Art. 35-quater.
(Capitale e azioni della Sicav ((in gestione interna autorizzata)) ). ((133)) 1. Il capitale della Sicav ((in gestione interna)) e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). ((Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e' autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, puo' limitare tale rimborso laddove cio' sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna)) ((133)) 2. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile . ((133)) 3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav ((in gestione interna)) devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. ((133)) 4. Le azioni della Sicav ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133)) 5. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. ((133)) 5-bis. ((Qualora sia prevista la costituzione di uno o piu' comparti, lo statuto puo' prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della societa', previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della societa' e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della societa'; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.)) ((133)) 6. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) puo' prevedere: ((133)) a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;
c) ((l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o piu' categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, ((...)) 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile . ((133)) 8. La Sicav ((in gestione interna)) non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie. ((133)) --------------- AGGIORNAMENTO (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 , ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
(Capitale e azioni della Sicav ((in gestione interna autorizzata)) ). ((133)) 1. Il capitale della Sicav ((in gestione interna)) e' sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla societa', cosi' come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5). ((Il rimborso, anche in caso di recesso o conversione in altri strumenti, delle azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti che costituiscono il patrimonio generale della Sicav in gestione interna e' autorizzato dalla Banca d'Italia, nei casi e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili. La Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, puo' limitare tale rimborso laddove cio' sia necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni di sana e prudente gestione della Sicav in gestione interna)) ((133)) 2. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile . ((133)) 3. Le azioni rappresentative del capitale della Sicav ((in gestione interna)) devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. ((133)) 4. Le azioni della Sicav ((in gestione interna)) possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute. ((133)) 5. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) indica le modalita' di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonche' la periodicita' con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate. ((133)) 5-bis. ((Qualora sia prevista la costituzione di uno o piu' comparti, lo statuto puo' prevedere che la distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto conseguiti possa avvenire anche in assenza di utili complessivi della societa', previa asseverazione da parte del soggetto incaricato della revisione contabile della societa' e a condizione che sia assicurata la gestione sana e prudente della societa'; le perdite relative alla gestione di un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto.)) ((133)) 6. Lo statuto della Sicav ((in gestione interna)) puo' prevedere: ((133)) a) limiti all'emissione di azioni nominative;
b) particolari vincoli di trasferibilita' delle azioni nominative;
c) ((l'esistenza di comparti di investimento per ognuno dei quali sono emesse una o piu' categorie di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali e dei proventi tra i vari comparti e il patrimonio generale;)) ((133)) d) la possibilita' di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.
7. Alla Sicav ((in gestione interna)) non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, ((...)) 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile . ((133)) 8. La Sicav ((in gestione interna)) non puo' emettere obbligazioni o azioni di risparmio ne' acquistare o comunque detenere azioni proprie. ((133)) --------------- AGGIORNAMENTO (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 , ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".