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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4140/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. AL Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni ADAMI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Arianna TOSONI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “conclusioni in punto separazione coniugale:
[status] pronunciarsi la separazione coniugale tra il signor e la signora alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
pag. 1 di 7 1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Manterranno, reciprocamente, un atteggiamento rispettoso;
2. [casa coniugale]
l'immobile destinato a casa coniugale sito al Lido di Venezia (VE), Malamocco, Strada della Marina n.
2 - di proprietà esclusiva del signor - viene assegnato allo stesso, completo di tutti i beni mobili e arredi che lo compongono, Parte_1 affinché lo abiti con i figli e invero con il figlio AL, studente ed economicamente non autosufficiente.
Le parti convengono che la signora uscirà dall'appartamento, portando con sé tutti i propri effetti personali, il giorno Pt_2 del rogito riferito alla cessione della propria quota dell'immobile sito in Austria di cui al successivo punto 4;
3. [mantenimento di AL e spese straordinarie]
i genitori provvederanno, in via diretta, al mantenimento del figlio AL, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in occasione dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi.
Per quanto riguarda le spese straordinarie (così come disciplinate dal protocollo di data 20.09.2019 del Tribunale di
Venezia - che si riporta in nota completo anche della porzione relativa alla modalità con la quale manifestare l'eventuale dissenso rispetto ad una spesa per la quale è previsto il preventivo accordo tra i genitori1 -) verranno sostenute nella misura dell'80% da parte del signor e nella percentuale del 20% da parte della signora;
Parte_1 Parte_2
1 a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di €400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima dell'affido.
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: ticket sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo:
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00; che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
pag. 2 di 7 4. [rapporti patrimoniali] le parti danno atto di avere formalizzato - in ossequio agli accordi formalizzati nel ricorso introduttivo - la cessione, da parte della signora a favore del signor dell'immobile sito in Austria, Afritz, Parte_2 Parte_1
Schonblickwag 3/b [completo degli arredi e beni mobili ivi esistenti], già in comproprietà ai coniugi;
ciò alle condizioni indicate nel ricorso stesso;
5. [clausola di chiusura] fatto salvo quanto sopra e quanto più oltre convenuto nell'ottica divorzile, anche in un'ottica solutoria, con l'esatto adempimento degli obblighi reciprocamente assunti i signori e dichiarano di non avere Parte_1 Parte_2 alcunché a pretendere l'una dall'altro e viceversa a alcun titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni altra pendenza e rapporto di dare e avere e essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6. [spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.
All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione Voglia, quindi, il Tribunale, in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio:
[status] dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
a Venezia, con rito concordatario, in data 18 settembre 1993 (matrimonio trascritto al n. 5, parte II^, serie A,
[...]
Uff. 2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1993), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito alle seguenti condizioni:
1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); d) spese di custodia di prole minorenne (baby sitting) devono ritenersi non soggette al preventivo accordo laddove l'esigenza nasca con l'affido e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
e) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole. Quanto alle modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole le parti convengono, altresì che, nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (a mezzo lettera raccomandata o e-mail con prova di avvenuta lettura del messaggio). Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. pag. 3 di 7 i ricorrenti continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Continueranno a mantenere, reciprocamente, un atteggiamento rispettoso;
2. [casa coniugale]
l'immobile già destinato a casa coniugale sito al Lido di Venezia (VE), Malamocco, Strada della Marina n.
2 - di proprietà esclusiva del signor - continuerà ad essere assegnato allo stesso, completo di tutti i beni mobili e Parte_1 arredi che lo compongono, affinché lo abiti con i figli ed invero con il figlio AL, studente e economicamente non autosufficiente;
3. [mantenimento di AL e spese straordinarie] ciascuno dei genitori continuerà a provvedere, in via diretta, al mantenimento del figlio AL in occasione dei tempi di permanenza dello stesso presso di sé.
