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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.02.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Medaglie d'Oro n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Vaio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 10.02.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 14.02.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il sig. deduceva che: - in data 07.08.1971 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) con la sig.ra e dalla loro CP_1
unione erano nati tre figli, , ed , tutti maggiorenni ed Per_1 Persona_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- con decreto del 15.11.2000 il Tribunale di Napoli omologava la separazione personale tra i coniugi che prevedeva l'obbligo in capo ad esso istante di versare in favore della resistente la somma di lire 2.000.000 (due milioni) comprensiva di utenze;
- esso ricorrente era pensionato, mentre la resistente percepiva di invalidità e di accompagnamento;
- la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era possibilità di riconciliazione.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, non prevedere alcun mantenimento per la moglie e per i figli in quanto economicamente indipendenti. Con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 26.09.2024, il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia della sig.ra e in via provvisoria ed urgente revocava l'obbligo previsto in capo al CP_1
ricorrente di versare il mantenimento per la moglie, non essendo state formulate istanze dalla parte legittimata;
quindi, rinviava causa all'udienza cartolare del 10.02.2025, anche per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice Delegato, in mancanza di istanze istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisone, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto con parere favorevole.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi omologata con decreto dal Tribunale di Napoli in data 15.11.2000, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (17.10.2000), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare la revoca dell'obbligo in capo al sig. di versare il mantenimento per la moglie , non essendo emerse Parte_1 CP_1 circostanze nuove e sopravvenute rispetto all'udienza del 26.09.2024 e atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla resistente rimasta contumace. Quanto al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla deve statuire atteso che la resistente, rimasta contumace, non ne ha chiesto l'assegnazione e, pertanto, detto bene resta soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07.08.1971 in Napoli (NA), tra nato a [...], il Parte_1
20.07.1947, e , nata a [...] il [...], (Atto n. 135, parte II, CP_1
S. A, Sez. S, Atti di Matrimonio dell'anno 1971);
B) revoca in via definitiva l'obbligo a carico del ricorrente di versare la somma di euro 1.000,00
a titolo di mantenimento per la sig.ra ; CP_1
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito 17.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del 10.02.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Medaglie d'Oro n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Di Vaio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. , nata a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 10.02.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 14.02.2025 apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 il sig. deduceva che: - in data 07.08.1971 Parte_1
aveva contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) con la sig.ra e dalla loro CP_1
unione erano nati tre figli, , ed , tutti maggiorenni ed Per_1 Persona_2 Per_3
economicamente autosufficienti;
- con decreto del 15.11.2000 il Tribunale di Napoli omologava la separazione personale tra i coniugi che prevedeva l'obbligo in capo ad esso istante di versare in favore della resistente la somma di lire 2.000.000 (due milioni) comprensiva di utenze;
- esso ricorrente era pensionato, mentre la resistente percepiva di invalidità e di accompagnamento;
- la separazione si era protratta ininterrottamente e non vi era possibilità di riconciliazione.
Pertanto, chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, non prevedere alcun mantenimento per la moglie e per i figli in quanto economicamente indipendenti. Con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza del 26.09.2024, il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della resistente, dichiarava la contumacia della sig.ra e in via provvisoria ed urgente revocava l'obbligo previsto in capo al CP_1
ricorrente di versare il mantenimento per la moglie, non essendo state formulate istanze dalla parte legittimata;
quindi, rinviava causa all'udienza cartolare del 10.02.2025, anche per la precisazione delle conclusioni.
Quivi, il Giudice Delegato, in mancanza di istanze istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisone, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. apponeva il proprio visto con parere favorevole.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale tra i coniugi omologata con decreto dal Tribunale di Napoli in data 15.11.2000, in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (17.10.2000), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Con riguardo alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di confermare la revoca dell'obbligo in capo al sig. di versare il mantenimento per la moglie , non essendo emerse Parte_1 CP_1 circostanze nuove e sopravvenute rispetto all'udienza del 26.09.2024 e atteso che alcuna istanza è stata formulata dalla resistente rimasta contumace. Quanto al godimento della casa coniugale, il Tribunale nulla deve statuire atteso che la resistente, rimasta contumace, non ne ha chiesto l'assegnazione e, pertanto, detto bene resta soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07.08.1971 in Napoli (NA), tra nato a [...], il Parte_1
20.07.1947, e , nata a [...] il [...], (Atto n. 135, parte II, CP_1
S. A, Sez. S, Atti di Matrimonio dell'anno 1971);
B) revoca in via definitiva l'obbligo a carico del ricorrente di versare la somma di euro 1.000,00
a titolo di mantenimento per la sig.ra ; CP_1
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della Città di Napoli (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett.
g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito 17.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro