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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1801 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 1826 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 ) vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza, Roberto Pessi, e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE NEL PROC. N. 1801/2024 E APPELLATO NEL PROC. N. 1826/2024
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Giammaria e Silvia De Santis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE NEL PROC. N. 1826/2024 E APPELLATO NEL PROC. N. 1801/2024
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 CP_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10 E rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli
[...] Controparte_11 avvocati Fabio Rusconi, Massimo Rusconi, Francesco Rusconi e dall'avocat Esther Bajeux ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze, via della Condotta 12
APPELLATI IN ENTRAMBI I
PROCEDIMENTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3749/2024 pubblicata in data 18/5/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione dell'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Controparte_12
, dichiarava l'illegittimità della cessione del ramo di azienda impugnata e
[...] della cessione del rapporto di lavoro degli odierni appellati , CP_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , e Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 disponendo il ripristino del loro rapporto di lavoro con la società cedente
[...]
a decorrere dall'1/06/22; Parte_1
Avverso tale sentenza le società e Parte_1 [...] Contr presentavano, con separati ricorsi (n.r.g. 1801/2024 per e Controparte_13 Cont n.r.g. 1826/2024 per tempestivo appello fondato su più motivi.
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e si costituivano in giudizio resistendo
[...] CP_10 Controparte_11 all'accoglimento del gravame.
Contr Cont Contr e si costituivano nei giudizi n.r.g. 1801/2024 (AST) e n.r.g. 1826/2024 ( ribadendo le ragioni esposte nei rispettivi atti di impugnazione e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto delle domande degli odierni appellanti.
All'odierna udienza, previa riunione dei giudizi ex art. 335 c.p.c. e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Contr Gli odierni appellati, tutti dipendenti a tempo indeterminato di e transitati in data Cont 01/06/2022 alle dipendenze della società a seguito della cessione del ramo di azienda denominato (avvenuto nell'ambito del generale processo di riorganizzazione CP_15 Contr ed esternalizzazione del settore Back office di avevano agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità della predetta cessione di ramo di azienda relativamente al quale affermavano l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. per mancanza delle necessarie caratteristiche di preesistenza ed autonomia del ramo ceduto, e di fare valere il Contr loro conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro con
Il Tribunale accoglieva le domande degli appellati.
Rilevava come la fattispecie si inserisse nel più ampio contenzioso generato dalla Contr riorganizzazione da parte di del settore Back office nel cui ambito era stata effettuata Cont la cessione ad di un compendio composto da sette rami di azienda, tra cui quello denominato in cui prestavano e prestano servizio i ricorrenti, cessione CP_15 Contr effettuata in attuazione di un piano industriale elaborato da nell'anno 2021 per il triennio 2022/2025 e che prevedeva l'esternalizzazione di parte delle attività di back office Contr di e la cessione a terzi, tramite cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., dei contratti di lavoro di circa 836 dipendenti, progetto attuato in due fasi la prima, il 30/3/2022, con il trasferimento di 270 dipendenti, sino ad allora addetti alla gestione di alcune attività CP_ di nformation Tecnology), alla società Capgemini Finance Tech srl e la seconda, quella Cont oggetto del presente giudizio, conclusa il 26/05/2022 con il trasferimento alla società a decorrere dal 01/06/2022, dei contratti di lavoro di altri 566 dipendenti in precedenza addetti a varie attività di back office, operazione quest'ultima (comprensiva in particolare di sette rami di azienda denominati tra cui , perfezionata con la CP_15 CP_15 sottoscrizione di un contratto di cessione di rami di azienda con coeva stipulazione di un Cont Contr contratto di appalto, con il quale si era impegnata a fornire a quelle attività che quest'ultima società aveva gestito precedentemente in proprio.
I sette rami di azienda oggetto della cessione del 26/05/2022 erano in particolare denominati: APAC EIR PF (Entrata in relazione Persone Fisiche); APAC Strumenti di Pagamento;
APAC Prodotti;
APAC Logistics;
APAC Successioni;
APAC CP_15
MFI (Mutui Fondiari Individuals).
Affermava, la fondatezza delle doglianze degli odierni appellanti in ordine alla mancanza in capo ad dei necessari requisiti della preesistenza e dell'autonomia. CP_15
Richiamava a tale proposito, ex art. 118 disp. att c.p.c., altri due precedenti di merito dello stesso Tribunale e affermava di concordare “con quanto dedotto da parte ricorrente secondo Cont cui le società non hanno dimostrato che le entità acquisite da e, in particolare, il c.d.
fosse in effetti capace di rendere autonomamente il servizio che svolgeva CP_15 nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima: infatti, come osservato da parte ricorrente”.
Rilevava in particolare quanto era stato evidenziato nei precedenti richiamati in ordine:
Contr
- alla cessione da parte di di solo parte del personale delle varie APAC trasferite con esclusione della catena di comando rimasta al suo interno e al non essere state cedute intere attività ma solo porzioni delle stesse;
- al perdurare dell'utilizzo, anche dopo la cessione, dei manuali operativi e dei sistemi informatici NL e delle caselle di posta elettronica e pec di proprietà della cedente nonchè alla mancata dimostrazione del cambiamento delle procedure che disciplinano le attività degli APAC ceduti;
- alla continua interazione e sovrapposizione dell'attività dei lavoratori presso l' CP_15 Contr ceduta con i dipendenti e alla stretta interdipendenza funzionale dell'attività dell' in questione con i rami di azienda rimasti alla suddetta società cedente (tra CP_15 cui la struttura Cash AN) peraltro indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate;
- al perdurante svolgimento della funzione di Governance, compliance e direzione Contr rischi di rispetto alle attività cedute;
Contr
- al perdurare, anche successivamente alla cessione, dell'invito di ai lavoratori ceduti a svolgere corsi di formazione tenuti dalla stessa.
Affermava quindi la mancanza in capo all' tanto del requisito della CP_15 preesistenza non esistendo il ramo ceduto come tale, al pari degli altri, alla stregua delle modalità con cui era stato precedentemente organizzato il back office e dello stesso tenore Cont del contratto di appalto sottoscritto con prima del 01/06/2022.
Affermava la mancanza in capo al predetto ramo ceduto anche del requisito dell'autonomia non potendo lo stesso, stante l'operatività descritta in ricorso e sostanzialmente non contestata dalle controparti, configurarsi, al momento della cessione e all'attualità, neppure potenzialmente, come entità idonea a svolgere autonomamente un'attività d'impresa in quanto impossibilitata a funzionare senza l'ingente apparato Contr infrastrutturale di
Evidenziava in proposito come “il possesso di un'infrastruttura sofware/hardware, oltre che di un apparato materiale tradizionale, fossero un aspetto essenziale della gestione Contr di un back office bancario quale quello di così come dimostrato dalle circostanze narrate da entrambe le parti, da cui appunto si evince inequivocabilmente che la possibilità per l' i svolgere le proprie attività “istituzionali” era strettamente CP_15 ed indissolubilmente vincolata all'utilizzazione dei programmi, delle procedure e delle Contr infrastrutture informatiche di .
Dichiarava pertanto l'illegittimità della cessione di ramo di azienda, in quanto consistita nella mera esternalizzazione di una pluralità di servizi e nel trasferimento dei lavoratori ad essi addetti, e del rapporto di lavoro degli appellati effettuato quest'ultimo senza il necessario loro consenso ex art. 1406 c.c., con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Contr Cont ed contestano la gravata sentenza con quattro motivi di contenuto sostanzialmente analogo.
Con un primo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (error in procedendo) ove aveva mancato di ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta nella precedente fase di giudizio al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale del ramo di azienda oggetto di controversia e ove non aveva tenuto in considerazione la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e alle note difensive del 12/03/2024.
Con un secondo motivo le appellanti contestano la violazione dell'art. 2112 c.c. ove aveva erroneamente valutato il requisito della preesistenza del ramo di azienda ceduto, lamentando in particolare l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure delle puntuali e specifiche allegazioni effettuate in proposito con la comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio e della documentazione prodotta a supporto evidenziando a tale proposito anche le risultanze delle prove testimoniali effettuate in altri giudizi instaurati nei loro confronti.
Con un terzo motivo le appellanti contestano la gravata sentenza per violazione dell'art. 2112 c.c. ove aveva erroneamente valutato il requisito dell'autonomia funzionale.
Lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe verificato la sussistenza del requisito in esame (in ordine alla effettiva sussistenza di un complesso organizzato di persone e di beni nonchè alla capacità di detto complesso di perseguire e conseguire autonomamente uno specifico scopo produttivo o, meglio, di esercitare, “autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario”, un'attività economica
“essenziale o accessoria”) limitandosi a prendere in considerazione una serie di elementi sussidiari che non solo sarebbero stati travisati ma che sarebbero stati anche inidonei a scalfire l'autonomia dei rami di azienda ceduti, autonomia che ribadivano evidenziando le caratteristiche del ciclo e dello scopo produttivo di come riscontrate dalla CP_15 documentazione prodotta in atti.
Con un quarto motivo lamentano il travisamento di fatto e l'erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel tenere conto delle reciproche allegazioni delle parti, giungendo finanche a ritenere pacifici fatti palesemente contestati e, quindi, controversi (in ordine alla presenza Contr di un asserito rapporto di interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture di all'assenza di personale direttivo nei rami ceduti e alla conseguente presenza di direttive Contr espresse da all'assenza di manuali operativi realizzati dalla cessionaria e all'utilizzo Contr del reparto di assistenza tecnica da parte di .
Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione sono infondati.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta - come affermato dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 99/2025 - una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
Dunque, evidenzia la Corte costituzionale come la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come
“qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale
“trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Anche nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità successiva alla riforma e fino ad epoca recente si è ribadito che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima Cass. n. 11578 del 2/5/2025).
Sempre alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività (Cass. n. 11247 del 31/05/2016).
Grava quindi sulle società resistenti l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda, di cui costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo, ossia la sua capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, integrato dal requisito della preesistenza (Cass. n. 22249 del 04/08/2021).
Tanto premesso è' opportuno riassumere le vicende relative alla cessione di ramo di azienda oggetto di controversia così come si desumono, in particolare, dal complessivo contenuto delle allegazioni delle parti e dalla documentazione presente in atti.
Contr Come risulta pacifico in causa i servizi di back office di erano sino al mese di maggio 2021 affidati alla Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (Direzione PAC) articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC” e “Operations” ed a loro volta organizzate in sottostrutture.
In particolare, la struttura organizzativa Operations era articolata in sei distinte sottostrutture, dette anche “domini”, ossia EIR Operations, Cash AN Operations, Credit Operations, Investments & Markets Operations, Post Sales & Logistics Operations, Supporto Trasversale Operations, mentre ciascuno degli indicati domini era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale” ( ), strutturate in distinte Unità di CP_15
Produzione.
Contr Nel maggio 2021 aveva provveduto ad una nuova organizzazione delle proprie strutture e dei relativi domini, creando all'interno di ciascun dominio il reparto di Assistenza Commerciale e ridefinendo le singole , ricomprendendo in particolare CP_15 nel dominio Cash AN Operations gli Middle Office e Controlli, CP_15
Strumenti di Pagamento e Assistenza Commerciale Cash AN Operations (cfr. in particolare, diagramma riprodotto a pag. 8 della comparsa di costituzione di primo grado Contr di .
Contr Espletata la procedura ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, in data 26/05/2022 Cont Cont aveva trasferito ad a decorrere dal 01/06/2022, gli (poi ridenominati da CP_15
“Divisioni”) EIR Persone Fisiche, Strumenti di Pagamento, Flussi, Prodotti, Logistics, Successioni, e MFI (Mutui Fondiari Individuals).
L' APAC (attualmente Divisione Flussi) presso cui prestano servizio gli odierni CP_15 appellati si occupa, in generale, della gestione dei bonifici in entrata e in uscita ed è organizzato in sei Unità di Produzione (UP), ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di flussi bancari e cioè la UP e Bonifici Internazionali in Uscita, la Controparte_17
, la la in Controparte_18 Controparte_19 CP_20
Uscita la e la CP_19 Controparte_21 Controparte_22
[...]
Oggetto della cessione sono state quindi soltanto alcune delle unità organizzative in cui i vari domini erano organizzati, mentre gli altri reparti, facenti parte di singole strutture Contr variamente articolate, sono rimasti in capo alla cedente
Contr Risultano in particolare incontestatamente rimasti in capo a con particolare riferimento al dominio Cash AN Operations, gli Middle Office e CP_15
Controlli e Assistenza Commerciale Cash AN Operations, unità quest'ultima che, così come dedotto dai lavoratori appellati (punto 14 del ricorso) senza che sul punto siano state effettuate contestazioni specifiche, svolgeva e svolge funzioni di supporto per Contr gli uffici rimasti entro il comparto Cash AN di (tra cui . CP_15
L'oggetto del contratto di cessione era costituito, in particolare, dai contratti di lavoro dei dipendenti assegnati alle varie APAC, da materiale hardware (monitors), alcuni applicativi informatici (definiti Robot Process Automation – RPA, per un numero totale di 56, nonché “soluzioni applicative avanzate“, per un numero totale di 110, entrambi in grado di automatizzare alcune operazioni svolte dai rami ceduti operando sugli applicativi Contr informatici rimasti in capo a nonché dai contratti con i fornitori individuali
Congiuntamente all'operazione di trasferimento dei rami di azienda veniva inoltre Contr Cont stipulato tra e un contratto di appalto in virtù del quale i rami ceduti hanno Contr continuato a svolgere in favore di le medesime identiche attività che svolgevano in epoca antecedente alla cessione.
Fatta tale premessa deve ritenersi meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla non ravvisabilità in capo al ramo dei necessari requisiti di preesistenza e di CP_15 autonomia precedentemente indicati. Deve infatti ribadirsi come l'unità ceduta fosse, sin dalla data della cessione, incapace di operare autonomamente, stante la necessità di avvalersi dei mezzi (software e anche Contr hardware), delle unità organizzative e del personale addetto al medesimo settore costituendo in realtà l'attività svolta da una fase di un più ampio CP_15 procedimento in cui era coinvolta unitamente ad ulteriori strutture rimaste in capo alla società cedente e che vedeva la necessaria partecipazione dei dipendenti di quest'ultima.
Si osserva innanzitutto che non risulta contestato che, così come precedentemente evidenziato, alcuni reparti del più ampio dominio Credit Operations, in particolare l'unità Cash AN Operations e gli Middle Office e Assistenza Commerciale e, CP_15 Contr non abbiano formato oggetto di cessione e siano rimasti in capo a
Non può inoltre ritenersi idoneamente contestato nemmeno il mancato trasferimento Cont in capo ad del “Reparto Governance e Performance PAC” unità che, così come allegato dai lavoratori appellati risulta “sovraordinata a tutti gli APAC, compreso l'APAC Flussi, che detta le regole degli APAC, scrive le guide Operative rapportandosi con Compliance e Direzione Rischi”.
Non risulta a tale ultimo proposito oggetto di contestazione specifica né il mancato Cont trasferimento ad di tale unità organizzativa, né il ruolo sovraordinato svolto da tale unità rispetto alle , circostanza quest'ultima che, peraltro, trova riscontro nella CP_15 corrispondenza e-mail prodotta in atti (cfr. all. 17 e 18 del ricorso di primo grado, documentazione non contestata e rappresentativa di scambi di mail con la
[...] Contr con cui dipendenti in servizio presso tale unità, , Parte_13 Parte_14
e , prestavano consulenza e impartivano Parte_15 Parte_16 disposizioni a personale in servizio presso ad es., in materia di firma CP_15 digitale, operatività di bonifici in rubli o finanziamenti).
Contr Nel costituirsi nella precedente fase di giudizio, non aveva infatti contestato specificamente tali ultime allegazioni in fatto, limitandosi a confermare l'esistenza della struttura organizzativa Governance PAC senza però smentire né il mancato trasferimento Cont ad nè le competenze della struttura in questione e questo anche con riferimento all'epoca successiva al trasferimento.
Si osserva a tale proposito che l'affermazione secondo cui “ aveva avuto CP_23 modo di evidenziare l'estraneità della Governance rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali” non trova riscontro nella lettura della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado della suddetta appellante, laddove il reparto Governance risulta menzionato unicamente al paragrafo 10 dove si legge “Al fine di assicurare e garantire tali servizi, sino al mese di maggio 2021, la Direzione PAC di Cont era articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC”, e “Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture”, senza menzionare alcunché in ordine alle competenze ed al ruolo di Governance, né tantomeno contestare le deduzioni effettuate a tale proposito dai lavoratori. Emerge agli atti, sempre secondo quanto si desume dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso di primo grado, anche la necessità per i dipendenti addetti ad
[...] di operare per lo svolgimento dell'attività di sua competenza, anche dopo la CP_15 Contr cessione, congiuntamente con le ulteriori unità rimaste in capo a
Tanto si evince, in particolare, oltre che dal già evidenziato ruolo sovraordinato del reparto Governance, anche da quello di supporto tecnico fornito dall'APAC Assistenza Contr Commerciale Cash AN (anch'esso rimasto in capo a per il tramite in particolare della sua unità interna (cfr. organigramma Parte_17 prodotto come all. n. 6 del ricorso non contestato), ruolo oggetto di allegazioni non specificamente contestate dalle resistenti e riscontrate dalla documentazione prodotta in atti rappresentativa della continua interlocuzione di tale unità con CP_15
(corrispondenza email o tabulati prodotti come all.ti da 21 a 23 e, per quanto riguarda specificamente il periodo successivo alla cessione, da 32 a 34, documentazione non contestata dalle resistenti e rappresentativa della partecipazione diretta dell'APAC Assistenza commerciale all'attività di competenza di in termini di CP_15 autorizzazione o effettuazione bonifici, attivazione di conti speciali, svolgimento di attività di supporto o comunque relativa a pratiche di competenza dell'unità ceduta)
Trova inoltre riscontro documentale anche la competenza della Direzione Compliance Contr (unità organizzativa facente parte della Direzione Generale di cfr. organigramma Contr prodotto come all. 3 del ricorso di primo grado), rimasta in capo a in ordine all'autorizzazione dei bonifici dubbi (cfr all. 20 del ricorso di primo grado) e di APAC Contr Trade Finance e Garanzie (pure rimasta in capo a in ordine ai cambi o approvvigionamenti di valuta (cfr all.ti 26 e 38 del ricorso di primo grado).
