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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1936/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Mirko Saginario
APPELLANTE
E codice fiscale , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, in persona della dott.ssa procuratore speciale, rappresentata Controparte_2
e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Emanuele Bove e Maria Francesca Cavaliere
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 383\2024
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata:
A. IN VIA PRINCIPALE, in integrale e totale riforma della sentenza appellata accogliere le conclusioni del ricorso id primo grado (“....In via principale: I) Accertare e dichiarare la nullità della clausola a tempo parziale apposta al contratto di lavoro sottoscritto inter partes come modificata dalla successiva missiva di variazione orario del 1 aprile 2019 e per l'effetto accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo intercorrente fra le parti debba intendersi a tempo parziale all'87,86% dal 1 settembre 2017 al 31 marzo 2019 e al 95,68% dal 1 aprile 2019 in poi e/o dalle diverse date che verranno ritenute di giustizia”.). B) IN OGNI CASO con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi, oltre accessori (spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%) come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
C) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: respingere l'appello confermando la sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Parte_1 [...]
(da ora soltanto ≪Dussmann≫) al fine di far accertare e dichiarare la nullità CP_1
della clausola a tempo parziale apposta al contratto di lavoro sottoscritto con tale società, come modificata dalla successiva missiva di variazione orario del 1° aprile 2019, e per l'effetto accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo inter partes debba intendersi a tempo parziale all'87,86% dal 1° settembre 2017 al 31 marzo 2019 e al 95,68% dal 1° aprile 2019 in poi (o nelle diverse date ritenute di giustizia).
A tal fine il ricorrente allegava: di aver lavorato dall'11 maggio 2011 alle dipendenze della affidataria CP_1
degli appalti di pulizia a bordo e a terra del materiale rotabile e degli ambienti dei convogli dell'Alta Velocità per conto di prestando servizio in forza di contratto Controparte_3
a tempo indeterminato presso la Stazione ferroviaria di Roma Termini con mansioni di
“addetto alle pulizie” e inquadramento come operario nel livello F1 e dal 1° maggio 2023 nel livello E1 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie applicabile al rapporto;
che, sebbene in base al contratto di assunzione part-time avrebbe dovuto osservare sino al 1° aprile 2019 un orario part time al 78,95%, pari a 30 ore settimanali, 130 mensili e 1560 ore annuali, e sebbene, in forza del successivo accordo di variazione, a decorrere da tale data avrebbe dovuto osservare un orario aumentato all'82,89%, pari a 31,50 ore settimanali, 136,50 ore mensili e 1638 ore annuali, in realtà egli aveva lavorato dal 1°
2 settembre 2017 in poi continuativamente secondo un orario part time maggiore, prestando sistematicamente numerose ore di lavoro supplementare;
più precisamente, dal 1° settembre 2017 al 31 marzo 2019, per 19 mesi, aveva prestato ben 258 ore di lavoro supplementare, pari a una media mensile di 13,57 ore e a una media settimanale di 3,39 ore in più; dal 1° aprile 2019, quando il part time era stato aumentato, all'82,89%, e sino al 31 marzo 2020 aveva prestato 214 ore di lavoro supplementare, sicché, escludendo il mese di ottobre 2019 in cui era stato assente per malattia, in 11 mesi di effettivo lavoro aveva svolto una media mensile di 19,45 ore in più e una media settimanale di 4,86 ore in più; che la sistematica richiesta di un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, al di fuori di particolari esigenze aziendali temporanee e l'assenso prestato nei fatti al suo svolgimento, almeno dal mese settembre 2017 in poi, avevano comportato il consolidamento dell'orario part time in un orario part time maggiore e/o in ogni caso la modifica in aumento della clausola oraria per fatti concludenti e pari a un orario part time all'87,86% per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31 marzo 2019 e pari un orario part time al 95,68 % per il periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020; che illegittimamente dal mese di aprile 2020 l lo aveva nuovamente Pt_2 impiegato secondo l'orario part time previsto dall'accordo del 1° aprile 2019, pur avendo egli ormai maturato il diritto a lavorare secondo un orario part time maggiore in misura pari al 95,68%, stante l'intervenuta modifica della clausola oraria per fatti concludenti nella misura del 95,68%.
