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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1113/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 355/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002SC0000019040001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 Resistente_1 dei Resistente_1 S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione n. 1094, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma procedeva alla liquidazione dell'imposta di registro per l'anno 2022 in misura proporzionale (aliquota del 3%), applicata su una base imponibile pari ad euro 615.843,62, per un importo complessivo di euro 18.792,00, oltre spese di notifica pari ad euro 8,75, in relazione alla sentenza n. 1904/22 emessa dalla Corte di Appello di Roma. L'Ufficio riteneva la società destinataria dell'obbligazione tributaria quale parte del giudizio definito con la pronuncia civile, procedendo pertanto alla liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. La società ricorrente deduceva:
1) il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, ritenuto carente in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi e della propria qualità di soggetto passivo;
2) il difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver agito nel giudizio civile quale mandataria con rappresentanza di Banca_2 S.p.A., senza essere parte sostanziale del rapporto giuridico definito dalla sentenza, i cui effetti si sarebbero prodotti esclusivamente nella sfera giuridica del mandante. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'atto impugnato. Con sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente la legittimazione passiva della società ricorrente in relazione all'imposta di registro liquidata, e disponeva la compensazione delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, in tema di obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, assumendo che l'obbligo tributario grava su tutte le parti del giudizio, indipendentemente dalla natura sostanziale del rapporto;
(ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c. nonché dell'art. 77 c.p.c., censurando la decisione di primo grado nella parte in cui ha valorizzato l'esistenza di un mandato con rappresentanza al fine di escludere la soggettività passiva della mandataria, sostenendo che la partecipazione al giudizio in nome proprio comporterebbe comunque l'assunzione della qualità di parte ai fini dell'imposta di registro. Resistente_1 Resistente_1 Resistente_1Si costituiva nel presente grado di giudizio la dei S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo di non essere parte sostanziale del rapporto definito dalla sentenza civile, atteso che il rapporto giuridico controverso e gli effetti della decisione riguarderebbero esclusivamente il Banca_2soggetto mandante, S.p.A., in nome e per conto del quale essa avrebbe agito in virtù di mandato con rappresentanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in infondato. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, ai sensi della citata disposizione, sarebbero solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti del giudizio concluso con la sentenza n. 1904/22 della Corte di Appello di Roma, con conseguente legittimità dell'avviso di liquidazione Resistente_1notificato a S.p.A. quale parte processuale. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'imposta di registro sugli atti giudiziari non colpisce il provvedimento in sé, quale atto formale, ma il rapporto giuridico sostanziale che in esso trova accertamento o definizione, quale manifestazione di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. (cfr. Cass., sez. V, 7 marzo 2019, n. 6596; Cass., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22908; Cass., sez. V, 30 dicembre 2021, n. 41931). La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 TUR deve essere interpretata in coerenza con il presupposto impositivo, sicché la qualità di “parte” rilevante ai fini dell'imposta non può essere intesa in senso meramente formale-processuale, ma va riferita ai soggetti nei cui confronti la pronuncia produce effetti sostanziali e patrimoniali (Cass., sez. V, 16 giugno 2017, n. 15027; Cass., sez. V, 12 aprile 2018, n. 9095). Diversamente opinando, si perverrebbe ad un'applicazione formalistica della norma, sganciata dal principio di capacità contributiva, finendo per assoggettare ad imposta soggetti privi di qualsiasi incidenza economico-giuridica rispetto al rapporto definito dalla sentenza. Resistente_1Nel caso di specie, risulta pacifico che S.p.A. abbia partecipato al giudizio civile quale mandataria con rappresentanza di Banca_2 S.p.A., e non quale titolare sostanziale del credito o del rapporto oggetto della controversia. Gli effetti patrimoniali della sentenza, così come il relativo spostamento di ricchezza – si producono esclusivamente nella sfera giuridica del mandante. Ne consegue che difetta, in capo alla mandataria, il presupposto sostanziale dell'imposizione, non potendo la solidarietà ex art. 57 TUR essere estesa ad un soggetto privo di collegamento economico con il rapporto definito. La decisione di primo grado si è, dunque, correttamente conformata ai principi affermati dalla Suprema Corte e merita conferma. Con il secondo motivo l'Ufficio deduce la violazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., assumendo che il mandato con rappresentanza non inciderebbe sulla soggettività passiva dell'imposta, atteso che la società mandataria avrebbe comunque agito in giudizio e, pertanto, dovrebbe considerarsi parte obbligata ai sensi dell'art. 57 TUR. Anche tale censura è infondata. Nel mandato con rappresentanza, ai sensi degli artt. 1704 e 1388 c.c., gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante. Tale principio non rileva esclusivamente sul piano civilistico, ma assume rilievo anche ai fini tributari, allorché occorra individuare il soggetto passivo dell'imposizione. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in materia di imposta di registro, occorre avere riguardo alla realtà sostanziale del rapporto e agli effetti economici prodotti dall'atto o dalla sentenza, non potendosi fondare la pretesa su una mera qualificazione formale (Cass., sez. V, 5 luglio 2017, n. 16666; Cass., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 4176). Nel caso in esame, l'Ufficio non ha contestato l'esistenza e la validità del mandato con rappresentanza, né ha allegato che la mandataria abbia acquisito diritti o benefici economici propri in conseguenza della pronuncia civile. È principio costante che l'imposta di registro sugli atti giudiziari richiede l'individuazione di un presupposto economico-giuridico effettivo, rappresentato dalla manifestazione di capacità contributiva correlata agli effetti della decisione (Cass., sez. V, 28 settembre 2016, n. 19169). Tale presupposto, Banca_2nel caso di specie, ricade esclusivamente sul mandante S.p.A., unico soggetto titolare del rapporto di leasing e delle connesse pretese creditorie. L'imposizione in capo alla mandataria si tradurrebbe, pertanto, in una indebita estensione dell'obbligazione tributaria a soggetto estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza, in contrasto con l'art. 53 Cost. e con l'interpretazione sistematica dell'art. 57 TUR. La soluzione cui perviene il Collegio si pone, inoltre, in linea di continuità con precedenti decisioni della medesima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, intervenute su identica questione tra le medesime parti o in fattispecie sovrapponibili. In particolare, questa Corte si è già pronunciata sull'appello n. 1876/2024, depositato il 16/04/2024; n. 4500/2023, depositato il 13/09/2023; n. 1034/2024, depositato il 29/02/2024, affermando il principio secondo cui l'obbligazione solidale di cui all'art. 57 TUR non può essere estesa al mandatario con rappresentanza che non sia parte sostanziale del rapporto definito dalla sentenza. Pur non configurandosi un vincolo di giudicato esterno in senso tecnico, tali precedenti assumono rilievo ai fini dell'esigenza di coerenza e uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale, soprattutto in presenza di contenzioso seriale afferente alla medesima questione di diritto. La decisione odierna si colloca, dunque, in un orientamento ormai consolidato, coerente con la giurisprudenza di legittimità e rispettoso del principio di capacità contributiva. In conclusione l'appello va rigettato, le spese seguono Ia soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del grado a favore di Resistente_1
in euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Giudice est. Liliana Speranza La Presidente Giuliana Passero
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 355/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 48-50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8552/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022002SC0000019040001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Resistente_1 Resistente_1 dei Resistente_1 S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione n. 1094, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma procedeva alla liquidazione dell'imposta di registro per l'anno 2022 in misura proporzionale (aliquota del 3%), applicata su una base imponibile pari ad euro 615.843,62, per un importo complessivo di euro 18.792,00, oltre spese di notifica pari ad euro 8,75, in relazione alla sentenza n. 1904/22 emessa dalla Corte di Appello di Roma. L'Ufficio riteneva la società destinataria dell'obbligazione tributaria quale parte del giudizio definito con la pronuncia civile, procedendo pertanto alla liquidazione dell'imposta ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. La società ricorrente deduceva:
1) il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione, ritenuto carente in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi e della propria qualità di soggetto passivo;
2) il difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver agito nel giudizio civile quale mandataria con rappresentanza di Banca_2 S.p.A., senza essere parte sostanziale del rapporto giuridico definito dalla sentenza, i cui effetti si sarebbero prodotti esclusivamente nella sfera giuridica del mandante. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'atto impugnato. Con sentenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente la legittimazione passiva della società ricorrente in relazione all'imposta di registro liquidata, e disponeva la compensazione delle spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, deducendo: (i) la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, in tema di obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, assumendo che l'obbligo tributario grava su tutte le parti del giudizio, indipendentemente dalla natura sostanziale del rapporto;
(ii) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1704 e 1388 c.c. nonché dell'art. 77 c.p.c., censurando la decisione di primo grado nella parte in cui ha valorizzato l'esistenza di un mandato con rappresentanza al fine di escludere la soggettività passiva della mandataria, sostenendo che la partecipazione al giudizio in nome proprio comporterebbe comunque l'assunzione della qualità di parte ai fini dell'imposta di registro. Resistente_1 Resistente_1 Resistente_1Si costituiva nel presente grado di giudizio la dei S.p.A., chiedendo il rigetto dell'appello e ribadendo di non essere parte sostanziale del rapporto definito dalla sentenza civile, atteso che il rapporto giuridico controverso e gli effetti della decisione riguarderebbero esclusivamente il Banca_2soggetto mandante, S.p.A., in nome e per conto del quale essa avrebbe agito in virtù di mandato con rappresentanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in infondato. Con il primo motivo l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che, ai sensi della citata disposizione, sarebbero solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro tutte le parti del giudizio concluso con la sentenza n. 1904/22 della Corte di Appello di Roma, con conseguente legittimità dell'avviso di liquidazione Resistente_1notificato a S.p.A. quale parte processuale. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'imposta di registro sugli atti giudiziari non colpisce il provvedimento in sé, quale atto formale, ma il rapporto giuridico sostanziale che in esso trova accertamento o definizione, quale manifestazione di capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost. (cfr. Cass., sez. V, 7 marzo 2019, n. 6596; Cass., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 22908; Cass., sez. V, 30 dicembre 2021, n. 41931). La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligazione solidale prevista dall'art. 57 TUR deve essere interpretata in coerenza con il presupposto impositivo, sicché la qualità di “parte” rilevante ai fini dell'imposta non può essere intesa in senso meramente formale-processuale, ma va riferita ai soggetti nei cui confronti la pronuncia produce effetti sostanziali e patrimoniali (Cass., sez. V, 16 giugno 2017, n. 15027; Cass., sez. V, 12 aprile 2018, n. 9095). Diversamente opinando, si perverrebbe ad un'applicazione formalistica della norma, sganciata dal principio di capacità contributiva, finendo per assoggettare ad imposta soggetti privi di qualsiasi incidenza economico-giuridica rispetto al rapporto definito dalla sentenza. Resistente_1Nel caso di specie, risulta pacifico che S.p.A. abbia partecipato al giudizio civile quale mandataria con rappresentanza di Banca_2 S.p.A., e non quale titolare sostanziale del credito o del rapporto oggetto della controversia. Gli effetti patrimoniali della sentenza, così come il relativo spostamento di ricchezza – si producono esclusivamente nella sfera giuridica del mandante. Ne consegue che difetta, in capo alla mandataria, il presupposto sostanziale dell'imposizione, non potendo la solidarietà ex art. 57 TUR essere estesa ad un soggetto privo di collegamento economico con il rapporto definito. La decisione di primo grado si è, dunque, correttamente conformata ai principi affermati dalla Suprema Corte e merita conferma. Con il secondo motivo l'Ufficio deduce la violazione degli artt. 1704 e 1388 c.c., assumendo che il mandato con rappresentanza non inciderebbe sulla soggettività passiva dell'imposta, atteso che la società mandataria avrebbe comunque agito in giudizio e, pertanto, dovrebbe considerarsi parte obbligata ai sensi dell'art. 57 TUR. Anche tale censura è infondata. Nel mandato con rappresentanza, ai sensi degli artt. 1704 e 1388 c.c., gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante. Tale principio non rileva esclusivamente sul piano civilistico, ma assume rilievo anche ai fini tributari, allorché occorra individuare il soggetto passivo dell'imposizione. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in materia di imposta di registro, occorre avere riguardo alla realtà sostanziale del rapporto e agli effetti economici prodotti dall'atto o dalla sentenza, non potendosi fondare la pretesa su una mera qualificazione formale (Cass., sez. V, 5 luglio 2017, n. 16666; Cass., sez. V, 19 febbraio 2020, n. 4176). Nel caso in esame, l'Ufficio non ha contestato l'esistenza e la validità del mandato con rappresentanza, né ha allegato che la mandataria abbia acquisito diritti o benefici economici propri in conseguenza della pronuncia civile. È principio costante che l'imposta di registro sugli atti giudiziari richiede l'individuazione di un presupposto economico-giuridico effettivo, rappresentato dalla manifestazione di capacità contributiva correlata agli effetti della decisione (Cass., sez. V, 28 settembre 2016, n. 19169). Tale presupposto, Banca_2nel caso di specie, ricade esclusivamente sul mandante S.p.A., unico soggetto titolare del rapporto di leasing e delle connesse pretese creditorie. L'imposizione in capo alla mandataria si tradurrebbe, pertanto, in una indebita estensione dell'obbligazione tributaria a soggetto estraneo al rapporto sostanziale definito dalla sentenza, in contrasto con l'art. 53 Cost. e con l'interpretazione sistematica dell'art. 57 TUR. La soluzione cui perviene il Collegio si pone, inoltre, in linea di continuità con precedenti decisioni della medesima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, intervenute su identica questione tra le medesime parti o in fattispecie sovrapponibili. In particolare, questa Corte si è già pronunciata sull'appello n. 1876/2024, depositato il 16/04/2024; n. 4500/2023, depositato il 13/09/2023; n. 1034/2024, depositato il 29/02/2024, affermando il principio secondo cui l'obbligazione solidale di cui all'art. 57 TUR non può essere estesa al mandatario con rappresentanza che non sia parte sostanziale del rapporto definito dalla sentenza. Pur non configurandosi un vincolo di giudicato esterno in senso tecnico, tali precedenti assumono rilievo ai fini dell'esigenza di coerenza e uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale, soprattutto in presenza di contenzioso seriale afferente alla medesima questione di diritto. La decisione odierna si colloca, dunque, in un orientamento ormai consolidato, coerente con la giurisprudenza di legittimità e rispettoso del principio di capacità contributiva. In conclusione l'appello va rigettato, le spese seguono Ia soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese del grado a favore di Resistente_1
in euro 1.300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
La Giudice est. Liliana Speranza La Presidente Giuliana Passero