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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 76/2025 r.g. promosso dal
• PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Catania, dott.ssa Margherita Brianese nei confronti della società
• partita iva;
numero di iscrizione al registro delle imprese CT COtroparte_1 P.IVA_1
-357702), con sede legale in Catania, via Ruilio 18, in persona dell'amministratore unico
[...]
assistito e difeso dagli avvocati Giovanni Giurdanella, Francesco Saccone ed COtroparte_2
Enrica Libertella;
***
Il 28.2.25 il debitore ha depositato una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva di depositare il piano e la documentazione. La domanda è stata iscritta in pari data al registro delle imprese.
La società commercia in abbigliamento, ha in organico 24 dipendenti e gestisce diversi punti vendita in parchi commerciali dislocati in tutta la (Catania, Messina, Siracusa, Milazzo), anche tramite CP_1 la controllata WU s.r.l. partecipata in via totalitaria. Espone debiti per 3,6 milioni (di cui 1,4 verso l'erario ed 1,6 verso le banche) ed un attivo di 3,3 milioni, di cui però 595 mila per immobilizzazioni immateriali che, è scritto in domanda, assumono tale valore “esclusivamente in ragione del presupposto della continuità aziendale”. Nell'ultima relazione contabile al 8.5.25 è esposto un attivo di 2,5 milioni ed una perdita di esercizio di 1,6 milioni Nel corso della procedura, instaurato il contraddittorio con i creditori, in data 19.3.25 sono state confermate le chieste misure protettive sino al 29.5.25 ed assegnati termini di 60 giorni per il deposito della proposta e della documentazione decorrenti dalla iscrizione di cui all'art. 45 comma II c.c.i., come previsto dal precedente art. 44 comma I, lett. a).
Il termine per il deposito del piano e della documentazione è scaduto il 19 maggio ed in pari data il debitore ha depositato istanza di proroga di ulteriori 60 giorni.
Frattanto, all'udienza del 22 aprile, all'esito della convocazione del tribunale in camera di consiglio ai sensi dell'art. 44, commi I e II, dopo le segnalazioni del commissario sugli obblighi informativi, il pubblico ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale “ricorrendone i presupposti”. Il tribunale, sui rilievi del commissario, aveva infatti convocato il debitore per rispondere a queste segnalazioni:
“vista la prima relazione informativa depositata dalla società proponente l'8.4.25 COtroparte_1 relativa al periodo da gennaio a marzo scorsi in cui si deduce la sola attività di ordinaria amministrazione con una perdita di 70 mila euro frutto della chiusura al pubblico di alcuni punti vendita (annua 2024 di 1,6 milioni); rilevato che nella predetta relazione si dà atto, in senso inverso, della riapertura di tre punti vendita in Catania, Siracusa e Messina, ma sotto diverso marchio, con formula “concessione di vendita”; vista la relazione depositata dal commissario sulla relazione ed i documenti depositati dalla proponente il quale, pur dando atto di non avere rilevato operazioni gravemente anomale, ha segnalato, in particolare:
1. che nella situazione patrimoniale al 28-2-2025 (all.24) si registra, all'attivo, l'incremento di valore delle partecipazioni in imprese controllate da € 210.000 ad € 410.000 (da cui potrebbero nascere obblighi di conferimenti), incremento non dedotto e non motivato nella relazione informativa;
2. emergono “rimborsi di finanziamenti infruttiferi eseguiti in data 29-1-2025 in favore di
[...]
per € 1.000,00 e del socio unico in data 31-1-2025 per € 10.000, in Parte_1 COtroparte_2 data 3-2-2025 per € 3.000,00 (sebbene, successivamente, lo stesso socio abbia eseguito ben più consistenti versamenti in c/finanziamento infruttifero in favore della società, per oltre 75.000 euro)”, rimborsi e finanziamenti non dedotti, che equivalgono (questi ultimi) a debiti (sebbene postergati) senza alcuna giustificazione del perché non si sia ricorsi a conferimenti ed i primi ad eventuali pagamenti preferenziali;
3. “l'emissione di un assegno circolare, a peso del conto ISP, di € 100.000 in data 31-1-2025 (senza alcuna causale, né sul giornale né sulla relativa scheda contabile a pag.75 dei partitari -all.49).”;
4. I rapporti non chiari con la società e la controllata WU s.r.l., in particolare ha COtroparte_3 rilevato il commissario: “la natura – non del tutto perspicua – dei rapporti commerciali e finanziari con e cioè con la società, affiliata del marchio che, secondo quanto COtroparte_3 CP_4 rappresentato da nel ricorso (pag.6), conduce in sublocazione l'immobile sito in Corso CP_1 Italia 300 da potere della controllata WU s.r.l., corrispondendo a quest'ultima un canone mensile di
€ 3.300,00, mentre WU paga, a titolo di locazione, € 2.200,00 al mese. Nella situazione patrimoniale al 31-1-2025 (all.19) risulta scritturata, alla voce attiva “altri crediti v/clienti esigibili entro 12 mesi” la posta “ c/finanziamento” per € 174.698. Nella scheda contabile riferita a , CP_3 CP_3 rinvenibile nei partitari (allegato 49, pagina 184) sono registrati in dare € 105.268,77 ad apertura dei conti e, in data 6-1-2025, il pagamento di € 12.200,00 con descrizione “pagamento con banca”. L'operazione di pagamento è stata eseguita a peso del conto ISP in quella data con causale “acconto fornitura merce” (allegato 47°, pag.2). Non risulta però registrata in avere, nella scheda contabile al 31-3-2025, alcuna fattura emessa da . Nelle successive situazioni patrimoniali, al 28-2- CP_3
2025 e al 31-3-2025, la descritta voce attiva non compare più, e si riscontra la voce “WU c/Finanziamento”, per 371.203,95. è interamente posseduta dalla ex socia di COtroparte_3 [...]
, , che ne è anche amministratrice, ed ha sede in via Ruilio 18.”; CP_1 Parte_1 5. “Merita chiarimento anche quello che, almeno in apparenza, costituisce uno scostamento tra le informazioni rassegnate dalla società ricorrente ed i dati documentali, e cioè la circostanza che la controllata WU s.r.l. avrebbe concesso a con contratto d'affitto di ramo d'azienda del CP_5
29-10-2024, il ramo aziendale costituito dal punto vendita di Corso Italia 160 (un negozio con insegne
CARPISA: pag.6 del ricorso); ma nella visura camerale di aggiornata al 9-4-2025 il COtroparte_1 punto vendita di Corso Italia 160 è attivo come Unità Locale n.CT/7 della ricorrente, registrato come punto vendita di articoli di pelletteria e da viaggio (codice 47.72.20), con licenza rilasciata il 22-3- 2024.”. Nelle note depositate il giorno prima dell'udienza del 22 aprile, la difesa del debitore ha spiegato che:
- con riguardo all'emissione dell'assegno di 100 mila euro: “si precisa che solo in questa occasione si è appreso che l'Amministratore Unico, il 31 Gennaio 2025 – un mese prima del deposito del ricorso ex art.44 CCII – intimorito dalle imminenti e sempre più pressanti richieste di pagamento provenienti da diversi creditori (in particolare, la EL – società che, infatti, appena poco più di due settimane dopo ha notificato alla DG un D.I. provvisoriamente esecutivo
2 per oltre 100.000,00 – diversi lavoratori e le banche), prima di decidere di far ricorso ad uno strumento di gestione della crisi d'impresa, al solo ed esclusivo fine di “tutelare” il patrimonio CO della contro aggressioni individuali che ne avrebbero paralizzato di fatto l'operatività, ha richiesto l'emissione di un assegno circolare di euro 100.000,00 a peso del conto di ISP della CO
per versarlo temporaneamente sul proprio conto personale. È altrettanto vero, però, che – venuta meno l'esigenza di cautela e come rilevato dallo stesso Commissario Giudiziale – l'Amministratore Unico ha immediatamente provveduto a riversare euro 75.000,00 nelle casse della Società, sebbene erroneamente contabilizzati sotto la voce Finanziamento Soci.”, e che la differenza di 25 mila euro sarebbe stata restituita (come in effetti poi avvenuto);