La resisteva eccependo tra l'altro CP_1
che non sussisteva un diritto al riconoscimento di un orario di lavoro diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito, atteso che siffatto diritto non era previsto né dalla disciplina dettata dal d.lgs. n. 61/2000 né in quella dettata dal d.lgs. n. 81/2015, che si limitavano a riconoscere per il lavoro supplementare esclusivamente il diritto del prestatore di lavoro a percepire le maggiorazioni previste dalla legge o dal CCNL, ma non la nullità del contratto a tempo parziale o la sua conversione ipso iure in un rapporto di lavoro a tempo pieno o consolidamento di orario diverso da quello pattuito o altra sanzione di qualsivoglia natura;
che una disposizione in tal senso non era contenuta neppure nel CCNL Mobilità
Attività Ferroviarie;
3 che era comunque infondato l'assunto secondo cui era stato chiesto al ricorrente di lavorare sistematicamente e per un numero di ore maggiore del suo orario contrattuale, atteso che nel periodo settembre 2017 - marzo 2020 l'effettuazione di lavoro supplementare non era affatto sistematica e continuativa, ma in media non superiore a 4/5 giorni al mese, e in taluni mesi era stata del tutto assente, e si era concentrata solo nei mesi caratterizzati da maggior incidenza di festività o ferie e quindi dovuta ad esigenze organizzative di servizio per la sostituzione di personale mancante.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in estrema sintesi che il cd. consolidamento dell'orario di lavoro, tenendo conto del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, è istituto non più vigente al momento della stipula del contratto di assunzione del ricorrente, né esso è stato reintrodotto dal d.lgs. n. 81/2015 che ha dettato la nuova disciplina del tipo negoziale in esame, e che siffatto istituto non è previsto neppure dal CCNL applicato al rapporto.
Secondo il Tribunale, il consolidamento chiesto dal ricorrente neppure trova fondamento nell'asserita modifica della pattuizioni cartolari per facta concludentia, atteso che, anche a volere ritenere che, trattandosi di contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem, la successiva modifica di singole clausole non debba necessariamente essere pattuita per iscritto ma possa risultare anche da un comportamento concludente (v. Cass 25/10/2019, n. 27391 e Cass 26/1/2015, n. 21764), quest'ultimo dovrebbe essere tale da denotare in maniera inequivoca il comune intento negoziale di modificare la volontà contrattuale precedentemente espressa in maniera esplicita, dovendosi tenere conto dell'obiettivo significato che il comportamento assume nel contesto socio-economico, e nella fattispecie tutto ciò non era accaduto alla luce delle seguenti circostanze:
a) l'estrema variabilità delle ore di lavoro supplementare prestate nei periodi dedotti, che già di per sé non hanno durata significativa, a fronte della complessiva durata del rapporto;
b) il fatto che in molti mesi il lavoro supplementare non era stato affatto prestato o era stato svolto in misura assai ridotta;
c) il fatto che il lavoro supplementare prestato in ciascuno dei due periodi non aveva mai superato il limite fissato dalle parti sociali, ossia il 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno, considerando che nel periodo settembre 2017-
4 marzo 2019 l'orario di lavoro a tempo parziale concordato comportava 1560 ore annue (
v. punto 4 del ricorso), sicché il 20% risulta pari a 312 ore, mentre nel periodo aprile
2019- marzo 2020 l'orario di lavoro a tempo parziale comportava 1638 ore annue ( v. punto 5 del ricorso), sicché il 20% risulta pari ad 321,6 ore;
d) il fatto che gran parte delle ore di lavoro supplementare si erano concentrate nei mesi estivi e in quelli di gennaio e dicembre, ossia nei mesi caratterizzati da maggior incidenza di ferie o festività, in cui è notoriamente maggiore l'esigenza organizzativa di sostituire personale assente.
A fronte di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che il mero dato rappresentato dal fatto che per un certo periodo l'orario medio settimanale sia risultato ex post superiore a quello concordato non consentirebbe di individuare alcun comune volontà delle parti di modificare l'originaria pattuizione, risolvendosi nella mera determinazione ex post della media del lavoro supplementare eseguito.
Il a impugnato la sentenza deducendone l'erroneità per travisamento e\o Pt_1
erronea valutazione e\o erronea lettura, alla luce dei dati documentali acquisti in atti, e a mente degli artt. 113, 115, 116 e 132 cpc e 2697 cc, atteso che il Tribunale avrebbe travisato e valutato erroneamente le risultanze processuali, tra cui le buste paga, il contratto e la lettera di variazione oraria, non valutando che il lavoro supplementare svolto in modo continuativo e sistematico avrebbe consolidato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello pattuito e che la non avrebbe neppure giustificato le esigenze CP_1
tecniche, organizzative o produttive del lavoro supplementare richiesto.
La si è costituita eccependo la manifesta infondatezza dell'appello e CP_1
aderendo alla decisione del Tribunale, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
5 L'appellante a ben vede non contesta le affermazioni del Tribunale in diritto, e in particolare l'essere venuta meno la base di diritto del “consolidamento” del maggiore orario, di cui alla normativa richiamata in sentenza.
Va ricordato che:
l'art. 3 del D.lgs. n. 61/2000, poi abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. a), del D.lgs.
n. 81/2015, nel testo applicabile ratione temporis al contratto di lavoro part-time stipulato tra le parti in data 11 maggio 2011, prevedeva:
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
Originariamente nell'art. 3 era inserito anche il comma 6, poi soppresso dal D.lgs.
n. 10 settembre 2003, n. 276, il quale disponeva:
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I
6 contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
La Corte condivide pertanto che il “consolidamento dell'orario di lavoro”, tenendo conto del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, era istituto non più vigente al momento della stipula del contratto di assunzione del ricorrente, e che esso non è stato reintrodotto dal d.lgs. n. 81/2015 che ha dettato la nuova disciplina del tipo negoziale in esame.
La Corte condivide inoltre che tale istituto non è previsto neppure dal CCNL, che all'art. 20 prevede:
“5. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre
l'orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno
è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
Per il resto, le circostanze dedotte dall'appellante non fanno che ribadire la asserita rilevanza a fini di prova del ricorso al maggior orario, senza contestarne la quantificazione operata dal Tribunale, ma facendo valere ancora la frequenza e la “media” di tale orario e l'assenza di ragioni giustificative, su cui però fa ancora premio la considerazione del
Tribunale che il mero dato rappresentato dal fatto che per un certo periodo l'orario medio settimanale sia risultato ex post superiore a quello concordato non consente di individuare alcun comune volontà delle parti di modificare l'originaria pattuizione, risolvendosi nella mera determinazione ex post della media del lavoro supplementare eseguito, cui si aggiunge la considerazione che il ricorso ad un orario supplementare, con un costo ulteriore, riprova già di per sé la ragione dell'impiego.
7 Per provare una pattuizione sull'aumento dell'orario di lavoro occorrerebbe quindi un quid pluris che non sia l'impegno orario in sé e per sé considerato, ma qualcosa che riscontri anche indirettamente una pattuizione in tal senso, e tale quid pluris non sussiste.
Come insegna la Cassazione, infatti, “La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n.
61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.” (Cass. ord. 06/12/2016, n.
25006; nello stesso senso Cass. n. 1375/2018).
Così anche 17937/2023, secondo cui è noto che la modalità oraria rappresenta un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, per cui la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile neanche per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c. (cfr. Cass. n.
25006 del 2016) e, quindi, neanche laddove il rapporto si trasformi da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.
Giurisprudenza condivisa anche da questa Corte d'Appello (sentenza n. 4246 del
13.12.2022).
