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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Valentina Montalbano, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gaspare Di Giovanni, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 6 dicembre 2022, Parte_1
premettendo di avere, in data 22 ottobre 2008, contratto matrimonio con , dalla cui unione sono nate tre figlie, Controparte_1 Per_1
( nata il [...]), ( nata il [...]) e
[...] Persona_2 [...]
( nata il [...]), minorenni, ha chiesto che venisse Persona_3
pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis sarebbe addebitabile al marito, il quale, più volte nel corso del matrimonio, avrebbe assunto atteggiamenti aggressi- vi e minacciosi sia nei suoi confronti, che nei confronti delle figlie.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo delle minori, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle, a titolo di mantenimento delle figlie, un as- Pt_1
segno mensile pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordina- rie.
Con memoria, depositata il 16 dicembre 2023, si è costituito
[...]
, il quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha CP_1
contestato la domanda di addebito, chiedendo a sua volta che la separa- zione venisse addebitata alla ricorrente, la quale nel corso del matrimo- nio avrebbe violato l'obbligo di fedeltà e precisando di aver scoperto
- 2 - solo di recente che la figlia minore sarebbe stata concepita con un altro uomo.
Inoltre, il convenuto ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie, do- mandando la previsione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando un assegno di € 100,00, tenendo conto che l'assegno unico erogato dall'Inps verrebbe percepito inte- gralmente dalla ricorrente.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione e disposta l'audizione delle figlie, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha incaricato i Sevizi Sociali ter- ritorialmente competenti, rimettendo le parti davanti al giudice istrutto- re per la trattazione del merito.
La causa, istruita con produzione documentale, incaricati i Servizi Socia- li del Comune di Favara e il Servizio di NPI presso l'Asp di Agrigento, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e prima di entrare del merito, va rilevato che la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato in Romania, presso gli uffici dello Stato civile, non osta alla pronuncia di separazione o di divorzio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità e di merito, la trascrizione in Italia del matrimonio non è ne- cessaria, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della tra- scrizione stessa ( cfr. Cass. n. 10351/1998).
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché ai
- 3 - sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento UE n. 1111/2019 , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazio- ne personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la re- sidenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Inoltre, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
n. 1259/2010.
Premesso ciò e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la doman- da principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e il risenti- mento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a soste- gno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del resi- stente.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, venendo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si ritiene dimostrato che la convivenza sia divenuta intollera- bile a causa della condotta del . Pt_1
- 4 - In particolare, nel corso del giudizio sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti, da cui si evince che la condotta violenza e vessatoria del abbia reso intollerabile la convivenza. Pt_1
Invero, vengono in rilievo i messaggi scambiati tra i coniugi tramite la piattaforma “ whatapp” nel marzo del 2022, da cui si legge inizialmente la richiesta del di riconciliarsi, dichiarandosi, inizialmente, penti- Pt_1
to per tutti i comportamenti assunti nel corso del matrimonio, ricono- scendo di aver sbagliato e manifestando, in un secondo momento e sempre nel corso delle conversazioni, la volontà di vendicarsi, minac- ciando di morte la moglie.
Vale la pena osservare che i messaggi whatsapp, così come gli sms, con- servati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili qua- le prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisi- ti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp median- te copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della pro- venienza e attendibilità degli stessi.
Ne consegue che tale messaggio costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridi- camente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( cfr. Cass. n. 1254/2025).
Nel caso di specie, il si è limitato a eccepire l'inammissibilità di Pt_1
- 5 - tale produzione documentale, contestando l'omesso deposito del sup- porto informatico, non contestando in alcun modo, né tanto meno di- mostrando, la non conformità ai fatti o la non riconducibilità alla pro- pria utenza telefonica.
Inoltre, va aggiunto che tali indizi risultano riscontrati sia da quanto ri- ferito dalle figlie della coppia in sede di audizione, nel corso delle quale sono state descritte le condotte violente del padre, cui le medesime hanno assistito ( cfr. verbale di udienza del 27 febbraio 2024), sia dal re- ferto di pronto soccorso in atti, risalente al 2019, la cui diagnosi riporta
“ un importante trauma contusivo all'avambraccio braccio destro” formulando una prognosi di quaranta giorni, cui è allegata, peraltro, una fotografia della ricorrente, non contestata da controparte.
Infine, anche dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Favara sono emersi rispetto alle minori elementi traumatici compatibili con i maltrattamenti subiti: in particolare, sono stati riferiti i disagi delle figlie, il terrore verso il padre, i ricordi di essere state picchiate anche con un cavo elettrico, e i conseguenti atti di autolesionismo della figlia maggiore
( cfr. relazione del 27 giugno 2024). Per_1
I predetti eventi traumatici sono emersi anche dalla relazione del Servi- zio di NPI presso l'Asp., che ha riscontrato nelle minori la presenza di problemi affettivi ( cfr. relazione in atti).
Ebbene, come anticipato, dalla disamina delle emergenze probatorie si ritiene dimostrato che nel corso del matrimonio il abbia posto Pt_1
in essere una condotta prevaricatrice, offensiva e anche violenta a carico della moglie e delle figlie, dando luogo a un clima di terrore e di sogge-
- 6 - zione dell'intero nucleo familiare.
Sul punto, pare opportuno evidenziare che l'abitualità di comportamenti violenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giustifica la pronuncia di addebito.
La reiterazione di atteggiamenti aggressivi e violenti negli anni lesivi dell'interesse della famiglia si configura come prova dell'efficienza cau- sale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale;
infatti, le reiterate vio- lenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costi- tuiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato i siffatti compor- tamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possi- bilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (
Cass. n. 7388/2017).
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta da Pt_1 Parte_1
va accolta.
Va, invece, disattesa la domanda di addebito del resistente, stante la mancata dimostrazione dei propri assunti, non supportati da nessuna prova.
Per quanto riguarda le altre statuizioni, va confermato quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2024.
- 7 - Pertanto, nessuna statuizione sull'affidamento di Persona_4
[..
, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, va confermato, inve- ce, l'affidamento esclusivo di e di Persona_5 Persona_6
cu alla madre.
Sul punto, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condi- viso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che il si sia reso auto- Pt_1
re di condotte di violenza domestica rende certamente più rispondente all'interesse delle minori l'affidamento esclusivo alla madre, la quale si è sempre occupata delle figlie, mostrando adeguate capacità genitoriali.
Per quanto riguarda il regime di visita, tenuto conto di quanto relaziona- to dai Servizi Sociali del Comune di Favara in ordine alla ferma volontà manifestata dalle minori di interrompere la programmazione di incontri con il padre, va previsto che gli incontri possano avvenire in uno spazio neutro, previa espressa richiesta del da indirizzare ai responsabi- Pt_1
li del servizio sociale territorialmente competente, secondo un calenda- rio di incontri predisposto dai medesimi e in loro presenza e solo in ca- so di espressa volontà delle minori di riprendere i contatti con il mede- simo.
Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, non essendo emersi ele- menti di novità, va confermato l'obbligo posto a carico di
[...]
di contribuire al mantenimento delle figlie , CP_1 Persona_1
- 8 - maggiorenne, ma non ancora autonoma, e Persona_2 Per_6
, minorenni, versando a entro il giorno dieci
[...] Parte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici Istat, oltre al 50 %, alle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato a e alle figlie, Parte_1
con lei conviventi.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito,
[...]
va condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, CP_1
liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ri- corrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Petrosani (Romania), il 16 ottobre 1988, e , nato Controparte_1
a Petrosani, il 16 giugno 1986, i quali hanno contratto matrimonio a
VA (Romania), il 24 ottobre 2008 con addebito a carico di
[...]
; CP_1
rigetta la domanda di addebito formulata da;
Controparte_1
affida le figlie e esclusivamen- Persona_7 Persona_6
te a con collocamento stabile presso il domicilio Parte_1
materno e con facoltà per il padre di incontrarle secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- 9 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mante- Controparte_1
nimento delle figlie e Persona_8 Persona_2 Per_6
, corrispondendo a entro il giorno dieci di
[...] Parte_1
ogni mese un assegno di importo parti ad € 500,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con Parte_1
lei conviventi;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese Parte_1
prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. CL SA
- 10 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr. ssa Giovanna CL SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3335 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Valentina Montalbano, giusta procura in atti attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Gaspare Di Giovanni, giusta procura in atti convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione giudiziale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025;
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 16 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 6 dicembre 2022, Parte_1
premettendo di avere, in data 22 ottobre 2008, contratto matrimonio con , dalla cui unione sono nate tre figlie, Controparte_1 Per_1
( nata il [...]), ( nata il [...]) e
[...] Persona_2 [...]
( nata il [...]), minorenni, ha chiesto che venisse Persona_3
pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis sarebbe addebitabile al marito, il quale, più volte nel corso del matrimonio, avrebbe assunto atteggiamenti aggressi- vi e minacciosi sia nei suoi confronti, che nei confronti delle figlie.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo delle minori, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, nonché la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle, a titolo di mantenimento delle figlie, un as- Pt_1
segno mensile pari ad euro 600,00, oltre al 50 % delle spese straordina- rie.
Con memoria, depositata il 16 dicembre 2023, si è costituito
[...]
, il quale ha aderito alla domanda di separazione, ma ha CP_1
contestato la domanda di addebito, chiedendo a sua volta che la separa- zione venisse addebitata alla ricorrente, la quale nel corso del matrimo- nio avrebbe violato l'obbligo di fedeltà e precisando di aver scoperto
- 2 - solo di recente che la figlia minore sarebbe stata concepita con un altro uomo.
Inoltre, il convenuto ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie, do- mandando la previsione a proprio carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, versando un assegno di € 100,00, tenendo conto che l'assegno unico erogato dall'Inps verrebbe percepito inte- gralmente dalla ricorrente.
Esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione e disposta l'audizione delle figlie, il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 708 c.p.c. e ha incaricato i Sevizi Sociali ter- ritorialmente competenti, rimettendo le parti davanti al giudice istrutto- re per la trattazione del merito.
La causa, istruita con produzione documentale, incaricati i Servizi Socia- li del Comune di Favara e il Servizio di NPI presso l'Asp di Agrigento, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 6 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere e prima di entrare del merito, va rilevato che la mancata trascrizione dell'atto di matrimonio, celebrato in Romania, presso gli uffici dello Stato civile, non osta alla pronuncia di separazione o di divorzio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di le- gittimità e di merito, la trascrizione in Italia del matrimonio non è ne- cessaria, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della tra- scrizione stessa ( cfr. Cass. n. 10351/1998).
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché ai
- 3 - sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento UE n. 1111/2019 , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazio- ne personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la re- sidenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Inoltre, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
n. 1259/2010.
Premesso ciò e venendo al merito, deve senz'altro accogliersi la doman- da principale di separazione avanzata da parte ricorrente, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e il risenti- mento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a soste- gno delle difese reciproche, oltre che la mancata opposizione del resi- stente.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
È da evidenziare come, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determi- nazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Nel caso di specie, venendo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, si ritiene dimostrato che la convivenza sia divenuta intollera- bile a causa della condotta del . Pt_1
- 4 - In particolare, nel corso del giudizio sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti, da cui si evince che la condotta violenza e vessatoria del abbia reso intollerabile la convivenza. Pt_1
Invero, vengono in rilievo i messaggi scambiati tra i coniugi tramite la piattaforma “ whatapp” nel marzo del 2022, da cui si legge inizialmente la richiesta del di riconciliarsi, dichiarandosi, inizialmente, penti- Pt_1
to per tutti i comportamenti assunti nel corso del matrimonio, ricono- scendo di aver sbagliato e manifestando, in un secondo momento e sempre nel corso delle conversazioni, la volontà di vendicarsi, minac- ciando di morte la moglie.
Vale la pena osservare che i messaggi whatsapp, così come gli sms, con- servati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili qua- le prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisi- ti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di whatsapp median- te copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della pro- venienza e attendibilità degli stessi.
Ne consegue che tale messaggio costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridi- camente rilevanti che, seppure privo di firma, «rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime ( cfr. Cass. n. 1254/2025).
Nel caso di specie, il si è limitato a eccepire l'inammissibilità di Pt_1
- 5 - tale produzione documentale, contestando l'omesso deposito del sup- porto informatico, non contestando in alcun modo, né tanto meno di- mostrando, la non conformità ai fatti o la non riconducibilità alla pro- pria utenza telefonica.
Inoltre, va aggiunto che tali indizi risultano riscontrati sia da quanto ri- ferito dalle figlie della coppia in sede di audizione, nel corso delle quale sono state descritte le condotte violente del padre, cui le medesime hanno assistito ( cfr. verbale di udienza del 27 febbraio 2024), sia dal re- ferto di pronto soccorso in atti, risalente al 2019, la cui diagnosi riporta
“ un importante trauma contusivo all'avambraccio braccio destro” formulando una prognosi di quaranta giorni, cui è allegata, peraltro, una fotografia della ricorrente, non contestata da controparte.
Infine, anche dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Favara sono emersi rispetto alle minori elementi traumatici compatibili con i maltrattamenti subiti: in particolare, sono stati riferiti i disagi delle figlie, il terrore verso il padre, i ricordi di essere state picchiate anche con un cavo elettrico, e i conseguenti atti di autolesionismo della figlia maggiore
( cfr. relazione del 27 giugno 2024). Per_1
I predetti eventi traumatici sono emersi anche dalla relazione del Servi- zio di NPI presso l'Asp., che ha riscontrato nelle minori la presenza di problemi affettivi ( cfr. relazione in atti).
