande riconvenzionali rispetto alle quali egli sia soccombente, potendo sussistere anche nell'ipotesi in cui l'attore articoli un'unica domanda in più capi, accolti solo parzialmente, come si è verificato nel caso che ci occupa, è pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di compensare totalmente le spese processuali. Invero, i convenuti non hanno resistito alla domanda volta a far accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita,
ma soltanto relativamente alle altre di natura restitutoria e risarcitoria e siccome la loro impostazione difensiva ha trovato conferma nella decisione impugnata, tranne per quanto riguarda l'assegno consegnato in garanzia, la disposta compensazione rispetta il criterio della soccombenza reciproca.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e secondo quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata compiuta alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ed essendosi essa esaurita con il rinvio della causa per la discussione e decisione, nonché per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato di cui all'art. 350-bis c.p.c.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 3.933,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere istr. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3052/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BE MA TT (C.F.: ) e dall'Avv. Paolino Fusco per C.F._2
procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
AN De VI (C.F.: ) per procura speciale allegata all'atto di C.F._4
citazione in appello
- APPELLANTI -
CONTRO
(C.F.: ) E (C.F.: CP_1 C.F._5 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Sesto (C.F.: C.F._6 ) per procura speciale allegata all'atto di citazione in appello C.F._7
- APPELLATI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89/2025 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
I coniugi e convenivano i coniugi e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
davanti al Tribunale di Nola per far accertare e dichiarare la simulazione assoluta CP_2
dell'atto di compravendita immobiliare a rogito del Notaio in data Persona_1
28.11.2016, rep. n. 1158, racc. n. 875, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione delle somme pagate, al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei titoli di credito consegnati, con annotazione dell'emananda sentenza nei RR.II. e vittoria delle spese di lite.
I convenuti, costituendosi, riconoscevano la nullità per simulazione assoluta della compravendita, ma resistevano alle altre domande, di cui chiedevano il rigetto.
Istruita la causa, precisate le conclusioni, con la sentenza n. 89/2025, pubblicata il 14.1.2025,
il Tribunale così decideva:
“1) - Accerta e dichiara la simulazione assoluta dell'atto di compravendita rep. nr.1158,
racc. nr.875 stipulato in data 28.11.2016, innanzi al dr. , Notaio Persona_1
in Volla (NA), avente ad oggetto l'acquisto in favore dei sigg. e Parte_1 Parte_2
dai sigg. e i seguenti immobili: A) ampio appartamento
[...] CP_1 CP_2
cat. A3, composto di 6,5 vani catastali, R.C. €.486,76#, riportato in catasto al f.lio 8, p.lla 61
sub 3, ed annessa area pertinenziale di terreno di circa m 2 764 riportata in catasto al f.lio 8,
p.lle 2569, 2571 e 2572, beni siti in Ottaviano (NA) Via San Leonardo, nr.23; B) viale
pavimentato, di circa m.262, atto a consentire un secondo accesso al predetto appartamento
da Via Ferrovia dello Stato, nr.18, riportato in catasto al f.lio 8, p.lla 2669 sub.1; 2) - Condanna il sig. alla restituzione, in favore del sig. , CP_1 Parte_1
dell'assegno bancario nr.1063482731-12, del 28.11.2016 dell'importo di €.16.472,00#
(sedicimilaquattrocentosettantadue/00) tratto su IntesaSanpaolo S.p.A;
3) - Rigetta tutte le altre domande;
4) - Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari, l'annotazione della presente sentenza
con esonero da ogni responsabilità;
5) - Compensa le spese di lite”.
Per quanto rileva in questa sede, il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che la volontà di simulazione assoluta della vendita costituiva circostanza pacifica tra le parti;
nondimeno, la nullità del relativo contratto non giustificava la restituzione delle somme versate ai convenuti, ottenute dagli attori attraverso il mutuo concesso da Banca Cariparma
S.p.A. per il pagamento del prezzo della vendita simulata, in quanto esse erano destinate a soddisfare il bisogno di liquidità dei coniugi , i quali, essendosi obbligati a Persona_2
pagare le rate del mutuo, si erano sostanzialmente accollati il debito contratto dagli attori con la banca nell'interesse di essi simulati alienanti;
quindi, la disponibilità di tali somme in capo ai convenuti rappresentava lo scopo dell'intera operazione negoziale.
