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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8645 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 13627/2024 R.G.
premesso che con decreto del 17.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 12.11.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Parte_1 C.F._1 Marone e Assunta Di Stefano
- ricorrente -
E in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela CP_2 Capannolo e Erminio Capasso - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la ricorrente, premesso di essere in possesso di laurea infermieristica pediatrica, di essere abilitata a tale attività e di essere iscritta al relativo Albo Professionale, ha dedotto:
- che nell'arco temporale tra il 26.6.2006 ed 31.8.2019 ha lavorato senza soluzione di continuità per l'azienda convenuta in forza di un contratto annuale di prestazione d'opera professionale, stipulato ai sensi dell'art. 2222 c.c., più volte prorogato, avente ad oggetto
“le prestazioni infermieristiche durante il trasporto urgente di neonati in imminente pericolo di vita, dai luoghi di nascita alle strutture specializzate di cura” da svolgersi presso il servizio STEN (Servizio Trasporto di Emergenza Neonatale dell' ; CP_3
- che, inoltre, è stata assegnata anche al reparto TIN, come risulta dall'ordine di servizio a firma del Prof. Persona_1
- che in data 1.9.2019, in seguito a superamento di concorso, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.
1 Lamenta che nel periodo dal 26.6.2006 ed 31.8.2019, nonostante la formale qualificazione giuridica, il rapporto di lavoro con la convenuta è stato di natura subordinata visto che:
- ha svolto le sue mansioni, come specificate in ricorso, senza alcuna autonomia decisionale e gestionale, ma sulla base di precise direttive del direttore delle Aree Funzionali di Neonatologia terapia intensiva Neonatale e Responsabile dello STEN prof.
[...]
, nonché delle caposala che si sono succedute nel tempo e, segnatamente, della Per_2 dott.ssa prima e poi della dott.ssa ; Controparte_4 Persona_3
- è sempre stata inserita sia nei turni del servizio STEN sia in quelli del reparto TIN;
- tali turni erano programmati mensilmente dal caposala e successivamente depositati in archivio presso segreteria del;
CP_5
- in sintesi, è stata inserita nella struttura organica del Dipartimento, con subordinazione gerarchica nei confronti dei dirigenti superiori al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato;
- l'orario di lavoro è stato di 36 ore settimanali con turnazione effettuata su turni di 12 ore di giorno e 12 ore di notte, comprendente anche i giorni festivi;
- è sempre stata inserita nei turni di ferie (festività natalizie, pasquali e ferie estive) del personale strutturato, in maniera tale da garantire l'erogazione dei servizi assistenziali;
- ha sempre dovuto informare i suoi responsabili di proprie eventuali assenze, giustificandole;
- ha, quindi, svolto “le medesime mansioni effettuate dal personale medico strutturato in servizio presso l'amministrazione convenuta per cui poteva ritenersi stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale utilizzando la medesima strumentazione, lo stesso indirizzo di posta elettronica, il tutto sotto le direttive quotidiane dei superiori gerarchici succedutisi nel tempo”;
- “ha svolto sempre le medesime mansioni e con le medesime modalità sia nel corso dei rapporti qualificati come di prestazione d'opera, sia allorquando il rapporto è stato trasformato come di natura subordinata a tempo indeterminato”. Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: a) Accertare e dichiarare che tra la dott.ssa e l' Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dal Controparte_1 26.6.2006 al 31.8.2019; b) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c., a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
c) Pertanto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la differenza tra quanto previsto per un dipendente di ruolo di pari livello e qualifica e quanto dalla stessa percepito sulla base dei contratti susseguitisi nel tempo e risultanti dalle buste paga e dalle certificazioni in atti;
d) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 131.827,04 a titolo di differenze retributive maturate durante il descritto rapporto di lavoro, nonché alla liquidazione del trattamento di fine rapporto nella misura di € 30.204,36, il tutto oltre interessi legali e risarcimento del danno per il diminuito valore del credito;
e) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ed il consequenziale obbligo della resistente a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale per il periodo dal 26.6.2006 al 31.8.2019 durante il quale si è svolto il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la A.O.U. Federico II ovvero dalla diversa data che dovesse risultare nel corso del presente giudizio;
il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
2 Si è costituita tempestivamente l' Controparte_1 Contr
d'ora in poi – per brevità – concludendo per il rigetto della domanda.