Per quanto riguarda le spese straordinarie (così come disciplinate dal protocollo di data 20.09.2019 del Tribunale di
Venezia - sopra riportato -) continueranno ad essere sostenute nella misura dell'80% da parte del signor Parte_1
e nella percentuale del 20% da parte della signora Parte_2
4. [contributo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 7° comma della legge 898/70 e successive modifiche e integrazioni] le parti, a mero titolo solutorio, hanno convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 7° comma della legge 898/70, che il signor riconosca a favore della signora a titolo di una tantum, la somma di euro Parte_1 Parte_2
54.000,00 [cinquattraquattromila,00 euro] da corrispondersi con le seguenti modalità:
euro 20.000,00 entro 2 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni qui indicate ove venga, tra l'altro, dichiarata equa siffatta corresponsione;
euro 14.000,00 decorsi 6 mesi dal versamento della somma di euro 20.000,00;
euro 10.000,00 decorsi ulteriori 6 mesi;
il saldo, pari ad euro 10.000,00, decorsi 18 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni qui indicate ove venga, tra l'altro, dichiarata equa siffatta corresponsione.
Con il puntuale adempimento di quanto sopra (ovvero con la corresponsione della somma di euro 54.000,00) la signora dichiara di non avere alcunché a pretendere dal signor ad alcun titolo o ragione dovendo Parte_2 Parte_1 tale versamento considerarsi definitivamente esaustivo di ogni pretesa economica della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 7° della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987.
In relazione a tale pattuizione le parti chiedono, dunque, che il Tribunale, in occasione della pronuncia dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Voglia dichiararne l'equità; ciò ai sensi del 7° comma della art. 5 della legge 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
5. [spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”; pag. 4 di 7 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per l'omologazione della separazione consensuale congiuntamente presentato dai coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/9/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 5 parte II serie A uff. 2 anno 1993, dal quale sono nati il
28/12/1995 il figlio , maggiorenne economicamente autosufficiente ed il 16/4/2000 Persona_1 il figlio , attualmente iscritto alla facoltà di ingegneria chimica delle materie presso Persona_2
l'università degli studi di Padova e non economicamente autosufficiente, con casa coniugale sita a Venezia
- Lido, località Malamocco, strada della Marina n. 2 di proprietà esclusiva di;
Parte_1 considerato che le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte fissata il 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con le quali hanno confermato l'accordo sulle condizioni di separazione;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse materiale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente AL, convivente presso la casa coniugale affidata al padre, prevedendosi il mantenimento dello stesso in via diretta quanto alle spese ordinarie oltre spese straordinarie come dettagliatamente specificate, ripartite per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre;
ritenuto pertanto che la separazione sia meritevole di omologa, essendo le condizioni economiche concordate congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito del definitivo;
rilevato che la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni pattuite;
C.F._1 Parte_2 C.F._2
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti RATIFICA le condizioni concordate dai coniugi di seguito integralmente riprodotte:
“1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Manterranno, reciprocamente, un atteggiamento rispettoso;
pag. 5 di 7 2. [casa coniugale]
l'immobile destinato a casa coniugale sito al Lido di Venezia (VE), Malamocco, Strada della Marina n.
2 - di proprietà esclusiva del signor - viene assegnato allo stesso, completo di tutti i beni mobili e arredi che lo compongono, Parte_1 affinché lo abiti con i figli e invero con il figlio AL, studente ed economicamente non autosufficiente.
Le parti convengono che la signora uscirà dall'appartamento, portando con sé tutti i propri effetti personali, il giorno Pt_2 del rogito riferito alla cessione della propria quota dell'immobile sito in Austria di cui al successivo punto 4;
3. [mantenimento di AL e spese straordinarie]
i genitori provvederanno, in via diretta, al mantenimento del figlio AL, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in occasione dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi.
