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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere sentito il relatore, sulle conclusioni precisate all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2008/2023 promosso da:
e Parte_1 Parte_2 difesi in proprio ex art. 86 c.p.c.
contro
:
Controparte_1
Avv. Francesca Preite
Fatti di causa
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 depositato innanzi a questa Corte d'appello nel
2017, gli avvocati e chiesero la condanna del al Pt_1 Parte_2 Controparte_1 pagamento dei compensi, nella misura media, per la fase di “trattazione e/o istruttoria” loro dovuti in relazione all'attività professionale espletata in favore dell'ente nelle due cause d'appello iscritte ai n.ri r.g. 2689/2015 e 113/2016 della stessa Corte – come note proforma in data 5.5.2016, doc. 5 e 6 – essendo stato loro revocato il mandato, in entrambe le cause, dopo la prima udienza di trattazione e dando atto di avere già ricevuto il pagamento dei compensi per la fase di studio e per quella introduttiva.
Il Comune di , dato espressamente atto che le notule erano redatte nel rispetto dello scaglione CP_1 di competenza e dei parametri di cui al d.m. 55/2014, affermò l'insussistenza del preteso credito professionale, stante l'assenza di attività riconducibile ad alcuna delle prestazioni previste per la fase istruttoria. pagina 1 di 5 La Corte d'appello, con ordinanza n. 3020/2018, condividendo le difese del , Controparte_1 rigettò il ricorso e condannò i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
L'attività professionale, infatti, era consistita nella mera redazione dell'atto costitutivo, nella costituzione in giudizio e nella partecipazione alla prima udienza dei due giudizi alla quale, in entrambe le cause, era seguita l'udienza di precisazione delle conclusioni;
doveva pertanto escludersi che la partecipazione all'udienza di comparizione, in assenza di istanze istruttorie e di inibitoria, costituisse attività rilevante ai fini della liquidazione del compenso per la “fase istruttoria” di cui all'art. 5 lettera c) del d.m. 55/2014 per la partecipazione all'udienza, piuttosto dovendo configurare un mero completamento della fase introduttiva del giudizio.
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello, proposero ricorso per Cassazione gli avvocati Pt_1 affidandolo all'unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 comma 1 n.3 con riferimento specifico all'art. 4 e 5 del D.M. 55/2014 e relativo allegato nonché all'art. 112 cod. proc. civ. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Sostennero che la fase “istruttoria e/o di trattazione” con riferimento ai giudizi civili innanzi alla Corte
d'appello era prevista dal punto 12 delle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e che la particella congiuntiva “o” dimostrava che la voce di tariffa in discussione comprendeva tanto la fase istruttoria quanto quella di trattazione che potevano essere svolte anche separatamente e comunque non necessariamente insieme. Dunque, nel caso di specie, la Corte d'appello non aveva debitamente considerato che, pur non essendo stata esperita alcuna attività istruttoria, una fase di trattazione era stata comunque svolta, ed aveva così finito per confondere l'attività di trattazione con quella introduttiva.
Resistette con controricorso il . Controparte_1
La Suprema Corte accolse l'unico motivo di impugnazione e cassò l'ordinanza, con rinvio a questa
Corte d'appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese processuali della fase di legittimità, con la seguente motivazione: “La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria.
Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561).
Nel giudizio d'appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.
350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021,
n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 non massimate).
pagina 2 di 5 Ha, quindi, errato la corte di merito nell'affermare che non debba essere liquidata la fase di trattazione nell'ipotesi in cui all'udienza di comparizione segua l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dagli avvocati Pt_1
Si è costituto il domandando l'applicazione della riduzione massima, prevista Controparte_1 dall'art. 4 co. 1 del d.m. 55/2014 ed eccependo l'erroneità dei valori indicati dai riassumenti nella richiesta liquidazione delle spese processuali del presente procedimento, erroneità che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In lume del principio di diritto autorevolmente enunciato, sono dovuti ai difensori compensi per la fase di “trattazione e/o istruttoria” in relazione all'attività professionale espletata nei due giudizi oggetto di causa.
