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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2024, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 41873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41873/2021 promossa da:
(C.F. estero con sede in Résidence Mouna Bureau Parte_1 P.IVA_1
B, Rue du Lac Malaren, Les Berges du Lac, 1053 La Marsa, Tunisi (Tunisia), in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Genova via Cesarea 2/6, 16121 presso gli Avv.
Claudio Bicchierai e Pietro Ghiglino, che la/lo rappresentano e difendono
ATTORE
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso l'Avvocato
CONVENUTO CONTUMACE
cif , Gran Via de Carlos III, 94 in Barcellona (Spagna), Controparte_2 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore Unico sig. (c.f. italiano) ) Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Luigi Antonelli n.2 presso gli Avv.ti Paolo Spataro e Cristina
Scarpetta la rappresentano e difendono
INTERVENUTO VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 5 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art, 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
per ottenere la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_1
1.038.00 oltre interessi convenzionali, ovvero, della diversa somma ritenuta in relazione alle rate di interessi scadute rispettivamente il 9 settembre 2019, il 9 giugno 2020, il 9 luglio 2020, il 9 agosto
2020, il 9 settembre 2020, il 9 ottobre 2020, il 9 novembre 2020 , il 9 giugno 2021, il 9 luglio 2021 e il
9 agosto 2021 inerenti il finanziamento in data 28.6.2018 dell'importo di € 5.000.000. Ha chiesto altresì ordinarsi la liberazione in suo favore degli importi sequestrati nei procedimenti cautelari pendenti avanti al rispettivamente rubricati al n° Controparte_4
Organ 0000779/2021, 0000780/2021, 0000835/2021. Controparte_5
Il finanziamento è stato effettuato al fine di acquistare un'imbarcazione da diporto.
A garanzia della restituzione è stata concessa ipoteca volontaria sul natante sino alla concorrenza di €
6.600.000. A seguito dell'interruzione dei pagamenti alle scadenze programmate, sono stati avviati diversi procedimenti cautelari innanzi all'autorità giudiziaria spagnola che ha autorizzato i sequestri conservativi sulla nave.
La resistente non si è costituita.
E' intervenuta volontariamente in giudizio quale delegata dalla proprietaria Controparte_6 alla gestione dell'imbarcazione giusta contratto del 15.10.17. Controparte_1
La stessa ha allegato di aver proceduto al pagamento delle rate in luogo della debitrice utilizzando i proventi concordati e derivanti dall'attività di charter. In particolare, ha esposto di aver versato alla ricorrente, per conto di C&D, l'importo della rata di interessi del settembre 2019 pari ad € 138.000,00 con bonifico in data 3.10.2019 recante la causale “ Organizzazione_2
.
[...]
Il credito residuo è stato contestato in quanto frutto di un accordo fraudolento intervenuto tra il legale rappresentante della resistente e quello della ricorrente volto alla Controparte_7 CP_8 volontaria determinazione dell'esposizione debitoria della al fine di permettere alla Controparte_1
prima di poter aggredire lo yacht il cui attuale valore sarebbe di gran lunga superiore.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda previo accertamento dell'accordo suddetto.
In via subordinata ha chiesto che , accertato l'intervenuto tempestivo pagamento della rata di interessi del 9 settembre 2019 (azionata con sequestro rubricato al n.° Controparte_9
779/2021) effettuato da parte di per conto della rigettare Controparte_2 Controparte_1 la relativa richiesta di pagamento per € 138.000 in linea capitale oltre interessi e spese, nonché rigettare la richiesta di ordine di liberazione in favore della del relativo importo depositato Parte_1
pagina 2 di 5 a titolo di cauzione presso il Controparte_4 [...]
n° 779/2021, e per l'effetto rideterminare la minor somma effettivamente dovuta. Controparte_9
Disposta la trasformazione del rito, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere dichiarato ammissibile l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c.
A prescindere dalla fondatezza della domanda di cui si dirà nel prosieguo, il terzo ha agito allegando di essere titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto della domanda della ricorrente e, segnatamente, di essere l'armatore dell'imbarcazione. A riscontro ha prodotto il contratto di gestione nautica sottoscritto con la resistente in data 15.10.17 avente durata ottennale.
La documentazione prodotta dall'attrice al fine di confutare il permanere della veste di armatore non risulta idonea a contrastare quanto evidenziato dal documento prodotto sub. 3 dall'intervenuto rilasciato dal Trattasi infatti di Organizzazione_3
documentazione priva del carattere dell'ufficialità la cui fonte non risulta riscontrata.
Ciò vale a rendere legittimo l'intervento.
Quanto al merito della domanda, si evidenzia che l'attrice ha dato riscontro della conclusione dell'accordo secondo le pattuizioni riportate in narrativa, dell'avvenuta erogazione del finanziamento nonché del reiterato riconoscimento del debito da parte della convenuta anche nei procedimenti cautelari promossi in suo danno davanti al giudice spagnolo, La circostanza dell'inadempimento non è stata oggetto di contestazione neppure ad opera dell'intervenuta L eccezion fatta Parte_3
per il pagamento asseritamente eseguito il 9 settembre 2019.
Riguardo alla prova di quest'ultimo, rileva il Tribunale che l'intervenuto volontario si è limitato ad allegare un documento costituente copia di un ordine di bonifico effettuato on line: a fronte della contestazione della ricorrente riguardo al mancato accredito, non è stato fornito riscontro circa l'esito positivo dell'operazione. Ciò impedisce di ritenere provato il pagamento.
Quanto all'esposizione debitoria complessiva, la ricostruzione fattuale dell'intervenuto inerente un preteso accordo fraudolento tra le parti diretto ad incrementare l'esposizione debitoria al fine di aggredire lo yacht - il cui valore sarebbe di gran lunga superiore al credito – è rimasta priva di riscontro.
A fronte di ciò si pone l'articolata documentazione prodotta dall'attrice costituita dal contratto di finanziamento, dai plurimi riconoscimenti effettuati dalla resistente anche in sede giudiziale avanti pagina 3 di 5 all'autorità spagnola, ai provvedimenti cautelari che hanno autorizzato i sequestri conservativi a tutela del credito oggetto della domanda odierna.
Pertanto, in assenza di prova relativa all'adempimento dell'obbligo restitutorio, deve disporsi la condanna della convenuta contumace a versare all'attrice la somma di € 1.038.000 in linea capitale, oltre agli interessi calcolati al tasso convenzionale del 2% annuo dalle scadenze al saldo giusta clausola
8.3 del contratto facility agreement .
Non risulta accoglibile la domanda di liberazione degli importi sequestrati nei procedimenti cautelari pendenti avanti l'autorità giudiziaria spagnola per i motivi che seguono.
Va premesso che i sequestri conservativi documentati in atti sono stati richiesti in base alla
Convenzione di Ginevra in data 12.3.99 entrata in vigore il 14.9.11 la quale attribuisce la competenza al Tribunale dello Stato contraente individuato in base alle regole di competenza interna di detto Stato,
e cioè al tribunale dello Stato nelle cui acque di trova materialmente la nave. Tale criterio conserva valenza ai fini cautelari anche nell'ipotesi in cui il giudice competente ad autorizzare il sequestro non sia anche competente a conoscere del merito. Ciò accade laddove – come nel caso in esame – il contratto presenti, fra gli altri, una clausola che sottometta il contratto considerato alla legge di un altro
Stato. Tale è la clausola 23 del contratto di finanziamento che subordina la regolamentazione dell'accordo alla legislazione italiana.
L'art. 7 nr. 5 della Convenzione stabilisce che la decisione definitiva della causa di merito resa dal giudice di un altro Stato produce effetto sulla procedura cautelare. E' evidente che ciò accada laddove la sentenza di merito abbia riconosciuto il credito marittimo ed abbia condannato il convenuto debitore sequestrato. A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente – tuttavia – l'effetto non è quello della liberazione degli importi sequestrati nei procedimenti cautelari spagnoli, bensì, la convertibilità dei disposti sequestri in pignoramento della nave sequestrata così assicurando il recupero coattivo del credito cui la cautela è funzionale.
A ciò deve aggiungersi che ai sensi dell'art. 2 n. 4 della citata Convenzione “il procedimento relativo al sequestro di una nave o alla sua revoca è retto dalla legge dello Stato nel quale il sequestro è stato eseguito o richiesto” con la conseguenza che la legge processuale e sostanziale applicabile è quella spagnola.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico sia della convenuta
[...]
che dell'intervenuto volontario attesa la Controparte_1 Controparte_2
soccombenza di entrambi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in composizione monocratica in persona del giudice LA
NA, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
a versare all'attrice la somma di € 1.038.000 in linea capitale, oltre agli interessi
[...]
calcolati al tasso convenzionale del 2% annuo dalle scadenze al saldo effettivo;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna la convenuta unipersonale e l'intervenuto volontario Controparte_1
in via solidale a rimborsare alla società attrice parte le spese di lite che si Controparte_2
liquidano in € 29.154 per compensi ed € 870 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al
15 % nonché i.v.a. e c.p.a.
Milano, 16/05/2024
Il giudice
LA NA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LA NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41873/2021 promossa da:
(C.F. estero con sede in Résidence Mouna Bureau Parte_1 P.IVA_1
B, Rue du Lac Malaren, Les Berges du Lac, 1053 La Marsa, Tunisi (Tunisia), in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Genova via Cesarea 2/6, 16121 presso gli Avv.
Claudio Bicchierai e Pietro Ghiglino, che la/lo rappresentano e difendono
ATTORE
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliato in presso l'Avvocato
CONVENUTO CONTUMACE
cif , Gran Via de Carlos III, 94 in Barcellona (Spagna), Controparte_2 P.IVA_3 in persona dell'Amministratore Unico sig. (c.f. italiano) ) Controparte_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Luigi Antonelli n.2 presso gli Avv.ti Paolo Spataro e Cristina
Scarpetta la rappresentano e difendono
INTERVENUTO VOLONTARIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
pagina 1 di 5 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art, 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_2 [...]
per ottenere la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_1
1.038.00 oltre interessi convenzionali, ovvero, della diversa somma ritenuta in relazione alle rate di interessi scadute rispettivamente il 9 settembre 2019, il 9 giugno 2020, il 9 luglio 2020, il 9 agosto
2020, il 9 settembre 2020, il 9 ottobre 2020, il 9 novembre 2020 , il 9 giugno 2021, il 9 luglio 2021 e il
9 agosto 2021 inerenti il finanziamento in data 28.6.2018 dell'importo di € 5.000.000. Ha chiesto altresì ordinarsi la liberazione in suo favore degli importi sequestrati nei procedimenti cautelari pendenti avanti al rispettivamente rubricati al n° Controparte_4
Organ 0000779/2021, 0000780/2021, 0000835/2021. Controparte_5
Il finanziamento è stato effettuato al fine di acquistare un'imbarcazione da diporto.
A garanzia della restituzione è stata concessa ipoteca volontaria sul natante sino alla concorrenza di €
6.600.000. A seguito dell'interruzione dei pagamenti alle scadenze programmate, sono stati avviati diversi procedimenti cautelari innanzi all'autorità giudiziaria spagnola che ha autorizzato i sequestri conservativi sulla nave.
La resistente non si è costituita.
E' intervenuta volontariamente in giudizio quale delegata dalla proprietaria Controparte_6 alla gestione dell'imbarcazione giusta contratto del 15.10.17. Controparte_1
La stessa ha allegato di aver proceduto al pagamento delle rate in luogo della debitrice utilizzando i proventi concordati e derivanti dall'attività di charter. In particolare, ha esposto di aver versato alla ricorrente, per conto di C&D, l'importo della rata di interessi del settembre 2019 pari ad € 138.000,00 con bonifico in data 3.10.2019 recante la causale “ Organizzazione_2
.
[...]
Il credito residuo è stato contestato in quanto frutto di un accordo fraudolento intervenuto tra il legale rappresentante della resistente e quello della ricorrente volto alla Controparte_7 CP_8 volontaria determinazione dell'esposizione debitoria della al fine di permettere alla Controparte_1
prima di poter aggredire lo yacht il cui attuale valore sarebbe di gran lunga superiore.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda previo accertamento dell'accordo suddetto.
In via subordinata ha chiesto che , accertato l'intervenuto tempestivo pagamento della rata di interessi del 9 settembre 2019 (azionata con sequestro rubricato al n.° Controparte_9
779/2021) effettuato da parte di per conto della rigettare Controparte_2 Controparte_1 la relativa richiesta di pagamento per € 138.000 in linea capitale oltre interessi e spese, nonché rigettare la richiesta di ordine di liberazione in favore della del relativo importo depositato Parte_1
pagina 2 di 5 a titolo di cauzione presso il Controparte_4 [...]
n° 779/2021, e per l'effetto rideterminare la minor somma effettivamente dovuta. Controparte_9
Disposta la trasformazione del rito, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è fondata.
Preliminarmente deve essere dichiarato ammissibile l'intervento del terzo ex art. 105 c.p.c.
A prescindere dalla fondatezza della domanda di cui si dirà nel prosieguo, il terzo ha agito allegando di essere titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto della domanda della ricorrente e, segnatamente, di essere l'armatore dell'imbarcazione. A riscontro ha prodotto il contratto di gestione nautica sottoscritto con la resistente in data 15.10.17 avente durata ottennale.
La documentazione prodotta dall'attrice al fine di confutare il permanere della veste di armatore non risulta idonea a contrastare quanto evidenziato dal documento prodotto sub. 3 dall'intervenuto rilasciato dal Trattasi infatti di Organizzazione_3
documentazione priva del carattere dell'ufficialità la cui fonte non risulta riscontrata.
Ciò vale a rendere legittimo l'intervento.
