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1 gennaio 2018
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Art. 1870. Calcolo dell'indennita' di ausiliaria 1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:
a) dell'indennita' integrativa speciale;
b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 ;
d) dell'eventuale pensione privilegiata;
e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
g) delle quote aggiuntive previste dall' articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per il personale dirigente;
h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
i) dell'indennita' di posizione e dirigenziale; (44)
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) ;
m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818.
4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.
------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:
a) dell'indennita' integrativa speciale;
b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 ;
d) dell'eventuale pensione privilegiata;
e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
g) delle quote aggiuntive previste dall' articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per il personale dirigente;
h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
i) dell'indennita' di posizione e dirigenziale; (44)
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 94)) ;
m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818.
4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.
------------ AGGIORNAMENTO (44)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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