Ora, gli scaglioni e i valori delle cause di riferimento (iscritte ai n.ri r.g. 2689/2015 e 113/2016) indicati dagli odierni riassumenti nelle note proforma non sono oggetto di contestazione, così come è fuori di dubbio che nell'ambito di entrambi i giudizi non fu svolta alcuna attività di istruzione probatoria. È pacifico, infatti, come entrambi i giudizi videro seguire, alla prima udienza di trattazione, direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza nessuna ulteriore attività.
Tanto precisato, i difensori chiedono la liquidazione del compenso per la fase di “trattazione e/o istruttoria” nella misura media, come indicata nelle note proforma sopra richiamate, ma la richiesta appare eccessiva rispetto all'attività effettivamente espletata nella fase istruttoria in entrambe le cause, tenuto conto che non furono proposte istanze istruttorie né di inibitoria e che in una causa le parti erano solo due e nell'altra solo tre e che sostanzialmente l'attività difensiva fu limitata alla comparizione alla prima udienza, essendo subito dopo intervenuta la revoca dei mandati.
È quindi senz'altro corretto, in quanto rapportato all'attività difensiva concretamente svolta, farsi applicazione della decurtazione massima prevista dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 che, nella formulazione all'epoca vigente, per la fase istruttoria prevedeva una “diminuzione di regola fino al
70%”, disposizione che va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al
70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio (Cass. n. 37994/2022).
Pertanto, il compenso professionale dovuto per la fase di trattazione e/o istruttoria nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2689/2015, del valore pari ad € 276.000 (compreso nello scaglione fra € 260.000 e € pagina 3 di 5 520.000), è liquidato in € 1.680 (5.600x30%) e l'analogo compenso nella causa iscritta al r.g. n.
113/2016, di valore pari ad € 747.164,13, (compreso nello scaglione fra € 520.001 e € 1.000.000) è liquidato in € 2.184 (7.280x30%); oltre, su entrambi gli importi, a spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
In conclusione, deve condannarsi il al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_1 Pt_1 della somma complessiva di € 3.864 oltre accessori, da calcolarsi sui singoli importi, Parte_2 ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese processuali del giudizio d'appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in base agli attuali parametri di cui al d.m.
55/2014, in base allo scaglione di valore (1.680+2.184 ex art. 10 2° comma c.p.c.) individuato dal decisum, ossia quello ricompreso tra € 1.100 ed € 5.200, ed orientandosi al parametro minimo per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità sia del rito speciale che del merito della causa – avente ad oggetto un'unica questione – e sia del fatto che non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. richiesta dall'appellante, in difetto dell'elemento soggettivo.
In ogni caso, quanto alla richiesta ex art. 96 1° comma c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento allegare e prospettare i danni che siano conseguenza del comportamento processuale della controparte e nella fattispecie in decisione, tale onere l'appellante non ha assolto. Sul punto, si richiama, fra le tante, Cass. Civ. n. 15175/2023 secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.:
- condanna il al pagamento in favore di e della Controparte_1 Pt_1 Parte_2 complessiva somma di € 3.864 (di cui € 1.680 per la causa d'appello iscritta al r.g. n. 2689/2015 ed €
2.184 per la causa d'appello iscritta al r.g. n. 113/2016) oltre a spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il a rifondere a favore di e le spese di lite che Controparte_1 Pt_1 Parte_2 liquida in € 1.500 per il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Bologna, in € 1.000 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed in € 1.500 per la presente fase di rinvio, oltre, su ciascun importo, a spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuti. pagina 4 di 5 Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere relatore dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere sentito il relatore, sulle conclusioni precisate all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data
4.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2008/2023 promosso da:
e Parte_1 Parte_2 difesi in proprio ex art. 86 c.p.c.
contro
:
Controparte_1
Avv. Francesca Preite
Fatti di causa
Con ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 depositato innanzi a questa Corte d'appello nel
2017, gli avvocati e chiesero la condanna del al Pt_1 Parte_2 Controparte_1 pagamento dei compensi, nella misura media, per la fase di “trattazione e/o istruttoria” loro dovuti in relazione all'attività professionale espletata in favore dell'ente nelle due cause d'appello iscritte ai n.ri r.g. 2689/2015 e 113/2016 della stessa Corte – come note proforma in data 5.5.2016, doc. 5 e 6 – essendo stato loro revocato il mandato, in entrambe le cause, dopo la prima udienza di trattazione e dando atto di avere già ricevuto il pagamento dei compensi per la fase di studio e per quella introduttiva.
Il Comune di , dato espressamente atto che le notule erano redatte nel rispetto dello scaglione CP_1 di competenza e dei parametri di cui al d.m. 55/2014, affermò l'insussistenza del preteso credito professionale, stante l'assenza di attività riconducibile ad alcuna delle prestazioni previste per la fase istruttoria. pagina 1 di 5 La Corte d'appello, con ordinanza n. 3020/2018, condividendo le difese del , Controparte_1 rigettò il ricorso e condannò i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
L'attività professionale, infatti, era consistita nella mera redazione dell'atto costitutivo, nella costituzione in giudizio e nella partecipazione alla prima udienza dei due giudizi alla quale, in entrambe le cause, era seguita l'udienza di precisazione delle conclusioni;
doveva pertanto escludersi che la partecipazione all'udienza di comparizione, in assenza di istanze istruttorie e di inibitoria, costituisse attività rilevante ai fini della liquidazione del compenso per la “fase istruttoria” di cui all'art. 5 lettera c) del d.m. 55/2014 per la partecipazione all'udienza, piuttosto dovendo configurare un mero completamento della fase introduttiva del giudizio.
Avverso l'ordinanza della Corte d'appello, proposero ricorso per Cassazione gli avvocati Pt_1 affidandolo all'unico motivo rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 comma 1 n.3 con riferimento specifico all'art. 4 e 5 del D.M. 55/2014 e relativo allegato nonché all'art. 112 cod. proc. civ. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
Sostennero che la fase “istruttoria e/o di trattazione” con riferimento ai giudizi civili innanzi alla Corte
d'appello era prevista dal punto 12 delle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e che la particella congiuntiva “o” dimostrava che la voce di tariffa in discussione comprendeva tanto la fase istruttoria quanto quella di trattazione che potevano essere svolte anche separatamente e comunque non necessariamente insieme. Dunque, nel caso di specie, la Corte d'appello non aveva debitamente considerato che, pur non essendo stata esperita alcuna attività istruttoria, una fase di trattazione era stata comunque svolta, ed aveva così finito per confondere l'attività di trattazione con quella introduttiva.
Resistette con controricorso il . Controparte_1
La Suprema Corte accolse l'unico motivo di impugnazione e cassò l'ordinanza, con rinvio a questa
Corte d'appello in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese processuali della fase di legittimità, con la seguente motivazione: “La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria.
Detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. Civ., Sez. II, 27.3.2023, n.8561).
Nel giudizio d'appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.
350 c.p.c. (Cassazione civile sez. II, 29/12/2022, n.37994; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021,
n.14483; Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21743; Cass. 31559/2019 non massimate).
pagina 2 di 5 Ha, quindi, errato la corte di merito nell'affermare che non debba essere liquidata la fase di trattazione nell'ipotesi in cui all'udienza di comparizione segua l'udienza di precisazione delle conclusioni”.
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dagli avvocati Pt_1
Si è costituto il domandando l'applicazione della riduzione massima, prevista Controparte_1 dall'art. 4 co. 1 del d.m. 55/2014 ed eccependo l'erroneità dei valori indicati dai riassumenti nella richiesta liquidazione delle spese processuali del presente procedimento, erroneità che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In lume del principio di diritto autorevolmente enunciato, sono dovuti ai difensori compensi per la fase di “trattazione e/o istruttoria” in relazione all'attività professionale espletata nei due giudizi oggetto di causa.
Ora, gli scaglioni e i valori delle cause di riferimento (iscritte ai n.ri r.g. 2689/2015 e 113/2016) indicati dagli odierni riassumenti nelle note proforma non sono oggetto di contestazione, così come è fuori di dubbio che nell'ambito di entrambi i giudizi non fu svolta alcuna attività di istruzione probatoria. È pacifico, infatti, come entrambi i giudizi videro seguire, alla prima udienza di trattazione, direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza nessuna ulteriore attività.
Tanto precisato, i difensori chiedono la liquidazione del compenso per la fase di “trattazione e/o istruttoria” nella misura media, come indicata nelle note proforma sopra richiamate, ma la richiesta appare eccessiva rispetto all'attività effettivamente espletata nella fase istruttoria in entrambe le cause, tenuto conto che non furono proposte istanze istruttorie né di inibitoria e che in una causa le parti erano solo due e nell'altra solo tre e che sostanzialmente l'attività difensiva fu limitata alla comparizione alla prima udienza, essendo subito dopo intervenuta la revoca dei mandati.
È quindi senz'altro corretto, in quanto rapportato all'attività difensiva concretamente svolta, farsi applicazione della decurtazione massima prevista dall'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 che, nella formulazione all'epoca vigente, per la fase istruttoria prevedeva una “diminuzione di regola fino al
70%”, disposizione che va interpretata, in conformità al suo chiaro tenore letterale, nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una percentuale non superiore al
70% del medesimo, ossia nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% di tale valore medio (Cass. n. 37994/2022).
Pertanto, il compenso professionale dovuto per la fase di trattazione e/o istruttoria nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2689/2015, del valore pari ad € 276.000 (compreso nello scaglione fra € 260.000 e € pagina 3 di 5 520.000), è liquidato in € 1.680 (5.600x30%) e l'analogo compenso nella causa iscritta al r.g. n.
113/2016, di valore pari ad € 747.164,13, (compreso nello scaglione fra € 520.001 e € 1.000.000) è liquidato in € 2.184 (7.280x30%); oltre, su entrambi gli importi, a spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
In conclusione, deve condannarsi il al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_1 Pt_1 della somma complessiva di € 3.864 oltre accessori, da calcolarsi sui singoli importi, Parte_2 ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese processuali del giudizio d'appello, di quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in base agli attuali parametri di cui al d.m.
55/2014, in base allo scaglione di valore (1.680+2.184 ex art. 10 2° comma c.p.c.) individuato dal decisum, ossia quello ricompreso tra € 1.100 ed € 5.200, ed orientandosi al parametro minimo per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità sia del rito speciale che del merito della causa – avente ad oggetto un'unica questione – e sia del fatto che non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 primo e terzo comma c.p.c. richiesta dall'appellante, in difetto dell'elemento soggettivo.
In ogni caso, quanto alla richiesta ex art. 96 1° comma c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento allegare e prospettare i danni che siano conseguenza del comportamento processuale della controparte e nella fattispecie in decisione, tale onere l'appellante non ha assolto. Sul punto, si richiama, fra le tante, Cass. Civ. n. 15175/2023 secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.:
- condanna il al pagamento in favore di e della Controparte_1 Pt_1 Parte_2 complessiva somma di € 3.864 (di cui € 1.680 per la causa d'appello iscritta al r.g. n. 2689/2015 ed €
2.184 per la causa d'appello iscritta al r.g. n. 113/2016) oltre a spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna il a rifondere a favore di e le spese di lite che Controparte_1 Pt_1 Parte_2 liquida in € 1.500 per il giudizio innanzi alla Corte d'appello di Bologna, in € 1.000 per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed in € 1.500 per la presente fase di rinvio, oltre, su ciascun importo, a spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuti. pagina 4 di 5 Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi
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