Quanto al merito della domanda, si evidenzia che l'attrice ha dato riscontro della conclusione dell'accordo secondo le pattuizioni riportate in narrativa, dell'avvenuta erogazione del finanziamento nonché del reiterato riconoscimento del debito da parte della convenuta anche nei procedimenti cautelari promossi in suo danno davanti al giudice spagnolo, La circostanza dell'inadempimento non è stata oggetto di contestazione neppure ad opera dell'intervenuta L eccezion fatta Parte_3
per il pagamento asseritamente eseguito il 9 settembre 2019.
Riguardo alla prova di quest'ultimo, rileva il Tribunale che l'intervenuto volontario si è limitato ad allegare un documento costituente copia di un ordine di bonifico effettuato on line: a fronte della contestazione della ricorrente riguardo al mancato accredito, non è stato fornito riscontro circa l'esito positivo dell'operazione. Ciò impedisce di ritenere provato il pagamento.
Quanto all'esposizione debitoria complessiva, la ricostruzione fattuale dell'intervenuto inerente un preteso accordo fraudolento tra le parti diretto ad incrementare l'esposizione debitoria al fine di aggredire lo yacht - il cui valore sarebbe di gran lunga superiore al credito – è rimasta priva di riscontro.
A fronte di ciò si pone l'articolata documentazione prodotta dall'attrice costituita dal contratto di finanziamento, dai plurimi riconoscimenti effettuati dalla resistente anche in sede giudiziale avanti pagina 3 di 5 all'autorità spagnola, ai provvedimenti cautelari che hanno autorizzato i sequestri conservativi a tutela del credito oggetto della domanda odierna.
Pertanto, in assenza di prova relativa all'adempimento dell'obbligo restitutorio, deve disporsi la condanna della convenuta contumace a versare all'attrice la somma di € 1.038.000 in linea capitale, oltre agli interessi calcolati al tasso convenzionale del 2% annuo dalle scadenze al saldo giusta clausola
8.3 del contratto facility agreement .
Non risulta accoglibile la domanda di liberazione degli importi sequestrati nei procedimenti cautelari pendenti avanti l'autorità giudiziaria spagnola per i motivi che seguono.
Va premesso che i sequestri conservativi documentati in atti sono stati richiesti in base alla
Convenzione di Ginevra in data 12.3.99 entrata in vigore il 14.9.11 la quale attribuisce la competenza al Tribunale dello Stato contraente individuato in base alle regole di competenza interna di detto Stato,
e cioè al tribunale dello Stato nelle cui acque di trova materialmente la nave. Tale criterio conserva valenza ai fini cautelari anche nell'ipotesi in cui il giudice competente ad autorizzare il sequestro non sia anche competente a conoscere del merito. Ciò accade laddove – come nel caso in esame – il contratto presenti, fra gli altri, una clausola che sottometta il contratto considerato alla legge di un altro
Stato. Tale è la clausola 23 del contratto di finanziamento che subordina la regolamentazione dell'accordo alla legislazione italiana.
L'art. 7 nr. 5 della Convenzione stabilisce che la decisione definitiva della causa di merito resa dal giudice di un altro Stato produce effetto sulla procedura cautelare. E' evidente che ciò accada laddove la sentenza di merito abbia riconosciuto il credito marittimo ed abbia condannato il convenuto debitore sequestrato. A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente – tuttavia – l'effetto non è quello della liberazione degli importi sequestrati nei procedimenti cautelari spagnoli, bensì, la convertibilità dei disposti sequestri in pignoramento della nave sequestrata così assicurando il recupero coattivo del credito cui la cautela è funzionale.
A ciò deve aggiungersi che ai sensi dell'art. 2 n. 4 della citata Convenzione “il procedimento relativo al sequestro di una nave o alla sua revoca è retto dalla legge dello Stato nel quale il sequestro è stato eseguito o richiesto” con la conseguenza che la legge processuale e sostanziale applicabile è quella spagnola.
Consegue il rigetto della domanda.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico sia della convenuta
[...]
che dell'intervenuto volontario attesa la Controparte_1 Controparte_2
soccombenza di entrambi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Milano sezione sesta civile in composizione monocratica in persona del giudice LA
NA, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta Controparte_1
a versare all'attrice la somma di € 1.038.000 in linea capitale, oltre agli interessi
[...]
calcolati al tasso convenzionale del 2% annuo dalle scadenze al saldo effettivo;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna la convenuta unipersonale e l'intervenuto volontario Controparte_1
in via solidale a rimborsare alla società attrice parte le spese di lite che si Controparte_2
liquidano in € 29.154 per compensi ed € 870 per esborsi oltre al rimborso spese generali pari al
15 % nonché i.v.a. e c.p.a.
Milano, 16/05/2024
Il giudice
LA NA
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