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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
Commentario • 1
- 1. Sinistro riguardante unico veicolo e tutela del terzo trasportatoRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 19 gennaio 2025
La decisione di merito a commento tratta del risarcimento del danno in caso di sinistro con unico veicolo e della tutela del terzo trasportato (Tribunale di Matera, sentenza 14 maggio 2024). Il caso Il sinistro stradale riguarda il solo veicolo in cui viaggiava il terzo danneggiato, causato dall'eccessiva velocità e lo stato psicofisico alterato del conducente a causa del consumo di alcool. Il Tribunale ricorda che l'azione diretta prevista dall'art. 141 CdA in favore del terzo trasportato è “aggiuntiva” rispetto alle altre azioni ed è finalizzata ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 27/06/2024, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
N. 27 /2024
TRIBUNALE DI MATERA
IL TRIBUNALE DI MATERA, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, CON I MAGISTRATI:
Dott. Riccardo Greco Presidente
Dott. Gaetano Catalani Giudice
Dott. Tiziana Caradonio Giudice rel.
PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
CI (MT) il 10/10/1950 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Massimiliano Perrello (C.F.: ) del foro di C.F._2
Matera
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 ai sensi dell'art. 268 e s.s. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza la debitrice, rappresentando la propria situazione di insolvenza e sovraindebitamento, insta il Tribunale di Matera per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., la propria competenza atteso che la debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e ritiene di non dover fissare preliminarmente udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda del medesimo debitore ex art. 268, comma 1, C.C.I.I., come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento Foglio 2
instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14 l.f., ribadito recentemente per la procedura di liquidazione controllata avente analoga funzione liquidatoria ed in mancanza di diversa previsione di legge (cfr. Tribunale Verona sezione II, 20.9.2022 n. 17/2022 p.u. e Tribunale di Gela, 13.1.2023 n. 6-1/2022 p.u.). In diritto, in sintesi estrema, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 C.C.I.I.. Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, comporta che l'impresa minore provi, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila. Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39 come espressamente richiamati dall'art. 65, secondo comma C.C.I.I. e, pertanto: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Foglio 3
Sempre in diritto va osservato che il ricorso, a sensi dell'art. 269 C.C.I.I., deve essere corredato dalla relazione del gestore OCC contenente un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, non richiedendosi, in questa fase, alcuna valutazione in ordine alla consistenza del passivo e dell'attivo o alla diligenza spiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021). Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, si deve osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 C.C.I. nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione quanto l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Risulta dagli atti evidente che la ricorrente versi in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempiere con regolarità le obbligazioni. Inoltre, non è assoggettabile né alla liquidazione giudiziale, né alla liquidazione coatta amministrativa, né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice della crisi. La documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile, perché prova il mancato accesso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e perché ricostruisce la situazione economica e patrimoniale della stessa. La causa dell'indebitamento risiede in un'esposizione debitoria di media entità verso l'erario riconducibile all'attività precedentemente esercitata di piccolo imprenditore agricolo in virtù della quale la signora è stata Pt_2 iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese negli anni dal 1996 al 2009, anno di cessazione dell'attività. La predetta attività costituiva l'unica fonte di reddito per l'intera famiglia ma a seguito di scelte lavorative diverse dei figli, della crisi economica che ha investito il settore agricolo e del decesso del marito, la ricorrente non è più riuscita ad onorare i debiti costituiti pressoché prevalentemente da contributi , interessi e sanzioni, CP_1 per un ammontare complessivo di euro 31.691,90, troppo elevato in relazione alle sue capacità reddituali risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate. Invero, la signora percepisce una pensione di circa euro 800,00 Pt_2 mensili (evincibile dai cedolini delle ultime mensilità prodotte) e con essa deve far mensilmente fronte alle spese occorrenti al proprio sostentamento Foglio 4
per cui l'importo residuale non le consente di poter adempiere al debito contratto verso l' . CP_1
Dal Mod. 730/2023 prodotto per l'anno 2022 si evince un reddito lordo annuo di euro 10.190,00 per cui la somma disponibile per la procedura di specie sarà quella costituita dall'entrata mensile certa pari ad euro 800,00, al netto delle spese per il sostentamento personale, da accertarsi nel prosieguo ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I. e previa documentazione comprovante le effettive entrate ed uscite mensili, nonché dell'attivo che verrà realizzato dalla vendita della quota di 1/6 dell'unico bene di cui è proprietaria.
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento della debitrice istante;
3. la non assoggettabilità della debitrice istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I., ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 C.C.I.I.:
PQM
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di (C.F.: Parte_1
; C.F._1
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana Caradonio;
NOMINA liquidatore della procedura, confermando il gestore OCC designato, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Francesco Paolo Chita;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 C.C.I.I.; PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 C.C.I.I. alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 C.C.I.I.; AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato Foglio 5
dall'art. 65, C.C.I.I., il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale della sovraindebitata;
DISPONE che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
RIMETTE al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare alla debitrice per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 C.C.I.I.);
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D.
- valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura
- di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive Foglio 6
pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 C.C.I.I.; AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, C.C.I.I.; DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 C.C.I.I., che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 C.C.I.I., che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in P.C.T., per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 C.C.I.I. verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell' OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di Foglio 7
convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per la debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.; DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata alla debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento); DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I. ove richiama l'art. 45 C.C.I.I.; DISPONE che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, C.C.I.I. che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC. Così deciso in Matera, il 21/6/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
N. 27 /2024
TRIBUNALE DI MATERA
IL TRIBUNALE DI MATERA, IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE, CON I MAGISTRATI:
Dott. Riccardo Greco Presidente
Dott. Gaetano Catalani Giudice
Dott. Tiziana Caradonio Giudice rel.
PRONUNCIA LA SEGUENTE SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
CI (MT) il 10/10/1950 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dell'Avv. Massimiliano Perrello (C.F.: ) del foro di C.F._2
Matera
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2024 ai sensi dell'art. 268 e s.s. del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza la debitrice, rappresentando la propria situazione di insolvenza e sovraindebitamento, insta il Tribunale di Matera per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., la propria competenza atteso che la debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e ritiene di non dover fissare preliminarmente udienza, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda del medesimo debitore ex art. 268, comma 1, C.C.I.I., come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento Foglio 2
instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14 l.f., ribadito recentemente per la procedura di liquidazione controllata avente analoga funzione liquidatoria ed in mancanza di diversa previsione di legge (cfr. Tribunale Verona sezione II, 20.9.2022 n. 17/2022 p.u. e Tribunale di Gela, 13.1.2023 n. 6-1/2022 p.u.). In diritto, in sintesi estrema, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 C.C.I.I.. Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. In particolare, comporta che l'impresa minore provi, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila. Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39 come espressamente richiamati dall'art. 65, secondo comma C.C.I.I. e, pertanto: a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. Foglio 3
Sempre in diritto va osservato che il ricorso, a sensi dell'art. 269 C.C.I.I., deve essere corredato dalla relazione del gestore OCC contenente un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, non richiedendosi, in questa fase, alcuna valutazione in ordine alla consistenza del passivo e dell'attivo o alla diligenza spiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021). Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, si deve osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 C.C.I. nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione quanto l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Risulta dagli atti evidente che la ricorrente versi in una situazione di sovraindebitamento, intesa quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà nell'adempiere con regolarità le obbligazioni. Inoltre, non è assoggettabile né alla liquidazione giudiziale, né alla liquidazione coatta amministrativa, né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice della crisi. La documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile, perché prova il mancato accesso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e perché ricostruisce la situazione economica e patrimoniale della stessa. La causa dell'indebitamento risiede in un'esposizione debitoria di media entità verso l'erario riconducibile all'attività precedentemente esercitata di piccolo imprenditore agricolo in virtù della quale la signora è stata Pt_2 iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese negli anni dal 1996 al 2009, anno di cessazione dell'attività. La predetta attività costituiva l'unica fonte di reddito per l'intera famiglia ma a seguito di scelte lavorative diverse dei figli, della crisi economica che ha investito il settore agricolo e del decesso del marito, la ricorrente non è più riuscita ad onorare i debiti costituiti pressoché prevalentemente da contributi , interessi e sanzioni, CP_1 per un ammontare complessivo di euro 31.691,90, troppo elevato in relazione alle sue capacità reddituali risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate. Invero, la signora percepisce una pensione di circa euro 800,00 Pt_2 mensili (evincibile dai cedolini delle ultime mensilità prodotte) e con essa deve far mensilmente fronte alle spese occorrenti al proprio sostentamento Foglio 4
per cui l'importo residuale non le consente di poter adempiere al debito contratto verso l' . CP_1
Dal Mod. 730/2023 prodotto per l'anno 2022 si evince un reddito lordo annuo di euro 10.190,00 per cui la somma disponibile per la procedura di specie sarà quella costituita dall'entrata mensile certa pari ad euro 800,00, al netto delle spese per il sostentamento personale, da accertarsi nel prosieguo ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I. e previa documentazione comprovante le effettive entrate ed uscite mensili, nonché dell'attivo che verrà realizzato dalla vendita della quota di 1/6 dell'unico bene di cui è proprietaria.
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento della debitrice istante;
3. la non assoggettabilità della debitrice istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I., ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 C.C.I.I.:
PQM
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di (C.F.: Parte_1
; C.F._1
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana Caradonio;
NOMINA liquidatore della procedura, confermando il gestore OCC designato, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Francesco Paolo Chita;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 C.C.I.I.; PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 C.C.I.I. alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 C.C.I.I.; AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato Foglio 5
dall'art. 65, C.C.I.I., il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale della sovraindebitata;
DISPONE che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
RIMETTE al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare alla debitrice per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 C.C.I.I.);
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D.
- valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura
- di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive Foglio 6
pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 C.C.I.I.; AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, C.C.I.I.; DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 C.C.I.I., che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 C.C.I.I., che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in P.C.T., per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 C.C.I.I. verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell' OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di Foglio 7
convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per la debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.; DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata alla debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento); DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I.I. ove richiama l'art. 45 C.C.I.I.; DISPONE che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, C.C.I.I. che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC. Così deciso in Matera, il 21/6/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco