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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1718/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Luigi Russo e Parte_1
dall'avv. Michele Russo
RICORRENTE
E
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato assunto dalla impresa edile di CP_1
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato avente efficacia dal
[...]
07.10.2024 al 31.01.2025, con mansioni di manovale edile rientranti nel I livello del CCNL
Edilizia – Industria;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare di CP_1
; di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa sino al 18.10.2024
[...]
quando si è assentato per malattia, la quale veniva prolungata sino al 18.11.2024; che durante il periodo di malattia, segnatamente in data 21.10.2024, il gli Controparte_1
riferiva oralmente che lo stesso era stato licenziato e di non tornare più al lavoro;
che tale licenziamento è palesemente illegittimo, in primo luogo in quanto intimato oralmente e giammai comunicato per iscritto;
che, recatosi al Centro per l'impiego per ottenere il proprio certificato Modello UNILAV, egli apprendeva di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che il licenziamento è, altresì, illegittimo in quanto il contratto di lavoro a tempo determinato può essere sciolto dal datore solo per giusta causa di licenziamento;
che la retribuzione mensile ad egli spettante è pari ad euro 1.510,56, come da tabelle retributive del CCNL Edilizia – Industria per i lavoratori appartenenti al I livello retributivo, quali, ai sensi dell'art. 77 del CCNL di categoria;
la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento;
di aver diritto, pertanto, al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire sino alla scadenza naturale del rapporto, pari ad euro 5.160,35.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“a)accertare e dichiarare che tra il sig. e la ditta è Parte_1 Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 07.10.2024 al
21.10.2024;
b)dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento intimato oralmente il21.10.2024, per tutte le causali esposte in premessa e, conseguentemente, revocarlo;
c)in subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per le causali esposte in premessa e, conseguentemente
2 d)condannare la ditta (P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Casal Di Principe (CE) Via Gabriele D'Annunzio n.51, al risarcimento delle retribuzioni spettanti al ricorrente dal momento dell'illegittimo recesso, avvenuto in data 21.10.2024, alla scadenza prevista per il contratto a tempo determinato il 31.01.2025, dunque alla complessiva somma di € 5.160,35 (628,67 per il periodo dal 21.10.2024 al
31.10.2024; €1.510,56 x 3 = € 4.531,68 per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025);
e) in via subordinata, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente,
della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
f) condannare la società resistente, in ogni caso, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
Il convenuto in epigrafe non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e pertanto se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il resistente per il periodo dal 07.10.2024 al 31.01.2025, con mansioni di manovale edile rientranti nel I livello del CCNL Edilizia – Industria. Altresì, dal certificato
UNILAV depositato in atti risulta che il rapporto di lavoro in questione è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
3 Orbene, tanto premesso, giova rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di un giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano 4.4.2013).. tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano
3.10.2008).
Quanto all'art. 2118 del codice civile, anch'esso avente ad oggetto la disciplina sui licenziamenti, questo nulla dispone in merito.
Consegue a quanto sopra che il soggetto il quale recede prima del termini, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (Corte App. Milano 4.4.2013 nonché Corte di Cassazione sentenza n. 4648 del 25 febbraio 2013)” (Tribunale Roma sez. lav., 28/09/2020, (ud.
23/07/2020, dep. 28/09/2020), n.4817).
Sulla scorta dei principi innanzi riportati, in presenza della prova documentale dell'avvenuto licenziamento per giustificato oggettivo, al ricorrente spetta il diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo scioglimento del rapporto da parte del datore, parametrato alle retribuzioni ad egli spettanti dalla data del licenziamento del 21.10.2024 sino al 31.01.2025.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi formulati dal ricorrente sulla base delle tabelle del CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro, coerenti con il dato normativo e privi di vizi logici e ontologici, nonché non contestati dal resistente contumace, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 5.160,35, oltre interessi dalla debenza al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra delibazione in merito alle deduzioni attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva euro 5.160,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1718/2025 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Luigi Russo e Parte_1
dall'avv. Michele Russo
RICORRENTE
E
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto: di essere stato assunto dalla impresa edile di CP_1
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato avente efficacia dal
[...]