Significativa inoltre la circostanza, anche in questo caso documentalmente riscontrata, della necessità per gli addetti al ramo nel caso di malfunzionamento del CP_15 sistema informatico, di fare riferimento, anche diversi mesi dopo la cessione, ad apposita Contr unità organizzativa la c.d. SK SA NL (cfr. mail in data 10/10/2022 prodotta come all. n. 16 del ricorso di primo grado).
Trattasi di circostanza che non può che considerarsi ulteriormente significativa della incapacità di operare autonomamente dell'unità organizzativa ceduta tanto alla data della cessione che, quanto meno, nei mesi successivi alla stessa.
Questo tanto più in assenza di significativi riscontri, nel periodo successivo, della Cont costituzione da parte di di una struttura interna avente ad oggetto l'attività di Cont assistenza nel caso di malfunzionamenti del sistema informatico a tale proposito si è limitata ad allegare, nella comparsa di costituzione di primo grado, la mera chiusura della struttura SK SA dopo i primi mesi successivi alla cessione).
Dalla documentazione prodotta in atti emerge inoltre la continua interlocuzione tra i Contr lavoratori addetti ad ed i dipendenti CP_15
Particolarmente significativa a tale proposito la corrispondenza e-mail prodotta in allegato al ricorso in ordine alle disposizioni specifiche impartite ad dalla CP_15 Contr dipendente in ordine allo svolgimento dell'attività di Parte_14 competenza del ramo ceduto (cfr e-mail prodotte come parte come all. 44 del ricorso, documentazione non contestata specificamente dalle società resistenti).
Risulta inoltre come tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti in NL, operassero utilizzando le strutture e i dispositivi informatici di tale società e come gli addetti ad abbiano, anche dopo la cessione, continuato ad utilizzare scanner CP_15 Contr e (anche) pc di proprietà di
Non risulta contestato a tale proposito che, nello svolgimento della loro attività, i dipendenti di oltre ad utilizzare (anche) caselle di posta elettronica di CP_15
Contr proprietà di per rendere la propria prestazione debbano accendere il PC in dotazione, effettuare il log-in e, subito dopo, tramite un link, effettuare un ulteriore
Contr log-in collegandosi ad un computer virtuale operando su quest'ultimo (cfr. all. n. 13 del ricorso – rappresentativo delle schermate delle varie fasi di accesso AST al desktop
Contr virtuale della accedendo ed utilizzando, così come avveniva anteriormente alla
Contr cessione, applicativi, procedure, link, cartelle di rete, informazioni di
Trattasi di circostanze significative della necessità di di utilizzare per CP_15 poter operare utilmente, l'ampia struttura organizzativa e i mezzi della società cedente.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame risulta chiaramente che le attività dei lavoratori addetti all'APAC oggetto di cessione non potessero svolgersi se non con l'utilizzo degli applicativi informatici di proprietà della cedente a prescindere dai quali non avrebbe potuto procedersi nell'esecuzione delle singole fasi del ciclo produttivo del ramo.
È la stessa società appellante, difatti, che puntualizza che soltanto con l'accesso agli Contr
“ambienti informatici” per il tramite di una connessione sicura e di specifiche Contr credenziali associate ad utenze individuali create da i lavoratori delle cedute CP_15 fossero in grado, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti di cui erano dotati, di svolgere i servizi di back office richiesti.
Non vale a vanificare tali considerazioni quanto allegato dalle società resistenti in ordine all'avvenuta cessione, unitamente al ramo di azienda, anche dei “robot” (RPA) e delle soluzioni informatiche avanzate precedentemente indicate.
Si osserva a tale proposito che le stesse appellanti avevano dedotto come gli RPA fossero “in grado di automatizzare i processi lavorativi svolti dai rami grazie all'utilizzo di software intelligenti” e come le soluzioni applicative avanzate fossero in grado di
“automatizzare alcune fasi dei processi compiute dai rami ai fini dell'esecuzione del Contr servizio tramite prodotti di Office Suite Excel , macro Access” avendo specificato che i robot ceduti ad erano “in grado, tra l'altro, a titolo esemplificativo, di CP_15 estinguere, sulla base dei dati e delle informazioni presenti sugli applicativi della Banca cliente, in modo automatico, i conti con saldo negativo”.
Trattasi quindi di applicativi che consentono di svolgere operazioni automatizzate nell'ambito delle lavorazioni di competenza dei lavoratori delle APAC cedute ma che rappresentano comunque un minus rispetto alla materiale attività che viene compiuta dai predetti lavoratori in quanto di oggetto limitato e circoscritto rispetto alle svariate attività di loro competenza.
Risulta peraltro pacifico (alla stregua delle stesse allegazioni delle resistenti, cfr. Contr comparse di costituzione di primo grado a pag. 24 e AST a pag. 19) come, soltanto Contr dopo aver eseguito l'accesso all'ambiente informatico di i lavoratori addetti ai rami ceduti (tra cui intervenissero sulle specifiche richieste di assistenza e CP_15 provvedessero a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla Banca, il che conferma che il ricorso al supporto dei robot avvenisse unicamente in ausilio all'attività compiuta personalmente dal singolo lavoratore.
Cont D'altro canto, con la memoria di primo grado, ha precisato che “il robot … è lo
Cont strumento utilizzato dall'operatore e che semplifica la lavorazione che quest'ultimo
Cont deve eseguire” e che, soprattutto, “ può svolgere tale operazione [individuazione delle operazioni relative a carte bloccate] manualmente, impiegando uno o più operatori, oppure può semplificare il processo utilizzando un programma apposito”, con ciò confermando l'utilizzo non esclusivo dei robot in questione rispetto all'apporto lavorativo
Cont Cont dei dipendenti (cfr. pagg. 20- 21 della comparsa di costituzione .
Pertanto, i c.d. robot (così come le soluzioni informatiche avanzate precedentemente indicate) non sono altro che sistemi operativi finalizzati a gestire processi in modo automatizzato ma che sicuramente operano – e non potrebbe essere diversamente – nei Contr sistemi e negli applicativi in cui tutte e fasi delle lavorazioni devono svolgersi.
Dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta inoltre come siano rimasti Cont Contr nella disponibilità e nell'utilizzo di anche PC di proprietà di (da utilizzare nel caso di malfunzionamento dei monitors ceduti, cfr. all. 14 del ricorso di primo grado) e risulta altresì l'utilizzo da parte dei dipendenti in servizio presso degli CP_15 scanner di proprietà della cedente (circostanze specificamente allegate dai lavoratori e Contr non contestate dalle società resistenti essendo anzi state ammesse da la quale ha addotto a tale proposito ragioni di sicurezza informatica e bancaria che sono rimaste tuttavia sostanzialmente indeterminate e che in ogni caso non fanno venire meno l'utilizzo Contr promiscuo di anche sotto tale profilo, dei mezzi di . CP_15
Ulteriormente significativo anche il perdurante utilizzo da parte del personale in Contr servizio presso dei manuali operativi CP_15
Non emerge a tale proposito alcun idoneo riscontro in ordine a quanto allegato dalle Cont società resistenti relativamente all'avvenuta predisposizione da parte di di idonei ed autonomi manuali operativi, allegazione quest'ultima che è rimasta priva di idonea dimostrazione da parte delle società resistenti (gravate, come precedentemente evidenziato, dell'onere probatorio in ordine ai requisiti di preesistenza ed autonomia dei rami ceduti). Queste ultime non hanno infatti prodotto in giudizio i manuali redatti, risultando del tutto inidonea in proposito, in mancanza, la prova orale offerta, tanto più alla luce della considerazione che una tale prova non avrebbe verosimilmente consentito di valutare utilmente il contenuto in concreto dei manuali di AST asseritamente utilizzati (insufficienti allo scopo per tali ragioni , in ragione della loro genericità, risultano anche le dichiarazioni rilasciate a tale proposito dalla teste nell'ambito dei giudizi Tes_1 instaurati avverso le appellanti, n.r.g. 261/2023 e 40404/2024 i cui verbali sono stati prodotti in atti, ove la teste citata si limita in sostanza, peraltro con riferimento ad CP_15 diverse da quella oggetto di controversia, a dare atto della mera esistenza di tali manuali).
Si concorda pertanto con la valutazione del Tribunale secondo cui la mancata produzione in giudizio dei manuali non consente di ritenere veritiera l'affermazione della loro esistenza.
Del resto se i lavoratori delle APAC cedute hanno continuato ad operare in ambiente Contr Contr informatico utilizzando programmi ed applicativi di proprietà è conseguenziale che, nell'ambito di fasi procedimentali ben individuate, dovessero necessariamente seguire le linee guida operative elaborate da tale società.
D'altro canto, a ben vedere, nel giudizio di primo grado, mentre entrambe le società Cont resistenti avevano affermato genericamente che a seguito della cessione aveva proceduto alla redazione di propri manuali di servizio quest'ultima società aveva in particolare dedotto che: i) prendendo le mosse dal Contratto di Outsourcing e dalle previsioni contrattuali, aveva predisposto per ogni ufficio un elenco delle attività da svolgere;
ii) per ognuna di tali attività, le persone addette alla redazione dei manuali avevano contattato i Responsabili di Divisione ed avevano individuato quale ufficio e in alcuni casi quale operatore specifico svolgeva quella determinata attività; iii) quindi, fatta questa individuazione, le persone erano state sentite una per una, in alcuni casi direttamente affiancate mentre svolgevano l'attività, ed erano state trascritte tutte le singole operazioni necessarie per lo svolgimento di ciascuna attività.
Cont Appare, quindi, evidente che, al più, i cd. manuali operativi predisposti da – di cui si ribadisce non è stata dimostrata l'esistenza – appaiono, alla stregua della descrizione fornitane dalla stessa società, piuttosto come testi ricognitivi dei profili dei singoli dipendenti e delle competenze a loro attribuite, e non anche come vere e proprie guide operative contenenti le direttive da seguire nel compimento delle singole fasi di lavorazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve ritenersi meritevole di conferma anche quanto affermato dal giudice di prime cure, mediante il richiamo ai precedenti di merito indicati nella parte motiva della gravata sentenza, in ordine al non potersi ravvisare in capo al ramo ceduto alcuna forma di autonomia neppure sul versante economico, trattandosi di attività, quelle svolte da che non producono alcun ricavo CP_15 Contr indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti non ceduti e la cui autonomia non risulta strutturata per svolgere attività ultronee rispetto a quelle in supporto alla cedente, essendo in grado di produrre un risultato utile unicamente nel contesto delle procedure operative che si svolgono presso quest'ultima.
Ulteriormente significativa della carenza di autonomia del ramo ceduto risulta la Contr circostanza, anche in questo caso riscontrata documentalmente, dell'avere anche in data successiva alla cessione, provveduto alla formazione dei dipendenti addetti ad
[...]
CP_15
Contr Risulta in particolare come abbia provveduto, nel settembre 2022 (circa 4 mesi dopo la cessione) ad invitare alcuni dei dipendenti in servizio presso a CP_15 partecipare al corso “Sensibilizzazione Cyberdefense”, provvedendo anche a stigmatizzare, con successiva mail del 5/12/2022, la mancata partecipazione a tale corso dell'appellato rammentandogli l'obbligatorietà della stessa (all.ti da 45 a CP_6
45 ter del ricorso di primo grado).
Trattasi di circostanze che, se valutate nel loro complesso, portano chiaramente ad escludere, così come affermato dal Tribunale, la possibilità di considerare CP_15 una unità già esistente alla data della cessione quale compendio aziendale funzionalmente ed operativamente autonomo (trattandosi di una componente di un meccanismo più complesso che vedeva la necessaria partecipazione di mezzi, unità organizzative e Contr dipendenti rimasti in capo a ma anche di attribuire a tale unità la capacità di funzionare autonomamente stante la necessità di operare in modo interdipendente con le Contr unità organizzative e i dipendenti pure addetti allo stesso settore back office avvalendosi degli applicativi informatici (oltre che di parte dell'hardware, quali PC e scanner) e delle procedure della società cedente.
Contr E' opportuno osservare, a tale proposito, come le circostanze che afferma non essere state contestate dai lavoratori nel giudizio di primo grado, come riportate in particolare nella comparsa di costituzione di tale ente nel giudizio n.r.g. 1826/2024 (cfr. pagg. 41-42), non attengono a dati fattuali – rispetto ai quali sussiste l'onere di contestazione – bensì esprimono piuttosto giudizi e valutazioni giuridiche di confutazione delle tesi proposte con il ricorso, o comunque trattasi di circostanze generiche comunque in evidente contrasto con quanto già affermato e quindi chiaramente smentito dai lavoratori appellati.
Difatti, le società appellanti lamentano, come sopra riportato, una mancata contestazione del fatto che i rami ceduti possedessero “una specifica e caratterizzante identità organizzativa”, che svolgessero “specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo”, che fossero “già autonomi ed autosufficienti risultando, infatti, in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza”, tutte affermazioni che, tra l'altro, non sono state accompagnate da una specifica, puntuale ed analitica contestazione di tutte le rilevanti circostanze di fatto che, con riguardo alle attività delle singole APAC, i lavoratori ricorrenti avevano dedotto, come illustrato nei paragrafi che precedono. In tale complessivo contesto non può che ritenersi meritevole di conferma anche la mancata ammissione delle prove orali richieste dalle società resistenti, prove che in quanto inidonee ad inficiare il contesto probatorio e allegatorio precedentemente evidenziato (sufficientemente significativo, di per sé solo, della carenza in capo al ramo ceduto dei requisiti di autonomia e preesistenza necessari ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 2112 c.c.) non possono che ritenersi irrilevanti ai fini di causa non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio.
Non può attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla perizia di parte prodotta Contr da in relazione all'autonomia dei rami di azienda ceduti (cfr. all. 5 della comparsa Contr di costituzione di primo grado di
Trattasi di atto privo di autonomo valore probatorio (essendo qualificabile come mera allegazione difensiva, cfr. Cass. Sez. Un. n. 13902 del 03/06/2013 e Cass. n. 16552 del 06/08/2015) e che consiste in un'analisi contabile-finanziaria elaborata sulla base di Contr elementi e forniti dalla stessa inidonea in quanto tale a vanificare il contesto allegatorio e probatorio precedentemente evidenziato (fondato su circostanze non specificamente contestate e su risultanze documentali).
Nè, analogamente, potrebbe attribuirsi rilievo decisivo ai verbali di prove orali effettuate innanzi al Tribunale di Roma nell'ambito di altri procedimenti instaurati da altri dipendenti delle appellanti e ciò con particolare riferimento a quelle assunte nel proc. n.r.g. 40253/2022 che si evince avere ad oggetto il ramo di cessione di (cfr. CP_15 verbali di prova contenenti le dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Testimone_3 prodotti dalle appellanti nel corso del giudizio di primo grado unitamente al relativo verbale di ammissione).
A tale proposito è sufficiente rilevare, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese nel citato proc. n.r.g. 40253/2022 (le uniche relative ad , come le stesse per CP_15 il loro contenuto generico, per avere prevalentemente ad oggetto circostanze non contestate nel presente giudizio e di per sé non decisive ai fini della presente controversia e per il loro esprimere, più che altro, in particolare in ordine alla autonomia operativa del ramo ceduto, giudizi e valutazioni personali del teste, siano anche in questo caso inidonee a vanificare il contesto allegatorio ed istruttorio precedentemente evidenziato.
Quanto emerso all'esito del presente giudizio conferma pertanto la corretta applicazione dei riportati principi giurisprudenziali ad opera del primo giudice: l' CP_15 oggetto di cessione, non era (prima della cessione) e non è (dopo la cessione) in grado di Contr svolgere, in modo autonomo rispetto alla struttura organizzativa di e senza integrazioni da parte della medesima società, il servizio o la funzione cui risultava e risulta finalizzata, e ciò sotto i plurimi profili sopra ampiamente analizzati, quali la continua Contr necessaria interazione con i dipendenti e le unità organizzative la necessità per i lavoratori addetti di adeguarsi alle linee gestionali ed operative dettate da un reparto Contr
“centrale” di l'utilizzo di applicativi e programmi informatici di proprietà della società cedente, l'incapacità di produrre un risultato utile ovvero un ricavo indipendente Contr rispetto al ciclo produttivo delle singole lavorazioni e procedure la mancanza di una autonoma formazione delle proprie risorse.
Entrambi gli appelli dovranno pertanto essere respinti.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna le società appellanti al pagamento delle spese del grado nei confronti dei lavoratori appellati che liquida in complessivi € 12.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono per entrambe le appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 29.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1801 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 (a cui è stata riunita la causa n. 1826 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 ) vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Marco Marazza, Roberto Pessi, e Francesco Giammaria ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE NEL PROC. N. 1801/2024 E APPELLATO NEL PROC. N. 1826/2024
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Francesco Giammaria e Silvia De Santis ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Po 25/B
APPELLANTE NEL PROC. N. 1826/2024 E APPELLATO NEL PROC. N. 1801/2024
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , Controparte_5 CP_6 CP_7
, Controparte_8 Controparte_9 CP_10 E rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli
[...] Controparte_11 avvocati Fabio Rusconi, Massimo Rusconi, Francesco Rusconi e dall'avocat Esther Bajeux ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze, via della Condotta 12
APPELLATI IN ENTRAMBI I
PROCEDIMENTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3749/2024 pubblicata in data 18/5/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, previa dichiarazione dell'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite, nei confronti dei ricorrenti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Controparte_12
, dichiarava l'illegittimità della cessione del ramo di azienda impugnata e
[...] della cessione del rapporto di lavoro degli odierni appellati , CP_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , e Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 disponendo il ripristino del loro rapporto di lavoro con la società cedente
[...]
a decorrere dall'1/06/22; Parte_1
Avverso tale sentenza le società e Parte_1 [...] Contr presentavano, con separati ricorsi (n.r.g. 1801/2024 per e Controparte_13 Cont n.r.g. 1826/2024 per tempestivo appello fondato su più motivi.
CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e si costituivano in giudizio resistendo
[...] CP_10 Controparte_11 all'accoglimento del gravame.
Contr Cont Contr e si costituivano nei giudizi n.r.g. 1801/2024 (AST) e n.r.g. 1826/2024 ( ribadendo le ragioni esposte nei rispettivi atti di impugnazione e chiedendo, in riforma della sentenza gravata, il rigetto delle domande degli odierni appellanti.