[...] In particolare, in primo luogo ha eccepito il “divieto di costituzione di contatti a tempo indeterminato” in ragione del dettato di cui all'art. 36 del D.Lvo 165/2001.
“In ogni caso”:
- ha rappresentato che “nella narrazione contenuta nel ricorso, difettano “ictu oculi” quegli elementi di “esclusività, controllo gerarchico, continuità nella retribuzione” che caratterizzano il vincolo di subordinazione dei rapporti di impiego alle dipendenze della P.a.”;
- ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito in giudizio anche l' che ha così concluso: CP_2
“ove dovesse accertarsi la sussistenza e rilevanza dei fatti dedotti in giudizio - condannare la convenuta , datrice di lavoro al pagamento in favore dell' dei Controparte_1 CP_2 contributi che all'esito del giudizio risultassero dovuti in dipendenza del rapporto di lavoro dedotto in causa, nei limiti della prescrizione quinquennale di legge, rigettando ogni richiesta avanzata dalla ricorrente nei confronti dell'Ente previdenziale convenuto e condannando la sola Azienda datrice di lavoro convenuta alle spese di causa”.
*** In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente si è limitata a chiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “di fatto” ex art. Contr 2126 c.c. con l' convenuta, nonché le conseguenti differenze retributive e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Di qui l'irrilevanza della normativa richiamata dall'AOU in memoria difensiva che, anche nei casi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, impedisce la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni.
Ciò posto, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che costituiscono circostanze pacifiche, in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva dalla AOU, oltre che emergenti dalla documentazione in atti, quelle per le quali:
- in data 23.6.2026 la ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di un anno a decorrere dal 26.6.2006, avente ad oggetto “le prestazioni infermieristiche durante il trasporto urgente di neonati in imminente pericolo di vita, dai luoghi di nascita alle strutture specializzate di cura” da svolgersi presso il servizio STEN, ossia il Servizio Trasporto di Emergenza Neonatale dell' cfr. doc. CP_3
2 della produzione attorea);
- tale contratto è stato più volte prorogato senza soluzione di continuità fino a quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2019 (cfr. doc. 2 della produzione attorea).
Deve, inoltre, rilevarsi che la AOU neppure ha contestato le specifiche allegazioni attoree relative alle modalità con cui l'istante ha reso la prestazione nel periodo oggetto di causa, e segnatamente dal 26.6.2006 al 31.8.2019; modalità che, pertanto, pure devono ritenersi pacifiche. 3 Proprio in ragione della mancata contestazione delle circostanze di fatto allegate in ricorso, la prova testimoniale chiesta dall'istante si è rivelata superflua e, dunque, non è stata ammessa.
Il nodo principale della controversia, pertanto, attiene alla natura del rapporto intercorso tra le parti, così come allegato in ricorso, nel periodo dal 26.6.2006 al 31.8.2019, visto che:
- parte ricorrente ritiene che, al di là dell'aspetto formale, lo stesso è stato di fatto un unico rapporto di lavoro subordinato avendone tutte le caratteristiche;
- l'AOU ha contestato tale tesi, ritenendo l'“inesistenza di elementi fattuali indizianti la subordinazione”.
È dunque opportuno richiamare gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Premesso che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. Lav. 16.1.1996 n. 326), quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tali elementi possono essere: la natura della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro.
Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, inoltre, si rammenta che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro, che dei diritti azionati rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Ciò posto, si osserva che dalle allegazioni attoree, che come innanzi evidenziato devono ritenersi pacifiche, si evince che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'AOU dal 26.6.2006 al 31.8.2019 ha presentato gli elementi caratterizzanti la subordinazione.
La ricorrente, infatti, come dedotto in ricorso e non contestato dall'AOU:
4 - ha espletato le mansioni presso il servizio STEN (Servizio Trasporto di Emergenza Neonatale dell' oggetto del contratto stipulato il 23.6.2006, poi prorogato fino al CP_3 dicembre 2019 (cfr. proroghe di cui al doc. 2 della produzione attorea), oltre che quelle Par assegnatele successivamente presso il reparto , senza alcuna autonomia decisionale e gestionale, ma sulla base di precise direttive del direttore delle Aree Funzionali di Neonatologia terapia intensiva Neonatale e Responsabile dello STEN prof.