07.10.2024 al 31.01.2025, con mansioni di manovale edile rientranti nel I livello del CCNL
Edilizia – Industria;
di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare di CP_1
; di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa sino al 18.10.2024
[...]
quando si è assentato per malattia, la quale veniva prolungata sino al 18.11.2024; che durante il periodo di malattia, segnatamente in data 21.10.2024, il gli Controparte_1
riferiva oralmente che lo stesso era stato licenziato e di non tornare più al lavoro;
che tale licenziamento è palesemente illegittimo, in primo luogo in quanto intimato oralmente e giammai comunicato per iscritto;
che, recatosi al Centro per l'impiego per ottenere il proprio certificato Modello UNILAV, egli apprendeva di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
che il licenziamento è, altresì, illegittimo in quanto il contratto di lavoro a tempo determinato può essere sciolto dal datore solo per giusta causa di licenziamento;
che la retribuzione mensile ad egli spettante è pari ad euro 1.510,56, come da tabelle retributive del CCNL Edilizia – Industria per i lavoratori appartenenti al I livello retributivo, quali, ai sensi dell'art. 77 del CCNL di categoria;
la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità del licenziamento;
di aver diritto, pertanto, al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire sino alla scadenza naturale del rapporto, pari ad euro 5.160,35.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“a)accertare e dichiarare che tra il sig. e la ditta è Parte_1 Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 07.10.2024 al
21.10.2024;
b)dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il licenziamento intimato oralmente il21.10.2024, per tutte le causali esposte in premessa e, conseguentemente, revocarlo;
c)in subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per le causali esposte in premessa e, conseguentemente
2 d)condannare la ditta (P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., Casal Di Principe (CE) Via Gabriele D'Annunzio n.51, al risarcimento delle retribuzioni spettanti al ricorrente dal momento dell'illegittimo recesso, avvenuto in data 21.10.2024, alla scadenza prevista per il contratto a tempo determinato il 31.01.2025, dunque alla complessiva somma di € 5.160,35 (628,67 per il periodo dal 21.10.2024 al
31.10.2024; €1.510,56 x 3 = € 4.531,68 per le mensilità di novembre 2024, dicembre 2024 e gennaio 2025);
e) in via subordinata, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente,
della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
f) condannare la società resistente, in ogni caso, alla refusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
Il convenuto in epigrafe non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, e pertanto se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con il resistente per il periodo dal 07.10.2024 al 31.01.2025, con mansioni di manovale edile rientranti nel I livello del CCNL Edilizia – Industria. Altresì, dal certificato
UNILAV depositato in atti risulta che il rapporto di lavoro in questione è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
3 Orbene, tanto premesso, giova rammentare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
“il contratto a tempo determinato può essere interrotto ante tempus dal datore solo in presenza di un giusta causa ex articolo 2119 del codice civile.
Ed infatti, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Corte App. Milano 4.4.2013).. tant'è che, secondo la giurisprudenza, neanche la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa è circostanza idonea a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, ( cfr. per tutte Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276; per il merito cfr. Trib. Bolzano
3.10.2008).
Quanto all'art. 2118 del codice civile, anch'esso avente ad oggetto la disciplina sui licenziamenti, questo nulla dispone in merito.
Consegue a quanto sopra che il soggetto il quale recede prima del termini, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (Corte App. Milano 4.4.2013 nonché Corte di Cassazione sentenza n. 4648 del 25 febbraio 2013)” (Tribunale Roma sez. lav., 28/09/2020, (ud.
23/07/2020, dep. 28/09/2020), n.4817).
Sulla scorta dei principi innanzi riportati, in presenza della prova documentale dell'avvenuto licenziamento per giustificato oggettivo, al ricorrente spetta il diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo scioglimento del rapporto da parte del datore, parametrato alle retribuzioni ad egli spettanti dalla data del licenziamento del 21.10.2024 sino al 31.01.2025.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi formulati dal ricorrente sulla base delle tabelle del CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro, coerenti con il dato normativo e privi di vizi logici e ontologici, nonché non contestati dal resistente contumace, quest'ultimo deve essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 5.160,35, oltre interessi dalla debenza al soddisfo.
Resta assorbita ogni altra delibazione in merito alle deduzioni attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4
P.Q.M.
Il Giudice di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma complessiva euro 5.160,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla debenza al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 28.05.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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