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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/05/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5905/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANALLI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO POLLAIOLO, 5 ROMA presso il difensore avv. RANALLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10, REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI Parte_2 C.F._3
MAURO e dell'avv. NAVA ROBERTO CORSO CANALCHIARO N. 65 MODENA, elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO 65 MODENA presso il difensore avv. PINI
MAURO
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, previo accertamento di quanto dedotto nelle premesse del libello introduttivo del presente procedimento, la responsabilità, ai sensi della normativa vigente,
pagina 1 di 7 della sig.ra e del sig. in via solidale e/o alternativa e/o CP_1 Parte_2 concorrente tra di loro nella misura così come stabilita dal Giudice adito, in ordine alla produzione dell'evento pregiudizievole per cui è causa e per l'effetto condannare le attuali parti convenute, in via solidale e/o alternativa e/o concorrente tra di loro nella misura così come stabilita dal Giudice adito al risarcimento in favore di parte attorea di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti a causa dei postumi invalidanti riportati in dipendenza delle lesioni patite a seguito dell'evento pregiudizievole per cui è causa, così come specificati nelle premesse del libello introduttivo del presente procedimento e quantificati in un importo complessivo di Euro 84.917,81 ovvero negli importi diversi minori o maggiori così come risultanti all'esito dell'espletata istruttoria e/o ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
il tutto con vittoria di compensi, oltre spese ed accessori di legge coma da nota spese che si deposita”.
CP_1
“Piaccia al Tribunale di DE, contrariis reiectis RESPINGERE la domanda attorea, siccome priva di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere le domande tutte formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato a mezzo del servizio postale ai sensi di legge e spedito in data 05.10.2023, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto con riferimento sia all'an che al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, imposte e tributi come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di DE e , chiedendone la condanna in CP_1 Parte_2
via solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il 22 settembre
2014 all'interno dell'area di sgambamento cani del Parco Ferrari in DE.
Esponeva l'attrice che, mentre si trovava all'interno della predetta area e si dirigeva verso l'uscita posta sulla strada San Faustino percorrendo il sentiero parallelo a Viale Italia, i cani di proprietà dei convenuti, correndo velocemente e a stretto contatto tra loro con provenienza dalla collina posta alla sua destra, la travolgevano facendola cadere rovinosamente a terra. A seguito della caduta riportava una distorsione al ginocchio destro, diagnosticata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Agostino, e successivamente le veniva refertata anche la frattura della tibia destra.
pagina 2 di 7 L'attrice sottolineava che nel marzo 2016 si era dovuta sottoporre ad intervento di artroprotesi mono compartimentale del ginocchio destro e nel dicembre 2019 ad intervento di rimozione artroscopica del corno meniscale posteriore. All'esito di ATP preventivo, veniva accertato un danno biologico pari al 18-19% con svariati giorni di inabilità temporanea. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 84.917,81 oltre accessori.
Si costituivano entrambi i convenuti contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, deducendo che dalle dichiarazioni dei presenti emergeva come la fosse caduta per altra Pt_1
causa, forse costituita dal suo stesso cane, prima del passaggio dei loro animali. Contestavano comunque la sussistenza di colpa nonché la quantificazione dei danni.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti. In particolare, venivano escussi i testi e (indicati dall'attrice) e i testi Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e (indicati dai convenuti). Tes_5
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa veniva rinviata al 15 aprile 2025 per la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive, insistendo nelle domande ed eccezioni già formulate.
§§§§§§§§
1. Preliminarmente, va rilevato che non assumono rilievo ai fini della presente decisione le sentenze penali pronunciate nella vicenda in esame, sia quella di primo grado emessa dal Giudice di Pace di DE (n. 162/18), sia quella d'appello del Tribunale di DE (n. 17/19). Il principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi impone infatti al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, senza essere vincolato dalle statuizioni contenute nelle sentenze penali, salve le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 651 e ss. c.p.p., che nel caso di specie non ricorrono.
2. La responsabilità per i danni cagionati da animali è disciplinata dall'art. 2052 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tale responsabilità prescinde dalla colpa del proprietario o utilizzatore, fondandosi sul mero rapporto di fatto esistente tra l'animale e il soggetto che è tenuto al suo controllo.
pagina 3 di 7 Per quanto concerne l'onere probatorio, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, ovvero che il danno si è verificato come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'animale. Non è invece necessario che il danneggiato provi la colpa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, essendo sufficiente dimostrare che il danno è stato causato dall'animale.
Il proprietario o l'utilizzatore dell'animale può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, cioè dimostrando che il danno si è verificato per un fatto imprevedibile ed inevitabile, del tutto autonomo rispetto alla sfera di controllo e di vigilanza sull'animale. Il caso fortuito può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, purché tale fatto abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e sia stato da solo sufficiente a causare l'evento.
3. Nel caso di specie, la domanda attorea non può trovare accoglimento per mancanza di prova del fatto costitutivo posto a suo fondamento.
L'istruttoria espletata ha infatti evidenziato un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali riguardo alla dinamica dell'incidente, che non consente di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra il comportamento dei cani dei convenuti e la caduta dell'attrice.
Da un lato, i testi di parte attrice hanno riferito che i cani dei convenuti hanno effettivamente urtato la signora provocandone la caduta. In particolare: Pt_1
- la teste ha dichiarato: "Ho visto due cani che giocavano su una collinetta...e che Tes_1
scendendo, investivano la sig.ra che iniziò ad urlare. Ho visto che è caduta travolta dai Pt_1
cani...i 2 cani erano un cane scuro – nero e un cane nocciola con delle macchie. Tipo Bigol. taglia media";
- il teste ha similmente riferito: "Ricordo un cane nero di taglia media e un Bigol che Tes_2
rincorrendosi giocando investivano la sig.ra".
Dall'altro lato, i testi di parte convenuta hanno fornito una versione radicalmente diversa dei fatti:
- il teste ha dichiarato: "Quando abbiamo visto i cani dirigersi verso la signora, questa Tes_3
era già a terra...eravamo a circa quindici metri di distanza dalla signora quando l'abbiamo vista a terra";
- la teste ha riferito: "All'improvviso i cani si sono allontanati, io e mio marito abbiamo Tes_4
alzato lo sguardo e abbiamo visto la signora a terra con il suo cane al di sopra di lei. Non Pt_1
abbiamo sentito nessun rumore prima di vederla";
pagina 4 di 7 - la teste ha dichiarato: "All'inizio pensavo stesse giocando con il cane, che le stava Tes_5
sopra. Quando ci siamo accorti che si era fatta male, io e l'abbiamo presa in Parte_2
braccio per farla sedere sulla panchina. La signora diceva di essere caduta e di non sapere Pt_1
come fosse successo. Ho visto varie buche nel parco".
Le versioni fornite sono tra loro radicalmente incompatibili: secondo alcuni testi i cani dei convenuti hanno materialmente urtato l'attrice provocandone la caduta, secondo altri l'attrice era già a terra quando i cani si sono avvicinati.
In particolare, pur volendo considerare la testimonianza della sig.ra — sulla quale Tes_5
l'attrice fa leva — questa, lungi dal poter risolvere la suddetta ambiguità, si limita ad attestare l'identificazione degli animali e la loro collocazione, senza tuttavia offrire una visione diretta dell'evento lesivo (“non ho visto il momento dell'incidente”).
Tale affermazione non consente in alcun modo di dedurre un nesso logico o cronologico certo tra la posizione iniziale degli animali e la caduta della sig.ra proprio in ragione della mancata Pt_1 visione diretta dell'incidente. La infatti, esclude espressamente di aver assistito al Tes_5
momento della caduta. La sua osservazione si limita a una collocazione degli animali in un momento anteriore e imprecisato rispetto all'evento lesivo, senza alcuna indicazione della loro traiettoria successiva o della presenza di un urto.
Pertanto, tale dichiarazione non può assumere valore dirimente, né essere considerata preferibile a quella resa da altri testi (come e , i quali riferiscono, con coerenza e dovizia di Tes_3 Tes_4
particolari, che la sig.ra si trovava già a terra al momento del sopraggiungere dei cani. Pt_1
Deve inoltre ribadirsi la attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_6 Tes_7
le quali si caratterizzano per coerenza interna, precisione descrittiva e assenza di elementi di parzialità o contraddizione sostanziale. La contestazione sollevata da parte attrice circa una presunta incoerenza tra la distanza indicata in sede penale (100-200 metri) e quella riferita nel giudizio civile (circa 15 metri) è priva di reale consistenza e non intacca la credibilità complessiva delle testimonianze.
Si tratta infatti di approssimazioni soggettive — peraltro riferite in contesti diversi e a momenti non necessariamente coincidenti — che non incidono sull'elemento centrale della narrazione, ossia l'aver visto la sig.ra già a terra prima che i cani dei convenuti le si avvicinassero. Pt_1
L'effettiva percezione del fatto principale (la posizione della persona a terra) non risulta smentita pagina 5 di 7 né indebolita da una lieve oscillazione nella stima della distanza, ben comprensibile nel ricordo di un evento risalente nel tempo.
Al contrario, proprio l'indipendenza dei testi, la prontezza dell'intervento di soccorso da parte del dott. e la convergenza delle loro deposizioni circa l'assenza di urto percepito o dichiarato Tes_3 nell'immediatezza, rafforzano l'attendibilità di tali dichiarazioni.
Significativa è anche la circostanza che, secondo quanto riferito concordemente dai testi e Tes_4
nell'immediatezza del fatto la stessa attrice "diceva di essere caduta e di non sapere Tes_5
come fosse successo", versione poi modificata solo successivamente attribuendo la responsabilità ai cani dei convenuti.
In assenza di elementi che consentano di attribuire maggiore attendibilità, per precisione, coerenza o immediatezza della percezione, a una delle due contrapposte versioni, il contrasto tra le deposizioni permane insanabile e, in quanto tale, non consente il superamento del dubbio ragionevole sulla dinamica del fatto.
4. In una situazione di così radicale contrasto probatorio, non superabile attraverso altri elementi di riscontro, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il comportamento dei cani e la caduta dell'attrice.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, gravava sull'attrice l'onere di dimostrare che la sua caduta fosse stata effettivamente causata dall'urto con i cani dei convenuti.
Tale prova non può dirsi raggiunta, posto che le risultanze istruttorie, valutate secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., non consentono di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente.
L'insufficienza probatoria si riverbera necessariamente a danno della parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova, comportando il rigetto della domanda risarcitoria.
5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti (ivi comprese quelle relative alla fase di atp). Depone in tal senso l'esistenza di un insanabile contrasto probatorio in ordine alla dinamica dell'incidente, emerso dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, che ha reso oggettivamente incerta e controversa la vicenda processuale. Le spese tecniche della ctu in sede di ATP n. 7259/2020 R.G. restano a carico dell'attrice, come già liquidate in quella sede.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di DE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5905/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
; Parte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese tecniche di ctu in sede di ATP n. 7259/2020 R.G. a carico dell'attrice, come già liquidate in quella sede.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
DE, 6 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5905/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANALLI LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO POLLAIOLO, 5 ROMA presso il difensore avv. RANALLI LUCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIGHI CP_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA TOSCHI 10, REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RIGHI ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI Parte_2 C.F._3
MAURO e dell'avv. NAVA ROBERTO CORSO CANALCHIARO N. 65 MODENA, elettivamente domiciliato in C.SO CANALCHIARO 65 MODENA presso il difensore avv. PINI
MAURO
CONVENUTO/I
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare, previo accertamento di quanto dedotto nelle premesse del libello introduttivo del presente procedimento, la responsabilità, ai sensi della normativa vigente,
pagina 1 di 7 della sig.ra e del sig. in via solidale e/o alternativa e/o CP_1 Parte_2 concorrente tra di loro nella misura così come stabilita dal Giudice adito, in ordine alla produzione dell'evento pregiudizievole per cui è causa e per l'effetto condannare le attuali parti convenute, in via solidale e/o alternativa e/o concorrente tra di loro nella misura così come stabilita dal Giudice adito al risarcimento in favore di parte attorea di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti a causa dei postumi invalidanti riportati in dipendenza delle lesioni patite a seguito dell'evento pregiudizievole per cui è causa, così come specificati nelle premesse del libello introduttivo del presente procedimento e quantificati in un importo complessivo di Euro 84.917,81 ovvero negli importi diversi minori o maggiori così come risultanti all'esito dell'espletata istruttoria e/o ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
il tutto con vittoria di compensi, oltre spese ed accessori di legge coma da nota spese che si deposita”.
CP_1
“Piaccia al Tribunale di DE, contrariis reiectis RESPINGERE la domanda attorea, siccome priva di fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere le domande tutte formulate dalla sig.ra nei confronti del sig. con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato a mezzo del servizio postale ai sensi di legge e spedito in data 05.10.2023, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto con riferimento sia all'an che al quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, imposte e tributi come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2023, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di DE e , chiedendone la condanna in CP_1 Parte_2
via solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il 22 settembre
2014 all'interno dell'area di sgambamento cani del Parco Ferrari in DE.
Esponeva l'attrice che, mentre si trovava all'interno della predetta area e si dirigeva verso l'uscita posta sulla strada San Faustino percorrendo il sentiero parallelo a Viale Italia, i cani di proprietà dei convenuti, correndo velocemente e a stretto contatto tra loro con provenienza dalla collina posta alla sua destra, la travolgevano facendola cadere rovinosamente a terra. A seguito della caduta riportava una distorsione al ginocchio destro, diagnosticata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Agostino, e successivamente le veniva refertata anche la frattura della tibia destra.
pagina 2 di 7 L'attrice sottolineava che nel marzo 2016 si era dovuta sottoporre ad intervento di artroprotesi mono compartimentale del ginocchio destro e nel dicembre 2019 ad intervento di rimozione artroscopica del corno meniscale posteriore. All'esito di ATP preventivo, veniva accertato un danno biologico pari al 18-19% con svariati giorni di inabilità temporanea. Chiedeva pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 84.917,81 oltre accessori.
Si costituivano entrambi i convenuti contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, deducendo che dalle dichiarazioni dei presenti emergeva come la fosse caduta per altra Pt_1
causa, forse costituita dal suo stesso cane, prima del passaggio dei loro animali. Contestavano comunque la sussistenza di colpa nonché la quantificazione dei danni.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali dedotte dalle parti. In particolare, venivano escussi i testi e (indicati dall'attrice) e i testi Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
e (indicati dai convenuti). Tes_5
All'udienza del 13 novembre 2024 la causa veniva rinviata al 15 aprile 2025 per la decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Le parti depositavano le rispettive note conclusive, insistendo nelle domande ed eccezioni già formulate.
§§§§§§§§
1. Preliminarmente, va rilevato che non assumono rilievo ai fini della presente decisione le sentenze penali pronunciate nella vicenda in esame, sia quella di primo grado emessa dal Giudice di Pace di DE (n. 162/18), sia quella d'appello del Tribunale di DE (n. 17/19). Il principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi impone infatti al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti, senza essere vincolato dalle statuizioni contenute nelle sentenze penali, salve le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 651 e ss. c.p.p., che nel caso di specie non ricorrono.
2. La responsabilità per i danni cagionati da animali è disciplinata dall'art. 2052 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del proprietario dell'animale o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. Tale responsabilità prescinde dalla colpa del proprietario o utilizzatore, fondandosi sul mero rapporto di fatto esistente tra l'animale e il soggetto che è tenuto al suo controllo.
pagina 3 di 7 Per quanto concerne l'onere probatorio, il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, ovvero che il danno si è verificato come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'animale. Non è invece necessario che il danneggiato provi la colpa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, essendo sufficiente dimostrare che il danno è stato causato dall'animale.
Il proprietario o l'utilizzatore dell'animale può liberarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, cioè dimostrando che il danno si è verificato per un fatto imprevedibile ed inevitabile, del tutto autonomo rispetto alla sfera di controllo e di vigilanza sull'animale. Il caso fortuito può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, purché tale fatto abbia i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e sia stato da solo sufficiente a causare l'evento.
3. Nel caso di specie, la domanda attorea non può trovare accoglimento per mancanza di prova del fatto costitutivo posto a suo fondamento.
L'istruttoria espletata ha infatti evidenziato un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali riguardo alla dinamica dell'incidente, che non consente di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra il comportamento dei cani dei convenuti e la caduta dell'attrice.
Da un lato, i testi di parte attrice hanno riferito che i cani dei convenuti hanno effettivamente urtato la signora provocandone la caduta. In particolare: Pt_1
- la teste ha dichiarato: "Ho visto due cani che giocavano su una collinetta...e che Tes_1
scendendo, investivano la sig.ra che iniziò ad urlare. Ho visto che è caduta travolta dai Pt_1
cani...i 2 cani erano un cane scuro – nero e un cane nocciola con delle macchie. Tipo Bigol. taglia media";
- il teste ha similmente riferito: "Ricordo un cane nero di taglia media e un Bigol che Tes_2
rincorrendosi giocando investivano la sig.ra".
Dall'altro lato, i testi di parte convenuta hanno fornito una versione radicalmente diversa dei fatti:
- il teste ha dichiarato: "Quando abbiamo visto i cani dirigersi verso la signora, questa Tes_3
era già a terra...eravamo a circa quindici metri di distanza dalla signora quando l'abbiamo vista a terra";
- la teste ha riferito: "All'improvviso i cani si sono allontanati, io e mio marito abbiamo Tes_4
alzato lo sguardo e abbiamo visto la signora a terra con il suo cane al di sopra di lei. Non Pt_1
abbiamo sentito nessun rumore prima di vederla";
pagina 4 di 7 - la teste ha dichiarato: "All'inizio pensavo stesse giocando con il cane, che le stava Tes_5
sopra. Quando ci siamo accorti che si era fatta male, io e l'abbiamo presa in Parte_2
braccio per farla sedere sulla panchina. La signora diceva di essere caduta e di non sapere Pt_1
come fosse successo. Ho visto varie buche nel parco".
Le versioni fornite sono tra loro radicalmente incompatibili: secondo alcuni testi i cani dei convenuti hanno materialmente urtato l'attrice provocandone la caduta, secondo altri l'attrice era già a terra quando i cani si sono avvicinati.
In particolare, pur volendo considerare la testimonianza della sig.ra — sulla quale Tes_5
l'attrice fa leva — questa, lungi dal poter risolvere la suddetta ambiguità, si limita ad attestare l'identificazione degli animali e la loro collocazione, senza tuttavia offrire una visione diretta dell'evento lesivo (“non ho visto il momento dell'incidente”).
Tale affermazione non consente in alcun modo di dedurre un nesso logico o cronologico certo tra la posizione iniziale degli animali e la caduta della sig.ra proprio in ragione della mancata Pt_1 visione diretta dell'incidente. La infatti, esclude espressamente di aver assistito al Tes_5
momento della caduta. La sua osservazione si limita a una collocazione degli animali in un momento anteriore e imprecisato rispetto all'evento lesivo, senza alcuna indicazione della loro traiettoria successiva o della presenza di un urto.
Pertanto, tale dichiarazione non può assumere valore dirimente, né essere considerata preferibile a quella resa da altri testi (come e , i quali riferiscono, con coerenza e dovizia di Tes_3 Tes_4
particolari, che la sig.ra si trovava già a terra al momento del sopraggiungere dei cani. Pt_1
Deve inoltre ribadirsi la attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_6 Tes_7
le quali si caratterizzano per coerenza interna, precisione descrittiva e assenza di elementi di parzialità o contraddizione sostanziale. La contestazione sollevata da parte attrice circa una presunta incoerenza tra la distanza indicata in sede penale (100-200 metri) e quella riferita nel giudizio civile (circa 15 metri) è priva di reale consistenza e non intacca la credibilità complessiva delle testimonianze.
Si tratta infatti di approssimazioni soggettive — peraltro riferite in contesti diversi e a momenti non necessariamente coincidenti — che non incidono sull'elemento centrale della narrazione, ossia l'aver visto la sig.ra già a terra prima che i cani dei convenuti le si avvicinassero. Pt_1
L'effettiva percezione del fatto principale (la posizione della persona a terra) non risulta smentita pagina 5 di 7 né indebolita da una lieve oscillazione nella stima della distanza, ben comprensibile nel ricordo di un evento risalente nel tempo.
Al contrario, proprio l'indipendenza dei testi, la prontezza dell'intervento di soccorso da parte del dott. e la convergenza delle loro deposizioni circa l'assenza di urto percepito o dichiarato Tes_3 nell'immediatezza, rafforzano l'attendibilità di tali dichiarazioni.
Significativa è anche la circostanza che, secondo quanto riferito concordemente dai testi e Tes_4
nell'immediatezza del fatto la stessa attrice "diceva di essere caduta e di non sapere Tes_5
come fosse successo", versione poi modificata solo successivamente attribuendo la responsabilità ai cani dei convenuti.
In assenza di elementi che consentano di attribuire maggiore attendibilità, per precisione, coerenza o immediatezza della percezione, a una delle due contrapposte versioni, il contrasto tra le deposizioni permane insanabile e, in quanto tale, non consente il superamento del dubbio ragionevole sulla dinamica del fatto.
4. In una situazione di così radicale contrasto probatorio, non superabile attraverso altri elementi di riscontro, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra il comportamento dei cani e la caduta dell'attrice.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso di specie, gravava sull'attrice l'onere di dimostrare che la sua caduta fosse stata effettivamente causata dall'urto con i cani dei convenuti.
Tale prova non può dirsi raggiunta, posto che le risultanze istruttorie, valutate secondo il prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., non consentono di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente.
L'insufficienza probatoria si riverbera necessariamente a danno della parte attrice, sulla quale gravava l'onere della prova, comportando il rigetto della domanda risarcitoria.
5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese legali tra le parti (ivi comprese quelle relative alla fase di atp). Depone in tal senso l'esistenza di un insanabile contrasto probatorio in ordine alla dinamica dell'incidente, emerso dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, che ha reso oggettivamente incerta e controversa la vicenda processuale. Le spese tecniche della ctu in sede di ATP n. 7259/2020 R.G. restano a carico dell'attrice, come già liquidate in quella sede.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di DE, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5905/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 CP_1
; Parte_2
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente le spese tecniche di ctu in sede di ATP n. 7259/2020 R.G. a carico dell'attrice, come già liquidate in quella sede.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
DE, 6 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 7 di 7