[...]
, nonché delle caposala che si sono succedute nel tempo e, segnatamente, della Per_2 dott.ssa prima e poi della dott.ssa ; Controparte_4 Persona_3
- ha sempre dovuto informare i suoi responsabili di proprie eventuali assenze, giustificandole.
Sono, inoltre, parimenti pacifiche, in quanto incontestate, le seguenti circostanze:
- che la ricorrente è stata tenuta a rispettare uno specifico orario di lavoro indicatole dalla AOU;
- che, peraltro, la stessa è stata costantemente inserita sia nei turni mensili del servizio STEN sia in quelli del reparto TIN unitamente al personale a tempo indeterminato;
- che l'orario di lavoro è stato di 36 ore settimanali con turnazione effettuata su turni di 12 ore di giorno e 12 ore di notte, comprendente anche i giorni festivi;
- che l'istante medesima è sempre stata inserita nei turni di ferie (festività natalizie, pasquali e ferie estive) del personale strutturato, in maniera tale da garantire l'erogazione dei servizi assistenziali;
- che, a riprova di quanto appena esposto, la ha svolto le medesime mansioni, con Pt_1 le medesime modalità sia nel periodo oggetto di domanda, durante il quale il rapporto è stato formalmente instaurato ai sensi dell'art. 2222 c.c., sia a decorrere dall'1.9.2019, data in cui è stata assunta a tempo indeterminato.
In sostanza la ricorrente, non solo è stata sottoposta al potere organizzativo e direttivo dell'AOU, da intendersi come vincolo di natura personale che si è tradotto nella assenza di autonomia nell'espletamento della prestazione, ma è stata inserita nell'organizzazione della AOU convenuta.
In ragione di quanto fin qui esposto deve ritenersi che il rapporto di lavoro intercorso tra la Contr ricorrente e l' convenuta dal 26.6.2006 al 31.8.2019, al di là della formale qualificazione giuridica, di fatto è stato un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Pertanto, in applicazione dell'art. 2126 c.c. la ricorrente ha diritto alle differenze economiche tra la retribuzione mensile (compresa la 13^ mensilità) prevista dal CCNL di categoria e quella percepita in ragione del contratto stipulato ex art. 2222 c.c. più volte prorogato.
Il diritto a tali differenze economiche, però, è in gran parte estinto in ragione della Contr prescrizione tempestivamente eccepita dalla prescrizione che, vertendosi in tema di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è decorsa in costanza di rapporto.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte che ha statuito che “In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela” (cfr. sentenza n. 35676/2021).
5 Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere costituito dalla notifica del ricorso giudiziale in esame, avvenuta il 26.6.2024 (cfr. la relativa “ricevuta di consegna” nella produzione attorea), è estinto il diritto della ricorrente a percepire le differenze economiche sulle retribuzioni mensili vantate fino al 26.6.2019.
In sostanza, all'istante devono essere riconosciute le suindicate differenze economiche dal 27.6.2019 al 31.8.2019.
Per la quantificazione del dovuto può farsi riferimento ai conteggi attorei in quanto correttamente elaborati e non contestati.
Sulla base degli stessi, e tenuto conto della suindicata prescrizione, alla ricorrente deve essere riconosciuta a titolo di differenze economiche sulla retribuzione mensile la complessiva somma di € 2.469,76 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
Quanto al TFR la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni in tema di assunzione del dipendente e, nello specifico, di quelle sulla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non può tradursi nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non preclude la maturazione del diritto del lavoratore al TFR, qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore coordinato e continuativo ha eseguito prestazioni di natura subordinata”.
Deve, però, tenersi conto della circostanza per la quale per i pubblici dipendenti CP_ contrattualizzati assunti dopo il 31.12.2000, tale emolumento viene erogato dall'
Conseguentemente la domanda di condanna al versamento del TFR avanzata esclusivamente nei confronti dell'AOU deve essere rigettata, non essendo quest'ultima legittimata passiva.
