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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
I SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado N. 5184/2018 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Banchini Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Garimberti n.
4
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Nicola Controparte_1
Agostini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Amelia (TR), via
Farrattini n. 8
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 28.1.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. ha agito nei confronti della Parte_1 società (di seguito anche “ ) Parte_2 Parte_2 deducendo che: (i) in data 9.5.2017 il ricorrente ha ritirato presso la società resistente una autovettura Volvo modello XC90 usata tg. CK576MR, acquistata a seguito di un annuncio pubblicitario on line, al prezzo di € 8.250,00 versato al momento del ritiro;
(ii) nello stesso giorno, durante il viaggio di ritorno verso
Parma, l'autovettura appena comprata ha manifestato problemi tecnici al cambio automatico, al sistema abs, al sistema antiimbardata, al sistema antiskid, al sistema di allarme e all'impianto frenante, evidenziando sul display la necessità di assistenza al motore e al sistema di parcheggio, oltre al mancato funzionamento dei telecomandi, cosicché l'odierno ricorrente ha nell'immediatezza comunicato alla società resistente tramite posta elettronica le anomalie riscontrate;
(iii) come da istruzioni ricevute da Parte_2 Parte_1
ha, quindi, condotto il mezzo presso il proprio meccanico di fiducia,
[...]
l'autosalone LO in Sorbolo (PR), il quale ha trasmesso con e - mail del
28.6.2017 l'esito della diagnostica con il preventivo delle riparazioni da eseguire, posticipate nell'attesa che il venditore attivasse una convenzione assicurativa;
(iv) a fronte del diniego da parte dell'assicurazione
[...] di accollarsi il costo delle riparazioni in ragione Controparte_2 della tardiva attivazione della garanzia nonché dell'imputabilità dei guasti allo stato di conformità del veicolo, ha provveduto a trasportare Parte_2
l'autovettura presso l'officina di sua fiducia, sita in Roma, Controparte_3 per far riparare a proprie spese il cambio, l'airbag volante (strisciante) ed il sensore di parcheggio, assumendosi l'impegno di pagare direttamente all'autosalone LO di Sorbolo il costo relativo alla sostituzione della centralina dalla stessa effettuata;
(v) terminati gli interventi, l'autovettura è stata riconsegnata a alla fine del mese di ottobre 2017; (vi) Parte_1 manifestatisi sin dalla riconsegna taluni malfunzionamenti rimasti irrisolti, in data 5.12.2017 il veicolo si è bloccato a Parma per problemi relativi al cambio automatico;
(vii) dopo un fitto scambio di corrispondenza, in data 26.3.2018
l'autovettura è stata nuovamente trasportata presso l'autofficina di CP_3
2 Roma che ha provveduto alle relative riparazioni;
(viii) riconsegnato il veicolo, lo stesso ha ancora una volta manifestato malfunzionamenti, sino a bloccarsi in autostrada nei pressi di Alessandria in data 30.4.2018; (ix) l'autovettura è stata riparata dall'autofficina Resicar di PI GO (AL) che ha provveduto alla sostituzione dei semiassi e dei giunti omocinetici e di seguito dalla
[...] per la revisione del cambio, le cui relative spese sono state Controparte_4 interamente sostenute dal ricorrente;
(x) infine, “nei giorni scorsi” si è verificata in aggiunta una infiltrazione di acqua dal tetto dell'automobile con un preventivo di spesa di € 985,00. Alla luce di quanto esposto, ha Parte_1 chiesto che venga condannata al risarcimento del danni subiti pari Parte_2 ad € 14.180,27 per i costi sostenuti per le riparazioni effettuate e per il noleggio di una autovettura sostitutiva oltre ad € 28.821,00 per il fermo tecnico, così per un totale di € 43.000,00.
Con comparsa di risposta si è costituita in giudizio la società Parte_2
la quale ha contestato in fatto e in diritto le allegazioni e
[...] domande avversarie di cui ne ha chiesto il rigetto. Nello specifico, ha dedotto che: (i) il contratto di vendita è stato concluso presso il rivenditore nella giornata del 9.5.2017, a seguito di una richiesta di incontro da parte di Parte_1
il quale aveva visto il relativo annuncio on line, al prezzo di € 8.250,00,
[...] comprensivo delle spese del passaggio di proprietà e della revisione, concordato in tale misura in ragione, oltre che della vetustà del mezzo immatricolato il
29.4.2004, anche della necessità di importanti interventi manutentivi;
(ii) rappresentati dal compratore al venditore taluni malfunzionamenti, Parte_1
ha, tuttavia, provveduto in autonomia e senza un preventivo consulto
[...] con a far eseguire a proprie spese dal proprio meccanico di fiducia Parte_2
LO una serie di interventi (“sostituzione semiasse sx dx sensore abs sx, il kit distribuzione pompa acqua cinghie esterne e la centralina abs programmata da volvo;
ho fatto installare l'impianto gpl” - cfr. email in data 29.8.2017 di cui al doc. n. 9 fasc. ricorrente), da ritenersi determinanti dei successivi problemi dell'autovettura; (iii) ha sempre cercato di andare incontro al Parte_2 cliente rendendosi disponibile e provvedendo a proprie spese a fare eseguire una serie di interventi al mezzo realizzati in due momenti da parte della propria
3 officina , la quale, peraltro, ha constatato l'utilizzo errato Controparte_3 del mezzo per aver percorso oltre 6.000 km nonostante la segnalazione dell'avaria del cambio urgente, per il cui intervento si era pure Parte_2 resa sin da subito disponibile;
(iv) le conclusioni rassegnate dal consulente di parte prof. nella relazione in data 4.6.2018 confermano che i difetti Per_1 riscontrati sono da ricondursi al primo intervento sul mezzo eseguito dal meccanico LO su incarico conferito da e da questi pagato, Parte_1 oltre all'utilizzo improprio del veicolo per 6.000 km con avaria cambio;
(v) dal mese di maggio 2018 nulla ha più riferito a in Parte_1 Parte_2 ordine al veicolo, tanto meno con riferimento al problema delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tettuccio apribile in relazione al quale ha tra l'altro eccepito l'intervenuta decadenza;
(vi) ha già sostenuto per il Parte_2 veicolo de quo una spesa complessiva di € 4.370,00 per riparazioni, noleggi e trasporti, pari al 50% del prezzo dell'auto venduta, cosicché ogni ulteriore richiesta risarcitoria deve ritenersi eccessiva e pretestuosa.
Disposto il mutamento del rito, in ragione della successiva intervenuta cancellazione della società convenuta dal Registro delle Imprese è stata dichiarata l'interruzione del processo ed il giudizio è stato riassunto da Parte_1
nei confronti di nella sua qualità di socio della
[...] Parte_2 cancellata di .. Pt_2 Parte_2
Ciò detto, il Tribunale osserva quanto segue.
In linea generale si rileva che la fattispecie in esame, considerata la qualità delle parti, rientra nell'ambito di applicazione sia della disciplina codicistica di cui agli artt. 1490 e ss. c.c. sia della disciplina del Codice del Consumo il cui art. 128 comma 3 prevede, nello specifico, che “le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Con riferimento agli oneri di allegazione e probatori occorre, quindi, richiamare i principi giurisprudenziali secondo cui “in tema di compravendita di cose usate le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato
4 secondo la comune diligenza, bensì quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita”
(Cass. n. 9651/2016; Cass. n. 24343/2017; Cass. n. 13425/2024), cosicché
“l'acquirente, per invocare la relativa garanzia per vizi della cosa, deve allegare e provare che i difetti riscontrati siano incompatibili con l'effettivo stato di usura del bene acquistato” (Tribunale di Terni n. 621/2020; Tribunale di Rovigo n. 74/2021 secondo cui “nel caso di specie è evidente che i guasti del motore riscontrati dalla C.A. erano ragionevolmente correlati alla vetustà del mezzo, atteso che l'autovettura era stata immatricolata del 2001, ossia quindici anni prima della vendita, e aveva percorso 199.550 chilometri, sicché la appellante avrebbe dovuto anzitutto allegare che i difetti dell'autovettura da lei riscontrati fossero incompatibili con l'effettivo stato di usura dell'autovettura acquistata, della quale erano noti alla C.A. tanto l'epoca di immatricolazione, quanto il chilometraggio, senza tacere che la relativa esiguità del corrispettivo pattuito costituisce anch'esso la eloquente dimostrazione della prevedibile situazione del grave stato di usura del veicolo”; Corte Appello di Palermo n.