All'odierna udienza, previa riunione dei giudizi ex art. 335 c.p.c. e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Contr Gli odierni appellati, tutti dipendenti a tempo indeterminato di e transitati in data Cont 01/06/2022 alle dipendenze della società a seguito della cessione del ramo di azienda denominato (avvenuto nell'ambito del generale processo di riorganizzazione CP_15 Contr ed esternalizzazione del settore Back office di avevano agito in giudizio al fine di fare accertare e dichiarare l'illegittimità della predetta cessione di ramo di azienda relativamente al quale affermavano l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. per mancanza delle necessarie caratteristiche di preesistenza ed autonomia del ramo ceduto, e di fare valere il Contr loro conseguente diritto al ripristino del rapporto di lavoro con
Il Tribunale accoglieva le domande degli appellati.
Rilevava come la fattispecie si inserisse nel più ampio contenzioso generato dalla Contr riorganizzazione da parte di del settore Back office nel cui ambito era stata effettuata Cont la cessione ad di un compendio composto da sette rami di azienda, tra cui quello denominato in cui prestavano e prestano servizio i ricorrenti, cessione CP_15 Contr effettuata in attuazione di un piano industriale elaborato da nell'anno 2021 per il triennio 2022/2025 e che prevedeva l'esternalizzazione di parte delle attività di back office Contr di e la cessione a terzi, tramite cessione di ramo di azienda ex art. 2112 c.c., dei contratti di lavoro di circa 836 dipendenti, progetto attuato in due fasi la prima, il 30/3/2022, con il trasferimento di 270 dipendenti, sino ad allora addetti alla gestione di alcune attività CP_ di nformation Tecnology), alla società Capgemini Finance Tech srl e la seconda, quella Cont oggetto del presente giudizio, conclusa il 26/05/2022 con il trasferimento alla società a decorrere dal 01/06/2022, dei contratti di lavoro di altri 566 dipendenti in precedenza addetti a varie attività di back office, operazione quest'ultima (comprensiva in particolare di sette rami di azienda denominati tra cui , perfezionata con la CP_15 CP_15 sottoscrizione di un contratto di cessione di rami di azienda con coeva stipulazione di un Cont Contr contratto di appalto, con il quale si era impegnata a fornire a quelle attività che quest'ultima società aveva gestito precedentemente in proprio.
I sette rami di azienda oggetto della cessione del 26/05/2022 erano in particolare denominati: APAC EIR PF (Entrata in relazione Persone Fisiche); APAC Strumenti di Pagamento;
APAC Prodotti;
APAC Logistics;
APAC Successioni;
APAC CP_15
MFI (Mutui Fondiari Individuals).
Affermava, la fondatezza delle doglianze degli odierni appellanti in ordine alla mancanza in capo ad dei necessari requisiti della preesistenza e dell'autonomia. CP_15
Richiamava a tale proposito, ex art. 118 disp. att c.p.c., altri due precedenti di merito dello stesso Tribunale e affermava di concordare “con quanto dedotto da parte ricorrente secondo Cont cui le società non hanno dimostrato che le entità acquisite da e, in particolare, il c.d.
fosse in effetti capace di rendere autonomamente il servizio che svolgeva CP_15 nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima: infatti, come osservato da parte ricorrente”.
Rilevava in particolare quanto era stato evidenziato nei precedenti richiamati in ordine:
Contr
- alla cessione da parte di di solo parte del personale delle varie APAC trasferite con esclusione della catena di comando rimasta al suo interno e al non essere state cedute intere attività ma solo porzioni delle stesse;
- al perdurare dell'utilizzo, anche dopo la cessione, dei manuali operativi e dei sistemi informatici NL e delle caselle di posta elettronica e pec di proprietà della cedente nonchè alla mancata dimostrazione del cambiamento delle procedure che disciplinano le attività degli APAC ceduti;
- alla continua interazione e sovrapposizione dell'attività dei lavoratori presso l' CP_15 Contr ceduta con i dipendenti e alla stretta interdipendenza funzionale dell'attività dell' in questione con i rami di azienda rimasti alla suddetta società cedente (tra CP_15 cui la struttura Cash AN) peraltro indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate;
- al perdurante svolgimento della funzione di Governance, compliance e direzione Contr rischi di rispetto alle attività cedute;
Contr
- al perdurare, anche successivamente alla cessione, dell'invito di ai lavoratori ceduti a svolgere corsi di formazione tenuti dalla stessa.
Affermava quindi la mancanza in capo all' tanto del requisito della CP_15 preesistenza non esistendo il ramo ceduto come tale, al pari degli altri, alla stregua delle modalità con cui era stato precedentemente organizzato il back office e dello stesso tenore Cont del contratto di appalto sottoscritto con prima del 01/06/2022.
Affermava la mancanza in capo al predetto ramo ceduto anche del requisito dell'autonomia non potendo lo stesso, stante l'operatività descritta in ricorso e sostanzialmente non contestata dalle controparti, configurarsi, al momento della cessione e all'attualità, neppure potenzialmente, come entità idonea a svolgere autonomamente un'attività d'impresa in quanto impossibilitata a funzionare senza l'ingente apparato Contr infrastrutturale di
Evidenziava in proposito come “il possesso di un'infrastruttura sofware/hardware, oltre che di un apparato materiale tradizionale, fossero un aspetto essenziale della gestione Contr di un back office bancario quale quello di così come dimostrato dalle circostanze narrate da entrambe le parti, da cui appunto si evince inequivocabilmente che la possibilità per l' i svolgere le proprie attività “istituzionali” era strettamente CP_15 ed indissolubilmente vincolata all'utilizzazione dei programmi, delle procedure e delle Contr infrastrutture informatiche di .
Dichiarava pertanto l'illegittimità della cessione di ramo di azienda, in quanto consistita nella mera esternalizzazione di una pluralità di servizi e nel trasferimento dei lavoratori ad essi addetti, e del rapporto di lavoro degli appellati effettuato quest'ultimo senza il necessario loro consenso ex art. 1406 c.c., con ogni conseguenza giuridica ed economica.
Contr Cont ed contestano la gravata sentenza con quattro motivi di contenuto sostanzialmente analogo.
Con un primo motivo le appellanti lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. (error in procedendo) ove aveva mancato di ammettere la prova per interrogatorio formale e per testi richiesta nella precedente fase di giudizio al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale del ramo di azienda oggetto di controversia e ove non aveva tenuto in considerazione la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione e alle note difensive del 12/03/2024.
Con un secondo motivo le appellanti contestano la violazione dell'art. 2112 c.c. ove aveva erroneamente valutato il requisito della preesistenza del ramo di azienda ceduto, lamentando in particolare l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure delle puntuali e specifiche allegazioni effettuate in proposito con la comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio e della documentazione prodotta a supporto evidenziando a tale proposito anche le risultanze delle prove testimoniali effettuate in altri giudizi instaurati nei loro confronti.
Con un terzo motivo le appellanti contestano la gravata sentenza per violazione dell'art. 2112 c.c. ove aveva erroneamente valutato il requisito dell'autonomia funzionale.
Lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe verificato la sussistenza del requisito in esame (in ordine alla effettiva sussistenza di un complesso organizzato di persone e di beni nonchè alla capacità di detto complesso di perseguire e conseguire autonomamente uno specifico scopo produttivo o, meglio, di esercitare, “autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario”, un'attività economica
“essenziale o accessoria”) limitandosi a prendere in considerazione una serie di elementi sussidiari che non solo sarebbero stati travisati ma che sarebbero stati anche inidonei a scalfire l'autonomia dei rami di azienda ceduti, autonomia che ribadivano evidenziando le caratteristiche del ciclo e dello scopo produttivo di come riscontrate dalla CP_15 documentazione prodotta in atti.
Con un quarto motivo lamentano il travisamento di fatto e l'erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel tenere conto delle reciproche allegazioni delle parti, giungendo finanche a ritenere pacifici fatti palesemente contestati e, quindi, controversi (in ordine alla presenza Contr di un asserito rapporto di interdipendenza tra i rami ceduti e le strutture di all'assenza di personale direttivo nei rami ceduti e alla conseguente presenza di direttive Contr espresse da all'assenza di manuali operativi realizzati dalla cessionaria e all'utilizzo Contr del reparto di assistenza tecnica da parte di .
Tali motivi che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione sono infondati.
Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, che rappresenta - come affermato dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 99/2025 - una estrinsecazione della libertà dell'imprenditore di adottare le scelte più appropriate nell'organizzazione dei fattori produttivi (art. 41 Cost.) e che, al contempo, impone la tutela dei diritti dei lavoratori (artt. 4 e 35 Cost.), è disciplinato dall'art. 2112 c.c., che appresta un apparato di garanzie e configurando la fattispecie come ipotesi di successione ex lege dell'imprenditore nel rapporto di lavoro (Cass. n. 12919/2017), che soggiace a regole autonome sia rispetto all'ordinaria cessione del contratto (art. 1406 c.c.), governata dal necessario consenso del contraente ceduto, sia rispetto alle regole generalmente applicabili alla successione nei contratti nei casi di cessione d'azienda (art. 2558 c.c.). La richiamata disciplina codicistica interagisce con la normativa del diritto dell'Unione europea, contenuta inizialmente nella direttiva 77/187/CEE del 14/02/1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, e quindi nella direttiva 98/50/CE del 29/06/1998, che modifica la predetta direttiva 77/187/CEE.
Da ultimo, la materia è stata organicamente ridefinita dalla direttiva 2001/23/CE del 12/03/2001, che, al fine di tutelare “i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti”, prevede all'art. 3, paragrafo 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento.