- con riguardo alla partecipazione sociale nella controllata WU s.r.l. da 210 a 410 mila euro, ha dedotto che l'aumento del capitale sociale venne in realtà deliberato nel 2020 ma che tale aumento è stato erroneamente appostato sotto la voce “crediti commerciali” piuttosto che immobilizzazioni finanziarie e che in sede di predisposizione dello strumento di regolazione si è proceduto alla rettifica precisando che in sede di piano comunque il valore attivo sarà azzerato perché la partecipata ha un capitale netto negativo;
- che i rimborsi postergati sarebbero stati riversati nella procedura (come in effetti poi avvenuto); CO
- che è un fornitore della da cui acquista ed alla quale fornisce merce in conto vendita, CP_3 CO in particolare dopo la risoluzione dei contratti tra e gli originari fornitori pe cui si rischiava che i punti vendita rimanessero senza merce, in questo senso il versamento di 12.200 euro sarebbe un
“acconto a valere sul corrispettivo della fornitura di merce”;
- sul punto vendita sito in Catania, in corso Italia n. 160 ha precisato che il negozio era condotto in locazione dalla partecipata WU, poiché il punto vendita non era redditizio sarebbe stato concesso in CO godimento temporaneo a che aveva avviato un accordo con poi risolto, la stessa WU CP_5 avrebbe riavviato una trattativa con con un affitto di ramo di azienda nel novembre 24. Gli CP_5 scostamenti rilevati dal commissario dipenderebbero dalle mancate volture delle licenze amministrative.
*** Il quadro normativo, all'art. 44 comma II c.c.i., prevede la revoca del provvedimento di concessione dei termini quando si accerta una delle situazioni di cui al comma I lettera b), ovvero:
– un atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda, oppure,
– ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.
Analogamente, è previsto dal successivo art. 106, nel caso di accertamenti da parte del commissario giudiziale nel corso della procedura: “che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori”. La giurisprudenza, in merito al compimento di atti distrattivi ante procedura consistiti in prelevamenti da parte del titolare taciuti in proposta e contabilizzati come crediti, ha confermato la qualificazione quale atto di frode (ai sensi dell'art. 173 l.fall.) ribadendo che: “nel novero di questa disclosure rientrano anche tutti gli elementi che, attenendo alle cause della crisi e alla condotta dell'imprenditore, incidano sull'apprezzamento della sua figura in termini di credibilità e affidabilità e la cui puntuale descrizione sia determinante perché i creditori possano valutare la convenienza della proposta presentata ed esprimere un consenso consapevole … Un simile contegno omissivo è stato correttamente ricondotto al disposto dell'art. 173 I. fall., poiché ai fini dell'applicazione della norma viene in rilievo, alla luce dei principi in precedenza enunciati, ogni informazione non fornita che incida in maniera significativa sul patrimonio di conoscenza dei creditori, compromettendo la loro possibilità di esprimere un consenso realmente informato sulla probabilità di successo economico del piano e sui rischi ad esso correlati.”. (Cass. 20870/2021 in motivazione).
3 Anche le mere irregolarità contabili possono configurare atti di frode a condizione che ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva: “Gli atti di frode commessi prima dell'ammissione alla procedura di concordato, previsti dall'art. 173, primo comma, legge fall., esigono che la condotta del debitore sia volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Le mere irregolarità contabili, quindi, possono essere configurabili come atti di frode, come tali ostative all'ammissione ed all'omologazione del concordato, solo se ne sia puntualmente dimostrata la valenza decettiva per il ceto creditorio.” (Cass. 12533/2014).
Ciò premesso, quanto alla distrazione della somma di 100 mila euro, restituiti solo in parte con una diversa contabilizzazione, si osserva quanto appresso.