Ebbene, come anticipato, dalla disamina delle emergenze probatorie si ritiene dimostrato che nel corso del matrimonio il abbia posto Pt_1
in essere una condotta prevaricatrice, offensiva e anche violenta a carico della moglie e delle figlie, dando luogo a un clima di terrore e di sogge-
- 6 - zione dell'intero nucleo familiare.
Sul punto, pare opportuno evidenziare che l'abitualità di comportamenti violenti integra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e di per sé giustifica la pronuncia di addebito.
La reiterazione di atteggiamenti aggressivi e violenti negli anni lesivi dell'interesse della famiglia si configura come prova dell'efficienza cau- sale di tali fatti rispetto al fallimento coniugale;
infatti, le reiterate vio- lenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro costi- tuiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato i siffatti compor- tamenti, dal dovere di comparare tali comportamenti con la condotta del coniuge vittima delle violenze, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possi- bilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei (
Cass. n. 7388/2017).
Per tali ragioni, la domanda di addebito proposta da Pt_1 Parte_1
va accolta.
Va, invece, disattesa la domanda di addebito del resistente, stante la mancata dimostrazione dei propri assunti, non supportati da nessuna prova.
Per quanto riguarda le altre statuizioni, va confermato quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale del 28 febbraio 2024.
- 7 - Pertanto, nessuna statuizione sull'affidamento di Persona_4
[..
, divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, va confermato, inve- ce, l'affidamento esclusivo di e di Persona_5 Persona_6
cu alla madre.
Sul punto, va ricordato che la deroga alla regola dell'affidamento condi- viso può operare quando risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Ebbene, nel caso di specie, la circostanza che il si sia reso auto- Pt_1
re di condotte di violenza domestica rende certamente più rispondente all'interesse delle minori l'affidamento esclusivo alla madre, la quale si è sempre occupata delle figlie, mostrando adeguate capacità genitoriali.
Per quanto riguarda il regime di visita, tenuto conto di quanto relaziona- to dai Servizi Sociali del Comune di Favara in ordine alla ferma volontà manifestata dalle minori di interrompere la programmazione di incontri con il padre, va previsto che gli incontri possano avvenire in uno spazio neutro, previa espressa richiesta del da indirizzare ai responsabi- Pt_1
li del servizio sociale territorialmente competente, secondo un calenda- rio di incontri predisposto dai medesimi e in loro presenza e solo in ca- so di espressa volontà delle minori di riprendere i contatti con il mede- simo.
Venendo, adesso, alle statuizioni economiche, non essendo emersi ele- menti di novità, va confermato l'obbligo posto a carico di
[...]
di contribuire al mantenimento delle figlie , CP_1 Persona_1
- 8 - maggiorenne, ma non ancora autonoma, e Persona_2 Per_6
, minorenni, versando a entro il giorno dieci
[...] Parte_1
di ogni mese, un assegno mensile di euro 500,00, da rivalutarsi annual- mente secondo gli indici Istat, oltre al 50 %, alle spese straordinarie.
L'uso della casa coniugale va assegnato a e alle figlie, Parte_1
con lei conviventi.
Essendo soccombente rispetto alla domanda di addebito,
[...]
va condannato a rifondere le spese di lite alla controparte, CP_1
liquidate come in dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. 55/2014 e ss. mm., da distrarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ri- corrente al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a Petrosani (Romania), il 16 ottobre 1988, e , nato Controparte_1
a Petrosani, il 16 giugno 1986, i quali hanno contratto matrimonio a
VA (Romania), il 24 ottobre 2008 con addebito a carico di
[...]
; CP_1
rigetta la domanda di addebito formulata da;
Controparte_1
affida le figlie e esclusivamen- Persona_7 Persona_6
te a con collocamento stabile presso il domicilio Parte_1
materno e con facoltà per il padre di incontrarle secondo le modalità di cui alla parte motiva;
- 9 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mante- Controparte_1
nimento delle figlie e Persona_8 Persona_2 Per_6
, corrispondendo a entro il giorno dieci di
[...] Parte_1
ogni mese un assegno di importo parti ad € 500,00, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
assegna l'uso della casa coniugale a e alle figlie, con Parte_1
lei conviventi;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1
liquidate in complessivi € 4000,00, oltre le spese Parte_1
prenotate a debito, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. CL SA
- 10 -