In ragione dell'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata di fatto, infine, deve essere dichiarato (stante la domanda attorea meramente dichiarativa) il diritto della ricorrente, con conseguenziale obbligo dell'AOU, ad ottenere la regolarizzazione presso CP_ l' della propria posizione assicurativa e contributiva, mediante il versamento a tale ente dei relativi contributi in relazione al suindicato periodo per il quale è stata disposta la condanna a pagare le differenze retributive, e segnatamente dal 27.6.2019 al 31.8.2019, tenendo conto della retribuzione dovuta come da conteggi attorei ai quali si rimanda.
In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate tra la ricorrente e l'AOU nella misura di due terzi;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
CP_ In ragione della posizione processuale dell' invece, le spese di lite tra la ricorrente e tale ente vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
6 a) dichiara che tra la ricorrente e l' Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dal 26.6.2006 al
[...] 31.8.2019; b) per l'effetto,
- condanna l' a Controparte_1 pagare in favore della ricorrente la somma di € 2.469,76 a titolo di differenze retributive dal 27.6.2019 al 31.8.2019, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
- dichiara il diritto della ricorrente, con conseguenziale obbligo dell'AOU, ad ottenere CP_ la regolarizzazione presso l' della propria posizione assicurativa e contributiva dal 27.6.2019 al 31.8.2019, mediante il versamento a tale ente dei relativi contributi tenendo conto della retribuzione dovuta come da conteggi attorei ai quali si rimanda;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'
[...] nella misura di due terzi e condanna quest'ultima a Controparte_1 pagare in favore della prima il residuo;
residuo che liquida in € 1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15% ed € 126,50 per contributo unificato, con attribuzione all'avv. Riccardo Marone dichiaratosi anticipatario;
e) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_2
Si comunichi.
In Napoli, il 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 13627/2024 R.G.
premesso che con decreto del 17.4.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 12.11.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Parte_1 C.F._1 Marone e Assunta Di Stefano
- ricorrente -
E in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela CP_2 Capannolo e Erminio Capasso - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la ricorrente, premesso di essere in possesso di laurea infermieristica pediatrica, di essere abilitata a tale attività e di essere iscritta al relativo Albo Professionale, ha dedotto:
- che nell'arco temporale tra il 26.6.2006 ed 31.8.2019 ha lavorato senza soluzione di continuità per l'azienda convenuta in forza di un contratto annuale di prestazione d'opera professionale, stipulato ai sensi dell'art. 2222 c.c., più volte prorogato, avente ad oggetto
“le prestazioni infermieristiche durante il trasporto urgente di neonati in imminente pericolo di vita, dai luoghi di nascita alle strutture specializzate di cura” da svolgersi presso il servizio STEN (Servizio Trasporto di Emergenza Neonatale dell' ; CP_3
- che, inoltre, è stata assegnata anche al reparto TIN, come risulta dall'ordine di servizio a firma del Prof. Persona_1
- che in data 1.9.2019, in seguito a superamento di concorso, è stata assunta con contratto a tempo indeterminato.
1 Lamenta che nel periodo dal 26.6.2006 ed 31.8.2019, nonostante la formale qualificazione giuridica, il rapporto di lavoro con la convenuta è stato di natura subordinata visto che:
- ha svolto le sue mansioni, come specificate in ricorso, senza alcuna autonomia decisionale e gestionale, ma sulla base di precise direttive del direttore delle Aree Funzionali di Neonatologia terapia intensiva Neonatale e Responsabile dello STEN prof.
[...]
