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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
Sezione Lavoro
R.G.N. 444/2024
All'udienza del 10.6.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto della nota scritta depositata dalla parte ricorrente, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 444 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 444/2024 promossa da:
(C.F: ) rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giovanna Parte_1 C.F._1
Sarnacchiaro
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.5.2024, parte ricorrente esponeva che Parte_1
è docente precaria per la scuola primaria, aveva prestato servizio a tempo determinato
[...]
per cinque anni scolastici e, precisamente, negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; che, in tali anni, la ricorrente non aveva mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso, parte ricorrente sosteneva l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonché la violazione della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70; invocava, al riguardo, norme del CCNL di riferimento (artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), pronunce di merito, del C.d.S., della CGUE, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 e concludeva come in atti. Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza del 10.6.2025 di cui si disponeva la trattazione a mezzo di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.. veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata, avuto riguardo a tutti gli anni scolastici con riferimento ai quali sono stati prodotti i contratti conclusi dalla ricorrente.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato
“Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola, si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così, con la sentenza n.1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_3 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che parte ricorrente ha Cont chiesto la condanna del al riconoscimento economico “tramite” la Carta.
Alla luce di quanto sopra, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di docente per i periodi prospettati in atti con riferimento agli a.s.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, considerato che parte ricorrente ha documentato l'attuale permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche e, d'altro lato, il
Cont
non ha allegato che la ricorrente sia ad oggi fuoriuscita dal sistema per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, rilevato che parte ricorrente ha allegato il mancato riconoscimento della carta docente anche con riferimento all'anno scolastico 2023/2024
e che nulla ha al riguardo eccepito il datore di lavoro, rimasto contumace, la domanda svolta deve
Cont essere accolta e il condannato a mettere a disposizione della sig.ra , Parte_1 tramite il sistema della Carta elettronica, la somma di € 2.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della “serialità” della vertenza, del valore della causa, della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico della carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il convenuto a CP_1
mettere a disposizione della ricorrente, , tramite il sistema della carta Parte_1 elettronica, la somma di € 2.500,00; condanna il a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte Controparte_5
ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Mantova, 10.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
Sezione Lavoro
R.G.N. 444/2024
All'udienza del 10.6.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127- ter c.p.c., il giudice, preso atto della nota scritta depositata dalla parte ricorrente, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza, con contestuale motivazione, di cui dà lettura.
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
R.G.N. 444 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n.r.g. 444/2024 promossa da:
(C.F: ) rappresentata e difesa dall'Avv.ta Giovanna Parte_1 C.F._1
Sarnacchiaro
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.5.2024, parte ricorrente esponeva che Parte_1
è docente precaria per la scuola primaria, aveva prestato servizio a tempo determinato
[...]
per cinque anni scolastici e, precisamente, negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024; che, in tali anni, la ricorrente non aveva mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015.
Tanto premesso, parte ricorrente sosteneva l'illegittimità del mancato riconoscimento della carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, nonché la violazione della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70; invocava, al riguardo, norme del CCNL di riferimento (artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), pronunce di merito, del C.d.S., della CGUE, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 e concludeva come in atti. Nonostante la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la Controparte_1
contumacia.
La causa, istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, all'udienza del 10.6.2025 di cui si disponeva la trattazione a mezzo di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.. veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata, avuto riguardo a tutti gli anni scolastici con riferimento ai quali sono stati prodotti i contratti conclusi dalla ricorrente.
Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato
“Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola, si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli
a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13 .07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del
23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti;
b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a un'evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale.
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Tale conclusione, come anticipato, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario.
E così, con la sentenza n.1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i CP_3 relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a CP_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ancora più recentemente, della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “ (…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti” .
Vi è da aggiungere che, in data 27.10.2023, la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. CP_1
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.
n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quanto al fatto che la Carta Docenti è stata concepita come uno strumento vincolato che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che parte ricorrente ha Cont chiesto la condanna del al riconoscimento economico “tramite” la Carta.
Alla luce di quanto sopra, considerato che è documentato e parimenti non contestato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di docente per i periodi prospettati in atti con riferimento agli a.s.
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, considerato che parte ricorrente ha documentato l'attuale permanenza all'interno del sistema delle docenze scolastiche e, d'altro lato, il
Cont
non ha allegato che la ricorrente sia ad oggi fuoriuscita dal sistema per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, rilevato che parte ricorrente ha allegato il mancato riconoscimento della carta docente anche con riferimento all'anno scolastico 2023/2024
e che nulla ha al riguardo eccepito il datore di lavoro, rimasto contumace, la domanda svolta deve
Cont essere accolta e il condannato a mettere a disposizione della sig.ra , Parte_1 tramite il sistema della Carta elettronica, la somma di € 2.500,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della “serialità” della vertenza, del valore della causa, della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio economico della carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il convenuto a CP_1
mettere a disposizione della ricorrente, , tramite il sistema della carta Parte_1 elettronica, la somma di € 2.500,00; condanna il a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte Controparte_5
ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre spese generali, IVA e C.P.A, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Mantova, 10.6.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni