Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia sulla richiesta presentata in data 29/05/2025 a mezzo di diffida ad adempiere, nell'ambito della procedura -OMISSIS- dal sig. -OMISSIS--OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), a mezzo del proprio legale Avv. Nicola Ambrosetti, finalizzata alla convocazione dello stesso ricorrente per la stipula del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura c.d. "flussi".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. IN LA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame l’interessato ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia - Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza volta ad ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito del rilascio del nulla osta e per l’accertamento del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
In data 24 giugno 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia.
Nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nella relazione depositata dall’Amministrazione, fondata su presupposto che difetterebbe in capo al ricorrente la legittimazione ad agire, in quanto le domande di assunzione di manodopera extracomunitaria sono presentate dai datori di lavoro per esigenze aziendali, presentando apposita istanza allo Sportello Unico Immigrazione corredata di tutta la necessaria documentazione.
In proposito secondo un condivisibile orientamento del Consiglio di Stato (cfr. sentenze Consiglio di Stato sez. III - 03/12/2025, n. 9526; idem, 13/11/2024, n. 9131), nei procedimenti inerenti il rilascio del permesso di soggiorno per lavoratori stranieri stagionali, occorre distinguere a seconda che si tratti di requisiti relativi alla fase del rilascio del nulla osta, e quindi all'autorizzazione all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, sebbene oggetto di accertamento (anche negativo) successivo in forza del suindicato meccanismo di inversione procedimentale, ovvero di requisiti inerenti alla fase successiva della stipulazione del contratto di soggiorno e conseguente rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dal momento che solo rispetto ai primi si giustifica la caducazione della fattispecie legittimante l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, non potendo ammettersi il rilascio di un permesso di soggiorno quale che sia - quindi anche per attesa occupazione - laddove sia viziato il segmento procedimentale presupposto.
2. Applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, occorre osservare che la vicenda ha ad oggetto l’inerzia mostrata dall’Amministrazione in sede di convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Essa, quindi, attiene alla fattispecie costitutiva del rapporto di lavoro e non al rilascio del nulla osta all’ingresso; vale a dire essa attiene alla fase successiva all’ingresso del lavoratore sul territorio dello Stato, che impedisce la stipulazione del contratto di soggiorno, con la conseguente ammissibilità del ricorso a strumenti, come quello in esame (ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione) funzionali a salvaguardare la posizione del lavoratore che abbia fatto ingresso nel territorio dello Stato e intenda ottenere un valido titolo di soggiorno.
Sul versante delle garanzie partecipative, occorre osservare nella procedura di rilascio del permesso di soggiorno stagionale sussiste sicuramente un interesse in capo al datore di lavoro, in quanto soggetto istante il rilascio del nulla osta all’ingresso ai fini della assunzione mediante un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, nella fase antecedente al rilascio del nulla osta stesso, senonché un interesse di pari rilievo deve essere predicato anche in capo allo straniero in qualità di beneficiario del contratto di soggiorno.
Difatti, questi riveste innegabilmente una posizione differenziata e qualificata tutelata dall'ordinamento, essendo sufficiente considerare che lo Sportello unico, verificata l'ammissibilità dell'istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell'Ispettorato territoriale del lavoro, convoca entrambe le parti - e non già la sola parte datoriale - per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
3. Invero, la posizione giuridica soggettiva che fa capo allo straniero acquista concretezza nel dipanarsi dei vari segmenti procedimentali, in cui egli matura un interesse all'attiva partecipazione procedimentale nelle forme prescritte, se del caso compulsando financo il proprio datore di lavoro alla regolarizzazione della documentazione ovvero facendosi parte attiva nel sanare eventuali carenze documentali, per quanto da lui esigibile secondo l'ordinaria diligenza.
Quindi egli ha un innegabile interesse alla proficua conclusione del procedimento con la sottoscrizione del contratto di soggiorno in ragione della definitiva regolarizzazione della propria posizione amministrativa.
4. Va anche disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato, in quanto l’Amministrazione, al di là della generica eccezione, non solo indica il potenziale controinteressato, ma non fornisce concreti elementi atti a individuarlo.
5. Ciò premesso il ricorso è fondato, atteso che ad oggi l’Amministrazione non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, dovendo ritenersi scaduti i termini per la definizione decorrenti dalla presentazione dell’istanza (per tutte, Cons. Stato, sez. III, n. 3578/2022).
6. In senso contrario non vale il richiamo contenuto nella predetta relazione dell’Amministrazione secondo cui sarebbe stata avviata una istruttoria in merito alla documentazione presentata ed in particolare all'autodichiarazione prodotta in sede di presentazione di istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da cui sarebbe emersa la non autenticità del codice identificativo associato alla marca da bollo indicata in domanda. Riferisce ancora l’Ufficio che, in data 7.5.2025 è stato notificato al richiedente e, per suo tramite, al lavoratore extracomunitario interessato, il preavviso di revoca del nulla osta all'assunzione con la seguente motivazione.
Sebbene il ricorso avverso il silenzio sia stato depositato il 20.6.2025 e il preavviso di revoca del nulla osta sia stato notificato il 7.5.2005 non risulta ancora adottato alcun atto di revoca del nulla osta all’ingresso, per cui sussiste ancora allo stato l’interesse del lavoratore ad essere convocato preso lo sportello unico per l’Immigrazione.
7. Ciò posto, va, dunque, ordinato alla Prefettura di Foggia di concludere il procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
8. Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, poiché il ricorrente è stato ammesso provvisoriamente con decreto della competente Commissione n. 89 del 2025, sulla base dei redditi dichiarati per il 2024, con riferimento al caso di specie in cui il processo è stato avviato nel 2025 e concluso nel 2026, occorre valutare anche le condizioni reddituali per il 2025 e per l’anno in corso fino alla data della presente decisione, per cui la predetta ammissione, allo stato, non può essere confermata.
L’istanza in questione dovrà, quindi, essere integrata mediante deposito nel fascicolo telematico del ricorso:
- di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dalla persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 47 e 76 del d.p.r. 445 del 2000, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del d.p.r. n. 445 del 2000, nonché delle eventuali copie delle dichiarazioni dei redditi presentate, dalla quale risulti che il reddito complessivo imponibile, costituito dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta personale sul reddito conseguiti da ogni componente della famiglia (art. 76, comma 2 del d.p.r. n. 115 del 2002), è stato negli anni 2025 e 2026 (fino alla data odierna) non superiore ai limiti via via prescritti dalle pertinenti previsioni normative, fino alla sentenza che ha definito il giudizio innanzi a questa giurisdizione;
- e di una dichiarazione che attesti il mancato rilascio della certificazione consolare ex art.79, comma 2 D.P.R. n. 115/2002, che risulta già inviata alla competente autorità consolare.
6. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Prefettura di Foggia di adottare un provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, ai fini della decisione sulla definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguente liquidazione del compenso dovuto al difensore.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN LA, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.