, nonché delle caposala che si sono succedute nel tempo e, segnatamente, della Per_2 dott.ssa prima e poi della dott.ssa ; Controparte_4 Persona_3
- è sempre stata inserita sia nei turni del servizio STEN sia in quelli del reparto TIN;
- tali turni erano programmati mensilmente dal caposala e successivamente depositati in archivio presso segreteria del;
CP_5
- in sintesi, è stata inserita nella struttura organica del Dipartimento, con subordinazione gerarchica nei confronti dei dirigenti superiori al pari di qualsiasi altro lavoratore subordinato;
- l'orario di lavoro è stato di 36 ore settimanali con turnazione effettuata su turni di 12 ore di giorno e 12 ore di notte, comprendente anche i giorni festivi;
- è sempre stata inserita nei turni di ferie (festività natalizie, pasquali e ferie estive) del personale strutturato, in maniera tale da garantire l'erogazione dei servizi assistenziali;
- ha sempre dovuto informare i suoi responsabili di proprie eventuali assenze, giustificandole;
- ha, quindi, svolto “le medesime mansioni effettuate dal personale medico strutturato in servizio presso l'amministrazione convenuta per cui poteva ritenersi stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale utilizzando la medesima strumentazione, lo stesso indirizzo di posta elettronica, il tutto sotto le direttive quotidiane dei superiori gerarchici succedutisi nel tempo”;
- “ha svolto sempre le medesime mansioni e con le medesime modalità sia nel corso dei rapporti qualificati come di prestazione d'opera, sia allorquando il rapporto è stato trasformato come di natura subordinata a tempo indeterminato”. Sulla base di tali premesse ha concluso chiedendo: a) Accertare e dichiarare che tra la dott.ssa e l' Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dal Controparte_1 26.6.2006 al 31.8.2019; b) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 c.c., a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
c) Pertanto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la differenza tra quanto previsto per un dipendente di ruolo di pari livello e qualifica e quanto dalla stessa percepito sulla base dei contratti susseguitisi nel tempo e risultanti dalle buste paga e dalle certificazioni in atti;
d) Condannare, in ogni caso, la resistente al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 131.827,04 a titolo di differenze retributive maturate durante il descritto rapporto di lavoro, nonché alla liquidazione del trattamento di fine rapporto nella misura di € 30.204,36, il tutto oltre interessi legali e risarcimento del danno per il diminuito valore del credito;
e) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ed il consequenziale obbligo della resistente a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale per il periodo dal 26.6.2006 al 31.8.2019 durante il quale si è svolto il rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la A.O.U. Federico II ovvero dalla diversa data che dovesse risultare nel corso del presente giudizio;
il tutto con vittoria dei compensi di lite, con attribuzione.
2 Si è costituita tempestivamente l' Controparte_1 Contr
d'ora in poi – per brevità – concludendo per il rigetto della domanda.
[...] In particolare, in primo luogo ha eccepito il “divieto di costituzione di contatti a tempo indeterminato” in ragione del dettato di cui all'art. 36 del D.Lvo 165/2001.
“In ogni caso”:
- ha rappresentato che “nella narrazione contenuta nel ricorso, difettano “ictu oculi” quegli elementi di “esclusività, controllo gerarchico, continuità nella retribuzione” che caratterizzano il vincolo di subordinazione dei rapporti di impiego alle dipendenze della P.a.”;
- ha eccepito la prescrizione.
Si è costituito in giudizio anche l' che ha così concluso: CP_2
“ove dovesse accertarsi la sussistenza e rilevanza dei fatti dedotti in giudizio - condannare la convenuta , datrice di lavoro al pagamento in favore dell' dei Controparte_1 CP_2 contributi che all'esito del giudizio risultassero dovuti in dipendenza del rapporto di lavoro dedotto in causa, nei limiti della prescrizione quinquennale di legge, rigettando ogni richiesta avanzata dalla ricorrente nei confronti dell'Ente previdenziale convenuto e condannando la sola Azienda datrice di lavoro convenuta alle spese di causa”.
*** In primo luogo deve rilevarsi che la ricorrente si è limitata a chiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “di fatto” ex art. Contr 2126 c.c. con l' convenuta, nonché le conseguenti differenze retributive e la regolarizzazione della posizione contributiva.
Di qui l'irrilevanza della normativa richiamata dall'AOU in memoria difensiva che, anche nei casi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori, impedisce la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni.
Ciò posto, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che costituiscono circostanze pacifiche, in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva dalla AOU, oltre che emergenti dalla documentazione in atti, quelle per le quali:
- in data 23.6.2026 la ricorrente ha stipulato con la convenuta un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di un anno a decorrere dal 26.6.2006, avente ad oggetto “le prestazioni infermieristiche durante il trasporto urgente di neonati in imminente pericolo di vita, dai luoghi di nascita alle strutture specializzate di cura” da svolgersi presso il servizio STEN, ossia il Servizio Trasporto di Emergenza Neonatale dell' cfr. doc. CP_3
2 della produzione attorea);
- tale contratto è stato più volte prorogato senza soluzione di continuità fino a quando la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2019 (cfr. doc. 2 della produzione attorea).