D'altronde, non avendo gli attori chiesto l'accertamento della inefficacia del contratto di mutuo “derivato”, stipulato con i convenuti, e che risultava ancora in essere, non si poteva configurare un obbligo restitutorio a carico di questi ultimi. Invece, il titolo di credito consegnato dai simulati acquirenti in favore dei simulati alienanti doveva essere restituito,
secondo quanto previsto dalle norme in tema di ripetizione dell'indebito (art. 2033 ss. c.c.).
La domanda risarcitoria andava rigettata siccome carente sul piano assertivo, prima ancora che su quello probatorio. In ogni caso, l'intestazione formale del bene era stata voluta ed accettata dagli stessi attori, che avevano stipulato il contratto simulato e fatto emergere una situazione apparente non corrispondente alla realtà. Stante la soccombenza reciproca, le spese andavano compensate.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con atto notificato il 3.7.2025 ed iscritto a ruolo il 7.7.2025, e Parte_1 [...]
proponevano appello avverso la suddetta sentenza, non notificata, limitatamente al Pt_2
capo relativo alle spese processuali, chiedendo, in sua riforma, di “condannare:
- 1) in via principale, gli appellati e in solido tra loro, al CP_1 CP_2
pagamento integrale, senza pertanto compensazione o riduzione alcuna, delle spese
processuali di primo grado in favore degli appellanti, come previste dalle tariffe forensi
vigenti e già indicate nel giudizio di primo grado a cui integralmente ci si riporta e dianzi
comunque nuovamente specificate;
- 2) in subordine, comunque gli appellati e in solido tra CP_1 CP_2
loro, al pagamento parziale delle spese processuali di primo grado in favore degli appellanti,
come previste dalle tariffe forensi vigenti, come emergerà in corso di causa o, in via
ulteriormente gradata, ritenuto equo dall'On.le Giudice adito;
- 3) gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali del presente
gravame;
il tutto oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge su tutte le competenze richieste e distrazione delle
stesse, per ambedue i gradi di giudizio, a favore dei procuratori costituiti per fattone anticipo
e non riscosso acconto”.
Gli appellati, costituendosi, contestavano la fondatezza del gravame e concludevano chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via principale,
che l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia rigettare l'appello, confermando integralmente la
sentenza impugnata anche quanto al capo relativo alla compensazione delle spese di lite, per
le ragioni sopra esposte;
in via subordinata,
che, ritenuta eventualmente la sussistenza di una soccombenza reciproca solo parziale,
disponga la compensazione parziale delle spese tra le parti in proporzione all'esito
complessivo delle rispettive domande e difese;
in estremo subordine,
che, in caso di eventuale riforma del capo spese, la Corte voglia in ogni caso liquidare le
spese del presente grado secondo i parametri vigenti e nel rispetto dei criteri di
proporzionalità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle
questioni trattate.
Con ogni più favorevole provvedimento”.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. del 12.11.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 13.11.2025, ritenuto di dover adottare il modulo decisorio di cui all'art. 350-bis c.p.c., veniva fissata l'udienza collegiale del 10.12.2025, assegnando termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Alla suddetta udienza le parti si riportavano ai rispettivi atti e la causa veniva riservata in decisione.
§ 3. Analisi del motivo di appello.
Gli appellanti hanno censurato la disposta compensazione delle spese processuali, assumendo che il primo giudice aveva affermato apoditticamente la soccombenza reciproca.
Hanno argomentato che la pronuncia impugnata non aveva valutato:
- la dedotta ed incontestata disparità di posizione sociale ed economica, atteso che all'epoca dei fatti la era dipendente di società facente capo ai convenuti, ed Pt_2 CP_3
il marito risultava disoccupato;
- la sistematica violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede da parte degli appellati, i quali non avevano pagato le rate del finanziamento erogato per il simulato acquisto o lo avevano fatto con ritardo, così determinando la segnalazione negativa di essi appellanti sotto il profilo del merito creditizio, come dedotto nel capo e) della domanda introduttiva non contestato da controparte, e non avevano mai fornito le informazioni relative all'assolvimento dei vari obblighi fiscali e/o tributari derivanti dalla proprietà dell'immobile, in cui erano rimasti a vivere, come allegato nel capo f) della citazione;
- l'oggettiva situazione di forte stress e disagio psicologico patita da essi istanti, che non avevano potuto fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, risultando formalmente proprietari di un immobile;
- la necessità di instaurare il giudizio stante l'immotivata assenza di controparte alla procedura di mediazione, esperita al fine di avere un confronto sulla vicenda;
- l'omessa valutazione del valore complessivo da attribuire alle domande accolte (ovvero la simulazione e la restituzione dell'assegno), che era nettamente preminente rispetto alle altre.
Sotto il profilo giuridico, assumevano che la sentenza impugnata non aveva applicato correttamente né il principio di responsabilità, collegato a quello della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., atteso che i convenuti, con il loro comportamento, avevano costretto essi appellanti ad introdurre il giudizio, anticipandone le relative spese, né l'art. 92 c.p.c., in quanto non si era verificata la reciproca soccombenza, essendo stata accolta la domanda volta alla declaratoria di nullità per simulazione, oltre l'ulteriore autonoma richiesta di restituzione dei titoli, mentre i convenuti si erano limitati a resistere, non avendo formulato domande riconvenzionali, e non ricorrevano le altre ipotesi della “assoluta novità della questione
trattata”, del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, né “altre
analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, a seguito dell'intervento additivo della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018.
Conseguentemente, la sentenza andava riformata nel capo relativo alle spese di lite, le quali andavano poste interamente a carico dei convenuti, con liquidazione compiuta secondo i criteri previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 dal D.M.
55/2014 per le fasi di studio ed introduttiva e dal D.M. 147/2022 per le altre fasi, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, o, in subordine, in base ad ogni altra valutazione di diritto o secondo equità.
Il motivo è manifestamente infondato.
A prescindere dalla sua prolissità, dovendosi la censura incentrare esclusivamente sulla sussistenza della soccombenza reciproca, posta dal primo giudice a fondamento della disposta compensazione, ritiene la Corte che la doglianza non colga nel segno.
Invero, il governo delle spese processuali nella pronuncia impugnata è conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite - da cui questa Corte ritiene di non doversi discostare -
le quali, intervenute a comporre il contrasto giurisprudenziale sulla questione relativa alla possibilità di porre le spese processuali a carico della parte parzialmente vittoriosa, hanno affermato il principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma II c.p.c. (v.
S.U. 31.10.2022, n. 32061).
Ebbene, poiché secondo il massimo organo della nomofilachia la soccombenza reciproca non presuppone necessariamente la formulazione, da parte del convenuto, di domande riconvenzionali rispetto alle quali egli sia soccombente, potendo sussistere anche nell'ipotesi in cui l'attore articoli un'unica domanda in più capi, accolti solo parzialmente, come si è verificato nel caso che ci occupa, è pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di compensare totalmente le spese processuali. Invero, i convenuti non hanno resistito alla domanda volta a far accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita,
ma soltanto relativamente alle altre di natura restitutoria e risarcitoria e siccome la loro impostazione difensiva ha trovato conferma nella decisione impugnata, tranne per quanto riguarda l'assegno consegnato in garanzia, la disposta compensazione rispetta il criterio della soccombenza reciproca.
§ 4. Le spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo applicando i parametri previsti dal
D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 secondo i valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e secondo quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata compiuta alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ed essendosi essa esaurita con il rinvio della causa per la discussione e decisione, nonché per la fase decisionale, stante l'adozione del modulo decisorio semplificato di cui all'art. 350-bis c.p.c.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro 3.933,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 10.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese