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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 686/2022 R.g.a.c. in materia di assicurazione proposta da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
2.7.1983, rappresentato e difeso, giusta mandato allegato all'atto di citazione, dall'avv. Vittorio FARAONE, domiciliatario, rinunciante al mandato giusta raccomandata ricevuta in data 28.3.2024
-attore - contro
(p.i. , con sede in Roma alla v. Controparte_1 P.IVA_1
Po 20, in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, CP_2
giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Silvana PETRUCCELLI, domiciliataria;
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice (come da atto di citazione): “…Condannare la convenuta compagnia di assicurazione al risarcimento del danno subito dall'attore al trattore agricolo targato BS426T nella misura di euro 37.921,92, o in quella somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di ragione, oltre interessi e svalutazione monetaria dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscossi gli onorari .”
Per la convenuta:” …insiste per il rigetto in toto della domanda attorea non solo per le difese sviluppate in atti, poiché non provata la domanda sia nell'an debeatur che nel quantum…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.4.2022, conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la liquidazione dell'indennizzo derivante Controparte_1
dall'incendio, avvenuto in data 20.7.2020, del trattore agricolo di sua proprietà di marca , modello T4.100 FB targato BS426T, assicurato con polizza n. CP_3
32695FE per la somma di € 37.921,92.
Nel costituirsi in giudizio, la Compagnia assicuratrice eccepiva preliminarmente la
“improcedibilità della domanda per omesso invito alla negoziazione assistita e/o per mancato esperimento della mediazione obbligatoria” e, nel merito, deduceva la sopravvenuta decadenza dell'attore dalla garanzia assicurativa per violazione dell'art. 4 delle norme generali del contratto e degli artt. 1913 e 1915 c.c. ivi espressamente richiamati, avendo l'assicurato fornito comunicazione del sinistro soltanto in data
9.9.2020 e, dunque, a distanza di quasi due mesi dalla verificazione dell'evento, a fronte, invece, dell'obbligo di denuncia entro i tre giorni successivi, senza peraltro fornire alcun riscontro documentale (relazioni dei Vigili del Fuoco ed annotazioni della
Polizia giudiziaria intervenuta sul posto nell'immediatezza dell'occorso) in ordine alle circostanze, cause e conseguenze dell'incendio del veicolo. Chiedeva, in subordine, determinarsi una “riduzione dell'indennizzo al 50% del danno che si riterrà dover liquidare”.
Esperito vanamente il tentativo di mediazione ed acquisiti dalla parte attrice, entro le preclusioni istruttorie, gli atti ed i documenti di cui al procedimento penale n.
1364/2020 iscritto presso il Tribunale di Matera, disattesa poi la generica ed irrilevante istanza di istruttoria tecnica formulata dal , la causa transitava quindi alla Pt_1
pag. 2/5 fase decisionale con l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2024, sebbene in data 9.4.2024 il procuratore legale dell'attore avesse depositato copia della raccomandata di comunicazione al della rinuncia al mandato difensivo, Pt_1
senza che, tuttavia, intervenisse la nomina di un nuovo difensore (art. 85 c.p.c.).
La domanda è fondata e merita accoglimento, avendo l'attore fornito prova del rapporto contrattuale (polizza n. 0132695FE con durata dal 21.12.2019 al 21.12.2020) e della verificazione del sinistro oggetto della garanzia assicurativa. Si vedano, segnatamente,
a tal fine. l'annotazione di polizia giudiziaria dei Carabinieri di OR, il verbale di sequestro probatorio, la documentazione fotografica a corredo del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco e, soprattutto, la relazione tecnica del Nucleo
Investigativo Antincendi Territoriale dei Vigili del Fuoco di Potenza, relativa precipuamente alla trattrice agricola di proprietà del parzialmente Pt_1
danneggiata dall'incendio e ricoverata all'interno del capannone prefabbricato sequestrato all'odierno attore.
In punto di an della pretesa patrimoniale, pertanto, deve reputarsi adeguatamente dimostrato il presupposto della domanda di indennizzo e, dunque, il verificarsi dell'incendio del veicolo (inteso come “combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi”, secondo la definizione del glossario del contratto), senza che rilevi in senso ostativo l'eccezione di violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., per come richiamati nelle condizioni generali contrattuali.
Se è vero, infatti, che la denuncia del sinistro non sia avvenuta entro i tre giorni dedotti nelle clausole pattizie, “affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie
l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
pag. 3/5 l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr., ex plurimis, Cass.,
III, n. 19071/2024). In altri e più specifici termini, il mero ritardo dell'assicurato nella denuncia del sinistro e trasmissione della relativa documentazione (nella fattispecie finalizzata anche alla verifica della eventuale natura dolosa dell'incendio) non può valere di per sé ad escludere o diminuire l'entità della pattuita indennità, ove l'assicuratore, di tanto onerato in base ai principii generali di distribuzione della prova, non dimostri i requisiti soggettivi di cui rispettivamente al primo ed al secondo comma dell'art. 1915 c.c.
Nella fattispecie, al di là della mera doglianza della tardività della denuncia, fondata sul pur apprezzabile lasso di tempo decorso dalla verificazione dell'incendio alla sua comunicazione all'assicuratore, quest'ultimo non ha invero neppure allegato elementi ancorché indiziarii atti a dimostrare un intendo fraudolento o, quam minime, la consapevolezza in capo all'assicurato di procurare un pregiudizio all'altro contraente, in violazione di un obbligo posto a presidio dell'esigenza di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno.
Al contrario, nella specificità del caso de quo, proprio il tempestivo intervento della
Polizia giudiziaria e quindi della magistratura requirente, ai fini dell'accertamento della dinamica ed eziologia dell'incendio, induce, da un lato, a non ravvisare un pregiudizio da mero ritardo per la Compagnia assicuratrice, attesa anche la tempistica e segretezza delle indagini (che non hanno consentito, invero, di accertare la natura e le cause dell'incendio), e, dall'altro lato, ad escludere la ravvisabilità per ciò solo di un inadempimento doloso o colposo da parte del . Pt_1
In punto di quantum della pretesa indennitaria, deve farsi applicazione delle previsioni delle clausole contrattuali relative alla sezione speciale dell'assicurazione per l'incendio (Garanzia incendio e furto-Sezione incendio IF.1), prestate “a valore intero”, secondo quanto precisato anche nel documento di sintesi della polizza, in cui non è prevista alcuna franchigia, e per una somma pari al “valore dei veicolo indicato in
pag. 4/5 polizza”, nella fattispecie ascendente ad € 37.921,92.
Tale somma, poi, trattandosi di un debito di valore con funzione reintegratoria della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr., ex plurimis, Cass., III, n.
16229/2023), va incrementata, oltre che degli interessi, della rivalutazione dal giorno del sinistro sino a quello di pubblicazione della sentenza.
Le spese processuali, infine, vengono regolamentate secondo il principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri prossimi ai minimi in ragione della semplicità della questione e con esclusione della fase decisionale, essendosi l'attività difensiva del procuratore legale dell'attore espletata sino alla conclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
la accoglie e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 37.921,92, oltre ad interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna altresì in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi € 2.500,00 (dei quali € 900,00 per la fase di studio, € 650,00 per quella introduttiva ed € 950,00 per la fase istruttoria e di trattazione), oltre ad € 545,00 per esborsi, al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Vittorio
FARAONE, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Matera il 17.3.2025 Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 5/5