Per quanto riguarda le spese straordinarie (così come disciplinate dal protocollo di data 20.09.2019 del Tribunale di
Venezia - che si riporta in nota completo anche della porzione relativa alla modalità con la quale manifestare l'eventuale dissenso rispetto ad una spesa per la quale è previsto il preventivo accordo tra i genitori2 -) verranno sostenute nella misura dell'80% da parte del signor e nella percentuale del 20% da parte della signora Parte_1 Parte_2 2a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di €400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima dell'affido.
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: ticket sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo:
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00; che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento pag. 6 di 7 4. [rapporti patrimoniali] le parti danno atto di avere formalizzato - in ossequio agli accordi formalizzati nel ricorso introduttivo - la cessione, da parte della signora a favore del signor dell'immobile sito in Austria, Afritz, Parte_2 Parte_1
Schonblickwag 3/b [completo degli arredi e beni mobili ivi esistenti], già in comproprietà ai coniugi;
ciò alle condizioni indicate nel ricorso stesso;
5. [clausola di chiusura] fatto salvo quanto sopra e quanto più oltre convenuto nell'ottica divorzile, anche in un'ottica solutoria, con l'esatto adempimento degli obblighi reciprocamente assunti i signori e dichiarano di non avere Parte_1 Parte_2 alcunché a pretendere l'una dall'altro e viceversa a alcun titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni altra pendenza e rapporto di dare e avere e essendo entrambi economicamente autosufficienti;
”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); d) spese di custodia di prole minorenne (baby sitting) devono ritenersi non soggette al preventivo accordo laddove l'esigenza nasca con l'affido e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
e) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole. Quanto alle modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole le parti convengono, altresì che, nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (a mezzo lettera raccomandata o e-mail con prova di avvenuta lettura del messaggio). Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. AL Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Giovanni ADAMI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Arianna TOSONI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “conclusioni in punto separazione coniugale:
[status] pronunciarsi la separazione coniugale tra il signor e la signora alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
pag. 1 di 7 1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Manterranno, reciprocamente, un atteggiamento rispettoso;
2. [casa coniugale]
l'immobile destinato a casa coniugale sito al Lido di Venezia (VE), Malamocco, Strada della Marina n.
2 - di proprietà esclusiva del signor - viene assegnato allo stesso, completo di tutti i beni mobili e arredi che lo compongono, Parte_1 affinché lo abiti con i figli e invero con il figlio AL, studente ed economicamente non autosufficiente.
Le parti convengono che la signora uscirà dall'appartamento, portando con sé tutti i propri effetti personali, il giorno Pt_2 del rogito riferito alla cessione della propria quota dell'immobile sito in Austria di cui al successivo punto 4;
3. [mantenimento di AL e spese straordinarie]
i genitori provvederanno, in via diretta, al mantenimento del figlio AL, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in occasione dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi.
Per quanto riguarda le spese straordinarie (così come disciplinate dal protocollo di data 20.09.2019 del Tribunale di
Venezia - che si riporta in nota completo anche della porzione relativa alla modalità con la quale manifestare l'eventuale dissenso rispetto ad una spesa per la quale è previsto il preventivo accordo tra i genitori1 -) verranno sostenute nella misura dell'80% da parte del signor e nella percentuale del 20% da parte della signora;
Parte_1 Parte_2
1 a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di €400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima dell'affido.
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: ticket sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo:
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00; che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
pag. 2 di 7 4. [rapporti patrimoniali] le parti danno atto di avere formalizzato - in ossequio agli accordi formalizzati nel ricorso introduttivo - la cessione, da parte della signora a favore del signor dell'immobile sito in Austria, Afritz, Parte_2 Parte_1
Schonblickwag 3/b [completo degli arredi e beni mobili ivi esistenti], già in comproprietà ai coniugi;
ciò alle condizioni indicate nel ricorso stesso;
5. [clausola di chiusura] fatto salvo quanto sopra e quanto più oltre convenuto nell'ottica divorzile, anche in un'ottica solutoria, con l'esatto adempimento degli obblighi reciprocamente assunti i signori e dichiarano di non avere Parte_1 Parte_2 alcunché a pretendere l'una dall'altro e viceversa a alcun titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni altra pendenza e rapporto di dare e avere e essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6. [spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.
All'esito del decorso del termine di legge e previo passaggio in giudicato della emananda sentenza di separazione Voglia, quindi, il Tribunale, in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio:
[status] dichiarare, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Parte_2
a Venezia, con rito concordatario, in data 18 settembre 1993 (matrimonio trascritto al n. 5, parte II^, serie A,
[...]
Uff. 2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1993), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione della sentenza e agli altri incombenti di rito alle seguenti condizioni:
1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); d) spese di custodia di prole minorenne (baby sitting) devono ritenersi non soggette al preventivo accordo laddove l'esigenza nasca con l'affido e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
e) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole. Quanto alle modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole le parti convengono, altresì che, nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (a mezzo lettera raccomandata o e-mail con prova di avvenuta lettura del messaggio). Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. pag. 3 di 7 i ricorrenti continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Continueranno a mantenere, reciprocamente, un atteggiamento rispettoso;
2. [casa coniugale]
l'immobile già destinato a casa coniugale sito al Lido di Venezia (VE), Malamocco, Strada della Marina n.
2 - di proprietà esclusiva del signor - continuerà ad essere assegnato allo stesso, completo di tutti i beni mobili e Parte_1 arredi che lo compongono, affinché lo abiti con i figli ed invero con il figlio AL, studente e economicamente non autosufficiente;
3. [mantenimento di AL e spese straordinarie] ciascuno dei genitori continuerà a provvedere, in via diretta, al mantenimento del figlio AL in occasione dei tempi di permanenza dello stesso presso di sé.
Per quanto riguarda le spese straordinarie (così come disciplinate dal protocollo di data 20.09.2019 del Tribunale di
Venezia - sopra riportato -) continueranno ad essere sostenute nella misura dell'80% da parte del signor Parte_1
e nella percentuale del 20% da parte della signora Parte_2
4. [contributo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 7° comma della legge 898/70 e successive modifiche e integrazioni] le parti, a mero titolo solutorio, hanno convenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 7° comma della legge 898/70, che il signor riconosca a favore della signora a titolo di una tantum, la somma di euro Parte_1 Parte_2
54.000,00 [cinquattraquattromila,00 euro] da corrispondersi con le seguenti modalità:
euro 20.000,00 entro 2 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni qui indicate ove venga, tra l'altro, dichiarata equa siffatta corresponsione;
euro 14.000,00 decorsi 6 mesi dal versamento della somma di euro 20.000,00;
euro 10.000,00 decorsi ulteriori 6 mesi;
il saldo, pari ad euro 10.000,00, decorsi 18 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni qui indicate ove venga, tra l'altro, dichiarata equa siffatta corresponsione.
Con il puntuale adempimento di quanto sopra (ovvero con la corresponsione della somma di euro 54.000,00) la signora dichiara di non avere alcunché a pretendere dal signor ad alcun titolo o ragione dovendo Parte_2 Parte_1 tale versamento considerarsi definitivamente esaustivo di ogni pretesa economica della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 7° della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987.