Tanto precisato, la Corte condivide altresì il giudizio di fatto del Tribunale sulle circostanze che escludono la valenza sistematica di quelle dedotte dall'appellante, ed in particolare quelle indicate dal giudice di primo grado nelle lettere da a) a d) sopra richiamate.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto
8 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1936/2024 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Mirko Saginario
APPELLANTE
E codice fiscale , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Milano, in persona della dott.ssa procuratore speciale, rappresentata Controparte_2
e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Emanuele Bove e Maria Francesca Cavaliere
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 383\2024
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata:
A. IN VIA PRINCIPALE, in integrale e totale riforma della sentenza appellata accogliere le conclusioni del ricorso id primo grado (“....In via principale: I) Accertare e dichiarare la nullità della clausola a tempo parziale apposta al contratto di lavoro sottoscritto inter partes come modificata dalla successiva missiva di variazione orario del 1 aprile 2019 e per l'effetto accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo intercorrente fra le parti debba intendersi a tempo parziale all'87,86% dal 1 settembre 2017 al 31 marzo 2019 e al 95,68% dal 1 aprile 2019 in poi e/o dalle diverse date che verranno ritenute di giustizia”.). B) IN OGNI CASO con condanna dell'appellata al pagamento delle spese e dei compensi, oltre accessori (spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%) come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
C) IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: respingere l'appello confermando la sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti della Parte_1 [...]
(da ora soltanto ≪Dussmann≫) al fine di far accertare e dichiarare la nullità CP_1
della clausola a tempo parziale apposta al contratto di lavoro sottoscritto con tale società, come modificata dalla successiva missiva di variazione orario del 1° aprile 2019, e per l'effetto accertare e dichiarare che il rapporto lavorativo inter partes debba intendersi a tempo parziale all'87,86% dal 1° settembre 2017 al 31 marzo 2019 e al 95,68% dal 1° aprile 2019 in poi (o nelle diverse date ritenute di giustizia).
A tal fine il ricorrente allegava: di aver lavorato dall'11 maggio 2011 alle dipendenze della affidataria CP_1
degli appalti di pulizia a bordo e a terra del materiale rotabile e degli ambienti dei convogli dell'Alta Velocità per conto di prestando servizio in forza di contratto Controparte_3
a tempo indeterminato presso la Stazione ferroviaria di Roma Termini con mansioni di
“addetto alle pulizie” e inquadramento come operario nel livello F1 e dal 1° maggio 2023 nel livello E1 del CCNL Mobilità Attività Ferroviarie applicabile al rapporto;
che, sebbene in base al contratto di assunzione part-time avrebbe dovuto osservare sino al 1° aprile 2019 un orario part time al 78,95%, pari a 30 ore settimanali, 130 mensili e 1560 ore annuali, e sebbene, in forza del successivo accordo di variazione, a decorrere da tale data avrebbe dovuto osservare un orario aumentato all'82,89%, pari a 31,50 ore settimanali, 136,50 ore mensili e 1638 ore annuali, in realtà egli aveva lavorato dal 1°
2 settembre 2017 in poi continuativamente secondo un orario part time maggiore, prestando sistematicamente numerose ore di lavoro supplementare;
più precisamente, dal 1° settembre 2017 al 31 marzo 2019, per 19 mesi, aveva prestato ben 258 ore di lavoro supplementare, pari a una media mensile di 13,57 ore e a una media settimanale di 3,39 ore in più; dal 1° aprile 2019, quando il part time era stato aumentato, all'82,89%, e sino al 31 marzo 2020 aveva prestato 214 ore di lavoro supplementare, sicché, escludendo il mese di ottobre 2019 in cui era stato assente per malattia, in 11 mesi di effettivo lavoro aveva svolto una media mensile di 19,45 ore in più e una media settimanale di 4,86 ore in più; che la sistematica richiesta di un orario maggiore rispetto a quello contrattualmente stabilito, al di fuori di particolari esigenze aziendali temporanee e l'assenso prestato nei fatti al suo svolgimento, almeno dal mese settembre 2017 in poi, avevano comportato il consolidamento dell'orario part time in un orario part time maggiore e/o in ogni caso la modifica in aumento della clausola oraria per fatti concludenti e pari a un orario part time all'87,86% per il periodo dal 1 settembre 2017 al 31 marzo 2019 e pari un orario part time al 95,68 % per il periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020; che illegittimamente dal mese di aprile 2020 l lo aveva nuovamente Pt_2 impiegato secondo l'orario part time previsto dall'accordo del 1° aprile 2019, pur avendo egli ormai maturato il diritto a lavorare secondo un orario part time maggiore in misura pari al 95,68%, stante l'intervenuta modifica della clausola oraria per fatti concludenti nella misura del 95,68%.