Deve, inoltre, rilevarsi che la AOU neppure ha contestato le specifiche allegazioni attoree relative alle modalità con cui l'istante ha reso la prestazione nel periodo oggetto di causa, e segnatamente dal 26.6.2006 al 31.8.2019; modalità che, pertanto, pure devono ritenersi pacifiche. 3 Proprio in ragione della mancata contestazione delle circostanze di fatto allegate in ricorso, la prova testimoniale chiesta dall'istante si è rivelata superflua e, dunque, non è stata ammessa.
Il nodo principale della controversia, pertanto, attiene alla natura del rapporto intercorso tra le parti, così come allegato in ricorso, nel periodo dal 26.6.2006 al 31.8.2019, visto che:
- parte ricorrente ritiene che, al di là dell'aspetto formale, lo stesso è stato di fatto un unico rapporto di lavoro subordinato avendone tutte le caratteristiche;
- l'AOU ha contestato tale tesi, ritenendo l'“inesistenza di elementi fattuali indizianti la subordinazione”.
È dunque opportuno richiamare gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione sottoposta all'attenzione del giudicante.
Elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore di lavoro ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Premesso che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. Lav. 16.1.1996 n. 326), quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evenienze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tali elementi possono essere: la natura della prestazione, la continuità e l'esclusività di essa, l'incidenza del rischio, l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la presenza di un complesso di risorse organizzate, la forma di retribuzione, l'osservanza di un orario di lavoro.
Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, inoltre, si rammenta che spetta a colui che agisce provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro, che dei diritti azionati rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico.
Ciò posto, si osserva che dalle allegazioni attoree, che come innanzi evidenziato devono ritenersi pacifiche, si evince che il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e l'AOU dal 26.6.2006 al 31.8.2019 ha presentato gli elementi caratterizzanti la subordinazione.
La ricorrente, infatti, come dedotto in ricorso e non contestato dall'AOU:
4 - ha espletato le mansioni presso il servizio STEN (Servizio Trasporto di Emergenza Neonatale dell' oggetto del contratto stipulato il 23.6.2006, poi prorogato fino al CP_3 dicembre 2019 (cfr. proroghe di cui al doc. 2 della produzione attorea), oltre che quelle Par assegnatele successivamente presso il reparto , senza alcuna autonomia decisionale e gestionale, ma sulla base di precise direttive del direttore delle Aree Funzionali di Neonatologia terapia intensiva Neonatale e Responsabile dello STEN prof.
[...]
, nonché delle caposala che si sono succedute nel tempo e, segnatamente, della Per_2 dott.ssa prima e poi della dott.ssa ; Controparte_4 Persona_3
- ha sempre dovuto informare i suoi responsabili di proprie eventuali assenze, giustificandole.
Sono, inoltre, parimenti pacifiche, in quanto incontestate, le seguenti circostanze:
- che la ricorrente è stata tenuta a rispettare uno specifico orario di lavoro indicatole dalla AOU;
- che, peraltro, la stessa è stata costantemente inserita sia nei turni mensili del servizio STEN sia in quelli del reparto TIN unitamente al personale a tempo indeterminato;
- che l'orario di lavoro è stato di 36 ore settimanali con turnazione effettuata su turni di 12 ore di giorno e 12 ore di notte, comprendente anche i giorni festivi;
- che l'istante medesima è sempre stata inserita nei turni di ferie (festività natalizie, pasquali e ferie estive) del personale strutturato, in maniera tale da garantire l'erogazione dei servizi assistenziali;
- che, a riprova di quanto appena esposto, la ha svolto le medesime mansioni, con Pt_1 le medesime modalità sia nel periodo oggetto di domanda, durante il quale il rapporto è stato formalmente instaurato ai sensi dell'art. 2222 c.c., sia a decorrere dall'1.9.2019, data in cui è stata assunta a tempo indeterminato.
In sostanza la ricorrente, non solo è stata sottoposta al potere organizzativo e direttivo dell'AOU, da intendersi come vincolo di natura personale che si è tradotto nella assenza di autonomia nell'espletamento della prestazione, ma è stata inserita nell'organizzazione della AOU convenuta.
