Art. 2. 1. All'articolo 4, comma 1, della legge, le parole: "L'importazione e l'esportazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le esportazioni", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte".
Nota all'art. 2:
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge prevedeva l'autorizzazione all'importazione ed all'esportazione nei confronti dei Paesi non parte della convenzione in parola dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso alla convenzione stessa, previo parere del comitato previsto dall' art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 , sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.
Nota all'art. 2:
- Il comma 2 dell'art. 4 della legge prevedeva l'autorizzazione all'importazione ed all'esportazione nei confronti dei Paesi non parte della convenzione in parola dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso alla convenzione stessa, previo parere del comitato previsto dall' art. 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222 , sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.