Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 06/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n° 357/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito telematico di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
sentenza ex art. 429 c.p.c., nella causa di previdenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Carabba, come da procura in atti;
Parte_1
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
Carmine Barone e Cristina Grappone, giusta procura generale alle liti per Notar in Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, ed elettivamente domiciliato presso la sede in Chieti, alla Via Domenico Spezioli n. 12; CP_1
- resistente - avente ad oggetto: riconoscimento di pensione di reversibilità.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante indicata in epigrafe, figlia superstite di , nata ad [...] Persona_2
(CH) il 07.02.1932 e morta a Monteferrante (CH) il 02.07.2022, ha esposto di aver presentato in data 26.07.2022, ossia dopo il decesso della madre, presso la sede di competenza la domanda CP_1
volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione della reversibilità quale figlia inabile vivente a carico con riferimento al trattamento pensionistico della madre (certificato n. Numero_1
[...]
-non prestare attività lavorativa;
-non possedere altri redditi di natura diversa da eventuali pensioni;
-non beneficiare in Italia o all'estero di altre pensioni relative al beneficio;
-non avere riportato sentenze di condanne a proprio carico;
-che la defunta madre non ha prestato attività lavorativa successivamente alla decorrenza della propria pensione e che non beneficiava di altra pensione (italiana e/o estera);
e allegando alla domanda amministrativa il certificato del medico curante dott. datato Persona_3
12.07.2022 che documenta lo stato di inabilità in cui versa.
La ricorrente ha, inoltre, esposto che con lettera datata 24.02.2023 l' le ha comunicato il CP_1 rigetto della domanda poiché “non riconosciuta inabile alla data di morte del familiare” e che avverso il predetto diniego ha presentato ricorso amministrativo (03.04.2023) ivi allegandovi la certificazione del dott. , ricorso anch'esso rigettato con delibera del Comitato Persona_4
Provinciale n. 234429 del 04.07.2023. CP_1
Lamentando l'ingiustizia e l'illegittimità del diniego dell' ha dunque adito l'intestato CP_1
Tribunale chiedendo di:
“accertare e dichiarare la sussistenza alla data del decesso del de cuius dello stato di inabilità e la condizione della c.d. vivenza a carico;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla propria quota della pensione di reversibilità quale figlio superstite con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso (Cass. n. 18241 del
05/09/2011); il tutto maggiorato di interessi legali dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, compresi oneri fiscali, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Radicatosi il contraddittorio tra la parti, espletata la CTU medico legale al fine di accertare se le patologie da cui la ricorrente è affetta siano tali da determinare una condizione di totale inabilità al lavoro e se lo fossero anche alla data della morte della de cuius, è stata fissata la decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a 10 giorni prima e disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni.
In data odierna la causa viene decisa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va, quindi, accolto. Va premesso che l'art. 22 della Legge 21.7.1965 n. 903, che ha sostituito l'art. 13 della Legge
4.4.1952 n. 218, prevede che, nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro a carico del genitore al momento del decesso, spetta una pensione nella misura percentuale prestabilita e che si considerano a carico del pensionato o dell'assicurato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
In ordine al primo requisito, il CTU nominato da questo Tribunale, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario dell'inabilità alla base del riconoscimento del diritto a percepire la pensione di reversibilità.
Ed invero il consulente, in base all'esame clinico e alla documentazione sanitaria agli atti, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, ha accertato che la ricorrente è affetta da un quadro morboso definibile nosologicamente come “Esiti di mastectomia radicale (protesizzata) per adenocarcinoma della mammella sinistra (2006). Esiti di tiroidectomia parziale con distiroidismo. Postumi di ripetuti interventi di erniotomia lombare L4-L5. Morbo di Crohn e gastrite cronica associati a artrite psoriasica. Cardiopatia scleroipertensiva ad evoluzione dilatativa. Sindrome depressiva” ben documentato sul piano clinico obiettivo e specialistico e che tali infermità sono tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, sussistente attualmente e all'epoca della morte della madre avvenuta in data
02.07.2022.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova in ordine alla patologia da cui risulta affetta la ricorrente.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati
(anamnestici e clinici) raccolti direttamente nel corso dell'accertamento peritale.
Quanto al secondo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare in più occasioni che “il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo perché inidoneo a garantire il suo sostentamento ovvero che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva e comunque prevalente” (Cass. Sez. Lav. 14.2.2013 n. 3678, 1.6.2005 n. 11689, 21.5.1994 n. 5008).
Nel caso in esame il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di contestazione ad opera dell' né in fase amministrativa, né nella presente fase giudiziaria, per cui la sua ricorrenza può CP_1
dirsi pacifica.
Le conclusioni raggiunte impongono l'accoglimento del ricorso.
Va precisato come il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto abbia diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con decorrenza dal mese CP_1
successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (in questo senso cfr. Cass. Sez. Lav. ord.
5.9.2011 n. 18241).
L' deve, quindi, essere condannato a corrispondere in favore di parte ricorrente la pensione di CP_1
reversibilità quale figlia inabile superstite del genitore, titolare in vita di pensione, nella misura percentuale stabilita dalla legge, a far data dal mese successivo al decesso, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza dei singoli ratei al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l' dev'essere condannato al pagamento CP_1
delle stesse che - in applicazione del D.M. 147/2022 e tenuto conto delle riduzioni previste dall'art. 4 comma 1° a seconda del grado di difficoltà della causa e della concreta attività difensiva svolta – si liquidano per l'intero in €. 2.500,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU liquidate in corso di causa con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che la parte ricorrente è titolare del diritto alla pensione di reversibilità della defunta madre, in quanto totalmente e permanentemente inabile al lavoro già al momento del decesso della madre (02.07.2022);
b) condanna l' a corrispondere in favore di parte ricorrente la pensione di reversibilità predetta CP_1
nella misura percentuale stabilita dalla legge, con decorrenza dal mese successivo alla predetta data, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza dei singoli ratei al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 2.500,00 per onorario, CP_1
oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU liquidate in corso di causa con CP_1 separato decreto.
Così deciso il 06.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
-dott.ssa Cristina Di Stefano-