Dunque, evidenzia la Corte costituzionale come la normativa nazionale e il diritto dell'Unione europea convergono nel delineare uno statuto omogeneo di tutele, fondato sul mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento dell'azienda e sulla conservazione del posto di lavoro, laddove nel dettato codicistico la tutela del lavoratore è rafforzata dalla responsabilità solidale del cedente e del cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Le direttive sopra indicate hanno dato impulso all'intervento riformatore del legislatore italiano, che ha istituito procedure di informazione e di consultazione sindacale, per le imprese che occupino più di quindici dipendenti, e ha disciplinato il trasferimento delle aziende in crisi con l'art. 47 legge n. 428/1990, ed ha modificato il quinto comma dell'art. 2112 c.c. con l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
A seguito delle riportate innovazioni, che hanno altresì recepito l'elaborazione della giurisprudenza europea e di legittimità, il trasferimento d'azienda si configura come
“qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”, mentre il trasferimento di ramo di azienda - che rileva in questa sede - è da intendersi quale
“trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”, riguarda una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma, che non dev'essere creata ad hoc e in modo artificioso in occasione del trasferimento, e presuppone che il complesso ceduto sia in grado di svolgere al momento dello scorporo, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui già era destinato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Anche nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità successiva alla riforma e fino ad epoca recente si è ribadito che «Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017)» (ex multiis Cass. n. 22249 del 04/08/2021 ed in epoca recentissima Cass. n. 11578 del 2/5/2025).
Sempre alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità incombe su chi intende avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., che costituiscono eccezione al principio del necessario consenso del contraente ceduto stabilito dall'art. 1406 c.c., fornire la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che ne condizionano l'operatività (Cass. n. 11247 del 31/05/2016).
Grava quindi sulle società resistenti l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti un trasferimento di ramo d'azienda, di cui costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale del ramo, ossia la sua capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, integrato dal requisito della preesistenza (Cass. n. 22249 del 04/08/2021).
Tanto premesso è' opportuno riassumere le vicende relative alla cessione di ramo di azienda oggetto di controversia così come si desumono, in particolare, dal complessivo contenuto delle allegazioni delle parti e dalla documentazione presente in atti.
Contr Come risulta pacifico in causa i servizi di back office di erano sino al mese di maggio 2021 affidati alla Direzione Produzione e Assistenza Commerciale (Direzione PAC) articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC” e “Operations” ed a loro volta organizzate in sottostrutture.
In particolare, la struttura organizzativa Operations era articolata in sei distinte sottostrutture, dette anche “domini”, ossia EIR Operations, Cash AN Operations, Credit Operations, Investments & Markets Operations, Post Sales & Logistics Operations, Supporto Trasversale Operations, mentre ciascuno degli indicati domini era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale” ( ), strutturate in distinte Unità di CP_15
Produzione.
Contr Nel maggio 2021 aveva provveduto ad una nuova organizzazione delle proprie strutture e dei relativi domini, creando all'interno di ciascun dominio il reparto di Assistenza Commerciale e ridefinendo le singole , ricomprendendo in particolare CP_15 nel dominio Cash AN Operations gli Middle Office e Controlli, CP_15
Strumenti di Pagamento e Assistenza Commerciale Cash AN Operations (cfr. in particolare, diagramma riprodotto a pag. 8 della comparsa di costituzione di primo grado Contr di .
Contr Espletata la procedura ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990, in data 26/05/2022 Cont Cont aveva trasferito ad a decorrere dal 01/06/2022, gli (poi ridenominati da CP_15
“Divisioni”) EIR Persone Fisiche, Strumenti di Pagamento, Flussi, Prodotti, Logistics, Successioni, e MFI (Mutui Fondiari Individuals).
L' APAC (attualmente Divisione Flussi) presso cui prestano servizio gli odierni CP_15 appellati si occupa, in generale, della gestione dei bonifici in entrata e in uscita ed è organizzato in sei Unità di Produzione (UP), ciascuna dedicata ad una diversa tipologia di flussi bancari e cioè la UP e Bonifici Internazionali in Uscita, la Controparte_17
, la la in Controparte_18 Controparte_19 CP_20
Uscita la e la CP_19 Controparte_21 Controparte_22
[...]
Oggetto della cessione sono state quindi soltanto alcune delle unità organizzative in cui i vari domini erano organizzati, mentre gli altri reparti, facenti parte di singole strutture Contr variamente articolate, sono rimasti in capo alla cedente
Contr Risultano in particolare incontestatamente rimasti in capo a con particolare riferimento al dominio Cash AN Operations, gli Middle Office e CP_15
Controlli e Assistenza Commerciale Cash AN Operations, unità quest'ultima che, così come dedotto dai lavoratori appellati (punto 14 del ricorso) senza che sul punto siano state effettuate contestazioni specifiche, svolgeva e svolge funzioni di supporto per Contr gli uffici rimasti entro il comparto Cash AN di (tra cui . CP_15
L'oggetto del contratto di cessione era costituito, in particolare, dai contratti di lavoro dei dipendenti assegnati alle varie APAC, da materiale hardware (monitors), alcuni applicativi informatici (definiti Robot Process Automation – RPA, per un numero totale di 56, nonché “soluzioni applicative avanzate“, per un numero totale di 110, entrambi in grado di automatizzare alcune operazioni svolte dai rami ceduti operando sugli applicativi Contr informatici rimasti in capo a nonché dai contratti con i fornitori individuali
Congiuntamente all'operazione di trasferimento dei rami di azienda veniva inoltre Contr Cont stipulato tra e un contratto di appalto in virtù del quale i rami ceduti hanno Contr continuato a svolgere in favore di le medesime identiche attività che svolgevano in epoca antecedente alla cessione.
Fatta tale premessa deve ritenersi meritevole di conferma anche all'esito della presente fase di impugnazione quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla non ravvisabilità in capo al ramo dei necessari requisiti di preesistenza e di CP_15 autonomia precedentemente indicati. Deve infatti ribadirsi come l'unità ceduta fosse, sin dalla data della cessione, incapace di operare autonomamente, stante la necessità di avvalersi dei mezzi (software e anche Contr hardware), delle unità organizzative e del personale addetto al medesimo settore costituendo in realtà l'attività svolta da una fase di un più ampio CP_15 procedimento in cui era coinvolta unitamente ad ulteriori strutture rimaste in capo alla società cedente e che vedeva la necessaria partecipazione dei dipendenti di quest'ultima.
Si osserva innanzitutto che non risulta contestato che, così come precedentemente evidenziato, alcuni reparti del più ampio dominio Credit Operations, in particolare l'unità Cash AN Operations e gli Middle Office e Assistenza Commerciale e, CP_15 Contr non abbiano formato oggetto di cessione e siano rimasti in capo a
Non può inoltre ritenersi idoneamente contestato nemmeno il mancato trasferimento Cont in capo ad del “Reparto Governance e Performance PAC” unità che, così come allegato dai lavoratori appellati risulta “sovraordinata a tutti gli APAC, compreso l'APAC Flussi, che detta le regole degli APAC, scrive le guide Operative rapportandosi con Compliance e Direzione Rischi”.
Non risulta a tale ultimo proposito oggetto di contestazione specifica né il mancato Cont trasferimento ad di tale unità organizzativa, né il ruolo sovraordinato svolto da tale unità rispetto alle , circostanza quest'ultima che, peraltro, trova riscontro nella CP_15 corrispondenza e-mail prodotta in atti (cfr. all. 17 e 18 del ricorso di primo grado, documentazione non contestata e rappresentativa di scambi di mail con la
[...] Contr con cui dipendenti in servizio presso tale unità, , Parte_13 Parte_14
e , prestavano consulenza e impartivano Parte_15 Parte_16 disposizioni a personale in servizio presso ad es., in materia di firma CP_15 digitale, operatività di bonifici in rubli o finanziamenti).
Contr Nel costituirsi nella precedente fase di giudizio, non aveva infatti contestato specificamente tali ultime allegazioni in fatto, limitandosi a confermare l'esistenza della struttura organizzativa Governance PAC senza però smentire né il mancato trasferimento Cont ad nè le competenze della struttura in questione e questo anche con riferimento all'epoca successiva al trasferimento.
Si osserva a tale proposito che l'affermazione secondo cui “ aveva avuto CP_23 modo di evidenziare l'estraneità della Governance rispetto ai rami ceduti, trattandosi di struttura del tutto separata dalla Divisione Operations nell'ambito della quale i rami erano situati e che aveva competenze trasversali” non trova riscontro nella lettura della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado della suddetta appellante, laddove il reparto Governance risulta menzionato unicamente al paragrafo 10 dove si legge “Al fine di assicurare e garantire tali servizi, sino al mese di maggio 2021, la Direzione PAC di Cont era articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning & Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC”, e “Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture”, senza menzionare alcunché in ordine alle competenze ed al ruolo di Governance, né tantomeno contestare le deduzioni effettuate a tale proposito dai lavoratori. Emerge agli atti, sempre secondo quanto si desume dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso di primo grado, anche la necessità per i dipendenti addetti ad
[...] di operare per lo svolgimento dell'attività di sua competenza, anche dopo la CP_15 Contr cessione, congiuntamente con le ulteriori unità rimaste in capo a
Tanto si evince, in particolare, oltre che dal già evidenziato ruolo sovraordinato del reparto Governance, anche da quello di supporto tecnico fornito dall'APAC Assistenza Contr Commerciale Cash AN (anch'esso rimasto in capo a per il tramite in particolare della sua unità interna (cfr. organigramma Parte_17 prodotto come all. n. 6 del ricorso non contestato), ruolo oggetto di allegazioni non specificamente contestate dalle resistenti e riscontrate dalla documentazione prodotta in atti rappresentativa della continua interlocuzione di tale unità con CP_15
(corrispondenza email o tabulati prodotti come all.ti da 21 a 23 e, per quanto riguarda specificamente il periodo successivo alla cessione, da 32 a 34, documentazione non contestata dalle resistenti e rappresentativa della partecipazione diretta dell'APAC Assistenza commerciale all'attività di competenza di in termini di CP_15 autorizzazione o effettuazione bonifici, attivazione di conti speciali, svolgimento di attività di supporto o comunque relativa a pratiche di competenza dell'unità ceduta)
Trova inoltre riscontro documentale anche la competenza della Direzione Compliance Contr (unità organizzativa facente parte della Direzione Generale di cfr. organigramma Contr prodotto come all. 3 del ricorso di primo grado), rimasta in capo a in ordine all'autorizzazione dei bonifici dubbi (cfr all. 20 del ricorso di primo grado) e di APAC Contr Trade Finance e Garanzie (pure rimasta in capo a in ordine ai cambi o approvvigionamenti di valuta (cfr all.ti 26 e 38 del ricorso di primo grado).
Significativa inoltre la circostanza, anche in questo caso documentalmente riscontrata, della necessità per gli addetti al ramo nel caso di malfunzionamento del CP_15 sistema informatico, di fare riferimento, anche diversi mesi dopo la cessione, ad apposita Contr unità organizzativa la c.d. SK SA NL (cfr. mail in data 10/10/2022 prodotta come all. n. 16 del ricorso di primo grado).
Trattasi di circostanza che non può che considerarsi ulteriormente significativa della incapacità di operare autonomamente dell'unità organizzativa ceduta tanto alla data della cessione che, quanto meno, nei mesi successivi alla stessa.
Questo tanto più in assenza di significativi riscontri, nel periodo successivo, della Cont costituzione da parte di di una struttura interna avente ad oggetto l'attività di Cont assistenza nel caso di malfunzionamenti del sistema informatico a tale proposito si è limitata ad allegare, nella comparsa di costituzione di primo grado, la mera chiusura della struttura SK SA dopo i primi mesi successivi alla cessione).
Dalla documentazione prodotta in atti emerge inoltre la continua interlocuzione tra i Contr lavoratori addetti ad ed i dipendenti CP_15
Particolarmente significativa a tale proposito la corrispondenza e-mail prodotta in allegato al ricorso in ordine alle disposizioni specifiche impartite ad dalla CP_15 Contr dipendente in ordine allo svolgimento dell'attività di Parte_14 competenza del ramo ceduto (cfr e-mail prodotte come parte come all. 44 del ricorso, documentazione non contestata specificamente dalle società resistenti).
Risulta inoltre come tutti i lavoratori, sia addetti ai rami ceduti, sia rimasti in NL, operassero utilizzando le strutture e i dispositivi informatici di tale società e come gli addetti ad abbiano, anche dopo la cessione, continuato ad utilizzare scanner CP_15 Contr e (anche) pc di proprietà di
Non risulta contestato a tale proposito che, nello svolgimento della loro attività, i dipendenti di oltre ad utilizzare (anche) caselle di posta elettronica di CP_15
Contr proprietà di per rendere la propria prestazione debbano accendere il PC in dotazione, effettuare il log-in e, subito dopo, tramite un link, effettuare un ulteriore
Contr log-in collegandosi ad un computer virtuale operando su quest'ultimo (cfr. all. n. 13 del ricorso – rappresentativo delle schermate delle varie fasi di accesso AST al desktop
Contr virtuale della accedendo ed utilizzando, così come avveniva anteriormente alla
Contr cessione, applicativi, procedure, link, cartelle di rete, informazioni di
Trattasi di circostanze significative della necessità di di utilizzare per CP_15 poter operare utilmente, l'ampia struttura organizzativa e i mezzi della società cedente.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame risulta chiaramente che le attività dei lavoratori addetti all'APAC oggetto di cessione non potessero svolgersi se non con l'utilizzo degli applicativi informatici di proprietà della cedente a prescindere dai quali non avrebbe potuto procedersi nell'esecuzione delle singole fasi del ciclo produttivo del ramo.
È la stessa società appellante, difatti, che puntualizza che soltanto con l'accesso agli Contr
“ambienti informatici” per il tramite di una connessione sicura e di specifiche Contr credenziali associate ad utenze individuali create da i lavoratori delle cedute CP_15 fossero in grado, grazie anche all'aiuto di specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti di cui erano dotati, di svolgere i servizi di back office richiesti.
Non vale a vanificare tali considerazioni quanto allegato dalle società resistenti in ordine all'avvenuta cessione, unitamente al ramo di azienda, anche dei “robot” (RPA) e delle soluzioni informatiche avanzate precedentemente indicate.
Si osserva a tale proposito che le stesse appellanti avevano dedotto come gli RPA fossero “in grado di automatizzare i processi lavorativi svolti dai rami grazie all'utilizzo di software intelligenti” e come le soluzioni applicative avanzate fossero in grado di
“automatizzare alcune fasi dei processi compiute dai rami ai fini dell'esecuzione del Contr servizio tramite prodotti di Office Suite Excel , macro Access” avendo specificato che i robot ceduti ad erano “in grado, tra l'altro, a titolo esemplificativo, di CP_15 estinguere, sulla base dei dati e delle informazioni presenti sugli applicativi della Banca cliente, in modo automatico, i conti con saldo negativo”.
Trattasi quindi di applicativi che consentono di svolgere operazioni automatizzate nell'ambito delle lavorazioni di competenza dei lavoratori delle APAC cedute ma che rappresentano comunque un minus rispetto alla materiale attività che viene compiuta dai predetti lavoratori in quanto di oggetto limitato e circoscritto rispetto alle svariate attività di loro competenza.
Risulta peraltro pacifico (alla stregua delle stesse allegazioni delle resistenti, cfr. Contr comparse di costituzione di primo grado a pag. 24 e AST a pag. 19) come, soltanto Contr dopo aver eseguito l'accesso all'ambiente informatico di i lavoratori addetti ai rami ceduti (tra cui intervenissero sulle specifiche richieste di assistenza e CP_15 provvedessero a svolgere i servizi richiesti (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti, quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla Banca, il che conferma che il ricorso al supporto dei robot avvenisse unicamente in ausilio all'attività compiuta personalmente dal singolo lavoratore.
Cont D'altro canto, con la memoria di primo grado, ha precisato che “il robot … è lo
Cont strumento utilizzato dall'operatore e che semplifica la lavorazione che quest'ultimo
Cont deve eseguire” e che, soprattutto, “ può svolgere tale operazione [individuazione delle operazioni relative a carte bloccate] manualmente, impiegando uno o più operatori, oppure può semplificare il processo utilizzando un programma apposito”, con ciò confermando l'utilizzo non esclusivo dei robot in questione rispetto all'apporto lavorativo
Cont Cont dei dipendenti (cfr. pagg. 20- 21 della comparsa di costituzione .
Pertanto, i c.d. robot (così come le soluzioni informatiche avanzate precedentemente indicate) non sono altro che sistemi operativi finalizzati a gestire processi in modo automatizzato ma che sicuramente operano – e non potrebbe essere diversamente – nei Contr sistemi e negli applicativi in cui tutte e fasi delle lavorazioni devono svolgersi.
Dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta inoltre come siano rimasti Cont Contr nella disponibilità e nell'utilizzo di anche PC di proprietà di (da utilizzare nel caso di malfunzionamento dei monitors ceduti, cfr. all. 14 del ricorso di primo grado) e risulta altresì l'utilizzo da parte dei dipendenti in servizio presso degli CP_15 scanner di proprietà della cedente (circostanze specificamente allegate dai lavoratori e Contr non contestate dalle società resistenti essendo anzi state ammesse da la quale ha addotto a tale proposito ragioni di sicurezza informatica e bancaria che sono rimaste tuttavia sostanzialmente indeterminate e che in ogni caso non fanno venire meno l'utilizzo Contr promiscuo di anche sotto tale profilo, dei mezzi di . CP_15
Ulteriormente significativo anche il perdurante utilizzo da parte del personale in Contr servizio presso dei manuali operativi CP_15
Non emerge a tale proposito alcun idoneo riscontro in ordine a quanto allegato dalle Cont società resistenti relativamente all'avvenuta predisposizione da parte di di idonei ed autonomi manuali operativi, allegazione quest'ultima che è rimasta priva di idonea dimostrazione da parte delle società resistenti (gravate, come precedentemente evidenziato, dell'onere probatorio in ordine ai requisiti di preesistenza ed autonomia dei rami ceduti). Queste ultime non hanno infatti prodotto in giudizio i manuali redatti, risultando del tutto inidonea in proposito, in mancanza, la prova orale offerta, tanto più alla luce della considerazione che una tale prova non avrebbe verosimilmente consentito di valutare utilmente il contenuto in concreto dei manuali di AST asseritamente utilizzati (insufficienti allo scopo per tali ragioni , in ragione della loro genericità, risultano anche le dichiarazioni rilasciate a tale proposito dalla teste nell'ambito dei giudizi Tes_1 instaurati avverso le appellanti, n.r.g. 261/2023 e 40404/2024 i cui verbali sono stati prodotti in atti, ove la teste citata si limita in sostanza, peraltro con riferimento ad CP_15 diverse da quella oggetto di controversia, a dare atto della mera esistenza di tali manuali).