Il carattere distrattivo è pacifico ed è stato motivato proprio per sottrarre le risorse dell'impresa all'azione dei creditori: “che ne avrebbero paralizzato di fatto l'operatività”. Il fatto grave è che la circostanza non solo sia stata taciuta (alla stessa difesa per come rappresentato) al momento del deposito della domanda, ma che sia stata (non già “erroneamente”) rappresentata contabilmente all'inverso: la parziale restituzione come un credito del socio, piuttosto che come restituzione di un indebito. Solo grazie alla segnalazione del commissario è stata scoperta la distrazione ed il depauperamento delle casse sociali che, benché non incidente sulle cause della crisi, certamente sono segnale di totale inaffidabilità dell'organo gestorio, perché ha taciuto la circostanza al tribunale (ed ai creditori) al momento della domanda ed anzi, al contrario, l'ha rappresentata contabilmente all'esatto opposto: cioè come un credito del socio piuttosto che come restituzione (solo parziale) di un indebito verso la società. Per quanto già questo sia un atto di frode idoneo alla revoca dei termini concessi (i termini sono già decorsi, quindi come atto che non giustifica la chiesta proroga) non possono tacersi le ulteriori irregolarità contabili che non solo non sono state idoneamente spiegate, pur dopo le segnalazioni del commissario giudiziale, ma che costituiscono fatti gravemente decettivi per il ceto creditorio e sono piuttosto indice di una rappresentazione non veritiera della situazione contabile, dell'attivo patrimoniale e dei rapporti commerciali con le società controllate o collegate.
Il commissario ha rilevato un conto attivo (società integralmente partecipata COtroparte_6 della sorella dell'amministratore unico della debitrice che ne è anche amministratrice) di 174 mila euro appostato nella situazione contabile al 31.1.25 e poi: “Nelle successive situazioni patrimoniali, al 28-2-
2025 e al 31-3-2025, la descritta voce attiva non compare più, e si riscontra la voce “WU c/Finanziamento”, per 371.203,95.”. In sostanza scompare la posta attiva di un credito di 174 mila euro per ricomparire altro e diverso credito di 371 mila euro nei confronti di un'altra società, partecipata integralmente dalla debitrice e già ampiamente decotta. Ad aggravare la quantomeno opaca rappresentazione contabile dell'attivo patrimoniale sta il fatto che la difesa della debitrice, a fronte della segnalazione, nulla ha spiegato al tribunale ed ai creditori, se non che CO
avrebbe fornito merce a per il mantenimento dei punti vendita. CP_3 La debitrice ha preso posizione solo sulla minor somma di 12.200 euro spiegando “che trattasi di un acconto a valere sul corrispettivo della fornitura di merce”, cioè una operazione commerciale del tutto inusuale in cui il fornitore viene pagato in acconto ancor prima di avere fornito la merce, tanto che il commissario ha rilevato che: “Non risulta però registrata in avere, nella scheda contabile al 31-3-2025, alcuna fattura emessa da ”. CP_3 Nell'ultima situazione contabile al 8.5.25 gli acconti verso fornitori ammontano a 71 mila euro mentre continua a salire la voce dell'attivo patrimoniale rappresentato dal credito verso WU per la quale al credito di 371 mila euro per finanziamento si aggiunge d'improvviso un ulteriore credito di 146 mila euro.
4 Nulla è stato detto circa l'azzeramento del conto di 173 mila euro vero e la comparsa del conto CP_3 finanziamento verso la decotta società WU (il cui patrimonio netto è negativo) della consistente somma di 371 mila euro oltre, da ultimo aggiornamento, l'ulteriore somma di 146 mila euro, per un totale di oltre 500 mila euro. Tanto che il commissario ha rilevato che: “L'illustrazione della natura dei rapporti tra e CP_3 [...]
, imperniata sul fatto che sarebbe, in atto, un fornitore di merci “in conto vendita” CP_1 CP_3 della ricorrente, è affidata ad un solo documento (all. n.53), e cioè la dichiarazione proveniente da
datata 18 aprile 2025 (due giorni dopo il deposito della relazione commissariale contenente CP_3 CO il rilievo). Non è, in ogni caso, chiarita la causale del credito di nei confronti di da CP_3 portare in compensazione col debito da forniture merci, alla luce del fatto che, nella situazione contabile al 28-2-2025, la posta attiva relativa al finanziamento di non compare più ed CP_3 appare, invece, il credito da finanziamento nei confronti di WU. Neppure è chiarita la ragione della deroga alla normativa sulle modalità e tempistiche di emissione della fattura riguardante il pagamento di € 12.200,00 quale acconto fornitura merce. Le delucidazioni della ricorrente pertanto non appaiono esaurienti.”. Anche la spiegazione fornita circa l'incremento della partecipazione nella controllata WU (da 2010 a 410 mila euro) motivata da una “erronea” rappresentazione contabile (crediti commerciali) di un aumento di capitale sociale deliberato 5 anni or sono è del tutto non idonea a rappresentare lo stato reale della situazione economica e patrimoniale della società.
Tanto che il commissario ha rilevato che, in realtà, già nel bilancio del 2020 (e poi 2021e 2022) era appostata la voce partecipazioni in imprese controllate per 210 mila euro (il capitale sociale venne aumentato da 10 mila a 210 mila nel 2020), precisando che: “Non può non rilevarsi, in ogni caso, che, in sede di ricorso per l'ottenimento del termine per la presentazione dello strumento di regolazione della crisi ha presentato una situazione patrimoniale al 31-12-2024 (all.18), CP_1 successivamente aggiornata (allegati 19 e 25), in cui la partecipazione nell'impresa controllata è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale per € 210.000, rideterminato poi, nella situazione al 28-2- 2025, in € 410.000. La perdita del capitale sociale della controllata nel 2023 (secondo quanto rappresentato dalla stessa ricorrente nelle note a chiarimento) avrebbe dovuto comportare una svalutazione del valore della partecipazione. Il mantenimento di tale valore all'attivo (verosimilmente sulla base del costo storico), in assenza di deduzione e di dimostrazione di operazioni sul capitale della WU s.r.l., conferisce un tratto di opacità a tali rappresentazioni contabili.”. La dedotta circostanza che si tratti di un fatto ininfluente perché la posta attiva sarà interamente stralciata nel piano non muta il carattere decettivo di tutto l'impianto contabile, anche in considerazione che, contraddittoriamente, nelle successive informazioni contabili depositate nel corso della procedura, in realtà, non solo ricompare la posta attiva verso WU s.r.l., ma è anche una posta cresciuta vertiginosamente in pochi mesi, per la superiore somma di oltre 500 mila euro (per crediti e finanziamenti) e scompare, piuttosto, il credito verso di 174 mila, in difetto di un riscontro CP_3 contabile nelle fatturazioni o nei partitari relativo a poste compensabili per tali valori.
Aumentano i crediti verso la società integralmente partecipata -già decotta da tempo- e scompaiono i crediti verso altre società presumibilmente sane, con evidente pericolo, quindi, di “dissimulazione dell'attivo”, come previsto dall'art. 106 c.c.i. sopra richiamato o distrazione di somme per altri fini non dedotti.
***
In conclusione, la mancanza di affidabilità del debitore, per avere taciuto un fatto distrattivo, per di più omesso con artificio contabile;
i tratti di rilevante opacità delle scritture contabili nei rapporti commerciali sia con la controllata WU s.r.l. e sia con la società quest'ultima partecipata COtroparte_3 integralmente ed amministrata dalla sorella dell'amministratore unico (già destinataria di un rimborso postergato nel corso della procedura sebbene per la minor somma di mille euro poi restituiti), sono circostanze idonee a configurare atti fraudolenti e di dissimulazione dell'attivo, che avrebbero
5 giustificato la revoca dei termini e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale e che giustificano oggi il diniego della chiesta proroga per il deposito della proposta.
Lo stato di insolvenza è, infatti, evidente a fronte di debiti per 3,6 milioni, perdite di esercizio di 1,6 milioni, in mancanza di un attivo che consenta il pagamento regolare delle obbligazioni. In realtà è uno stato di insolvenza pacifico posto che, prima delle misure protettive, l'amministratore fu costretto a distrarre la somma di 100 mila euro di fronte alle pretese dei creditori per evitare “la paralisi” della società. Pertanto, ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2,
27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (partita iva COtroparte_1
; numero di iscrizione al registro delle imprese CT -357702), con sede legale in Catania, P.IVA_1 via Ruilio 18, in persona dell'amministratore unico;
COtroparte_2 nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore l'avvocato che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla COtroparte_7 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 11.11.2025 alle ore 10.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39
c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
6 avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV. Catania, camera di consiglio del 20/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Laurino Mariano Sciacca
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