La resisteva eccependo tra l'altro CP_1
che non sussisteva un diritto al riconoscimento di un orario di lavoro diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito, atteso che siffatto diritto non era previsto né dalla disciplina dettata dal d.lgs. n. 61/2000 né in quella dettata dal d.lgs. n. 81/2015, che si limitavano a riconoscere per il lavoro supplementare esclusivamente il diritto del prestatore di lavoro a percepire le maggiorazioni previste dalla legge o dal CCNL, ma non la nullità del contratto a tempo parziale o la sua conversione ipso iure in un rapporto di lavoro a tempo pieno o consolidamento di orario diverso da quello pattuito o altra sanzione di qualsivoglia natura;
che una disposizione in tal senso non era contenuta neppure nel CCNL Mobilità
Attività Ferroviarie;
3 che era comunque infondato l'assunto secondo cui era stato chiesto al ricorrente di lavorare sistematicamente e per un numero di ore maggiore del suo orario contrattuale, atteso che nel periodo settembre 2017 - marzo 2020 l'effettuazione di lavoro supplementare non era affatto sistematica e continuativa, ma in media non superiore a 4/5 giorni al mese, e in taluni mesi era stata del tutto assente, e si era concentrata solo nei mesi caratterizzati da maggior incidenza di festività o ferie e quindi dovuta ad esigenze organizzative di servizio per la sostituzione di personale mancante.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo in estrema sintesi che il cd. consolidamento dell'orario di lavoro, tenendo conto del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, è istituto non più vigente al momento della stipula del contratto di assunzione del ricorrente, né esso è stato reintrodotto dal d.lgs. n. 81/2015 che ha dettato la nuova disciplina del tipo negoziale in esame, e che siffatto istituto non è previsto neppure dal CCNL applicato al rapporto.
Secondo il Tribunale, il consolidamento chiesto dal ricorrente neppure trova fondamento nell'asserita modifica della pattuizioni cartolari per facta concludentia, atteso che, anche a volere ritenere che, trattandosi di contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad probationem, la successiva modifica di singole clausole non debba necessariamente essere pattuita per iscritto ma possa risultare anche da un comportamento concludente (v. Cass 25/10/2019, n. 27391 e Cass 26/1/2015, n. 21764), quest'ultimo dovrebbe essere tale da denotare in maniera inequivoca il comune intento negoziale di modificare la volontà contrattuale precedentemente espressa in maniera esplicita, dovendosi tenere conto dell'obiettivo significato che il comportamento assume nel contesto socio-economico, e nella fattispecie tutto ciò non era accaduto alla luce delle seguenti circostanze:
a) l'estrema variabilità delle ore di lavoro supplementare prestate nei periodi dedotti, che già di per sé non hanno durata significativa, a fronte della complessiva durata del rapporto;
b) il fatto che in molti mesi il lavoro supplementare non era stato affatto prestato o era stato svolto in misura assai ridotta;
c) il fatto che il lavoro supplementare prestato in ciascuno dei due periodi non aveva mai superato il limite fissato dalle parti sociali, ossia il 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno, considerando che nel periodo settembre 2017-
4 marzo 2019 l'orario di lavoro a tempo parziale concordato comportava 1560 ore annue (
v. punto 4 del ricorso), sicché il 20% risulta pari a 312 ore, mentre nel periodo aprile
2019- marzo 2020 l'orario di lavoro a tempo parziale comportava 1638 ore annue ( v. punto 5 del ricorso), sicché il 20% risulta pari ad 321,6 ore;
d) il fatto che gran parte delle ore di lavoro supplementare si erano concentrate nei mesi estivi e in quelli di gennaio e dicembre, ossia nei mesi caratterizzati da maggior incidenza di ferie o festività, in cui è notoriamente maggiore l'esigenza organizzativa di sostituire personale assente.
A fronte di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che il mero dato rappresentato dal fatto che per un certo periodo l'orario medio settimanale sia risultato ex post superiore a quello concordato non consentirebbe di individuare alcun comune volontà delle parti di modificare l'originaria pattuizione, risolvendosi nella mera determinazione ex post della media del lavoro supplementare eseguito.
Il a impugnato la sentenza deducendone l'erroneità per travisamento e\o Pt_1
erronea valutazione e\o erronea lettura, alla luce dei dati documentali acquisti in atti, e a mente degli artt. 113, 115, 116 e 132 cpc e 2697 cc, atteso che il Tribunale avrebbe travisato e valutato erroneamente le risultanze processuali, tra cui le buste paga, il contratto e la lettera di variazione oraria, non valutando che il lavoro supplementare svolto in modo continuativo e sistematico avrebbe consolidato un orario di lavoro maggiore rispetto a quello pattuito e che la non avrebbe neppure giustificato le esigenze CP_1
tecniche, organizzative o produttive del lavoro supplementare richiesto.
La si è costituita eccependo la manifesta infondatezza dell'appello e CP_1
aderendo alla decisione del Tribunale, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
5 L'appellante a ben vede non contesta le affermazioni del Tribunale in diritto, e in particolare l'essere venuta meno la base di diritto del “consolidamento” del maggiore orario, di cui alla normativa richiamata in sentenza.
Va ricordato che:
l'art. 3 del D.lgs. n. 61/2000, poi abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. a), del D.lgs.
n. 81/2015, nel testo applicabile ratione temporis al contratto di lavoro part-time stipulato tra le parti in data 11 maggio 2011, prevedeva:
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
Originariamente nell'art. 3 era inserito anche il comma 6, poi soppresso dal D.lgs.
n. 10 settembre 2003, n. 276, il quale disponeva:
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I
6 contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
La Corte condivide pertanto che il “consolidamento dell'orario di lavoro”, tenendo conto del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, era istituto non più vigente al momento della stipula del contratto di assunzione del ricorrente, e che esso non è stato reintrodotto dal d.lgs. n. 81/2015 che ha dettato la nuova disciplina del tipo negoziale in esame.
La Corte condivide inoltre che tale istituto non è previsto neppure dal CCNL, che all'art. 20 prevede:
“5. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre
l'orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno
è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
Per il resto, le circostanze dedotte dall'appellante non fanno che ribadire la asserita rilevanza a fini di prova del ricorso al maggior orario, senza contestarne la quantificazione operata dal Tribunale, ma facendo valere ancora la frequenza e la “media” di tale orario e l'assenza di ragioni giustificative, su cui però fa ancora premio la considerazione del
Tribunale che il mero dato rappresentato dal fatto che per un certo periodo l'orario medio settimanale sia risultato ex post superiore a quello concordato non consente di individuare alcun comune volontà delle parti di modificare l'originaria pattuizione, risolvendosi nella mera determinazione ex post della media del lavoro supplementare eseguito, cui si aggiunge la considerazione che il ricorso ad un orario supplementare, con un costo ulteriore, riprova già di per sé la ragione dell'impiego.
7 Per provare una pattuizione sull'aumento dell'orario di lavoro occorrerebbe quindi un quid pluris che non sia l'impegno orario in sé e per sé considerato, ma qualcosa che riscontri anche indirettamente una pattuizione in tal senso, e tale quid pluris non sussiste.
Come insegna la Cassazione, infatti, “La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n.
61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.” (Cass. ord. 06/12/2016, n.
25006; nello stesso senso Cass. n. 1375/2018).
Così anche 17937/2023, secondo cui è noto che la modalità oraria rappresenta un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, per cui la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile neanche per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c. (cfr. Cass. n.
25006 del 2016) e, quindi, neanche laddove il rapporto si trasformi da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.
Giurisprudenza condivisa anche da questa Corte d'Appello (sentenza n. 4246 del
13.12.2022).
Tanto precisato, la Corte condivide altresì il giudizio di fatto del Tribunale sulle circostanze che escludono la valenza sistematica di quelle dedotte dall'appellante, ed in particolare quelle indicate dal giudice di primo grado nelle lettere da a) a d) sopra richiamate.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto
8 Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, iva e cpa.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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