Si concorda pertanto con la valutazione del Tribunale secondo cui la mancata produzione in giudizio dei manuali non consente di ritenere veritiera l'affermazione della loro esistenza.
Del resto se i lavoratori delle APAC cedute hanno continuato ad operare in ambiente Contr Contr informatico utilizzando programmi ed applicativi di proprietà è conseguenziale che, nell'ambito di fasi procedimentali ben individuate, dovessero necessariamente seguire le linee guida operative elaborate da tale società.
D'altro canto, a ben vedere, nel giudizio di primo grado, mentre entrambe le società Cont resistenti avevano affermato genericamente che a seguito della cessione aveva proceduto alla redazione di propri manuali di servizio quest'ultima società aveva in particolare dedotto che: i) prendendo le mosse dal Contratto di Outsourcing e dalle previsioni contrattuali, aveva predisposto per ogni ufficio un elenco delle attività da svolgere;
ii) per ognuna di tali attività, le persone addette alla redazione dei manuali avevano contattato i Responsabili di Divisione ed avevano individuato quale ufficio e in alcuni casi quale operatore specifico svolgeva quella determinata attività; iii) quindi, fatta questa individuazione, le persone erano state sentite una per una, in alcuni casi direttamente affiancate mentre svolgevano l'attività, ed erano state trascritte tutte le singole operazioni necessarie per lo svolgimento di ciascuna attività.
Cont Appare, quindi, evidente che, al più, i cd. manuali operativi predisposti da – di cui si ribadisce non è stata dimostrata l'esistenza – appaiono, alla stregua della descrizione fornitane dalla stessa società, piuttosto come testi ricognitivi dei profili dei singoli dipendenti e delle competenze a loro attribuite, e non anche come vere e proprie guide operative contenenti le direttive da seguire nel compimento delle singole fasi di lavorazione.
Alla stregua delle considerazioni che precedono deve ritenersi meritevole di conferma anche quanto affermato dal giudice di prime cure, mediante il richiamo ai precedenti di merito indicati nella parte motiva della gravata sentenza, in ordine al non potersi ravvisare in capo al ramo ceduto alcuna forma di autonomia neppure sul versante economico, trattandosi di attività, quelle svolte da che non producono alcun ricavo CP_15 Contr indipendente, operando esclusivamente in ausilio ai reparti non ceduti e la cui autonomia non risulta strutturata per svolgere attività ultronee rispetto a quelle in supporto alla cedente, essendo in grado di produrre un risultato utile unicamente nel contesto delle procedure operative che si svolgono presso quest'ultima.
Ulteriormente significativa della carenza di autonomia del ramo ceduto risulta la Contr circostanza, anche in questo caso riscontrata documentalmente, dell'avere anche in data successiva alla cessione, provveduto alla formazione dei dipendenti addetti ad
[...]
CP_15
Contr Risulta in particolare come abbia provveduto, nel settembre 2022 (circa 4 mesi dopo la cessione) ad invitare alcuni dei dipendenti in servizio presso a CP_15 partecipare al corso “Sensibilizzazione Cyberdefense”, provvedendo anche a stigmatizzare, con successiva mail del 5/12/2022, la mancata partecipazione a tale corso dell'appellato rammentandogli l'obbligatorietà della stessa (all.ti da 45 a CP_6
45 ter del ricorso di primo grado).
Trattasi di circostanze che, se valutate nel loro complesso, portano chiaramente ad escludere, così come affermato dal Tribunale, la possibilità di considerare CP_15 una unità già esistente alla data della cessione quale compendio aziendale funzionalmente ed operativamente autonomo (trattandosi di una componente di un meccanismo più complesso che vedeva la necessaria partecipazione di mezzi, unità organizzative e Contr dipendenti rimasti in capo a ma anche di attribuire a tale unità la capacità di funzionare autonomamente stante la necessità di operare in modo interdipendente con le Contr unità organizzative e i dipendenti pure addetti allo stesso settore back office avvalendosi degli applicativi informatici (oltre che di parte dell'hardware, quali PC e scanner) e delle procedure della società cedente.
Contr E' opportuno osservare, a tale proposito, come le circostanze che afferma non essere state contestate dai lavoratori nel giudizio di primo grado, come riportate in particolare nella comparsa di costituzione di tale ente nel giudizio n.r.g. 1826/2024 (cfr. pagg. 41-42), non attengono a dati fattuali – rispetto ai quali sussiste l'onere di contestazione – bensì esprimono piuttosto giudizi e valutazioni giuridiche di confutazione delle tesi proposte con il ricorso, o comunque trattasi di circostanze generiche comunque in evidente contrasto con quanto già affermato e quindi chiaramente smentito dai lavoratori appellati.
Difatti, le società appellanti lamentano, come sopra riportato, una mancata contestazione del fatto che i rami ceduti possedessero “una specifica e caratterizzante identità organizzativa”, che svolgessero “specifiche e perimetrate attività caratterizzate da uno specifico ciclo produttivo e finalizzate ad uno specifico scopo produttivo”, che fossero “già autonomi ed autosufficienti risultando, infatti, in grado di garantire, mediante il proprio personale e l'organizzazione intrinseca dei singoli rami, l'erogazione dei servizi di back office bancario di rispettiva competenza”, tutte affermazioni che, tra l'altro, non sono state accompagnate da una specifica, puntuale ed analitica contestazione di tutte le rilevanti circostanze di fatto che, con riguardo alle attività delle singole APAC, i lavoratori ricorrenti avevano dedotto, come illustrato nei paragrafi che precedono. In tale complessivo contesto non può che ritenersi meritevole di conferma anche la mancata ammissione delle prove orali richieste dalle società resistenti, prove che in quanto inidonee ad inficiare il contesto probatorio e allegatorio precedentemente evidenziato (sufficientemente significativo, di per sé solo, della carenza in capo al ramo ceduto dei requisiti di autonomia e preesistenza necessari ai fini dell'operatività della norma di cui all'art. 2112 c.c.) non possono che ritenersi irrilevanti ai fini di causa non essendo necessario alcun approfondimento istruttorio.
Non può attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla perizia di parte prodotta Contr da in relazione all'autonomia dei rami di azienda ceduti (cfr. all. 5 della comparsa Contr di costituzione di primo grado di
Trattasi di atto privo di autonomo valore probatorio (essendo qualificabile come mera allegazione difensiva, cfr. Cass. Sez. Un. n. 13902 del 03/06/2013 e Cass. n. 16552 del 06/08/2015) e che consiste in un'analisi contabile-finanziaria elaborata sulla base di Contr elementi e forniti dalla stessa inidonea in quanto tale a vanificare il contesto allegatorio e probatorio precedentemente evidenziato (fondato su circostanze non specificamente contestate e su risultanze documentali).
Nè, analogamente, potrebbe attribuirsi rilievo decisivo ai verbali di prove orali effettuate innanzi al Tribunale di Roma nell'ambito di altri procedimenti instaurati da altri dipendenti delle appellanti e ciò con particolare riferimento a quelle assunte nel proc. n.r.g. 40253/2022 che si evince avere ad oggetto il ramo di cessione di (cfr. CP_15 verbali di prova contenenti le dichiarazioni dei testi e Testimone_2 Testimone_3 prodotti dalle appellanti nel corso del giudizio di primo grado unitamente al relativo verbale di ammissione).
A tale proposito è sufficiente rilevare, con specifico riferimento alle dichiarazioni rese nel citato proc. n.r.g. 40253/2022 (le uniche relative ad , come le stesse per CP_15 il loro contenuto generico, per avere prevalentemente ad oggetto circostanze non contestate nel presente giudizio e di per sé non decisive ai fini della presente controversia e per il loro esprimere, più che altro, in particolare in ordine alla autonomia operativa del ramo ceduto, giudizi e valutazioni personali del teste, siano anche in questo caso inidonee a vanificare il contesto allegatorio ed istruttorio precedentemente evidenziato.
Quanto emerso all'esito del presente giudizio conferma pertanto la corretta applicazione dei riportati principi giurisprudenziali ad opera del primo giudice: l' CP_15 oggetto di cessione, non era (prima della cessione) e non è (dopo la cessione) in grado di Contr svolgere, in modo autonomo rispetto alla struttura organizzativa di e senza integrazioni da parte della medesima società, il servizio o la funzione cui risultava e risulta finalizzata, e ciò sotto i plurimi profili sopra ampiamente analizzati, quali la continua Contr necessaria interazione con i dipendenti e le unità organizzative la necessità per i lavoratori addetti di adeguarsi alle linee gestionali ed operative dettate da un reparto Contr
“centrale” di l'utilizzo di applicativi e programmi informatici di proprietà della società cedente, l'incapacità di produrre un risultato utile ovvero un ricavo indipendente Contr rispetto al ciclo produttivo delle singole lavorazioni e procedure la mancanza di una autonoma formazione delle proprie risorse.
Entrambi gli appelli dovranno pertanto essere respinti.
La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna le società appellanti al pagamento delle spese del grado nei confronti dei lavoratori appellati che liquida in complessivi € 12.000 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Dà atto che sussistono per entrambe le appellanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 29.5.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario