Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1113
CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione

    Non specificato nel testo fornito.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La società mandataria non è titolare sostanziale del credito o del rapporto oggetto della controversia, pertanto difetta il presupposto sostanziale dell'imposizione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 57 D.P.R. n. 131/1986

    La qualità di 'parte' rilevante ai fini dell'imposta non può essere intesa in senso meramente formale-processuale, ma va riferita ai soggetti nei cui confronti la pronuncia produce effetti sostanziali e patrimoniali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 1704 e 1388 c.c. e art. 77 c.p.c.

    Nel mandato con rappresentanza, gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante. Tale principio rileva anche ai fini tributari per individuare il soggetto passivo dell'imposizione. L'imposizione in capo alla mandataria si tradurrebbe in una indebita estensione dell'obbligazione tributaria a soggetto estraneo al rapporto sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1113
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1113
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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