In ragione di quanto fin qui esposto deve ritenersi che il rapporto di lavoro intercorso tra la Contr ricorrente e l' convenuta dal 26.6.2006 al 31.8.2019, al di là della formale qualificazione giuridica, di fatto è stato un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Pertanto, in applicazione dell'art. 2126 c.c. la ricorrente ha diritto alle differenze economiche tra la retribuzione mensile (compresa la 13^ mensilità) prevista dal CCNL di categoria e quella percepita in ragione del contratto stipulato ex art. 2222 c.c. più volte prorogato.
Il diritto a tali differenze economiche, però, è in gran parte estinto in ragione della Contr prescrizione tempestivamente eccepita dalla prescrizione che, vertendosi in tema di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, è decorsa in costanza di rapporto.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte che ha statuito che “In questa sede il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela” (cfr. sentenza n. 35676/2021).
5 Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere costituito dalla notifica del ricorso giudiziale in esame, avvenuta il 26.6.2024 (cfr. la relativa “ricevuta di consegna” nella produzione attorea), è estinto il diritto della ricorrente a percepire le differenze economiche sulle retribuzioni mensili vantate fino al 26.6.2019.
In sostanza, all'istante devono essere riconosciute le suindicate differenze economiche dal 27.6.2019 al 31.8.2019.
Per la quantificazione del dovuto può farsi riferimento ai conteggi attorei in quanto correttamente elaborati e non contestati.
Sulla base degli stessi, e tenuto conto della suindicata prescrizione, alla ricorrente deve essere riconosciuta a titolo di differenze economiche sulla retribuzione mensile la complessiva somma di € 2.469,76 oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo.
Quanto al TFR la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “nel pubblico impiego privatizzato, la violazione delle disposizioni in tema di assunzione del dipendente e, nello specifico, di quelle sulla stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non può tradursi nella costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma non preclude la maturazione del diritto del lavoratore al TFR, qualora il giudice accerti che, in fatto, il collaboratore coordinato e continuativo ha eseguito prestazioni di natura subordinata”.
Deve, però, tenersi conto della circostanza per la quale per i pubblici dipendenti CP_ contrattualizzati assunti dopo il 31.12.2000, tale emolumento viene erogato dall'
Conseguentemente la domanda di condanna al versamento del TFR avanzata esclusivamente nei confronti dell'AOU deve essere rigettata, non essendo quest'ultima legittimata passiva.
In ragione dell'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata di fatto, infine, deve essere dichiarato (stante la domanda attorea meramente dichiarativa) il diritto della ricorrente, con conseguenziale obbligo dell'AOU, ad ottenere la regolarizzazione presso CP_ l' della propria posizione assicurativa e contributiva, mediante il versamento a tale ente dei relativi contributi in relazione al suindicato periodo per il quale è stata disposta la condanna a pagare le differenze retributive, e segnatamente dal 27.6.2019 al 31.8.2019, tenendo conto della retribuzione dovuta come da conteggi attorei ai quali si rimanda.
In ragione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vengono compensate tra la ricorrente e l'AOU nella misura di due terzi;
il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
CP_ In ragione della posizione processuale dell' invece, le spese di lite tra la ricorrente e tale ente vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
6 a) dichiara che tra la ricorrente e l' Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di fatto dal 26.6.2006 al
[...] 31.8.2019; b) per l'effetto,
- condanna l' a Controparte_1 pagare in favore della ricorrente la somma di € 2.469,76 a titolo di differenze retributive dal 27.6.2019 al 31.8.2019, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta del credito al soddisfo;
- dichiara il diritto della ricorrente, con conseguenziale obbligo dell'AOU, ad ottenere CP_ la regolarizzazione presso l' della propria posizione assicurativa e contributiva dal 27.6.2019 al 31.8.2019, mediante il versamento a tale ente dei relativi contributi tenendo conto della retribuzione dovuta come da conteggi attorei ai quali si rimanda;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'
[...] nella misura di due terzi e condanna quest'ultima a Controparte_1 pagare in favore della prima il residuo;
residuo che liquida in € 1.300,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15% ed € 126,50 per contributo unificato, con attribuzione all'avv. Riccardo Marone dichiaratosi anticipatario;
e) compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_2
Si comunichi.
In Napoli, il 24.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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