In relazione a tale pattuizione le parti chiedono, dunque, che il Tribunale, in occasione della pronuncia dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Voglia dichiararne l'equità; ciò ai sensi del 7° comma della art. 5 della legge 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
5. [spese della procedura] le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate.”; pag. 4 di 7 Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per l'omologazione della separazione consensuale congiuntamente presentato dai coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/9/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al n. 5 parte II serie A uff. 2 anno 1993, dal quale sono nati il
28/12/1995 il figlio , maggiorenne economicamente autosufficiente ed il 16/4/2000 Persona_1 il figlio , attualmente iscritto alla facoltà di ingegneria chimica delle materie presso Persona_2
l'università degli studi di Padova e non economicamente autosufficiente, con casa coniugale sita a Venezia
- Lido, località Malamocco, strada della Marina n. 2 di proprietà esclusiva di;
Parte_1 considerato che le parti sono state autorizzate a vivere separate all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte fissata il 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore delegato ex art. 473 bis.51 c.p.c., con le quali hanno confermato l'accordo sulle condizioni di separazione;
visto l'intervento del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse materiale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente AL, convivente presso la casa coniugale affidata al padre, prevedendosi il mantenimento dello stesso in via diretta quanto alle spese ordinarie oltre spese straordinarie come dettagliatamente specificate, ripartite per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre;
ritenuto pertanto che la separazione sia meritevole di omologa, essendo le condizioni economiche concordate congrue rispetto al quadro reddituale dei coniugi;
ritenuto di rimandare ogni determinazione in punto di spese all'esito del definitivo;
rilevato che la causa va rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni pattuite;
C.F._1 Parte_2 C.F._2
PRENDE ATTO degli accordi raggiunti dalle parti RATIFICA le condizioni concordate dai coniugi di seguito integralmente riprodotte:
“1. [autorizzazione ai coniugi a vivere separati]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza.
Manterranno, reciprocamente, un atteggiamento rispettoso;
pag. 5 di 7 2. [casa coniugale]
l'immobile destinato a casa coniugale sito al Lido di Venezia (VE), Malamocco, Strada della Marina n.
2 - di proprietà esclusiva del signor - viene assegnato allo stesso, completo di tutti i beni mobili e arredi che lo compongono, Parte_1 affinché lo abiti con i figli e invero con il figlio AL, studente ed economicamente non autosufficiente.
Le parti convengono che la signora uscirà dall'appartamento, portando con sé tutti i propri effetti personali, il giorno Pt_2 del rogito riferito alla cessione della propria quota dell'immobile sito in Austria di cui al successivo punto 4;
3. [mantenimento di AL e spese straordinarie]
i genitori provvederanno, in via diretta, al mantenimento del figlio AL, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, in occasione dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi.
Per quanto riguarda le spese straordinarie (così come disciplinate dal protocollo di data 20.09.2019 del Tribunale di
Venezia - che si riporta in nota completo anche della porzione relativa alla modalità con la quale manifestare l'eventuale dissenso rispetto ad una spesa per la quale è previsto il preventivo accordo tra i genitori2 -) verranno sostenute nella misura dell'80% da parte del signor e nella percentuale del 20% da parte della signora Parte_1 Parte_2 2a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di €400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima dell'affido.
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: ticket sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo:
spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di € 400,00; che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento pag. 6 di 7 4. [rapporti patrimoniali] le parti danno atto di avere formalizzato - in ossequio agli accordi formalizzati nel ricorso introduttivo - la cessione, da parte della signora a favore del signor dell'immobile sito in Austria, Afritz, Parte_2 Parte_1
Schonblickwag 3/b [completo degli arredi e beni mobili ivi esistenti], già in comproprietà ai coniugi;
ciò alle condizioni indicate nel ricorso stesso;
5. [clausola di chiusura] fatto salvo quanto sopra e quanto più oltre convenuto nell'ottica divorzile, anche in un'ottica solutoria, con l'esatto adempimento degli obblighi reciprocamente assunti i signori e dichiarano di non avere Parte_1 Parte_2 alcunché a pretendere l'una dall'altro e viceversa a alcun titolo o ragione avendo definito tra di loro ogni altra pendenza e rapporto di dare e avere e essendo entrambi economicamente autosufficienti;
”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); d) spese di custodia di prole minorenne (baby sitting) devono ritenersi non soggette al preventivo accordo laddove l'esigenza nasca con l'affido e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
e) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole. Quanto alle modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole le parti convengono, altresì che, nel caso di spese straordinarie che richiedano il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata in forma scritta (a mezzo lettera raccomandata o e-mail con prova di avvenuta lettura del messaggio). Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. pag. 7 di 7