1370/2018 secondo cui “nella compravendita di autocarro usato da 12 anni, per verificare se e in che termini la rottura della pompa dell'olio possa integrare il vizio evocato dall'appellante per la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria del venditore per i vizi del bene venduto, la promessa di buon funzionamento del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita;
nella specie, oltre a essere rimasta indimostrata la causa della rottura per cui è causa, non può dirsi sussistente il vizio della cosa, ma, più semplicemente, evento connesso all'usura e all'utilizzo del bene”; Cass. n. 8285/2017 per cui “in ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate, il riferimento al bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore
è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le
5 relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (nella specie l'acquirente non aveva dato prova convincente del vizio, in quanto la rottura della cinghia di distribuzione rientrava nei rischi connessi allo stato di vetustà del veicolo, immatricolato otto anni prima dell'acquisto e con oltre 150.000 km percorsi”).
In applicazione dei richiamati principi generali alla fattispecie in esame si osserva quanto segue.
Quanto, in primo luogo, ai contenuti negoziali del contratto di vendita per cui è causa, si rileva che, prodotto da parte convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. copia del contratto di vendita in data 9.5.2017 (doc. n. 12), parte attrice, nella prima difesa successiva ossia con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 3 c.p.c., ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità all'originale di detta copia e, non avendo provveduto a depositare Parte_2
l'originale, la copia contestata in questione non è utilizzabile ai fini della decisione.
Tanto detto, si rappresenta in ogni caso che già nell'annuncio di vendita on line agli atti l'autovettura Volvo modello XC90 in questione viene indicata come usata, immatricolata nel mese di aprile del 2004, con un chilometraggio di
155.000 km, ed il prezzo richiesto è indicato nella somma di € 10.500,00 (doc.
n. 35 fasc. attoreo).
Lo stesso ha, inoltre, precisato che nella trattativa che ha Parte_1 preceduto la conclusione del contratto in data 9.5.2017 avvenuta presso la il prezzo indicato nell'annuncio è stato ridotto di € 3.000,00 anche Parte_2 per i problemi che l'autovettura presentava ai giunti omocinetici e alla distribuzione di cui se ne è fatto carico il compratore, mentre è stato aggiunto l'importo di € 750,00 per il passaggio di proprietà curato e pagato dal venditore, così concordando le parti il prezzo definitivo nella somma di € 8.250,00, corrisposta dal compratore lo stesso giorno.
In ragione, quindi, dell'accordo inter partes nei termini descritti dallo stesso
, i problemi ai giunti omocinetici e alla distribuzione non Parte_1 rientrano nella garanzia per vizi a carico del venditore, come anche previsto
6 dall'art. 130, comma 4 del Codice del Consumo del seguente tenore: “Non vi è difetto di conformità ai sensi dell'articolo 129, comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita”.
Perché, quindi, sussista la responsabilità di per la garanzia dei vizi Parte_2 al veicolo lamentati da , quest'ultimo avrebbe dovuto allegare e Parte_1 provare che i vizi descritti: (i) sono incompatibili con l'effettivo stato di usura del mezzo acquistato, assumendo a tal fine particolare rilevanza la condizione di grave vetustà del veicolo quale desumibile sia dalla circostanza per cui al momento dell'acquisto lo stesso era immatricolato da oltre 13 anni ed aveva percorso ben 155.000,00 km. sia dalla significativa esiguità del prezzo pattuito
(€ 8.250,00, comprensivo del passaggio di proprietà) tenuto conto della marca e del modello dell'autovettura (una Volvo XC90); e che (ii) non dipendono dai giunti omocinetici e dalla distribuzione, della cui difettosità se ne è fatto carico il compratore.
E', inoltre, emerso che, dopo la consegna dell'autovettura in data 9.5.2017,
abbia portato il mezzo in autonomia e senza un preventivo Parte_1 accordo con dal proprio meccanico di fiducia LO facendo Parte_2 eseguire a proprie spese una serie di interventi (“sostituzione semiasse sx dx sensore abs sx, il kit distribuzione pompa acqua cinghie esterne e la centralina abs programmata da volvo;
ho fatto installare l'impianto gpl” - cfr. email in data 29.8.2017 di cui al doc. n. 9 ricorrente), così alterando lo stato di fatto del veicolo, di talché, in aggiunta alle due indicate circostanze (i) e (ii), è necessario che il malfunzionamento lamentato sia anche incompatibile con gli interventi eseguiti da LO.
Nessuno di tali elementi è stato né allegato né tanto meno provato da Parte_1
.
[...]
Alcuna rilevanza può assumere neppure la relazione curata dal prof.
[...]
del 4.6.2018, già solo atto unilaterale di parte attrice, in cui il Persona_2
7 consulente non ha sviluppato il percorso logico argomentativo secondo le sopra riportate uniche indicazioni rilevanti ai presenti fini.
Deve, inoltre, aggiungersi che alcun accertamento tecnico è stato possibile eseguire in giudizio sul veicolo de quo in ragione della alterazione dello stato del mezzo a seguito degli interventi che ha fatto eseguire da Parte_1 ultimo anche da e unilateralmente e senza il CP_5 Controparte_4 coinvolgimento di che pure aveva manifestato nel corso della Parte_2 presente vicenda un comportamento sin da subito di grande e sollecita collaborazione (come emerge dal fitto carteggio inter partes, dai due interventi in riparazione fatti eseguire dal proprio meccanico di fiducia CP_3
, dal concorso alle spese per una vettura sostitutiva, per i quali aveva
[...] sostenuto una spesa complessiva di € 4.400,00 pari ad oltre la metà del prezzo della vettura), giungendo, infine, a vendere l'automobile in corso di causa.
Posto il carattere assorbente di quanto sin ora esposto circa l'insussistenza di profili di responsabilità del venditore relativi alla garanzia per vizi, deve, comunque, svolgersi una considerazione anche con riferimento all'an e al quantum della pretesa risarcitoria azionata in giudizio da Parte_1 quantificata nella misura complessiva di € 43.000,00.
In primo luogo, si osserva che non ha provato gli assunti “costi Parte_1 sostenuti” pari ad € 7.030,78, non avendo la parte provato il pagamento della somma esposta stante l'inidoneità probatoria a detti fini dei preventivi e delle fatture (cfr., da ultimo e ex multis, Tribunale Roma 2.5.2024 n. 7413 secondo cui “La fattura prodotta da parte attrice riveste un carattere unilaterale, proveniente da una carrozzeria avente, in astratto, un interesse a sovrastimare il danno;
l'espletamento di una C.T.U., a distanza di molti anni, sarebbe risultata inammissibile in quanto meramente esplorativa e verosimilmente non esperibile in concreto;
dunque in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, in assenza di prova del pagamento dell'importo effettivamente fatturato, lo stesso non può esser ritenuto congruo”), né potendo il pagamento essere provato per testimoni in ragione del divieto ex art. 2726 c.c. eccepito da parte convenuta.
8 Allo stesso modo non è provato il danno quantificato nella somma di €
28.820,35 per un assunto e indimostrato fermo tecnico, dovendosi sul punto richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il danno da fermo tecnico di veicolo non è in re ipsa, ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo” (tra le tante, Cass. n.32946/2024).
Non può, infine, non aggiungersi come, a fronte della vendita di un veicolo usato al prezzo di € 8.250,00 e tenuto conto che il venditore ha già speso la somma di € 4.370,00 per riparazioni, noleggi e trasporti, pari ad oltre la metà del corrispettivo ricevuto, la pretesa risarcitoria avanzata da di Parte_1 ulteriori € 43.000,00 si appalesi del tutto sproporzionata e abnorme, violando la normativa del Codice del Consumo sui rimedi previsti in punto di garanzia dei vizi e più in generale i principi normativi di buona fede e correttezza a tutela del venditore.
Per tutte le ragioni esposte le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in forza dei criteri di cui al D.M. n.
55/2014 tenuto conto del valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. se e come per legge.
Così è deciso in Parma il 21.6.2025.
Il Giudice Unico
dott. Paola Belvedere
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