Articolo 24 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 23Articolo 25
Versione
4 aprile 1941
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Versione
31 maggio 1955
Art. 24.

Le pensioni dirette corrisposte dal Monte-pensioni sono soggette alla ritenuta del 2 per cento a favore dell'Istituto medesimo. ((3)) ----------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 aprile 1955, n. 379 , ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che la ritenuta del due per cento sulla pensione diretta di cui al presente articolo e' soppressa per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la L. 11 aprile 1955, n. 379 .
Ha inoltre disposto (con l'art. 50, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1953.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955